Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2003, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 00 8 92 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto "ENDITA - BENE SEZIONE SECONDA CIVIER INDUTO - INDIVIDUAZE ONTRATTO- Composta dagli Ill mi NULLITA Dott. Vincenzo CA Presidente R.G.N. 8587/00 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere 10542/00 1805 Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Cron. Rep. 200 Consigliere - Dott. Giovanna SCHERILLO Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere - Ud.16/10/02 ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: LL IO, LL MA, LL US, TT EN, D'CH EL MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PRATI FISCALI 158, presso lo studio dell'avvocato SERGIO DEL VECCHIO, che li difende unitamente all'avvocato ANTONIO MASTRI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
IL RN, elettivamente IL MA, domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo 2002 studio dell'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI FEDELI, 1331 che li difende unitamente all'avvocato FRANCO CARILE, -1- giusta delega in atti;
- controricorrenti nonchè
contro
EL TT VI;
- intimato sul 2° ricorso n° 10542/00 proposto da: IL RN, IL MA, elettivamente presso lodomiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, studio dell'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI FEDELI, che li difende unitamente all'avvocato FRANCO CARILE, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
LL IO, LL MA, LL US, TT EN, D'CH EL MA, EL TT VI;
intimati - avverso la sentenza n. 92/99 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 20/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/02 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei procedimenti trattandosi di ricorsi proposti separatamente avverso la stessa sentenza;
-2- udito 1'Avvocato SERGIO DEL VECCHIO difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
1'Avvocato BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA,udito difensore dei resistenti e controricorrenti incidentali, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale, udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso rigetto ricorso principale, assorbimento del I° motivo del ricorso incidentale e rigetto del II° motivo. -3- Svolgimento del processo Nel novembre 1986 RI NI, AR NR, RI AN, D'ON AN AD e RI SE, acquirenti pro quota per atto pubblico del 21 maggio 1980 di un fondo rustico con sovrastante fabbricato rurale sito in Polverigi, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Ancona la venditrice AP US, nonché IL RI e IL ES e chiesero che il terreno censito in catasto alla partita 684 Sezione A n.190, cautelativamente escluso dalla vendita, venisse dichiarato di loro proprietà in quanto mai venduto in precedenza dalla AP ai IL non figurando la particella 190 nella descrizione catastale contenuta nell'atto pubblico di compravendita di altro fondo Be rustico con casa colonica da costoro stipulato in data 21 gennaio 1969. La AP rimase contumace, mentre i IL, costituendosi, dedussero che con l'atto pubblico 21 gennaio 1969 avevano acquistato anche il terreno in contestazione consegnato loro in pari data dal fattore della venditrice, GL RI;
e che solo per un mero errore la particella 190 non era stata inserita nell'atto, tra quelle vendute, così come riconosciuto dalla stessa venditrice e dagli attori nella scrittura privata del 21 maggio 1980. Oltre alla reiezione dalla domanda, chiesero riconvenzionalmente dichiararsi il terreno di loro proprietà. Con sentenza 19 febbraio 1994, il tribunale trasferì ex art. 2932, 1° comma, c.c. agli attori il terreno in questione e dichiarò inammissibile la domanda riconvenzionale. Investita dei gravami proposti, in via principale, dai IL e, in via incidentale, da RI NI, AR NR, RI AN, 2 D'ON AN AD e RI SE, la Corte d'appello di Ancona, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettò la domanda avanzata dagli attori, respingendo inoltre l'appello incidentale. Ad avviso della corte anconetana, dalla lettura del rogito del 21 gennaio 1969 si evinceva che tra la AP e i IL intercorse una vendita immobiliare a corpo e che concorde volontà delle parti fu quella di comprendere nell'immobile compravenduto anche il terreno censito alla Sezione A, foglio 5, n. 190. Tale conclusione era avvalorata dai seguenti elementi: il terreno era parte del fondo coltivato dal AD PO, confina con la provinciale Polverigi-Osimo e fu consegnato agli acquirenti, insieme alla restante parte del fondo, il 20 giugno 1968 e cioè tre giorni dopo che il PO aveva rinunciato alla prelazione;
