Sentenza 8 aprile 2010
Massime • 1
In tema di revisione, le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta possono essere compiute anche "de plano", spettando alla Corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/2010, n. 21296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21296 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi Presidente del 08/04/2010
Dott. ROTELLA Mario Consigliere SENTENZA
Dott. OLDI PA Consigliere N. 505
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO PA Antonio Consigliere N. 26620/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ER GI N. IL 06/10/1966;
avverso l'ordinanza n. 16/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del 09/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRELLI Gian Giacomo.
IN FATTO
La difesa di PA ER, condannato dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania, in data 11.3.2004, alla pena dell'ergastolo (con isolamento diurno per due mesi), siccome riconosciuto colpevole dell'omicidio di IU Catania e reati connessi, occorsi in Catania il 16.2.1989, ricorre avverso l'Ordinanza resa dalla Corte d'Appello in data 9.6.2009, con cui è stata giudicata inammissibile l'istanza di revisione di detta condanna. Invero, lo ERA ha instato per la revisione ai sensi dell'art. 630 c.p.p., lett. c), allegando quale "nuova prova sopravvenuta alla condanna" un filmato ripreso in seno ad investigazione difensive, teso a dimostrare l'impossibilità dello ER a partecipare all'omicidio senza trasgredire la prescrizione oraria di rientro al carcere di Militello alle ore 22 di quel giorno.
La Corte di Messina, dichiarando l'inammissibilità della domanda, ha ritenuto che l'allegazione - modulata sulle dichiarazioni del coimputato BI - non sia idonea a far dichiarare il proscioglimento o l'assoluzione dell'istante, attese le più attendibili dichiarazioni dei coimputati (confessi) LA e RI e perché l'accertamento difensivo non collima con le condizioni di orario rispetto a quello disposto nel giudizio di cognizione.
A sostegno dell'impugnazione si adduce:
- carenza e contraddittorietà della motivazione che ravvisa un contrasto tra le dichiarazioni di BI con quelle dei collaboratori di giustizia LA, RI e US, poiché questi ultimi ignoravano che cosa avesse fatto lo ER, successivamente dopo la sosta nell'abitazione del latitante LA, in Via Naumachia di Catania;
le loro dichiarazioni non hanno contrastato con quelle di BI e, dalla loro versione, risulta compatibile che lo ER abbia percorso il tratto di strada che lo separava da Militello, come appunto dimostrato dall'allegazione a sostegno dell'istanza;
- erronea applicazione della legge penale nell'avere ritenuto che l'accertamento sul percorso non fosse omogeneo a quello disposto dai giudici di merito, per la diversità dell'orario in cui fu disposto, poiché l'istanza - mediante un accertamento rigoroso e tecnico e, dunque, "prova nuova" o meglio "nuovi elementi di prova" come dovrebbe inferirsi dalla lettura dell'art. 631 c.p.p. - intende insinuare il dubbio sulla giustezza della decisione;
- carenza e contraddittorietà della motivazione nel considerare ce l'elemento di prova offerto è sicuramente dotato di "novità" e, come tale, è idoneo a sostenere l'istanza, mancando anche la dimostrazione di un rientro in carcere in momento successivo alle h. 22: la difesa ha richiesto all'Amm.ne carceraria accertamento al riguardo, ma non è stata ancora fornita risposta;
- omessa motivazione sulla violazione della parte di partecipare all'udienza nel provvedimento preliminare alla valutazione dell'ammissibilità della domanda di revisione.
Il Procuratore Generale (Cons. Tindari Baglione) ha segnalato la carenza di decisività dell'accertamento e, quindi, la manifesta infondatezza della domanda di revisione.
La difesa ha presentato due successive memorie (in data 16 ed in data 26 marzo 2010).
IN DIRITTO
La domanda di revisione ed i motivi a sostegno dell'impugnazione intendono, in realtà, rivisitare il quadro probatorio già definito con il giudizio di merito sia per quanto riguarda l'attendibilità della prova testimoniale, sia per ciò che trae alla dinamica degli accadimenti di quel giorno. Infatti, l'esperimento difensivo non fornisce alcuna nitida smentita agli approdi a cui sono giunti i giudici del merito, potendo subire vistose alterazioni in conseguenza delle variabili di traffico stradale, come osservato già dall'Ordinanza impugnata. In questo senso il contributo offerto non presenta i caratteri della decisività necessari per rimuovere la definitività della condanna.
Anche il secondo motivo, nella misura in cui ammette che il risultato conseguente all'accertamento difensivo è prodromico non già alla elisione del supporto probatorio, ma soltanto ad indurre il mero dubbio, contrasta con il dettato dell'art. 631 c.p.p. che impone risultanze certe ed inequivoche.
La difformità tra elemento di prova e prova, non presente in seno alla disposizione dell'art. 631 c.p.p., non rileva al riguardo, essendo necessario che il novum sia decisivo e non foriero di sola perplessità e conducente ad un esito nettamente diverso da quello accolto dalla sentenza definitiva.
La mancata risposta alla richiesta di delucidazione sull'orario di rientro al carcere di Militello da parte dello ER è conferma ulteriore sulla carenza di dati certi su cui fondare la richiesta modifica della decisione ed anche per questo aspetto l'istanza si presenta inammissibile (l'istanza può essere sempre reiterata: dunque, anche ove pervenisse alla parte ragguaglio di oggettiva incompatibilità con la ricostruzione giudiziale). Quanto alla eccezione di violazione del contraddittorio, questa Corte ha affermato che, in tema di revisione, le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta possono essere compiute anche de plano, spettando alla corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio, per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento (cfr. da ultimo Cass., sez. 2, 27 gennaio 2009, Scopece, Ced Cass., rv. 243286). L'eccezione si presenta, quindi, infondata.
Di qui il rigetto del ricorso con la conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010