Sentenza 5 luglio 2012
Massime • 1
Il soggetto che assuma, in base alla disciplina prevista dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "di fatto", essendo tenuto ad impedire ex art. 40, comma secondo, cod. pen. le condotte illecite riguardanti l'amministrazione della società o a pretendere l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge, è responsabile di tutti i comportamenti, sia omissivi che commissivi, posti in essere dall'amministratore di diritto, al quale è sostanzialmente equiparato.
Commentario • 1
- 1. Il concetto di amministratore di fatto nella bancarotta: la rilevanza della continua attività gestoria e cogestoria. (Cassazione penale n. 2514/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 aprile 2024
1. La massima In tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale intraneus , nell'assetto societario. 2. La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 04/12/2023 , n. 2514 FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza del 24 aprile 2023, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2012, n. 33385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33385 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2012 |
Testo completo
333 85/M2 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da " Sez. 1504 Saverio Felice Mannino Presidente - Sent. n. sez. CC - 05/07/2012 Alfredo Maria Lombardi - Relatore - R.G.N. 2543/2012 Elisabetta Rosi Santi Gazzara Gastone Andreazza ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NC IU, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza in data 15/11/2011 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento Impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Vincenzo Belvedere, anche in sostituzione dell'avv. Angelo Lavorato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto del G.I.P. del Tribunale di Rossano in data 14/10/2011, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo per equivalente di beni nei confronti di NC IU, indagato del reato continuato di cui all'art. 5 del D. Lgs n. 74/2000. Detto reato risulta ascritto al NC perché, quale amministratore della società Sud Scavi S.r.I., aveva omesso di presentare le dichiarazioni annuali IRES ed IVA per gli anni di imposta 2007, 2008 e 2009 relative a detta società, con il consequenziale mancato versamento delle imposte dovute per un ammontare complessivo superiore a un milione di euro. Per quanto interessa in sede di legittimità l'ordinanza ha rigettato i motivi di impugnazione con i quali il ricorrente aveva sostenuto che dal 2.10.2007 era stato nominato un nuovo amministratore della società Sud Scavi, nella persona di tale ZZ IU, e denunciato la sproporzione del valore dei beni sequestrati, alcuni dei quali peraltro di proprietà della moglie, ES DA, con la quale viveva in regime di separazione dei beni, rispetto all'ammontare del profitto del reato.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato che tramite i difensori, denuncia:
2.1 Errata applicazione della legge penale con riferimento agli art. 40 c.p., 5 del D. Lgs. n. 74/2000, nonché degli art. 2475, 2476 e 2383 del codice civile relativamente al fumus commissi delicti nei confronti dell'indagato. L'art. 5 del D. Lgs n. 74/2000 configura un reato proprio del quale possono rendersi responsabili soltanto i soggetti obbligati ai sensi della vigente normativa fiscale. Tale soggetto va individuato, relativamente agli anni di imposta 2007, 2008 e 2009, nel rappresentante legale della società Sud Scavi da identificarsi nella persona di ZZ IU, che, secondo le risultanze del verbale di assemblea del 02/10/2007, aveva assunto detta carica a seguito delle dimissioni presentate dall'amministratore unico NC IU. Era il ZZ, pertanto, obbligato a porre in essere tutti gli atti stabiliti dalla legge in nome e per conto della società da lui rappresentata, tra cui la presentazione delle dichiarazioni fiscali oggetto di imputazione. Sul punto si deduce che era compito del ZZ procedere alla registrazione della nomina nel registro delle imprese e che, peraltro, detta registrazione ha valore solo dichiarativo.