l'atto pubblico venne stipulato dopo sei mesi dalla rinuncia predetta e nello stesso si dichiarò esplicitamente che tutto il fondo oggetto della compravendita, e quindi anche il frustolo di cui alla particella n. 190, era già stato consegnato agli acquirenti;
dopo undici anni la venditrice, con la scrittura 21 maggio 1980, aveva confermato di aver venduto ai NT anche il frustolo predetto che solo per errore non era stato citato nella descrizione catastale;
nella stessa scrittura gli attuali appellati dichiararono di ben conoscere la circostanza. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale dei IL perché proposta nei confronti non degli attori, ma della convenuta AP e, in seguito, dell'erede della stessa DO EL SC, cui essa avrebbe dovuto essere notificata. Non vertendosi in un caso di litisconsorzio necessario, non era possibile rimettere gli atti al primo giudice per la notificazione ai convenuti della domanda. 3 La cassazione della sopra riassunta sentenza è stata chiesta da RI NI, AR NR, RI AN, D'ON AN AD e RI SE con ricorso affidato a tre motivi, in seguito illustrati con memoria. Resistono con controricorso IL RI e IL ES i quali hanno a loro volta proposto ricorso incidentale per due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto DO EL SC. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 2725 c.c., 244 e 245, 1° comma, 246,342 e 345, 2° comma, 92 c.p.c. nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). La prova testimoniale dedotta dai IL onde dimostrare che della particella 190 non venne fatta menzione nell'atto pubblico di compravendita per errore del notaio, non era stata ammessa dal tribunale perché i testi avrebbero dovuto deporre su un fatto loro estraneo, non avendo partecipato all'atto pubblico, e erano, comunque, incapaci, essendo stato il PO TT parte contraente dell'atto di rinuncia alla prelazione e il GL RI testimone. Poiché i IL non avevano proposto gravame avverso il capo della sentenza del tribunale che aveva rigettato questa loro istanza istruttoria, ha errato la corte anconetana nel confermare l'ordinanza con cui il consigliere istruttore aveva ammesso l'escussione a futura memoria del teste GL sull'assunto che "sia pure ad una indagine sommaria, la prova per testi a futura memoria richiesta dagli appellanti non era inammissibile, avendo ad oggetto la determinazione della comune intenzione delle parti che 4 avevano stipulato il contratto di compravendita per rogito notaio dott. Sabbatini 21 gennaio 1969”. La prova, peraltro, era stata ammessa malgrado avesse a oggetto capitoli generici, privi di riferimenti temporali ed implicanti meri giudizi o valutazioni. Essa, inoltre, non poteva ritenersi volta ad accertare la comune intenzione dei contraenti dacché i testi indicati non erano presenti alla redazione dell'atto. La decisione finisce così per fondarsi su una prova testimoniale illegittimamente diretta a contraddire le risultanze dell'immobile e,dell'atto pubblico di trasferimento conseguentemente, a dimostrare l'esistenza di pattuizioni negoziali difformi in ordine all'oggetto del contratto, in palese contrasto con l'efficacia probatoria assoluta dell'atto notarile e con la natura del contratto richiedente la forma scritta. Come rettamente ritenuto dal Tribunale, i testi PO e GL, rispettivamente parte e teste nell'anteriore atto di rinuncia alla prelazione legale, erano incapaci. Inoltre, il GL era incapace anche perché passibile di richiesta di risarcimento dei danni subiti dagli odierni ricorrenti per l'(asserita) erronea immissione da parte sua dei IL nel possesso della particella n. 190. Il motivo deve ritenersi, per più ragioni, inammissibile. Per giurisprudenza costante, il principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione, costituente un particolare corollario del disposto normativo della specificità dei motivi di impugnazione (art. 366 n. 4 e 342, I c. c.p.c.), impone al ricorrente di indicare tutte le circostanze e tutti gli elementi aventi incidenza causale sulla controversia, il relativo controllo dovendo svolgersi sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle 5 cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr. Cass. n. 4070/1999). I ricorrenti avrebbero dovuto anzitutto precisare il contenuto della prova non ammessa in primo grado e ammessa - assertivamente in maniera -illegittima in secondo grado per dare modo a questa Corte di verificarne la totale coincidenza e delibare sul denunciato vizio della sentenza, oltre che sulla decisività della prova medesima. E' vero che il vizio concretatosi nell'ammissione di prove disattese dal giudice di primo grado e semplicemente riproposte in appello senza espressamente censurare, con apposito motivo di gravame, le ragioni per le quali l'istanza è stata respinta integra violazione del divieto dei nova in appello e, per tale via, error in procedendo, in relazione al quale la Suprema Corte è anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa;
tuttavia, anche in questo caso, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la parte ha l'onere di indicare in tale atto tutti gli elementi necessari ad individuare la dedotta violazione processuale, giacché il riesame del fatto processuale non implica che la Corte debba ricercarlo tra gli atti di causa, colmando con indagini integrative le lacune nell'indicazione delle circostanze rilevanti per la valutazione della fondatezza e decisività della questione. Perché sorga il potere-dovere del giudice di esaminare un error in procedendo dedotto con un motivo di ricorso in cassazione, è necessario anzitutto che il motivo sia ammissibile e contenga, quindi, tutte le precisazioni ed i riferimenti necessari;
in altre parole, la Suprema Corte deve utilizzare detto potere- dovere per accertare la fondatezza dei motivi di ricorso ammissibili e non 6 per integrare motivi inammissibili in quanto privi di rituale compiutezza (cfr., solo per citare le più recenti, Cass. nn. 7194/2000, 8998/2001, 6502/2001, 317/2002, 10410/2002, 12905/2002). Va in definitiva affermato che qualora con il ricorso per cassazione venga censurata l'ammissione da parte del giudice dell'appello di una prova disattesa in primo grado e semplicemente riproposta dall'appellante senza la previa impugnazione del relativo capo della sentenza è necessario - al fine di consentire al giudice di legittimità la verifica della dedotta illegittimità e nel contempo della decisività della prova che il ricorrente precisi gli - elementi posti a base del suo assunto in quanto per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non M è possibile sopperire con indagini integrative. L'assunto relativo all'identità della prova testimoniale non ammessa in primo grado rispetto a quella a futura memoria cui ha dato ingresso il giudice di seconde cure imponeva quindi che fossero indicati - mediante loro integrale trascrizione in ricorso- i capitoli della predetta prova. Soltanto così questa Corte sarebbe stata messa nella condizione di delibare sulla fondatezza del motivo, avendo come riferimento soltanto il ricorso. Al contrario, parte ricorrente, per indicare la prova, ha fatto inammissibile riferimento al ricorso per istruzione preventiva. In mancanza di adeguata specificazione, la censura si risolve in un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, in violazione del ricordato principio di autosufficienza del ricorso, diretto ad assicurare che detto atto consenta, 7 senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere. La censura è inammissibile sotto altro profilo. Di vero, va rilevato come i ricorrenti non abbiano neanche dedotto la decisività degli esiti della prova assunta ai fini della formazione del convincimento raggiunto dalla corte del merito. A seguire i ricorrenti, la contestata prova per testi era volta a dimostrare che della particella 190 non venne fatta menzione nell'atto pubblico di compravendita per errore del notaio e che intenzione comune dei paciscenti era quella di ricomprenderlo nell'immobile compravenduto. Risulta dalla sentenza che in virtù della deposizione dell'unico teste escusso (GL) la corte anconetana ritenne provato solo il particolare per cui il terreno venne consegnato (dallo stesso teste) agli acquirenti, insieme alla restante parte del fondo, il giorno 20 giugno 1968 e cioè tre giorni dopo che il AD PO aveva rinunciato alla prelazione. Orbene dalla sentenza medesima risulta che il giudice a quo ha espressamente ritenuto la fondatezza dell'assunto per cui nell'atto pubblico in notar TI del 21 gennaio 1969 era espressa la concorde volontà delle parti di comprendere nell'immobile compravenduto anche il terreno in contestazione, sulla base di ben sei elementi probatori uno solo dei quali (il terzo) - individuato nella consegna del bene tre giorni dopo la rinuncia al diritto di prelazione da parte del AD - discende dalla espletata prova testimoniale. Come riferito in istorico, detto giudice aveva osservato che: il terreno era parte del fondo coltivato dal AD PO e confina con la provinciale Polverigi-Osimo; l'atto pubblico venne stipulato dopo sei 8 mesi dalla rinuncia predetta e nello stesso esplicitamente si dichiarò che tutto il fondo oggetto della compravendita, e quindi anche il frustolo di cui alla particella n. 190, era già stato consegnato agli acquirenti;
dopo undici anni la venditrice, con la scrittura 21 maggio 1980, aveva confermato di aver venduto ai NT anche il terreno predetto che, solo per errore, non era stato citato nella descrizione catastale;
nella stessa scrittura gli attuali appellati dichiararono di ben conoscere la circostanza. Sussistono, dunque, altri elementi indubbiamente in grado di supportare le conclusioni raggiunte dalla corte territoriale anche prescindendo da quello (la consegna del bene asseverata dal teste) acquisito in giudizio in virtù della espletata prova per testi. Ne consegue che, quand' anche si ritenesse fondata la censura proposta, non ne deriverebbe una pronuncia caducatoria della sentenza impugnata, il cui contenuto precettivo di accoglimento della pretesa attorea continuerebbe a trovare autonomo fondamento sugli altri elementi esplicitati. In diversi termini, nella valutazione complessiva di tutti gli elementi risultanti dal complesso probatorio e messi in rilievo nella sentenza impugnata, la circostanza riferita in sede di prova testimoniale non risulta decisiva sì che la sua mancata acquisizione al processo avrebbe sicuramente orientato il giudice verso una decisione diversa da quella adottata. Quanto al dedotto vizio di motivazione noto che il difetto riscontrato deve riguardare un punto decisivo, tale, cioè, che se il relativo errore non fosse stato commesso, il giudizio sarebbe potuto essere diverso (vedi, e plurimis, Cass. 326/1996, 2476/1992, 2989/1988, 8118/1987, 9280/1987, 3653/1985, 625/1982, 3920/1981). 9 In proposito, deve rilevarsi che l'identificazione del punto (o dei punti) oggetto della lacuna lamentata non può essere rimessa alla Corte cui venga genericamente espressa la doglianza di motivazione viziata, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione, è onere della parte ricorrente, cui incombe, dunque, di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità sub specie dell'apprezzamento della causalità dell'errore scilicet della decisività di tali circostanze (v. Cass. nn. 326/1996, 5656/1986). Valutata alla stregua di siffatte prospettazioni, la censura svolta dal ricorrente si palesa del tutto inidonea al fine dell'identificazione di vizi della motivazione della sentenza impugnata, poiché non specifica punti decisivi, in ordine ai quali sarebbe stata omessa o insufficiente o contraddittoria la motivazione, tale comunque non potendosi considerare, per le ragioni esposte, quello relativo alla ammessa prova per testi. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c. e omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) per avere la corte totalmente omesso qualsivoglia statuizione in ordine alla prova testimoniale contraria diretta formulata dagli odierni ricorrenti con l'indicazione a teste del notaio rogante e con richiesta di concessione di un termine per integrare la lista. Così come formulato, anche il motivo in esame contiene una censura inammissibile. I ricorrenti censurano la mancata ammissione della prova per testi in maniera del tutto generica senza indicare specificamente le circostanze 10 formanti oggetto del capitolato di prova, mediante integrale trascrizione di questo in ricorso, e la loro rilevanza, ovverosia il nesso di causalità fra l'asserita erronea mancata ammissione del mezzo di prova e la decisione della controversia;
o, detto in altri termini, senza prospettare specificamente che la decisività delle circostanze oggetto del mezzo di prova richiesto era tale da far ritenere, in base ad un giudizio di certezza e non di mera probabilità, che esse, se dimostrate, avrebbero comportato una decisione diversa da quella adottata. Ciò rende inammissibile come anticipato la censura poiché impedisce il controllo di questa Corte sulla decisività dei fatti da provare e quindi della prova stessa, che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. Cass. nn. 10493/2001, 7938/2001, 5876/2000, 13483/2000, 1203/2000, 4684//1999, 1988/1998, 72/1998 381/1995, 8831/1992, 9023/1987). Con il terzo motivo, che si articola in vari profili, si denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., 1537, 1538, 2729 c.c., 113 e 116 c.p.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti (art. 360, nn.3 e 5 c.p.c.). Si addebita alla corte di appello di avere: a) considerato a corpo la vendita ai rogiti del notaio TI 21 gennaio 1969; si sarebbe invece trattato di vendita a misura perché, oltre ad essere menzionati i confini del fondo, ne è stata anche indicata la misurazione, pari a ha. 5.02.91; b) obliterato un punto decisivo prospettato dagli appellanti secondo cui, se nell'atto fosse stata compresa anche la particella 190, di mq. 1320, sarebbe 11 stata sensibilmente superata la superficie complessiva delle particelle oggetto dell'atto pubblico di vendita esattamente corrispondente a quella dichiarata di ha. 5.02.91; c) affermato che nel rogito notarile si dichiarava esplicitamente che tutto il fondo oggetto della compravendita, e quindi anche il frustolo di cui alla particella n. 190, era già stato consegnato agli acquirenti;
