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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 936/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5392/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10464 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1, poliziotto in servizio presso la Questura di Modena, ricorreva nei confronti del Comune di scafati per sentir dichiarare l'annullamento l'avviso di accertamento n. 10464 del 10.6.2025 - notificato l'11.8.2025, con il quale gli veniva intimato il pagamento di euro 982,75 a titolo di IMU-anno 2020 relativamente all'immobile riportato in catasto al
.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato per non essere stata applicata l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2 d.l. 201/2011, convertito in l. 214/2011, secondo cui non è dovuta l'IMU per l'unica unità immobiliare e non locata dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, anche se non adibita ad abitazione principale.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'ente convenuto, il quale concludeva per il rigetto della domanda in ragione della omessa presentazione da parte del ricorrente della dichiarazione IMU prevista dall'art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013.
Con memoria di replica, il ricorrente ribadiva quanto esternato nell'atto introduttivo del giudizio.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 19.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non meritevole di accoglimento si appalesa la denuncia di violazione dell'art. 2, commi 5 e 5-bis, d.l.
102/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 124/2013, nonchè dell'art. 13, comma 12-ter, d.l. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 214/2011, in materia di diritto all'esenzione dal pagamento dell'IMU in favore degli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia (con ordinamento civile o militare) per l'abitazione principale, nonostante la mancata presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di legge per fruire del trattamento di favore ed indicante gli identificativi catastali degli immobili beneficiati, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione.
Invero, secondo l'art. 2, commi 5 e 5-bis, d.l. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 124/2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, d.lvo 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
E' pur vero che art. 37, comma 53, d.l. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. 248/2006, ha disposto che, a decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 10, comma 4, d.lvo 504/1992 ovvero della comunicazione prevista dall'art. 59, comma 1, lett. l, n. 1, d.lvo 446/1997, ma è altrettanto pacifico che restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta tra cui l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI di cui all'art. 10, comma 4, d.lvo 504/1992 ovvero della comunicazione prevista dall'art. 59, comma 1, lett. l, n. 1, d.lvo 446/1997. In ragione di ciò, la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di ICI, l'art. 37, comma 53, d.l. 223/2206, convertito, con modificazioni, dalla l. 248/2006, ha fatto salvo l'obbligo di denunciare le variazioni soggettive ed oggettive incidenti sulla determinazione dell'ICI già dichiarate e comportanti riduzioni d'imposta, non conoscibili per via officiosa dal Comune (Cass., Sez. VI, sent. n. 17562 del 2.9.2016). Dunque, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 37, comma 53, d.l. 223/2006
223, convertito, con modificazioni, dalla l. 248/2006, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 6, comma
4, e 10, comma 1, l. 212/2000, si può ritenere che l'eccezionale conservazione dell'obbligo della dichiarazione valga soltanto per le fattispecie in cui il presupposto di fatto per beneficiare della riduzione non sia ancora venuto a conoscenza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) dell'ente impositore.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità – che questa Corte condivide -, analogo principio deve estendersi anche alla dichiarazione prevista, con riguardo al''IMU, dall'art. 13, comma 12-ter, d.l. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 214/2011, nel testo inserito dall'art. 4, comma 5, lett. i, d.l. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 44/2012, e modificato dall'art. 9, comma 3, lett. b, d.l. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 213/2012, tenendo anche conto che tale adempimento non è stato prescritto dal legislatore "a pena di decadenza" dal trattamento agevolato (in termini: Cass., sez. V, sent. n.
12226 dell'8.5.2023). Pertanto, posto che l'art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 124/2013, ha imposto al contribuente di presentare, a pena di decadenza dal riconoscimento dell'esenzione, la dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica (in formato conforme al modello ministeriale all'uopo predisposto), entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU (vale a dire, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento), una dichiarazione presentata in epoca successiva alla scadenza del termine decadenziale (vale a dire, dopo il 30 giugno dell'anno successivo quello di riferimento), essendo tardiva, è inidonea a rimuovere ex tunc la preclusione al godimento del beneficio fiscale.
Il ricorso va, pertanto, senz'altro rigettato.
