TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 09/05/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 951/2023 promossa da:
c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Antonio Gaia, giusta procura speciale in atti,
- parte ricorrente opponente- contro
P. iva Controparte_1
e C.F. con sede legale in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 4, in P.IVA_1 P.IVA_2
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica
Garruto, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 804/2023,
- resistente -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo (contributi previdenziali).
All'udienza del 09/05/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: In via principale: annullare, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'atto di precetto per le ragioni di cui alla superiore narrativa con spese della fase monitoria a carico di parte opposta;
Nel merito: annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'atto di precetto accertando e dichiarando, in ogni caso, la nullità e/o comunque
l'inesistenza per le motivazioni in narrativa;
In ogni caso: condannare parte convenuta al rimborso dei compensi del presente giudizio, alle
1 spese generali oltre IVA e CPA”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: “In via principale respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto in via subordinata nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare il Sig. al pagamento della somma inferiore che dovesse risultare di Parte_1
giustizia, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa oltre accessori di legge, sia del procedimento monitorio, che di opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.11.2023, ritualmente notificato, il geometra ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 80/2023 del
02/10/2023 RG n. 804/2023, notificatogli in data 03.10.2023 unitamente ad atto di precetto, con cui il
Tribunale Civile di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, gli aveva ingiunto il pagamento in favore della (nel prosieguo, Controparte_1
), per contributi insoluti, sanzioni ed interessi, della somma di complessivi €. 48.785,38, oltre CP_1
agli ulteriori interessi maturati e maturandi dal 5.07.2023 fino al saldo, e alle spese del procedimento.
Il ricorrente ha eccepito in via preliminare la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della L. n. 335/1995,
Inoltre, nel merito il decreto ingiuntivo opposto era illegittimo, atteso che erano state pretese somme relative all'anno 2008 che, dall'accesso ad Agenzia delle Entrate, risultavano sgravate.
Ha chiesto in via cautelare la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito la revoca dello stesso, con vittoria di spese del giudizio.
2. Si è costituita in giudizio la convenuta, domandando il rigetto del ricorso, in quanto, innanzitutto, la prescrizione era stata interrotta attraverso la trasmissione al geometra a decorrere dal 2011, Pt_1
di numerosi avvisi pre-ruolo e solleciti di pagamento e l'odierna resistente aveva anche notificato a anno per anno, a mezzo dell'agente di riscossione, numerose cartelle esattoriali Parte_1
relative ai crediti contributivi non pagati e di anno in anno iscritti a ruolo, oltre che numerose intimazioni di pagamento.
Per quanto riguarda l'annullamento del ruolo effettuato dall' , lo stesso non Controparte_2
era idoneo a incidere sulla esigibilità, da parte della del credito sotteso, con la conseguenza che CP_1 la richiesta di ingiunzione per l'annualità relativa al 2008, avanzata dalla , era pienamente CP_1
legittima. Ad ogni modo, la contestazione di parte avversa riguardava i soli contributi maturati nel 2008
e quindi una minima parte delle pretese avanzate dalla con il decreto ingiuntivo opposto. CP_1
2 Ha concluso domandando il rigetto dell'opposizione, stante la legittimità dell'ingiunzione opposta.
3. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata fissata all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note difensive.
§§§
4. Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa di pagamento da parte della nei confronti del CP_1
geometra iscritto alla Cassa Geometri dal 28.02.1992 all'anno 2016 (doc. 01 all. Parte_1
ricorso monitorio), di somme relative agli anni dal 2008 al 2017 a titolo di contributi previdenziali, sanzioni e interessi, e precisamente: della somma di euro 19.290,00 per contributi soggettivi anni dal
2008 al 2016; euro 8.100,00 per contributi integrativi anni dal 2008 al 2016; euro 131,00 per contributi maternità anni dal 2010 al 2016; euro 13.179,78 per interessi dal 2008 al 2016; euro 64,60 per maggiorazioni e altri oneri dal 2012 al 2016; euro 6.337,00 per sanzioni e contributi dal 2008 al 2016; euro 1.683,00 per sanzioni dichiarative del 2010 e dal 2015 al 2017. Per un totale, oggetto dell'ingiunzione oggi opposta, di euro 48.785,38.
Il ricorrente non ha contestato di essere stato iscritto alla cassa professionale negli anni sopra indicati, né ha contestato la quantificazione effettuata dalla controparte sulla base del Regolamento sulla Contribuzione, come riportata sinteticamente nella tabella di cui all'Allegato 1 (Prospetto di sintesi) e dettagliatamente nella tabella di cui all'Allegato 2 (Prospetto di dettaglio) all'attestazione rilasciata dalla direttrice generale prodotta a corredo del ricorso monitorio, limitandosi a eccepire l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati e lo sgravio delle somme pretese per l'annualità 2008.
