Sentenza 17 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/03/2003, n. 3892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3892 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
03 89 2 /03 OM DLP POLO ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Або інто SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio VELLA Presidente R.G.N. 10121/00 - Cron. 8930 - Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere Rep. 1096 Dott. RL CIOFFI Consigliere Ud. 19/12/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente h SE NTEN Z A sul ricorso proposto da: TR FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 26, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA DE GIANPAOLO VERNA, giusta FAZIO, difeso dall'avvocato delega in atti;
- ricorrente
contro
RINALDI TIZIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268, presso lo studio dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che lo difende unitamente all'avvocato EUGENIO CHIERICI, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 1690 -1- avverso la sentenza n. 251/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 30/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/02 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito 1'Avvocato PETRETTI Alessio, difensore del resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo notificato il 6 maggio 1994 Con atto FR UT conveniva l'avv. Tiziano Rinaldi davanti al Tribunale di Reggio Emilia ed esponeva: -di avere affidato al convenuto il mandato per ottenere giudizialmente il risarcimento dei danni patiti a seguito di un incidente stradale verificatosi il 5 aprile 1983; -che l'avv. Tiziano Rinaldi aveva chiamato in giudizio il proprietario e la società assicuratrice del veicolo, ma non anche il conducente, per cui il Tribunale di Mantova aveva rigettato la domanda;
-che l'appello proposto tramite lo stesso avvocato Tiziano Rinaldi era stato rigettato dalla Corte di appello Brescia;
-che nel frattempo l'azione per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti del conducente si era prescritta;
sulla base di tali premesse l'attore chiedeva la condanna dell'avv. Tiziano Rinaldi, in considerazione della negligenza professionale dello stesso, al risarcimento dei danni, consistenti nel mancato indennizzo e nelle spese di giudizio. L'avv. Tiziano Rinaldi, costituitosi, contestava il fondamento della domanda, che veniva rigettata 3 con sentenza in data 6 maggio 1996 dal Tribunale di Reggio Emilia. FR UT proponeva appello, che veniva sostanzialmente rigettato dalla Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 30 marzo 1999. I giudici di secondo grado rilevavano, in ordine alla domanda di risarcimento dei danni consistenti nel mancato indennizzo dell'infortunio: L'appello, quanto all'istanza principale, è del tutto sfornito di motivazione, essendosi l'appellante limitato ad esprimere "serie riserve sulla validità, o quanto meno sull'opportunità, del ragionamento" adottato nella "non certo lineare motivazione della sentenza". In tali generiche espressioni non si può individuare alcuna specifica censura al giudizio di esclusione, per difetto della prova relativa, del nesso tra la negligenza addebitata all'avvocato Rinaldi ed il danno dell'azionelamentato consistente nell'insuccesso fr giudiziaria esperita per ottenere il risarcimento dei danni patiti nell'incidente del 05.04.1983. Il Tribunale aveva concretamente esposto le ragioni di tale giudizio in un duplice ordine di considerazioni che l'appellante non contrasta se non con le parole sopra riportate. L'appello in 4 effetti è limitato, quanto ai motivi, a sostenere che la condotta negligente della vertenza avrebbe causato al cliente del legale il danno di dover rimborsare agli avversari le spese dei due gradi di quel procedimento. Ma, secondo la Corte di appello di Bologna, anche in tale prospettiva l'appellante non considerava che il danno in questione si sarebbe potuto considerare dimostrato solo ove la citazione come responsabile del conducente dell'autoveicolo in luogo del proprietario 0 accanto al proprietario avesse propiziato il successo nella causa, del che poteva dubitarsi, tenuto conto che, sulla base di quanto dedotto dall o stesso FR UT, il conducente era stato vittima di un malore improvviso e quindi non avrebbe potuto essere considerato responsabile ex art. 2043 c.c. Né si poteva imputare all'avv. Tiziano Rinaldi l'avere iniziato il giudizio nei confronti del proprietario il quale non era responsabile, ex art. 2054 cod. civ., dei danni subiti dal terzo trasportato, trattandosi di questione opinabile. I giudici di secondo grado accoglievano l'appello soltanto in ordine alla mancata compensazione delle spese. 