Stante la complessità della materia trattata, appare equo disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Salerno, il 19.2.2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5392/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10464 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1, poliziotto in servizio presso la Questura di Modena, ricorreva nei confronti del Comune di scafati per sentir dichiarare l'annullamento l'avviso di accertamento n. 10464 del 10.6.2025 - notificato l'11.8.2025, con il quale gli veniva intimato il pagamento di euro 982,75 a titolo di IMU-anno 2020 relativamente all'immobile riportato in catasto al
.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato per non essere stata applicata l'esenzione prevista dall'art. 13, comma 2 d.l. 201/2011, convertito in l. 214/2011, secondo cui non è dovuta l'IMU per l'unica unità immobiliare e non locata dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, anche se non adibita ad abitazione principale.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'ente convenuto, il quale concludeva per il rigetto della domanda in ragione della omessa presentazione da parte del ricorrente della dichiarazione IMU prevista dall'art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013.
Con memoria di replica, il ricorrente ribadiva quanto esternato nell'atto introduttivo del giudizio.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 19.2.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non meritevole di accoglimento si appalesa la denuncia di violazione dell'art. 2, commi 5 e 5-bis, d.l.
102/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 124/2013, nonchè dell'art. 13, comma 12-ter, d.l. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 214/2011, in materia di diritto all'esenzione dal pagamento dell'IMU in favore degli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia (con ordinamento civile o militare) per l'abitazione principale, nonostante la mancata presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di legge per fruire del trattamento di favore ed indicante gli identificativi catastali degli immobili beneficiati, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione.
Invero, secondo l'art. 2, commi 5 e 5-bis, d.l. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 124/2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, d.lvo 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
E' pur vero che art. 37, comma 53, d.l. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. 248/2006, ha disposto che, a decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 10, comma 4, d.lvo 504/1992 ovvero della comunicazione prevista dall'art. 59, comma 1, lett. l, n. 1, d.lvo 446/1997, ma è altrettanto pacifico che restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta tra cui l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI di cui all'art. 10, comma 4, d.lvo 504/1992 ovvero della comunicazione prevista dall'art. 59, comma 1, lett. l, n. 1, d.lvo 446/1997. In ragione di ciò, la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di ICI, l'art. 37, comma 53, d.l. 223/2206, convertito, con modificazioni, dalla l. 248/2006, ha fatto salvo l'obbligo di denunciare le variazioni soggettive ed oggettive incidenti sulla determinazione dell'ICI già dichiarate e comportanti riduzioni d'imposta, non conoscibili per via officiosa dal Comune (Cass., Sez. VI, sent. n. 17562 del 2.9.2016). Dunque, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 37, comma 53, d.l. 223/2006
223, convertito, con modificazioni, dalla l. 248/2006, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 6, comma
4, e 10, comma 1, l. 212/2000, si può ritenere che l'eccezionale conservazione dell'obbligo della dichiarazione valga soltanto per le fattispecie in cui il presupposto di fatto per beneficiare della riduzione non sia ancora venuto a conoscenza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) dell'ente impositore.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità – che questa Corte condivide -, analogo principio deve estendersi anche alla dichiarazione prevista, con riguardo al''IMU, dall'art. 13, comma 12-ter, d.l. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 214/2011, nel testo inserito dall'art. 4, comma 5, lett. i, d.l. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 44/2012, e modificato dall'art. 9, comma 3, lett. b, d.l. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 213/2012, tenendo anche conto che tale adempimento non è stato prescritto dal legislatore "a pena di decadenza" dal trattamento agevolato (in termini: Cass., sez. V, sent. n.
12226 dell'8.5.2023). Pertanto, posto che l'art. 2, comma 5-bis, d.l. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 124/2013, ha imposto al contribuente di presentare, a pena di decadenza dal riconoscimento dell'esenzione, la dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica (in formato conforme al modello ministeriale all'uopo predisposto), entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU (vale a dire, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento), una dichiarazione presentata in epoca successiva alla scadenza del termine decadenziale (vale a dire, dopo il 30 giugno dell'anno successivo quello di riferimento), essendo tardiva, è inidonea a rimuovere ex tunc la preclusione al godimento del beneficio fiscale.
Il ricorso va, pertanto, senz'altro rigettato.
Stante la complessità della materia trattata, appare equo disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Salerno, il 19.2.2026