Sentenza 20 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di revisione, ai fini della declaratoria di inammissibilità, non è previsto il procedimento in camera di consiglio nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., con conseguenti avvisi, notifiche ed intervento delle parti, né alcuna forma di contraddittorio cartolare (La Corte ha precisato che la mancata previsione della procedura ex art. 127 cod. proc. pen. non viola il diritto di difesa e non integra alcun profilo di incostituzionalità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2006, n. 5673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5673 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 20/01/2006
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - N. 205
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 026438/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZO OV, N. IL 24/12/1968;
avverso ORDINANZA del 22/02/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 22 febbraio 2005 la Corte d'Appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta presentata da NU VA di revisione della sentenza della Corte d'Assise del 21.11.1991, confermata l'8.4.1994 dalla Corte d'Assise d'Appello di Napoli, con cui era stato condannato alla pena di anni diciannove di reclusione per i reati di omicidio in danno di CE D'FR e di porto e detenzione di arma.
La Corte d'Appello, premesso che due precedenti istanze di revisione, fondate sulla ritrattazione del teste DA e sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Romano Cuomo che aveva indicato in altri soggetti gli autori del reato, erano già state dichiarate inammissibili con ordinanze della Corte d'Appello di Napoli in data 25.5.1994 ed in data 4.4.1997, ha ritenuto che i nuovi elementi giustificativi della richiesta, costituite dalle dichiarazioni di ST De SI, VA NU (omonimo del ricorrente) ed DI NN, collaboratori di giustizia che avevano individuato in CE Di NU e PE TO gli esecutori ed in OM TO il mandante dell'uccisione di CE D'FR, fossero inidonei a determinare la revisione del processo essendo la istanza - fondata sulla asserita responsabilità di terzi in ordine al reato oggetto della sentenza di condanna - inammissibile fino a quando la responsabilità del terzo non sia accertata con sentenza passata in giudicato, mentre nel caso in esame i soggetti indicati dai collaboratori come autori del fatti, all'esito del giudizio davanti alla Corte d'Assise di Napoli, erano stati assolti, anche se la sentenza era stata appellata dal P.M..
Contro l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione e poi memoria difensiva fa difesa di NU VA deducendo con due separati motivi:
violazione dell'art. 127 c.p.p., comma 1, in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p., per avere la Corte di merito deciso in assenza di contraddittorio fra le parti, imposto anche ai fini della valutazione preliminare della inammissibilità;
violazione degli artt. 631 e 634 c.p.p., art. 630 c.p.p., lett. c), e art. 606 c.p.p., lett. e), per vizio di motivazione, avendo la Corte di merito erroneamente esaminato le nuove prove dedotte sotto il profilo di cui all'art. 630 c.p.p., lett. a) previsto per il caso in cui a fondamento della istanza sia dedotta la inconciliabilità di sentenze, mentre invece il ricorrente aveva dedotto la scoperta di nuove prove ai sensi dell'art. 630 c.p.p., lett. c), per cui la istanza avrebbe dovuto essere valutata in relazione alla idoneità delle dichiarazioni dei collaboratori a scagionare il ricorrente nella fase del giudizio indipendentemente dalla individuazione della responsabilità di terzi, e ciò anche in relazione alla già intervenuta ritrattazione dell'unico teste di accusa, DA, se pure non era stata accertata giudizialmente la falsa testimonianza del teste;
e per sconfinamento della Corte di appello dai suoi poteri, avendo dichiarato la inammissibilità della istanza di revisione in assenza di una situazione rilevabile ictu oculi ed in presenza invece di elementi prima facie idonei per una decisione di merito, di cui la Corte aveva escluso la rilevanza andando oltre la valutazione consentita nella fase rescindente.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo la giurisprudenza prevalente di questa Corte, cui questo Collegio ritiene di adeguarsi, condividendola, è nel senso che in tema di revisione, ai fini della declaratoria di inammissibilità, non è previsto il procedimento in camera di consiglio nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p., con conseguenti avvisi, notifiche ed interventi delle parti, ne' alcuna forma di contraddittorio cartolare (cfr. per tutte Cass. 11.6.1999 n. 2134). In tal senso dispone il tenore letterale dell'art. 634 c.p.p., diretto ad evitare spreco di attività giurisdizionale nei casi in cui la inammissibilità sia evidente;
ne' tale mancata previsione viola il diritto di difesa o integra alcun profilo di incostituzionalità.
La doglianza non può quindi essere accolta.
