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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1002/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3120/2019 depositato il 10/07/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199002957027000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100049392607000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.07.2019, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 034 2019 90029570 27/000, notificatagli in data 12.03.2019, con la quale l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione richiedeva il pagamento della somma di € 1.694,17, a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2004, come da cartella di pagamento sottesa n. 03420100049392607000.
Il ricorrente eccepiva, in via principale, l'intervenuta prescrizione triennale del credito, stante il lungo lasso di tempo intercorso tra la data di presunta notifica della cartella (14.12.2011) e la notifica dell'intimazione di pagamento (12.03.2019).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con controdeduzioni depositate in data
12.11.2021, con le quali, in via pregiudiziale ed assorbente, eccepiva l'intervenuto annullamento automatico del debito oggetto di causa ,ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.
La resistente, evidenziava come la partita n. 000000005836001448369, relativa alla cartella esattoriale n.
03420100049392607000, rientrasse nei requisiti previsti dalla legge per l'annullamento, essendo il carico affidato all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 e sussistendo le altre condizioni soggettive ed oggettive, previste dalla norma. Per l'effetto, l'ente convenuto chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Con ordinanza interlocutoria n.1284/2025 del 26.09.2025, il presente giudizio veniva rimesso sul ruolo e assegnato alla sezione 1.
All'udienza del 21.01.2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Come correttamente eccepito dall'ente resistente, la pretesa creditoria oggetto del presente giudizio è stata estinta per effetto di una sopravvenienza normativa. L'art. 4, comma 4, del D.L. n. 41/2021, convertito con L. n. 69/2021, ha infatti, disposto l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha documentato e dichiarato che il carico relativo alla cartella n.
03420100049392607000, oggetto di causa, è stato interessato da tale annullamento a far data dal
31.10.2021. Tale circostanza, non contestata da parte ricorrente, determina il venir meno dell'oggetto della contesa, conseguentemente, dell'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito sulla legittimità della pretesa originaria.
La cessazione della materia del contendere, infatti, si verifica quando, nel corso del processo, sopravviene una situazione che elimina la ragione stessa del contendere, facendo venir meno l'interesse delle parti ad ottenere una decisione che risolva la controversia. Nel caso di specie, l'estinzione del debito per legge, costituisce un tipico esempio di tale situazione. Quanto al regime delle spese processuali, trova applicazione la specifica disposizione di cui all'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, a mente del quale: "nei casi di definizione delle pendenze tributarie, previsti dalla legge, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate".
Trattandosi di una definizione della pendenza tributaria prevista ex lege, le spese di giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte suindicata,Sezione 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3120/2019 depositato il 10/07/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420199002957027000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420100049392607000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.07.2019, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 034 2019 90029570 27/000, notificatagli in data 12.03.2019, con la quale l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione richiedeva il pagamento della somma di € 1.694,17, a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2004, come da cartella di pagamento sottesa n. 03420100049392607000.
Il ricorrente eccepiva, in via principale, l'intervenuta prescrizione triennale del credito, stante il lungo lasso di tempo intercorso tra la data di presunta notifica della cartella (14.12.2011) e la notifica dell'intimazione di pagamento (12.03.2019).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con controdeduzioni depositate in data
12.11.2021, con le quali, in via pregiudiziale ed assorbente, eccepiva l'intervenuto annullamento automatico del debito oggetto di causa ,ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.
La resistente, evidenziava come la partita n. 000000005836001448369, relativa alla cartella esattoriale n.
03420100049392607000, rientrasse nei requisiti previsti dalla legge per l'annullamento, essendo il carico affidato all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 e sussistendo le altre condizioni soggettive ed oggettive, previste dalla norma. Per l'effetto, l'ente convenuto chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Con ordinanza interlocutoria n.1284/2025 del 26.09.2025, il presente giudizio veniva rimesso sul ruolo e assegnato alla sezione 1.
All'udienza del 21.01.2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Come correttamente eccepito dall'ente resistente, la pretesa creditoria oggetto del presente giudizio è stata estinta per effetto di una sopravvenienza normativa. L'art. 4, comma 4, del D.L. n. 41/2021, convertito con L. n. 69/2021, ha infatti, disposto l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha documentato e dichiarato che il carico relativo alla cartella n.
03420100049392607000, oggetto di causa, è stato interessato da tale annullamento a far data dal
31.10.2021. Tale circostanza, non contestata da parte ricorrente, determina il venir meno dell'oggetto della contesa, conseguentemente, dell'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito sulla legittimità della pretesa originaria.
La cessazione della materia del contendere, infatti, si verifica quando, nel corso del processo, sopravviene una situazione che elimina la ragione stessa del contendere, facendo venir meno l'interesse delle parti ad ottenere una decisione che risolva la controversia. Nel caso di specie, l'estinzione del debito per legge, costituisce un tipico esempio di tale situazione. Quanto al regime delle spese processuali, trova applicazione la specifica disposizione di cui all'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, a mente del quale: "nei casi di definizione delle pendenze tributarie, previsti dalla legge, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate".
Trattandosi di una definizione della pendenza tributaria prevista ex lege, le spese di giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte suindicata,Sezione 1, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio