Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2025, n. 37677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37677 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da
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Cinzia Vergine-relatrice- LO CC
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
- Presidente-
Sent. n.
∙1092 UP - 23/06/2025
R.G.N. 6122/2025
ha pronunciato la seguente
sul ricorso presentato da: AB LE, nato in [...] [...],
SENTENZA
avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 01/07/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Cons. Cinzia Vergine;
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IL FUNZIONARIARIO
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lette le conclusioni del Procuratore generale che ha concluso invocando declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni a firma dell'avv. Paolo Neri, difensore della parte civile costituita, che ha invocato il rigetto del ricorso con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa dalla stesse sostenute;
PREMESSO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata il 1 luglio 2024 la Corte di appello di Brescia ha confermato quella con cui il Tribunale di Mantova, il 16 novembre 2023, aveva condannato AB LE per i delitti di cui agli artt. 609-bis e 609-ter n.
5-quater cod.pen., e 81 e 605 cod. pen. (originari capi 2 e 4) in danno di US OR, riuniti per il vincolo della continuazione, ed operata la riduzione per il rito, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione.
2. AB ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a tre motivi.
2.1. Col primo motivo di ricorso la difesa lamenta, ex art. 606, comma 1, lett.b) cod.proc.pen. inosservanza o erronea applicazione di legge -artt. 234 e 526 cod. proc. pen.-. La Corte territoriale ha evidenziato come già in sede di denunzia-querela, sporta il 21 novembre 2018, la persona offesa aveva preannunciatoa l'esistenza di una chat con messaggi e registrazioni di conversazioni telefoniche fra lei e aveva prodotto, poi, in data 1 dicembre 2018 due file audio contenenti le registrazioni delle conversazioni e le richiamate chat;
l'imputato personalmente non aveva mai contestato la veridicità di quanto riportato nella trascrizione stazioni telefoniche e nei messaggi prodotti dalla persona offesa. Il ricorrente contesta il fatto che la persona offesa non abbia immediatamente, all'atto della denuncia-querela, prodotto quanto dichiaratamente in suo possesso;
riservandosi una produzione postuma, con invio via mail, in formato word, con possibilità, dunque, di manipolazione del testo;
assume che i giudici del merito hanno basato le statuizioni di condanna sulla parola della persona offesa ritenuta attendibile "pressocché esclusivamente sulle conversazioni intervenute tra le parti il 17.11.2018 e il 20.11.2018"; che nessun approfondimento istruttorio è stato espletato al proposito. Contesta, in particolare, l'utilizzabilità della messaggistica-di cui l'imputato non ha mai ammesso l'autenticità e delle conversazioni, in difetto del sequestro del cellulare e della sim di AB, senza l'estrazione di copia forense estratta da tecnico a tal uopo incaricato.
2.2. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. c) [rectius e)], cod. proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente assente, contraddittoria o manifestamente illogica, nella parte in cui le conversazioni -da ritenersi inutilizzabili per quanto sopra argomentato- sono state/ ritenute in termini di confessione e conferma della ricostruzione dei fatti di cui alla versione rassegnata dalla parte offesa, in difetto di riscontri da parte di terzi possibili testimoni o di indagini sul punto;
ciò in relazione al capo 2 (relativamente al quale sarebbe mancata la concreta verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca della dichiarante, sconfessata dal referto attestante la mancanza di lesioni), e al capo 4 (relativamente al quale la dinamica riferita sarebbe inverosimile, e, comunque, non estrinsecamente riscontrata, nonostante la possibilità, ignorata di acquisire testimonianze a riscontro).
2.3. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc.pen., violazione dell'articolo 62-bis cod. pen. per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, denegate sulla base della gravità intrinseca del fatto e del danno arrecato alla persona offesa, dell'assenza di resipiscenza e di forme di riscontro in favore della p.o. e della assenza di positivi elementi di valutazione. Tale assunto sarebbe smentito dal contenuto delle conversazioni acquisite agli atti.
2.4. Invoca, dunque, l'annullamento della sentenza.
2
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Le censure tutte risultano, infatti, innanzi tutto tali per genericità estrinseca. Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268822 - 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, [...], Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, [...], Rv. 275841 - 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, [...], Rv. 259425).
