Sentenza 9 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2001, n. 6462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6462 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2001 |
Testo completo
Copia - 1 6462/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE Presidente R.G. n. 15133/2000 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron. 14426 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 26 gennaio 2001 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. 281 Prof. Bruno BALLETTI Cons. rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso per REVOCAZIONE proposto da NO TO, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Firriolo e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma alla via A. Ravà n. 124 (presso l'ANMIL), giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IMPRESE RIUNITE GENOVA SECONDA S.C. a r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappr.to e difeso dagli avv.ti 451 Rodolfo Bozzo e Antonio Vallebona, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma al piazzale Clodio n. 14, giusta procura per notar Torrente del 26 luglio 2000 n. rep. 46769;
- controricorrente -
per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 1410/2000 del 26 ottobre 1999/8 febbraio 2000; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2001 dal consigliere prof. Bruno Balletti;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero, che ha concluso per "l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., ritualmente لے notificato, il sign. IT IN ha richiesto la revocazione della کا sentenza di questa Corte n. 1410/2000 depositata in data 8 febbraio 2000 nel giudizio - avente il n. di r.g. 9345/97 - tra “IN IT
contro
Imprese Genova Seconda S.C. a r.l." adducendo a sostegno un unico complesso motivo. Si è costituita con controricorso la Società intimata, che ha, anche, depositato "memoria". MOTIVI DELLA DECISIONE I . Con il cennato ricorso l'IN - premesso che aveva proposto domanda giudiziale per ottenere l'accertamento del suo diritto a essere 2 riassunto dalla "Imprese Genova Seconda s.c. a r.l." in forza dell'art. 15 della legge n. 264/1949 e che tale domanda era stata rigettata con conformi decisioni, in primo grado, dal Pretore di Genova e, in grado di appello, del Tribunale di Genova - richiede (come si è dinanzi constatato) la revocazione della sentenza con la quale questa Corte ha rigettato il ricorso da lui proposto per la cassazione della sentenza del Giudice di appello. A sostegno del ricorso per revocazione il ricorrente assume che la Corte avrebbe commesso l'errore - emendabile in forza dell'art. 391 - bis cod. proc. civ. - di non avere considerato la circostanza "pacifica" che due assunzioni di lavoratori con la medesima qualifica di esso Z ricorrente erano state effettuate dalla società, per cui era confermata ! una violazione dell'obbligo, ex legge n. 264/1949, facente carico al !! datore di lavoro di dare precedenza alle assunzioni del personale licenziato nel corso dell'anno così come al caso del sign. IN IT, unico operaio comune tra il personale licenziato>>. II . Il ricorso per revocazione come dinanzi proposto si appalesa inammissibile. Al riguardo, sull'ammissibilità in generale del ricorso per revocazione avverso le sentenze della Cassazione, si rimarca che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. ed idoneo a costituire (a seguito delle decisioni nn. 17 del 1986 e 36 del 1991 della 3 Corte Costituzionale, nonchè dell'entrata in vigore dell'art. 391 bis nel testo di cui alla legge n. 353 del 1990) motivo di revocazione della sentenza emessa nel giudizio di cassazione, a) deve consistere - al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudizio di merito - nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, b) deve essere decisivo (nel senso che deve sussistere un nesso di causalità necessaria tra l'erronea supposizione e la decisione resa), c) non deve cadere su di un punto controverso sul quale la corte si sia pronunciata, e d) deve, infine, presentare i caratteri della evidenza e della نی obiettività; per cui è inammissibile il rimedio della revocazione in گا relazione ad errori che non rilevino con assoluta immediatezza, ma richiedano, per essere apprezzati, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche, ovvero errori che non siano decisivi in se stessi, ma debbano essere valutati nel più ampio contesto delle risultanze di causa, o, infine, errori che non consistano in un vizio di assunzione del fatto (tale da comportare che il giudice non statuisca su quello realmente controverso), ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto, di modo che la decisione non derivi dall'ignoranza di atti e documenti di causa, ma dall'erronea 4 interpretazione di essi (cfr. Cass. sez. un. n. 5303/1997, Cass. n. 10635/1998). In sostanza e conclusivamente su tale punto essenziale al fine della decisione l'errore di fatto deve essere frutto di falsa percezione-O della realtà immediatamente rilevabile, sicchè è da escludere quando lo stesso costituisca circostanza controversa, 0 valutazione delle risultanze processuali in senso difforme alle aspettative della parte, ovvero non abbia il carattere di essenzialità rispetto alla decisione assunta. III . Con riferimento al ricorso in esame, il S. Procuratore Generale - nel pervenire alla conclusione sulla inammissibilità di detto ricorso ha, appunto, ritenuto che il ricorso appare inammissibile, non essendo stati, tra l'altro, neppure indicati i criteri di selezione violati, risultanti dagli atti di causa, e che la loro applicazione avrebbe fatto ricadere la scelta sul ricorrente, come affermato con l'impugnata р п sentenza. Difatti, il giudizio di revocazione per errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa è ammesso non già quando sia viziata la valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, ma quando sia frutto di una falsa rappresentazione sulla esistenza o inesistenza di un fatto, immediatamente ed assolutamente percepibile, non soltanto incontroverso, ma neppure controvertibile, non suscettibile, quindi, di qualsiasi apprezzamento. Pertanto, non potrebbe 5 ravvisarsi errore revocatorio nell'ipotesi in cui venga denunciato, come nella specie, un falso apprezzamento delle risultanze probatorie, apprezzamento che si risolve in una valutazione o in un giudizio, che di per sé esclude l'errore di percezione>>. IV -.A tali incisive argomentazioni è da aggiungere che le censure sviluppate nel ricorso de quo s'incentrano sostanzialmente sul punto relativo a quanto statuito nella sentenza n. 1410/2000 circa il mancato adempimento, da parte dell'IN, dell'onere di dimostrare che l'applicazione dei criteri di selezione avrebbe fatto cadere la scelta su di lui, mentre era pacifico che la società aveva assunto nel 1995 due operai aventi la medesima qualifica del ricorrente: censure che - da una E parte - si pongono inammissibilmente contro la motivazione del م لا اع decisum della Corte in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie e che - in ogni caso - non presentano il prescritto carattere di decisività, in quanto l'asserita circostanza dell'assunzione di due operai aventi la medesima qualifica dell'IN" non comprova assolutamente che il ricorrente avesse nei confronti di detti operai un diritto di precedenza, per cui è da confermare quanto sancito conclusivamente da questa Corte nella sentenza impugnata per revocazione: l'IN, siccome affermava l'illegittimità della scelta dei dipendenti riassunti, aveva l'onere non solo di allegare e provare i criteri di selezione, ma anche dimostrare che la loro 6 applicazione avrebbe fatto cadere la scelta su di lui, ovvero che la propria esclusione era stata determinata da motivi discriminatori>>. V -. In definitiva il ricorso per revocazione proposto da IN IT deve essere dichiarato inammissibile e, per effetto della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano come in dispositivo. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e
P.Q.M.
condanna il ricorrente alle spese che liquida in L. 60.000 - oltre a L.
2.000.000 di onorari. Così deciso, in Roma, il giorno 26 gennaio 2001. Penasco Amizante Il Presidente Il Consigliere estensore paras Our Dalili ustumaan Deal IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria *9 MAG. 2001 3 3 0 IL CANCELLIERE 5 1 A . I S . T S D N , R A T O A ' 3 , Th L L 7 L A L - 1802 S O E 8 E B - P D 1 I S I 1 I D S N N A E G E T S O S G I O G A P A E D L M E O I , T A T A O I L R D R L T I E S E I D T D G N O E E R S 7 E