Sentenza 27 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di revisione, le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta possono essere compiute anche "de plano", spettando alla Corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio, per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento. (Ha chiarito la Corte che la rilevanza della prova cui è subordinato il giudizio favorevole di ammissibilità dell'istanza non attiene al momento valutativo della prova medesima - con una conseguente ipotetica necessità di procedervi in contraddittorio tra le parti -, bensì esclusivamente ad una sua valutazione di idoneità ad infrangere il giudicato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2009, n. 5609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5609 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2009 |
Testo completo
✓ 5609 /09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 27/01/2009
SENTENZA
N. 199 109 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ESPOSITO ANTONIO PRESIDENTE
1. Dott. NUZZO LAURENZA CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott.DIDOMENICO VINCENZO FI N. 013933/2008
3. Dott. IASILLO ADRIANO "
4. Dott.RAGO GEPPINO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) PE UI RN IT N. IL 17/10/1954 avverso SENTENZA del 25/01/2008
CORTE APPELLO di LECCE
sentita la relazione fatta dal Consigliere DIDOMENICO VINCENZO scritte lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
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i difensor Avv. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Il difensore di CO LU RA TO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce dell' 11/01/2008 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa dalla stessa Corte il11/06/1998
.Pone a fondamento del ricorso due motivi:
A) violazione dell'art.606 lett.C) c.p.p.per essere la sentenza impugnata incorsa nella inosservanza delle norme processuali che disciplinano la fase dibattimentale di primo grado e che, per l'effetto del rinvio operato dall'art.636 comma 2 c.p.p.trovano applicazione anche nel giudizio di revisione, così violando, in particolare il principio del contraddittorio pieno che caratterizza tale fase processuale
.B) Violazione dell'art.606 comma 1 lett.B) ed E) c.p.p.in relazione all'art.634 c.p.p.per avere la sentenza impugnata, da un lato operato valutazioni di merito degli elementi di prova indicati nella richiesta di revisione, così incorrendo nella violazione di legge, dall'altro, motivato in maniera apodittica e, quindi illogica, in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda
In fatto deve essere osservato che la Corte territoriale nella impugnata sentenza ebbe ad osservare che dei due elementi di prova dedotti dallo CO, uno (la testimonianza di ST IL) era stato rigettato dalla stessa Corte con sentenza del 13/04/2001 e la Corte Suprema con sentenza del 17/10/2002 aveva dichiarato inammissibile il relativo ricorso, mentre in ordine all'altro elemento (la testimonianza di UT IO) la Corte pugliese osservava, oltre alla singolarità di un teste che dopo oltre undici anni avrebbe dovuto ricordarre e descrivere accuratamente due persone che entravano nei locali in cui fu commessa l'appropriazione, la irrilevanza della prova ai fini di una pronunzia assolutoria.Orbene, in ordine al primo motivo, il ricorrente chiarisce che una volta disposto il giudizio non poteva la Corte limitarsi ad un nuovo giudizio delibativo senza consentire la piena attività difensiva.
In ordine al secondo motivo osserva che il giudizio di irrilevanza e di inattendibilità dei testi indicati esprimeva un giudizio valutativo della prova laddove la regola del "ragionevole dubbio" e una valutazione unitaria della prova avrebbe legittimato un possibile proscioglimento dello CO La risposta alla prima questione posta dal ricorso - "se la inammissibilità della richiesta di revisione possa essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'articolo 634 c.p.p., anche con sentenza, successivamente alla instaurazione del giudizio di revisione ai sensi dell'articolo) 636 c.p.p. - deve essere nel senso che la inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata con sentenza, anche successivamente alla instaurazione del giudizio di revisione. La questione è stata risolta da SS UU 10/12/1997 -30/03/1998 n.18 che, facendo riferimento all'indirizzo segnato da Cass. sez. 1, 30 ottobre 1996, n. 1290, Botto,ne riprendeva il testo osservando che "il processo di revisione si sviluppa in due fasi, l'una rescindente e l'altra rescissoria". "La prima è costituita dalla valutazione dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata". "Tale valutazione si svolge 'de plano' senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio.". "La seconda fase è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle 'nuove prove', al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, sono tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto dal reato ascrittogli e si svolge nelle forme previste per il dibattimento". "In tale quadro normativo, una volta introdotta, con la citazione a giudizio, la fase rescissoria, è consentito alla corte di appello di rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio sul merito".
"Infatti, all'emissione, da parte del presidente della corte, del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 636 c.p.p., non può attribuirsi l'efficacia di una sorta di giudicato implicito, tanto più se si considera che il giudizio sulla ammissibilità della richiesta di revisione spetta sempre alla corte di appello, la quale può ben emetterlo in dibattimento e, quindi, nel pieno contraddittorio delle parti con più ampie garanzie di difesa" (cfr. anche Sez. 1, 26 settembre 1994, n.10836, Minghella). Tale indirizzo è confermato in SS.UU 2001 n.624 RIV. 220441.
