Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2005, n. 26967
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Sentenza 30 marzo 2005

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In tema di revisione, la formula dell'art. 634 cod. proc. pen., secondo cui "la Corte di appello anche di ufficio dichiara ... l'inammissibilità", significa che la legge consente che le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta di revisione siano compiute anche de plano, rimettendo alla discrezionalità della Corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2005, n. 26967
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26967
    Data del deposito : 30 marzo 2005

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