5 Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, illustrati da memoria, FR UT. Resiste con controricorso l'avv. Tiziano Rinaldi. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente si duole del fatto che sia stato dichiarato inammissibile il motivo di appello avente ad oggetto la domanda principale. Il motivo è infondato. Occorre sul punto ricordare che il Tribunale di Reggio Emilia, dopo avere riconosciuto una negligenza professionale nel comportamento dell'avv. Tiziano Rinaldi ha ritenuto che, tuttavia, l'attore non aveva provato di avere subito effettivamente danni in conseguenza di tale condotta, con la seguente motivazione: Ritiene peraltro il Collegio che la domanda debba essere rigettata non avendo l'attore provato, come era Suo onere, che la chiamata in giudizio del mezzo avrebbe verosimilmenteconducente del l'accoglimento della pretesa determinato risarcitoria. Nella presente causa il UT non ha prodotto copia del rapporto giudiziario né dei relativi 6 allegati (fotografie, schizzo planimetrico, ecc.) né ha chiesto l'ammissione di prove testimoniali in punto alla dinamica del sinistro e alla responsabilità del conducente dell'autovettura. In tale contesto il Tribunale non è pertanto in grado di accertare se a carico del guidatore del veicolo sussistevano elementi di colpa in concreto tali da farne affermare la responsabilità ex art. 2043 C.C. con conseguente operatività della garanzia assicurativa ex art. 18 1. 990/90. Dagli atti prodotti nel presente giudizio, costituiti da copia delle sentenze rese dal Tribunale di Mantova e dalla Corte di appello di Brescia, può anzi evincersi il contrario. Va in particolare Osservato che nell'atto di citazione di fronte al Tribunale di Mantova il procuratore del UT - lungi dall'evidenziare nella condotta di IS RL specifici profili di colpa ha addebitato la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale ad un improvviso malore del conducente, circostanza questa prontamente fatta propria dai convenuti al fine di escludere l'imputabilità dell'evento dannoso. A fronte di tala ammissione, in relazione alla quale l'odierno attore non ha svolto alcuna 7 doglianza, appare quindi azzardato affermare che l'azione risarcitoria, pur instaurata nei confronti del conducente del mezzo avrebbe trovato accoglimento. Occorre infine osservare che il UT, all'atto della revoca del mandato difensivo conferito all'avv. Rinaldi (ovviamente non successiva alla lettera del 12.11.92 con la quale stata preannunciata l'instaurazione della presente causa), era ancora nei termini per far valere il proprio diritto. Nell'atto di appello FR UT si è limitato ad affermare che serbava serie riserve sulla validità quantomeno sull'opportunità del ragionamento così adottato. Se si parte dalla premessa che secondo la giurisprudenza di questa S.C. (cfr. in tal senso, da ultimo, sent. 12 aprile 2001 n. 5493) ai sensi dell'art. 342 c.p.c. la specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prima, nella specie correttamente tale specificità è stata esclusa. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la Corte di appello di Bologna sarebbe incorsa in nell'individuazione dell'oggetto della errore impugnazione, che avrebbe investito solo la condana alle spese disposta dal Tribunale di Reggio Emilia, mentre investiva anche il mancato riconoscimento del danno consistente nelle spese giudiziali sostenute nel precedente giudizio nel quale era stato assistito dall'avv. Tiziano Rinaldi conclusosi sfavorevolmente per la negligenza professionale dello stesso. Il motivo è infondato. La Corte di appello di Bologna, come risulta dalla riassunta, in precedenza motivazione ha termini individuato della esattamente impugnazione, ma l'ha ritenuta infondata in ordine al rimborso delle spese sostenute dal ricorrente nel precedente giudizio e contro la esattezza di tale statuizione nessuna specifica censura viene svolta dal ricorrente. In definitiva, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente 9 al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di €1,100,00di cui € 1.000,00 per onorari. Roma, 19 dicembre 2002. e sz a P Hamily IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DIPOUTATO IN CANCELLORA 17 MAR. 2003 IL CANCELLIERE C1 Roma 10