2.2 Errata applicazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla commisurazione del valore dei beni sequestrati per equivalente. I beni sequestrati per equivalente ai fini della confisca non devono avere un valore eccedente il profitto del reato quantificato dal G.I.P. in € 1.107.888,78. In estrema sintesi, si censura la valutazione contenuta nell'ordinanza circa corrispondenza del valore dei beni sequestrati al profitto del reato. La valutazione dei beni da parte della GG.FF. era stata contestata nella sede di merito sulla base di una consulenza tecnica di parte, che rendeva conto analiticamente del valore dei singoli beni sulla base di criteri obiettivi. Sul punto si censurano dettagliatamente le argomentazioni con le quali l'ordinanza ha disatteso le conclusioni del consulente tecnico di parte per aderire a quelle 2 indicate dalla GG.FF.. I rilievi, in particolare, si riferiscono al valore della cava sequestrata, che secondo la stima effettuata dal ctp risultava pari a € 7.000.000,00, al valore di terreni agricoli ed altro. Si denuncia anche la illegittimità del sequestro di beni nei confronti di ES DA, moglie dell'imputato, e si contesta che il provvedimento del G.I.P., come affermato dal Tribunale del riesame, abbia disposto detto sequestro pro quota, nella misura della metà. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato.
2.1 E' stato già reiteratamente affermato da questa Corte, sia pure in materia di reati fallimentari, che il soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "di fatto" di una società è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. (sez. 5, sentenza n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli e altri, Rv. 250094; sez. 5, sentenza n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844; sez. 5, sentenza n. 7203 del 11/01/2008, Salamida, Rv. 239040). Si tratta di un principio di diritto che trova il proprio fondamento nella sostanziale equiparazione dell'amministratore di fatto a quello di diritto, ai sensi della citata disposizione del codice civile, come sostituita al sensi dell'art. 1 del D. Lgs 11 aprile 2002 n. 61, che peraltro ha prevalentemente natura interpretativa di precedenti, consolidati, approdi giurisprudenziali. Tale equiparazione, pertanto, assume portata generale in relazione a tutti i comportamenti commissivi o omissivi dell'amministratore di diritto, essendo tenuto l'amministratore di fatto ad impedire le condotte vietate riguardanti l'amministrazione della società ovvero pretendere l'esecuzione degli adempimenti imposti dalla legge, con la conseguente responsabilità dello stesso in sede penale ex art. 40, comma secondo, c.p.. Ovviamente devono concretamente sussistere le condizioni previste dalla citata disposizione del codice civile per riconoscere nel soggetto agente la qualità di amministratore di fatto della compagine societaria. Orbene, l'ordinanza impugnata ha richiamato sul punto l'esito delle indagini eseguite dalla GG.FF., dalle quali è emerso che il ZZ, nel periodo di cui si tratta, non ha posto in essere alcun atto di gestione della società, non 3 provvedendo neppure alla trascrizione del verbale di nomina nel registro delle imprese, mentre tutti gli atti di gestione societaria, di cui vi sono puntuali Indicazioni, sono stati posti in essere dal Gencareli, che ha provveduto, tra l'altro, personalmente alla trasmissione del modello 770 per l'anno di imposta 2007, per via telematica, e si è presentato quale amministratore e legale rappresentante della società in sede di assemblea dei soci in data 29/06/2009, che ha deliberato lo scioglimento della società, secondo le risultanze del relativo verbale notarlle.
2.2 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, esaurendosi nella richiesta di riesame della valutazione dei giudici di merito in ordine alla congruità dei beni sequestrati in relazione alla somma costituente il profitto del reato. E' appena il caso di ricordare sul punto che i provvedimenti concernenti le misure cautelari reali sono ricorribili per cassazione solo per violazione di legge ex art. 325 c.p.p.. Orbene, il Tribunale ha analiticamente esaminato, in relazione ai singoli beni sequestrati, la documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente, costituita da una consulenza di parte, comparandone le risultanze con le annotazioni della GG.FF. ed ha disatteso la prima, all'esito di tale giudizio comparativo, con motivazione immune da vizi logici e che, per quanto rilevato in punto di diritto, si sottrae in ogni caso al sindacato di legittimità. Anche sul punto del sequestro di beni della moglie del Gencarell, l'ordinanza ha puntualmente osservato che si tratta di beni in comunione legale e che il sequestro si riferisce pro quota a quanto appartenente nella misura della metà all'indagato. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05/07/2012. Il Consigliere estensore Il Presidente Саршам. Al DEPOSITATA IN CANCELLERIA| IL 2.9 AGM 2012 IL CANCELLIERE Luana Murgani