Quanto al secondo motivo, sotto un primo profilo che appare preliminare il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia trasformato indebitamente la fase di valutazione della ammissibilità del ricorso per revisione in una vera e propria fase di valutazione delle prove, il che non sarebbe stato consentito trattandosi di giudizio di merito riservato alla fase rescissoria. L'assunto non è condivisibile poiché la rilevanza dei nuovi elementi deve essere esaminata, per evidenti ragioni di economia processuale, già nella fase preparatoria e rescindente (fase diretta a verificare che tale mezzo straordinario di impugnazione sia proposto nei casi previsti, con l'osservanza delle forme di legge e che non sia manifestamente infondato), per cui in detta fase può e deve essere esaminata l'ammissibilità della istanza anche in ordine al carattere di novità degli elementi dedotti, al loro inquadramento giuridico ed alla idoneità di tali elementi, se accertati, a determinare la sostituzione della decisione irrevocabile di condanna con una di proscioglimento.
Tale valutazione, riservata alla prima fase sommaria, appunto perché sommaria, non può mai consistere in una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato al vero e proprio giudizio di revisione, ma deve necessariamente avere luogo, poiché, se la inammissibilità dei motivi è manifesta, e cioè può essere rilevata senza necessità di approfonditi esami, si appalesa del tutto inutile passare alla seconda fase con spreco di attività giurisdizionale.
Ciò è appunto quanto si è verificato nel caso in esame in cui la delibazione del tutto sommaria dei nuovi elementi addotti ha lasciato invariato il quadro probatorio così come già esaminato in due precedenti procedimenti di revisione conclusi con pronuncia di inammissibilità, con conseguente inammissibilità anche della terza istanza di revisione per assenza di allegazione di presupposti astrattamente idonei a consentire l'ingresso alla fase rescindente, tali non essendo le dichiarazioni di collaboratori di giustizia che avevano indicato altri soggetti quali autori del fatto, in assenza, peraltro, delle condizioni di cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a).
Appare infondato anche l'ulteriore profilo del secondo motivo del ricorso con cui il ricorrente si duole in sostanza della erroneità dell'inquadramento dei nuovi elementi addotti sotto la ipotesi di cui all'art. 630 c.p.p., lettera a), invece che sotto quella di cui alla lettera c), alla stregua di nuove prove che avrebbero potuto dimostrare che il condannato poteva essere prosciolto. Posto infatti che il contenuto oggettivo delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia consisteva nell'indicare altri soggetti quali autori del delitto, sotto il profilo di una ipotesi di accusa alternativa, attribuendo in particolare ad un terzo il ruolo che sarebbe stato proprio del ricorrente nella esecuzione dell'omicidio, non spettava al giudice la scelta dell'inquadramento del caso di revisione che discendeva direttamente dalla legge, indipendentemente dalla prospettazione che aveva inteso dare il ricorrente, il quale, comunque, anche in sede di ricorso per Cassazione, pur continuando ad insistere sulla circostanza che le nuove prove potevano essere idonee ad inficiare l'accusa posta a fondamento della sentenza impugnata anche indipendentemente dalla accusa alternativa, non ha neppure indicato in che cosa sarebbero consistiti i nuovi ulteriori elementi idonei ad inficiare l'accusa a suo carico.
D'altronde, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, gli elementi in base ai quali può addivenirsi, ai sensi dell'art. 630 c.p.p., lett. c), ad un giudizio di revisione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile devono rientrare nella categoria delle prove, e non soltanto in quella degli elementi probatori. E sotto tale profilo le dichiarazioni pure se liberatorie dei collaboratori di giustizia (la cui valutazione deve pacificamente avvenire alla stregua dei criteri di cui all'art. 192 c.p.p., n. 3, ancorché il collaboratore sia imputato in altro processo) non assumono il rango di "prova" nuova in senso tecnico, idonea a fondare una richiesta di revisione ex art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), atteso che anche le dichiarazioni liberatorie di tali soggetti soggiacciono alle limitazioni valutative poste dal detto articolo 192 c.p.p., che, senza distinguere fra dichiarazioni di accusa e dichiarazioni a difesa, ha dato luogo a gerarchie predeterminate di prove ed ha posto le surricordate dichiarazioni nel novero dei semplici elementi di prova, non suscettibili di valutazione autonoma, bensì unitamente ad altri che ne confermino la attendibilità (cfr. Cass.
8.4.1994 D'Agostino; conforme Cass. 1.12.1999, Rapisarda). Correttamente quindi la Corte di Appello ha ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori non rivestessero allo stato alcuna attitudine dimostrativa di una soluzione liberatoria per il condannato, trattandosi di mere dichiarazioni per lo più de relato non passate positivamente al vaglio giudiziario necessario per fare loro assumere il ruolo di prove nell'ambito del giudizio sulla asserita responsabilità di terzi indicati come colpevoli del delitto in alternativa al condannato, essendo stati al contrario i terzi, accusati dai collaboratori nella ipotesi alternativa, assolti nel giudizio di merito proprio in base al carattere generico delle loro dichiarazioni apprese da altri ed alla conclamata inattendibilità dell'unico collaboratore che aveva reso dichiarazioni sotto un certo profilo dirette.
Il ricorso deve essere pertanto respinto perché infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge in punto di spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2006