Partendo dall'eccezione di prescrizione, la stessa non può essere accolta, in quanto la parte opposta ha prodotto in giudizio gli atti di interruzione della prescrizione ritualmente ricevuti dal Geom. Pt_1
al suo indirizzo Pec (v. docc. 02 – 21 all. memoria p. resistente).
In particolare:
pec consegnata il 21.12.2011 nota Protocollo n. 18761 del 20/12/2011 Oggetto: ruolo 2006 - sollecito di pagamento;
pec consegnata il 27.11.2012 nota Protocollo n. 15061 del 27/11/2012 Oggetto: - Ruolo CP_1
2007 - sollecito di pagamento matricola 779449Y;
pec consegnata il 26.08.2013 nota Protocollo n. 9771 del 26/08/2013 prospetto morosità 2010-
2011 per complessivi € 8.174,51;
pec consegnata il 22.10.2013 nota Protocollo n. 12049 del 22/10/2013 importi iscritti nella
3 cartella/ruolo 2008;
pec consegnata il 20.06.2014 nota Protocollo n. 250/SP, con sollecito a voler regolarizzare la posizione contributiva entro e non oltre il 15 luglio 2014;
pec consegnata il 30.09.2014 Prospetto morosità al 15/09/2014 del geometra Parte_1 matricola 779449Y Morosità 2012 € 4.231,00;
pec consegnata il 21.10.2014 pagamento ruolo 2010; CP_3
pec consegnata il 24.09.2015 Protocollo n.000168706 del 24/09/2015 Preavviso di recupero tramite ruolo per irregolarità contributive anno 2013 per € 3.966,63;
pec consegnata il 27.11.2015 Protocollo n. 000258357 del 27/11/2015 - Ruolo 2011 - CP_1
sollecito di pagamento;
pec consegnata il 27.05.2016 Protocollo n. 000246760 del 27/05/2016 Comunicazione gravi morosità con sollecito a voler regolarizzare la posizione contributiva entro e non oltre il 1° agosto 2016;
pec consegnata il 23.09.2016 Protocollo n. 000655093 del 23/09/2016 Preavviso di emissione ruolo per irregolarità contributive anno 2014 e precedenti € 3.921,33;
pec consegnata il 31.07.2017 Protocollo n.000385092 del 31/07/2017 Preavviso di ruolo per irregolarità contributive anno 2015 per € 5.413,59;
pec consegnata il 18.04.2018 Protocollo n.000169423 del 18/04/2018 Comunicazione gravi morosità con sollecito a voler regolarizzare la posizione contributiva entro e non oltre il 31 maggio 2018;
pec consegnata il 24.10.2018 Protocollo n.000573475 del 24/10/2018 avvio segnalazioni ai
Consigli di Disciplina - richiesta apertura procedimento disciplinare iscritti con grave morosità per un totale di € 27.521,00 anni 2008 – 2016;
·pec consegnata il 31.01.2019 Protocollo n.000046153 del 31/01/2019 CP_1 CP_3 pagamento Ruolo 2014 € 8.250,37 (anni 2010 e 2011);
pec consegnata il 2.12.2019 Protocollo n. 000929723 del 02/12/2019 pagamento CP_3 contribuzione ruolo 2015 € 4.253,87 (anno 2012);
pec consegnata il 18.06.2020 pagamento contribuzione di cui ai ruoli 2010, 2011, CP_3
2016, 2017 come indicato nel prospetto allegato Residuo totale € 2.929,33 (anno 2008), € 3.395
(anno 2009), € 4.729,63 (anno 2013) ed € 4.727,76 (anno 2014);
pec consegnata il 17.03.2022 Protocollo n. 000264871 del 17/03/2022 Interruzione dei termini di prescrizione della contribuzione di cui ai ruoli 2018, 2019 come indicato nel prospetto
4 allegato € 6.388,18 (anno 2015) ed € 3.164,73 (anno 2016);
pec consegnata il 08.06.2023 Protocollo n.000541107 del 08/06/2023 Diffida di pagamento e costituzione in mora per irregolarità contributive annualità 2008 – 2017.
Inoltre, all'odierno opponente sono state notificate anche numerose cartelle esattoriali per la riscossione dei crediti contributivi non pagati e iscritti a ruolo, oltre che numerose intimazioni di pagamento;
in particolare: l'intimazione di pagamento n. 074 2015 90058021 62/000 (relativa alle cartelle nn. 07420050001585414000 notificata il 28/05/2006, 07420090021156174000 notificata il
28/01/2010, 07420100005429150000 notificata il 30/06/2012, 07420100006612472000 notificata il
30/06/2012, 07420100008775130000 notificata il 30/06/2012, 07420110002218411000 notificata il
24/08/2011, 07420110003453283000 notificata il 24/08/2011, 07420110017158352000 notificata il
30/06/2012, 07420120009496549000 notificata il 08/11/2013, 07420140000734703000 notificata il
22/08/2014, 07420140003644484001 notificata il 22/08/2014) notificata via pec all'odierno opponente in data 13.10.2015 (docc. 24 e 25 all. memoria p. resistente); l'intimazione di pagamento n. 074 2020
90007199 26/000 (relativa alle cartelle n. 07420160001151444000 notificata il 12/05/2016 e n.