1.1. I motivi tutti risultano ripropositivi di quelli proposti con l'atto di appello, puntualmente respinti dalla Corte territoriale -peraltro con sentenza di piena conferma di quella di primo grado resa in esito a giudizio abbreviato- con motivazione immune da censure di violazione di legge - come oggi nuovamente dedotto- o vizio di motivazione.
2. Ci si trova, poi, in presenza di una «doppia conforme» di merito. Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, [...], Rv. 23613001, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, [...], Rv. 243636 -01). In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi - a pena di inammissibilità - in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze, circostanza, nel caso di specie, non sussistente (v. Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, [...], Rv. 209145). Ed infatti, il giudice di legittimità non può rivalutare le fonti di prova, in quanto tale attività è rimessa esclusivamente alla competenza dei giudici di merito. Il sindacato di legittimità va del resto sollecitato sul prodotto dell'ingegno e non sul puro e semplice <materiale probatorio» (e men che meno su singoli <frammenti di esso) e, pertanto,
una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, [...], Rv. 276566 - 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, [...], n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, [...], Rv. 253774- 01).
2. I motivi sono, comunque, manifestamente infondati. Il primo col denunciare violazione degli artt. 234 e 526 cod. proc.pen.- e il secondo -col denunciare vizio di motivazione in relazione al contenuto delle conversazioni intercettate- finiscono con l'attaccare la valutazione di attendibilità della parola della parte offesa, rispetto alla quale, tuttavia, chat e conversazioni sono state ritenute riscontri, laddove la prospettazione difensiva mira ad attaccarle nella loro, autonoma, funzione di prova.
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2.1. Si ritiene, pertanto, preliminarmente, di rammentare che, come da orientamento costante di questa Corte, il Giudice di merito può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc.pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr. Sez. U. n. 41461 del 19/07/2012, [...]; Sez 2. N. n. 43278 del 24/09/2015 Ud. (dep. 27/10/2015) Rv. 265104 - 01., Sez. 1 n. 29372 del 27/07/2010, [...]). Si è anche precisato come tale controllo, considerato l'interesse di cui la persona offesa è naturalmente portatrice ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità della deposizione testimoniale, debba essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente emergenti dagli atti (Sez. 3, 26 settembre 2006, Gentile). Anche più di recente si è ribadito che le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono essere poste, anche da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva (cfr. Sez 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv 275312-01). Ed è acquisizione pacifica che la valutazione circa l'attendibilità della persona offesa involge un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sulla attendibilità intrinseca del racconto, che si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di essere della persona escussa;
tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del
merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (cfr. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, [...]; Sez 3, n. 8382 del 22/01/2008, [...]; Sez 3, n. 41282 del 05/10/2006, [...]).
2.2. Una valutazione siffatta è stata correttamente svolta dapprima dal Tribunale e poi dalla Corte di appello, che, in particolare alle pagine 3-5, ha ritenuto di riportare l'assunto del giudice di primo grado, quindi, alle pagine 9-11, ha svolto una nuova, articolata e completa verifica sul punto, coerente col dettato normativo e con i principi ermeneutici e l'elaborazione giurisprudenziale univoca di questa Corte di legittimità.
2.3. Tale l'ordito su cui, poi, si è innestata la motivazione, che si anticipa aderente alla piattaforma probatoria, corretta in diritto, e svolta con motivazione immune da vizi logici, sui motivi di appello relativi a messaggistica e comunicazioni telefoniche acquisite agli atti con il ricorso in esame, come anticipato, riproposti.
3. Tanto premesso, con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, non si ignora che, in relazione alla natura della messaggistica whatsapp, si sono sovrapposti diversi orientamenti interpretativi.
2.1. Secondo una giurisprudenza lungamente prevalente, i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un cellulare avrebbero natura di documenti ex art. 234 cod. proc. pen., sicché ne sarebbe legittima l'acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza ex art. 254 cod.proc.pen. non versandosi nel caso di captazione di un flusso di comunicazione in corso, bensì nella mera documentazione ex post di detti flussi» (Sez. 6, n. 22417 del 16/03/2022, [...], Rv. 283319 01; Sez. 2, n. 39529 del 01/07/2022, [...], n.m.; Sez. 6, n. 1822 del 12/11/2019 dep. 2020, Tacchi, Rv. 278124 01). Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, n. 170 del 2023 si è ritenuto (Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, [...], Rv. 286467-01) che «i messaggi di posta elettronica, i messaggi "whatsapp" e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico">.
