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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/11/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. SE RA Presidente
Dott. CI NN Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 261/24 R.G. posta in decisione all'udienza del
09/04/2025 promossa
d a
OGGETTO: (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
Servitù patrocinio dell'avv. ZANNI MAURO, elettivamente domiciliato in VIA URINI 16
25031 CAPRIOLO presso il difensore avv. ZANNI MAURO
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. ES RI , elettivamente domiciliato in VIA
SILVIO PELLICO, 18 25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO presso il difensore avv.
pagina 1 di 10 ES RI
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia- sezione terza-
pubblicata in data 28.8.2023 con il n. 2173/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
IN VIA PRINCIPALE
In riforma della sentenza n. 2173/23 Sent. – n. 21168/16 R.G. – datata
22.06.2022, depositata e pubblicata in data 28.08.2023, emessa dal Dott.
Tullio Pezzotta, in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Brescia, non notificata:
- preliminarmente, in accoglimento del primo motivo di appello, accertata e dichiarata la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado per assoluta indeterminatezza della causa petendi, dichiarare la nullità
della sentenza n. 2173/23 impugnata e/o la nullità della domanda avversaria,
con ogni conseguente pronunciamento del caso;
- sempre in via preliminare, accertato e dichiarato che la motivazione addotta dal Giudice di Prime risulta perplessa ed obiettivamente incomprensibile, Pt_2
evidenziando altresì un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili,
dichiarare la nullità della Sentenza n. 2173/23 con ogni conseguente pronunciamento del caso;
- in accoglimento del terzo e/o quarto motivo di appello, rigettare la domanda pagina 2 di 10 perché infondata in fatto e diritto o limitare il concorso del proprietario del fondo dominante alle sole spese per opere necessarie alla conservazione della servitù, tassativamente individuate, previa dichiarazione di nullità della C.T.U.
e rinnovazione integrale con altro consulente;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettere le prove per testimoni ed interrogatorio formale richieste in sede di memoria ex art. 183 VI n. 2 c.p.c. datata 4.12.2017;
- si ribadisce l'assoluta carenza di valore probatorio, già eccepita in sede di memoria ex art. 183 VI n. 3 c.p.c. datata 13.12.2017, della documentazione -
doc. a) e doc. b) - prodotta in giudizio da parte attrice in memoria ex art. 183
VI n. 2 c.p.c., essendo costituita dalla stessa parte che vorrebbe avvalersene in giudizio;
- si ribadisce inoltre l'inammissibilità ex art. 2721 c.c. della prova testimoniale richiesta da parte attrice in memoria ex art. 183 VI n. 2 c.p.c. (testimonianza del legale rappresentante della , non essendo stato prodotto il CP_2
relativo contratto e neppure le relative fatture;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite, compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa. e con condanna di controparte alla restituzione delle somme corrisposte in suo favore dall'odierno appellante a titolo di spese di lite in adempimento spontaneo alla sentenza di prime cure al solo fine di evitare azioni esecutive.
Dell'appellato: pagina 3 di 10 NEL MERITO: rigettarsi tutte le domande svolte da Parte Appellante
confermandosi, nel contempo, la sentenza del Tribunale di Brescia.
IN OGNI CASO: rifuse le spese al procuratore anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2173/23, accoglieva la domanda avanzata da Parte_3
contro accertando che, in veste di proprietario
[...] Parte_1
del fondo in favore del quale era stata costituita servitù di transito carrale nell'interrato del , era tenuto al pagamento degli oneri di cui CP_1
all'art. 1069 comma terzo c.c. comprensivi della manutenzione ordinaria e straordinaria passata e futura operata, quali spese per energia elettrica, pulizie,
polizza assicurativa, manutenzione estintori, corpi illuminante, cancello carraio e automazione, rete fognaria, la cui debenza era stata contestata, poiché
secondo l'attore si trattava di spese di gestione e non di conservazione.
A tale conclusione il primo giudice perveniva previo rigetto delle eccezioni preliminari di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi;
facendo propri gli esiti della C.T.U. che aveva accertato che nell'accedere verso la propria abitazione utilizzava una Parte_1
parte del piano interrato del , ove insistevano i box, transitando su CP_1
una superficie di mq 340,40 pari al 61,56% dell'intera parte comune ( di mq
553,08), con un'incidenza del 20,75% .
pagina 4 di 10 Le spese processuali e di C.T.U. erano poste a carico del soccombente.