07420180001400179000 notificata il 09/03/2018) notificata via pec al ricorrente in data 10.02.2020
(docc. 26 e 27 all. memoria p. resistente); l'intimazione di pagamento N. 074 2022 90005666 40/000
(relativa alle cartelle nn. 07420110003453283000 notificata il 24/08/2011, 07420140000734703000
notificata il 22/08/2014, 07420150001733624000 notificata il 26/10/2015, 07420160001151444000
notificata il 12/05/2016, 07420170001321554000 notificata il 16/03/2017, 07420170002665307000
notificata il 10/06/2017, 07420170005779183000 notificata il 06/09/2017, 07420180001400179000
notificata il 09/03/2018 e 07420190001317371000 notificata il 19/03/2019) notificata all'odierno opponente via pec in data 4.05.2022 (docc. 28 e 29 all. memoria p. resistente); l'intimazione di pagamento n. 074 2023 90009728 86/000 (relativa alle cartelle nn. 07420110003453283000 notificata il 24/08/2011, 07420140000734703000 notificata il 22/08/2014, 07420150001733624000 notificata il
26/10/2015, 07420160001151444000 notificata il 12/05/2016, 07420170001321554000 notificata il
16/03/2017, 07420180001400179000 notificata il 09/03/2018, 07420190001317371000 notificata il
19/03/2019) notificata via pec al ricorrente in data 23.06.2023 (docc. 30 e 31 all. memoria p. resistente).
Si osservi che l'opponente non ha contestato di avere ricevuto tutti gli atti sopra elencati, né ha contestato l'efficacia interruttiva degli stessi, né alla prima udienza del 14.02.2024, né successivamente. Il ricorrente non ha neppure depositato le note difensive autorizzate nel termine assegnato dal Tribunale di cinque giorni prima dell'udienza, avendo proceduto al deposito solamente in
5 data di ieri, senza peraltro specificamente contestare, neppure in tali note, il ricevimento da parte sua dei singoli atti prodotti in giudizio dalla controparte, né la loro efficacia interruttiva.
Per quanto riguarda invece la contestazione relativa allo sgravio delle somme pretese per l'annualità 2008, il ricorrente ha depositato in giudizio un dettaglio della situazione debitoria emesso da
, nel quale risulta lo sgravio con riferimento alle somme dovute per Controparte_4
l'annualità 2008 (di cui alla cartella n. 07420100008775130000), per un totale di euro 2.929,33 (doc.
02 all. ricorso in opposizione).
Tuttavia, a tale riguardo, è stato chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento all'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 1, commi 527-529, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, da parte della a mezzo del ruolo, che Parte_2
il comma 527 dell'art. 1, cit., “nella parte in cui prevede, per i ruoli relativi ai crediti di valore inferiore ad Euro 2.000,00, l'annullamento dei crediti e l'eliminazione dalle scritture contabili, dev'essere interpretato (non diversamente dal comma 528, riguardante i ruoli relativi ai crediti di valore superiore al predetto importo) nel senso che l'esclusione della possibilità di procedere ulteriormente alla riscossione a mezzo ruolo comporta unicamente il venir meno del titolo esecutivo, costituito dal ruolo, e non anche l'estinzione del diritto di credito, in tal senso deponendo le finalità perseguite dal legislatore con la disciplina in esame, configurabile non già come un provvedimento ablatorio nei confronti di enti cui lo Stato non contribuisce neppure in via indiretta, ma come un intervento di riorganizzazione del servizio di riscossione a mezzo dei ruoli” (in questi termini Cass. civ., Sez. 6-1, 1.03.2022, n. 6767).
Pertanto, l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall'ente creditore, con gli strumenti di tutela ordinariamente apprestati dall'ordinamento per i soggetti privati (cfr. Cass. civ., Sez. III,
9/05/209.05.201919, n. 12229).
Ne deriva che, nonostante lo sgravio da parte dell'agente della riscossione con riferimento ai singoli importi dovuti per l'annualità 2008, non è venuto meno il relativo diritto di credito della
[...]
, che legittimamente ha agito in via monitoria per il suo recupero. CP_5
In forza dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, l'opposizione deve essere rigettata e deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa (scaglione compreso tra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00) e all'attività difensiva effettivamente occorsa, per cui si giustifica
6 l'applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e dei parametri minimi per la fase decisoria, stante la natura prettamente documentale della causa, non ulteriormente istruita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto, già dichiarato esecutivo;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore Parte_1
della convenuta Controparte_1
che liquida nell'importo di complessivi euro 4.743,00, interamente a titolo di compensi professionali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Oristano, il 09/05/2025
La Giudice
dott.ssa Consuelo Mighela
7