2.3. Non è questa, tuttavia, l'ipotesi ricorrente nel caso di specie, in cui non si discetta dell'acquisizione della messaggistica privata dall'utenza mobile dell'imputato, con conseguente obbligo di attivazione delle garanzie difensive, bensì della spontanea esibizione delle conversazioni con un utente determinato da parte del soggetto detentore, ossia la persona offesa, a fronte della quale il ricorrente (che non ne ha mai disconosciuto il contenuto) non ha
mai neppure dedotto la violazione dell'articolo 254 cod. proc. pen., ma semplicemente il «dubbio di una loro manipolazione», affermazione peraltro mai <<vestita> di qualche elemento di dettaglio. Inoltre, la sentenza impugnata, a pagina 4, evidenzia che i messaggi sono stati «estrapolati dalla PG direttamente dal dispositivo mobile della persona offesa», contrariamente a quanto asserito nel ricorso, secondo cui si tratterebbe di messaggistica inviata per posta elettronica dalla persona offesa agli inquirenti. In casi come questo, la Corte ha ritenuto (Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, [...], Rv. 287746- 01) che l'acquisizione di screenshots di messaggi whatsapp forniti agli inquirenti da uno dei conversanti (nella specie, la persona offesa) non richiede il provvedimento di sequestro del pubblico ministero, perché documenta una conversazione a cui lo stesso conversante ha partecipato e si tratta di corrispondenza non più in itinere, ma ormai pervenuta sul dispositivo del destinatario». La censura, che non si confronta in modo realmente critico con il provvedimento impugnato, è pertanto inammissibile per genericità.
2.4. Sotto altro profilo, poi, deve anche evidenziarsi che la Corte territoriale espressamente richiama il contenuto di tale messaggistica quale mero elemento di riscontro estrinseco delle dichiarazioni della persona offesa, «così che l'utilizzabilità del contenuto degli stessi è anche conseguenza della riconosciuta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dalla stessa rese (cfr. Sez. 5, n. 2658 del 06/10/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282771-01).
2.5. Sotto ulteriore, conclusivo, profilo si osserva che la condanna -in cd. doppia conforme- è stata pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, sicché non v'è spazio per discettare, in questa sede, di inutilizzabilità di messaggistica e conversazioni.
3. Anche il secondo motivo è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. A fronte di duplice concorde valutazione in riferimento al quadro probatorio (la sentenza gravata, in particolare, analizza l'attendibilità della persona offesa alle pagine 8-9, la messaggistica e le conversazioni a pagina 10, e disattende la doglianza relativa alla documentazione medica al par. 1.3., sempre a pagina 10), il motivo di ricorso sollecita a questa Corte una sua mera rivalutazione, evidentemente preclusa in sede di legittimità e propone, in ogni caso, censure motivazionali che parimenti non possono trovare ingresso in questa sede, consistendo nella differente comparazione delle risultanze istruttorie effettuate concordemente dai due giudici del merito.
3. Il terzo motivo è, del pari, inammissibile.
La Corte territoriale esclude il riconoscimento delle circostanze atipiche sulla base della gravità intrinseca del fatto e del danno arrecato alla persona offesa, dell'assenza di resipiscenza e di forme di riscontro in favore della p.o. e dell'assenza di positivi elementi di valutazione.
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Tale motivazione fa buon governo dei principi espressi da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice anche sulla base della mera assenza di positivi elementi di valutazione, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, [...], Rv. 283489 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01). Il motivo è meramente fattuale e contestativo, e deve, per quanto esposto essere dichiarato inammissibile.
4. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Segue, altresì, la condanna alla rifusione delle spese sopportate dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00.
Così deciso in Roma il 23 giugno 2025
La Cons Est.
Cinzia
AL FUNZIONARIO GIULIZIARIO
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Presidente
UC AM
Si dispone, a norma dell'art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che - a tutela dei diritti e della dignità degli interessati sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
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Il Presidente
Bl 2
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Depositata in Cancelleria
Oggi.
19 NOV. 2025
IL FUNZIONARIO] LU UA
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