La sentenza era gravata da Parte_1
Il si costituiva resistendo Controparte_1
all'impugnazione.
All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata assegnata in decisione ex art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo contesta il rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, allegando che la mancata precisazione delle spese che il appellato chiedeva qualificandole CP_1
necessarie ai fini della conservazione della servitù gli avevano impedito di predisporre adeguata difesa.
Con il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza che, in violazione dell'art. 132 c.p.c., si fonda su una motivazione illogica ed incomprensibile.
Con il terzo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1069
c.c. e del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c.
Sostiene che le spese alle quali deve contribuire il proprietario del fondo dominante sono quelle dirette alla conservazione della servitù, che il vantaggio/utilità delle spese effettuate dal proprietario del fondo servente pagina 5 di 10 serviva per la ripartizione delle spese, ma non per l'individuazione dell'obbligo; lamenta che il Tribunale ha ritenuto indispensabili spese effettuate dal per la gestione e non Controparte_1
conservative, alcune delle quali ( manutenzione estintori, manutenzione fognaria per acque meteoriche) non erano state richieste dall'appellato ma sono state individuate in sede di C.T.U.
Con il quarto motivo solleva due doglianze.
Eccepisce la nullità della C.T.U. per violazione del principio del contradditorio, allegando che il consulente ha acquisito d'ufficio documentazione estranea alle deduzioni delle parti e vertente sui fatti principali della domanda, incorrendo in errore in procedendo, con indagine esplorativa in relazione alle spese per polizza assicurativa, acquisendo i “dati economici ( bilanci) e le tabelle condominiali” .
Lamenta illogicità del criterio di riparto proporzionale individuato dal C.T.U.
recepito dal Tribunale.
Il primo motivo va rigettato.
La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ.,
può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, pagina 6 di 10 comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza. ( cass. S.U. 8077/2012).
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado il CP_1
aveva chiesto che venisse stabilita “ la quota monetaria che il sig.
[...]
sarà tenuto a corrispondere, per ogni esercizio, per le Parte_1
attività manutentive ordinarie e straordinarie relative ed interdipendenti dall'esercizio della servitù di passo carrale”
Il petitum rilevante ai sensi dell'art. 163 comma 3 c.p.c. era quindi la nozione di “spesa di ordinaria e di straordinaria amministrazione” in contrapposizione alla nozione di “spese necessarie per la conservazione della servitù” poste dall'art. 1069 comma terzo c.p.c.
Nessuna nullità è rinvenibile nell'atto di citazione, che esplicita il contenuto della domanda.
Il secondo motivo di impugnazione è parimenti infondato.
La nullità invocata dall'appellante non si rinviene nella sentenza impugnata,
poiché la motivazione contiene le ragioni della decisione che devono essere
“esplicite, chiare e comprensibili” e non contenere manifeste ed irriducibili contradditorietà ( V: Cass. 19765/22); la doglianza dell'appellante semmai riguarda lo stile motivazionale dell'estensore, che non rileva in termini di vizio della sentenza.
Il terzo ed il quarto motivo si prestano a trattazione congiunta. pagina 7 di 10 L'individuazione della domanda nella determinazione dell'obbligo di contribuzione per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del proprietario del fondo dominante rende irrilevanti le doglianze relative alla violazione dell'art. 112 c.p.c. come sollevate nonché alla nullità della C.T.U.
rispetto alle acquisizioni di documenti inerenti l'amministrazione condominiale.
Il Condominio appellato, sulla parte comune costituita dall'interrato, è gravato da servitù di accesso carrale in favore del fondo di proprietà che si Pt_1
esercita sul corsello condominiale ramo B, al quale si accede attraverso il cancello carraio automatico posto all'ingresso, secondo i rilievi contenuti nella
C.T.U.
Quest'ultima si sottrae alle denunce di nullità sollevate dall'appellante, poichè
gli accertamenti che sono utili ai fini della decisione riguardano soltanto il calcolo delle superfici utilizzate dall'appellante per esercitare la servitù
carrale, grazie alla quale riesce ad accedere alla propria abitazione, fondo dominante, che hanno portato all'individuazione del criterio empirico della suddivisione delle spese, nella quota del 21% sul 61.56% della superficie del fondo servente utilizzata, in rapporto al vantaggio che ne trae.