-se laLe SS.UU del 1998 affrontano anche un secondo aspetto della questione inammissibilità, ove dichiarata successivamente alla instaurazione del giudizio, possa esserlo con sentenza - e condividono quanto affermato da Cass. sez. I, 2 dicembre 1992,
n. 5014, Raso, secondo la quale "non esiste, nell'ordinamento processuale abrogato, come pure in quello vigente, alcuna norma in base alla quale possa affermarsi che la pronuncia di inammissibilità di una impugnazione debba assumere necessariamente la forma dell'ordinanza e non quella della sentenza, dovendosi al contrario ritenere, sulla base tanto dell'articolo 213 del codice di rito previgente quanto dell'articolo 591, comma 4, del codice attuale, che sia da adottarsi l'una o l'altra di dette formule a seconda dello stato processuale in cui la decisione è assunta". legittimano Cass.pen.Sez.III 13/05/2008
n.23087 ha ancor più esplicitamente previsto che la declaratoria di inammissibilita' della richiesta di revisione va adottata, ove gia' instaurato il giudizio a norma dell'art. 636 cod. proc. pen., con sentenza. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità). La questione non rileva,dal lato formale, nel caso in esame in cui la Corte territoriale ha provveduto con sentenza, bensì in ordine alle premesse giuridiche dovendosi ritenere palesemente infondata la tesi del ricorrente che la emissione del decreto di cui all'art. 636
c.p.p.imponga la sola alternativa accoglimento - rigetto e non anche la pronuncia di inammissibilità.
In ordine al secondo motivo, deve essere richiamato quanto deciso da questa Corte
(SENT. 20467 04/04/2007 - 25/05/2007 SEZ. 3 PRES. Papa E EST. Lombardi) e cioè che in tema di revisione, il diritto alla prova deve essere interpretato nei limiti delle ragioni proprie del processo revisionale, per cui, ove le "nuove prove" risultano inidonee ad inficiare l'accertamento del fatto, il giudice della revisione e' legittimato a non ammetterle ed a dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta. (In motivazione la S.C., nell'enunciare il predetto principio, ha osservato come la valutazione in ordine alla rilevanza della prova si sottrae alla censura in sede di legittimita' allorche' la stessa abbia formato oggetto di motivazione adeguata ed immune da vizi logici). La rilevanza della prova cui è subordinato il favorevole giudizio d'ammissibilità dell'istanza non attiene al momento valutativo della prova,come assume il ricorrente per fame derivare la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, ma attiene ad una valutazione ex ante della idoneità delle prove offerte ad infrangere il giudicato.Nè la complessità degli accertamenti per addivenire al giudizio di inammissibilità della prova e, di conseguenza, della istanza di revisione, può trasformare un giudizio di inammissibilità in un giudizio valutativo (e,perciò di merito,come appare sostenere la Procura Generale nella requisitoria scritta) essendo le due predette valutazioni differenti qualitativamente, tanto è vero che questa Corte ( SENT. 26967 30/03/2005 - 20/07/2005 SEZ. 1 PRES. Teresi R
EST. Fazzioli E ) ha ritenuto che, in tema di revisione, la formula dell'art. 634 cod. proc. pen., secondo cui "la Corte di appello anche di ufficio dichiara ... l'inammissibilita"", significa che la legge consente che le valutazioni preliminari di inammissibilita' della richiesta di revisione siano compiute anche de plano, rimettendo alla discrezionalita' della Corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilita' che non siano di evidente ed immediato accertamento", con ciò distinguendo inammissibilità semplici e complesse, senza che tale ultima qualità ne possa immutare la nature.
Questa Corte pertanto è chiamata a verificare se il giudizio di inammissibilità espresso dalla Corte di Lecce sia immune da vizi motivazionali.
La Corte predetta, in una corretta lettura ex ante del materiale conoscitivo che le due prove dedotte potrebbero introdurre nel giudizio, rileva, in primo luogo, la inidoneità della prova per alibi offerta con la testimonianza di ST IL sulla base di comuni dati d'esperienza (sarebbe impensabile, osserva, che dalle 15,30 del13 agosto 1992 alle 7,00 del giorno successivo, il teste non abbia mai perduto di vista il cognato onde non era impossibile che lo CO,ad insaputa dello ST abbia potuto raggiungere i locali della "Italgas sud" commettere il reato e ritornare in sede attesa la limitata distanza,poco più di un'ora di macchina);per quanto concere la nuova prova(testimonianza di UTo IO per dire di avere visto il 13 agosto 1992 due persone introdursi nei superiori locali, analogamente la Corte rimarca taluni elementi (inesistenza di effrazione, possesso delle chiavi da parte del solo CO-altra copia delle chiavi in possesso di altro dipendente,tale IS IO,furono consegnate dallo stesso ancora nella busta sigillata) che avrebbero reso anche tale prova inidonea a fare assolvere lo CO.
Né il giudice ha violato il principio di una considerazione unitaria di tutte le prove nuove attesocchè lo stesso, in ordine alla prima prova non si è trincerato nella precedente dichiarazione di inammissibilità confermata, come leggesi in sentenza, da questa Corte ma ha provveduto a valutarla nuovamente insieme con l'altra prova, pur con la logica e necessaria distinzione in quanto le due prove hanno come oggetto fatti diversi.
Nè appare possibile invocare il principio del ragionevole dubbio per legittimare una astratta alternativa favorevole all'imputato, in quanto una prospettiva del genere può avere razionale giustificazione ove la prova sia costituenda e non già,come nel caso in esame,ove la prova sia stata esaurita in un legittimo processo e si faccia, invece, questione di infrangere un giudicato
.Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue anche la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,tenuto conto del grado della colpa nella presentazione del ricorso, può, equitativamente determinarsi in euro 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della II Sezione penale il 27/012009
Il Consigliere estensore II Presidente
CANCELLERIA
IL
-9 FEB 2009.
IL CANCELLIERE Piera Esposito