Sentenza 30 marzo 2005
Massime • 1
In tema di revisione, la formula dell'art. 634 cod. proc. pen., secondo cui "la Corte di appello anche di ufficio dichiara ... l'inammissibilità", significa che la legge consente che le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta di revisione siano compiute anche de plano, rimettendo alla discrezionalità della Corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2005, n. 26967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26967 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 30/03/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1363
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 043820/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NO DO N. IL 11/10/1961;
avverso ORDINANZA del 09/07/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Veneziano Giuseppe che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. NO DO ricorre per Cassazione contro l'ordinanza del 13 luglio 2004 con la quale la corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile "de plano" la richiesta di revisione da lui proposta contro la sentenza in data 13 giugno 2000 della corte d'assise d'appello di Salerno con la quale è stato condannato per concorso nel delitto di omicidio di Palermo Giosuè.
Denunzia il ricorrente con unico motivo di ricorso la nullità dell'ordinanza impugnata in quanto Emessa "inaudita altera parte", anziché nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p.. 2. Il motivo di ricorso è infondato.
È ben vero che questa corte con recente sentenza (Cass. 22 gennaio 2003, n. 1140, RV. 227198, difforme da precedente indirizzo giurisprudenziale) ha affermato che "in tema di revisione, ai fini della valutazione preliminare di ammissibilità prevista dall'art. 634 c.p.p., la corte di appello deve operare nel contraddittorio tra le parti, mediante il procedimento in camera di consiglio regolato dall'art. 127 dello stesso codice, con la conseguenza che va dichiarata nulla l'ordinanza di inammissibilità eventualmente deliberata de plano. Tale principio, tuttavia, nella sua assolutezza non sembra possa completamente condividersi anche perché risulterebbe in evidente contrasto con la lettera della legge che testualmente recita che "la corte d'appello anche di ufficio dichiara con ordinanza la inammissibilità" (art. 634, comma 1, c.p.p.), espressione chiaramente indicativa della procedura "de plano". Va d'altra parte rilevato che alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 634, comma 1, c.p.p. sono di evidente ed immediato accertamento per cui il procedimento in contraddittorio si risolverebbe in un inutile spreco di attività giurisdizionale. Va, tuttavia, rilevato che il legislatore non ha imposto l'applicazione della procedura "de plano" in tutti i casi di inammissibilità previsti dall'art. 634, comma 1, c.p.p., ma ha precisato che la inammissibilità può essere dichiarata "anche di ufficio", lasciando quindi alla discrezionalità della corte d'appello di decidere nel caso concreto la procedura da seguire, che dovrà essere limitata soltanto ai casi in cui la richiesta sia "manifestamente infondata" o proposta chiaramente fuori dei casi espressamente previsti.
D'altronde, il diritto del richiedente è tutelato dalla possibilità di ricorrere per Cassazione per denunziare anche i vizi "in procedendo" nel quale è eventualmente incorsa la corte d'appello, indicando le ragioni per le quali, la inammissibilità non poteva essere pronunziata "de plano", ma le ragioni esposte nella richiesta rendevano necessario anche un superficiale e sommario esame degli atti, che doveva necessariamente avere luogo nel rispetto del principio del contraddittorio.
Nel caso di specie, avendo il ricorrente dedotto soltanto la violazione di legge, senza alcuna indicazione dei motivi per i quali non ricorrevano gli estremi per ritenere "manifestamente infondata" la richiesta nel senso precisato, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2005