Il vantaggio è stato correttamente desunto anche in relazione al numero di posti auto che sono pertinenze del fondo dominante ( art. 817 c.c.).
La questione inerente le varie voci di spese sostenute dal , che non CP_1
pagina 8 di 10 sarebbero spese di conservazione ma di “gestione” non è pertinente al disposto dell'art. 1069 c.c. nell'interpretazione nomofilattica effettuata dalla giurisprudenza di legittimità nell'ordinanza n. 6653/17 in caso del tutto sovrapponibile a quello oggetto del giudizio.
L'art. 1069 comma terzo c.c. va inteso nel senso che se l'esercizio della servitù si attui solo per mezzo del fondo servente e senza l'ausilio di opere autonome il proprietario del fondo dominante è gravato dall'obbligo di contribuire alle spese di manutenzione del fondo servente, in misura proporzionale all'uso, quindi sia per quelle di manutenzione ordinaria che di straordinaria ( che però non siano manifestamente eccessive o non necessarie per il mantenimento in uso del piano sotterraneo, nonché degli accessi ad esso,
comprese quelle inerenti il cancello automatizzato).
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellato, che la Corte liquida in dispositivo in conformità alle tabelle allegate al D.M. 55/14 (scaglione di valore dichiarato, valori medi).
Importi distratti in favore dell'avvocato Riccardo Vescia antistatario.
Sussistono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere del pagamento di un importo pari al contributo unificato già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pagina 9 di 10 pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 2173/23 del Tribunale di Brescia, così provvede:
rigetta l'appello,
condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, che liquida in € 6.946 ( di cui € 2.058 per la “fase di studio”, € 1.418 per la “fase introduttiva” ed € 3.470 per la “fase decisionale”); oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge;
importi da distrarre in favore dell'avvocato Riccardo Vescia antistatario;
dà atto che sussistono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere del pagamento di un importo pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
La consigliere est. Il Presidente
CI NN SE RA
pagina 10 di 10
N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. SE RA Presidente
Dott. CI NN Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 261/24 R.G. posta in decisione all'udienza del
09/04/2025 promossa
d a
OGGETTO: (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
Servitù patrocinio dell'avv. ZANNI MAURO, elettivamente domiciliato in VIA URINI 16
25031 CAPRIOLO presso il difensore avv. ZANNI MAURO
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. ES RI , elettivamente domiciliato in VIA
SILVIO PELLICO, 18 25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO presso il difensore avv.
pagina 1 di 10 ES RI
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia- sezione terza-
pubblicata in data 28.8.2023 con il n. 2173/23.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
IN VIA PRINCIPALE
In riforma della sentenza n. 2173/23 Sent. – n. 21168/16 R.G. – datata
22.06.2022, depositata e pubblicata in data 28.08.2023, emessa dal Dott.
Tullio Pezzotta, in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Brescia, non notificata:
- preliminarmente, in accoglimento del primo motivo di appello, accertata e dichiarata la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado per assoluta indeterminatezza della causa petendi, dichiarare la nullità
della sentenza n. 2173/23 impugnata e/o la nullità della domanda avversaria,
con ogni conseguente pronunciamento del caso;
- sempre in via preliminare, accertato e dichiarato che la motivazione addotta dal Giudice di Prime risulta perplessa ed obiettivamente incomprensibile, Pt_2
evidenziando altresì un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili,
dichiarare la nullità della Sentenza n. 2173/23 con ogni conseguente pronunciamento del caso;
- in accoglimento del terzo e/o quarto motivo di appello, rigettare la domanda pagina 2 di 10 perché infondata in fatto e diritto o limitare il concorso del proprietario del fondo dominante alle sole spese per opere necessarie alla conservazione della servitù, tassativamente individuate, previa dichiarazione di nullità della C.T.U.
e rinnovazione integrale con altro consulente;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettere le prove per testimoni ed interrogatorio formale richieste in sede di memoria ex art. 183 VI n. 2 c.p.c. datata 4.12.2017;
- si ribadisce l'assoluta carenza di valore probatorio, già eccepita in sede di memoria ex art. 183 VI n. 3 c.p.c. datata 13.12.2017, della documentazione -
doc. a) e doc. b) - prodotta in giudizio da parte attrice in memoria ex art. 183
VI n. 2 c.p.c., essendo costituita dalla stessa parte che vorrebbe avvalersene in giudizio;
- si ribadisce inoltre l'inammissibilità ex art. 2721 c.c. della prova testimoniale richiesta da parte attrice in memoria ex art. 183 VI n. 2 c.p.c. (testimonianza del legale rappresentante della , non essendo stato prodotto il CP_2
relativo contratto e neppure le relative fatture;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite, compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa. e con condanna di controparte alla restituzione delle somme corrisposte in suo favore dall'odierno appellante a titolo di spese di lite in adempimento spontaneo alla sentenza di prime cure al solo fine di evitare azioni esecutive.
Dell'appellato: pagina 3 di 10 NEL MERITO: rigettarsi tutte le domande svolte da Parte Appellante
confermandosi, nel contempo, la sentenza del Tribunale di Brescia.
IN OGNI CASO: rifuse le spese al procuratore anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2173/23, accoglieva la domanda avanzata da Parte_3
contro accertando che, in veste di proprietario
[...] Parte_1
del fondo in favore del quale era stata costituita servitù di transito carrale nell'interrato del , era tenuto al pagamento degli oneri di cui CP_1
all'art. 1069 comma terzo c.c. comprensivi della manutenzione ordinaria e straordinaria passata e futura operata, quali spese per energia elettrica, pulizie,
polizza assicurativa, manutenzione estintori, corpi illuminante, cancello carraio e automazione, rete fognaria, la cui debenza era stata contestata, poiché
secondo l'attore si trattava di spese di gestione e non di conservazione.
A tale conclusione il primo giudice perveniva previo rigetto delle eccezioni preliminari di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi;
facendo propri gli esiti della C.T.U. che aveva accertato che nell'accedere verso la propria abitazione utilizzava una Parte_1
parte del piano interrato del , ove insistevano i box, transitando su CP_1
una superficie di mq 340,40 pari al 61,56% dell'intera parte comune ( di mq
553,08), con un'incidenza del 20,75% .
pagina 4 di 10 Le spese processuali e di C.T.U. erano poste a carico del soccombente.
La sentenza era gravata da Parte_1
Il si costituiva resistendo Controparte_1
all'impugnazione.
All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata assegnata in decisione ex art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo contesta il rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda, allegando che la mancata precisazione delle spese che il appellato chiedeva qualificandole CP_1
necessarie ai fini della conservazione della servitù gli avevano impedito di predisporre adeguata difesa.
Con il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza che, in violazione dell'art. 132 c.p.c., si fonda su una motivazione illogica ed incomprensibile.
Con il terzo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1069
c.c. e del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c.
Sostiene che le spese alle quali deve contribuire il proprietario del fondo dominante sono quelle dirette alla conservazione della servitù, che il vantaggio/utilità delle spese effettuate dal proprietario del fondo servente pagina 5 di 10 serviva per la ripartizione delle spese, ma non per l'individuazione dell'obbligo; lamenta che il Tribunale ha ritenuto indispensabili spese effettuate dal per la gestione e non Controparte_1
conservative, alcune delle quali ( manutenzione estintori, manutenzione fognaria per acque meteoriche) non erano state richieste dall'appellato ma sono state individuate in sede di C.T.U.
Con il quarto motivo solleva due doglianze.
Eccepisce la nullità della C.T.U. per violazione del principio del contradditorio, allegando che il consulente ha acquisito d'ufficio documentazione estranea alle deduzioni delle parti e vertente sui fatti principali della domanda, incorrendo in errore in procedendo, con indagine esplorativa in relazione alle spese per polizza assicurativa, acquisendo i “dati economici ( bilanci) e le tabelle condominiali” .
Lamenta illogicità del criterio di riparto proporzionale individuato dal C.T.U.
recepito dal Tribunale.
Il primo motivo va rigettato.
La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ.,
può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, pagina 6 di 10 comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza. ( cass. S.U. 8077/2012).
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado il CP_1
aveva chiesto che venisse stabilita “ la quota monetaria che il sig.
[...]
sarà tenuto a corrispondere, per ogni esercizio, per le Parte_1
attività manutentive ordinarie e straordinarie relative ed interdipendenti dall'esercizio della servitù di passo carrale”
Il petitum rilevante ai sensi dell'art. 163 comma 3 c.p.c. era quindi la nozione di “spesa di ordinaria e di straordinaria amministrazione” in contrapposizione alla nozione di “spese necessarie per la conservazione della servitù” poste dall'art. 1069 comma terzo c.p.c.
Nessuna nullità è rinvenibile nell'atto di citazione, che esplicita il contenuto della domanda.
Il secondo motivo di impugnazione è parimenti infondato.
La nullità invocata dall'appellante non si rinviene nella sentenza impugnata,
poiché la motivazione contiene le ragioni della decisione che devono essere
“esplicite, chiare e comprensibili” e non contenere manifeste ed irriducibili contradditorietà ( V: Cass. 19765/22); la doglianza dell'appellante semmai riguarda lo stile motivazionale dell'estensore, che non rileva in termini di vizio della sentenza.
Il terzo ed il quarto motivo si prestano a trattazione congiunta. pagina 7 di 10 L'individuazione della domanda nella determinazione dell'obbligo di contribuzione per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del proprietario del fondo dominante rende irrilevanti le doglianze relative alla violazione dell'art. 112 c.p.c. come sollevate nonché alla nullità della C.T.U.
rispetto alle acquisizioni di documenti inerenti l'amministrazione condominiale.
Il Condominio appellato, sulla parte comune costituita dall'interrato, è gravato da servitù di accesso carrale in favore del fondo di proprietà che si Pt_1
esercita sul corsello condominiale ramo B, al quale si accede attraverso il cancello carraio automatico posto all'ingresso, secondo i rilievi contenuti nella
C.T.U.
Quest'ultima si sottrae alle denunce di nullità sollevate dall'appellante, poichè
gli accertamenti che sono utili ai fini della decisione riguardano soltanto il calcolo delle superfici utilizzate dall'appellante per esercitare la servitù
carrale, grazie alla quale riesce ad accedere alla propria abitazione, fondo dominante, che hanno portato all'individuazione del criterio empirico della suddivisione delle spese, nella quota del 21% sul 61.56% della superficie del fondo servente utilizzata, in rapporto al vantaggio che ne trae.
Il vantaggio è stato correttamente desunto anche in relazione al numero di posti auto che sono pertinenze del fondo dominante ( art. 817 c.c.).
La questione inerente le varie voci di spese sostenute dal , che non CP_1
pagina 8 di 10 sarebbero spese di conservazione ma di “gestione” non è pertinente al disposto dell'art. 1069 c.c. nell'interpretazione nomofilattica effettuata dalla giurisprudenza di legittimità nell'ordinanza n. 6653/17 in caso del tutto sovrapponibile a quello oggetto del giudizio.
L'art. 1069 comma terzo c.c. va inteso nel senso che se l'esercizio della servitù si attui solo per mezzo del fondo servente e senza l'ausilio di opere autonome il proprietario del fondo dominante è gravato dall'obbligo di contribuire alle spese di manutenzione del fondo servente, in misura proporzionale all'uso, quindi sia per quelle di manutenzione ordinaria che di straordinaria ( che però non siano manifestamente eccessive o non necessarie per il mantenimento in uso del piano sotterraneo, nonché degli accessi ad esso,
comprese quelle inerenti il cancello automatizzato).
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellato, che la Corte liquida in dispositivo in conformità alle tabelle allegate al D.M. 55/14 (scaglione di valore dichiarato, valori medi).
Importi distratti in favore dell'avvocato Riccardo Vescia antistatario.
Sussistono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere del pagamento di un importo pari al contributo unificato già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pagina 9 di 10 pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 2173/23 del Tribunale di Brescia, così provvede:
rigetta l'appello,
condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, che liquida in € 6.946 ( di cui € 2.058 per la “fase di studio”, € 1.418 per la “fase introduttiva” ed € 3.470 per la “fase decisionale”); oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi ed accessori di legge;
importi da distrarre in favore dell'avvocato Riccardo Vescia antistatario;
dà atto che sussistono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere del pagamento di un importo pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
La consigliere est. Il Presidente
CI NN SE RA
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