al contrario, nel rogito si evidenziava semplicemente che il fondo rustico ivi descritto nel quale i IL erano stati precedentemente immessi nel possesso era condotto a mezzadria dal colono PO TT;
espressione da cui non poteva dedursi che il fondo compravenduto si identificava con tutto il fondo condotto dal colono, ivi ricompresi eventuali altri appezzamenti di terreno non indicati nel rogito;
d) fondato l'affermazione che il terreno in contesa era coltivato dal PO e venne consegnato insieme alla restante parte del fondo agli acquirenti il 20 giugno 1968 unicamente sulla inammissibile e inattendibile deposizione del GL, il quale, peraltro, ha solo affermato di essere a conoscenza che il PO coltivasse anche il frustolo di terreno ritratto in una fotografia esibitagli la cui corrispondenza con la particella n. 190 era tutta da - dimostrare , che le trattative tra la AP e i IL avrebbero avuto ad oggetto l'intero fondo condotto dal PO e che quest'ultimo era stato consegnato agli appellanti;
e) ritenuto esservi stato errore nella descrizione catastale del terreno effettuata nel relativo atto di vendita, laddove nell'anteriore atto di rinuncia alla prelazione da parte del PO, allegato al rogito, i dati catastali coincidono perfettamente con quelli contenuti nell'atto di compravendita;
f) trascurato il particolare (atto a rendere del tutto non plausibile la tesi del mero errore materiale nella stesura 12 del rogito) che, come si evince dalla planimetria prodotta, la particella n. 190 è totalmente isolata rispetto al fondo descritto nell'atto pubblico in esame, separata da esso, addirittura, dalla strada provinciale e perciò con autonomia funzionale e di destinazione;
g) affermato che con la scrittura 21 maggio 1980 la venditrice aveva confermato di avere venduto anche la particella n. 190, solo per un mero errore non citata nella descrizione catastale, e che gli allora appellati avevano dichiarato di ben conoscere la circostanza;
di contro, la scrittura non contiene affatto alcun riconoscimento dell'asserito errore, tant'è che la venditrice ne richiedeva "una prova adeguata" da parte dei IL;
h) ritenuto che l'accoglimento del primo motivo dell'appello principale comportasse la reiezione di quello incidentale. In pratica col motivo in esame vengono investiti tutti gli argomenti addotti dalla corte territoriale per addivenire alla conclusione che nella specie volontà dei paciscenti fu quella di ricomprendere nella vendita il terreno in contestazione. Già la stessa esposizione della complessa doglianza ne evidenzia la pretestuosità nell'ottica del sindacato “formale", il solo possibile in questa sede, dacché si censura il merito delle valutazioni espresse dalla corte territoriale, pretendendo inammissibilmente di sovrapporre agli apprezzamenti dei giudici di merito una diversa interpretazione delle circostanze di fatto, che evidentemente non si risolve nella enucleazione di vizi logici della motivazione resa dalla corte territoriale. Venendo alle singole censure, risulta ineccepibile la valutazione fatta dalla corte circa la natura a corpo e non a misura - della vendita in quanto, 13 pur essendo indicata la estensione del bene alienato, il prezzo venne convenuto in relazione all'entità globale del bene medesimo e questo determinato con l'indicazione dei confini indipendentemente dalla misura. Di vero, il criterio fondamentale di distinzione tra vendita a misura e vendita a corpo sta in ciò che nella prima la determinazione dei confini della cosa venduta è effettuata attraverso la misurazione mentre la seconda è caratterizzata dalla determinazione e delimitazione del bene in modo che esso resti identificato indipendentemente dalla misura. Inoltre, mentre nella vendita a misura il prezzo è determinato in base alle effettive dimensioni dell'immobile, nella vendita a corpo il prezzo è stabilito in relazione all'entità globale del bene, indipendentemente dalle sue dimensioni reali, sebbene queste siano state indicate. E il relativo apprezzamento, implicando valutazione della volontà contrattuale, è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (cfr. Cass. nn.3985/1998, 3503/1997, 7594/1991, 3666/1980). Delle questioni sub b), e) e f) nulla è detto in sentenza né nelle conclusioni precisate in appello. Sarebbe stato quindi onere precipuo dei ricorrenti specificare in ricorso in quale scritto difensivo o atto del processo d'appello hanno tempestivamente sollevato dette questioni. Difatti, qualora una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il - ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente 14 lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr., e multis, Cass.nn. 12025/2000, 7194/2000, 986171998, 12393/1997, 9941/1996). Non avendo i ricorrenti minimamente assolto un tale onere gravante su di essi, la doglianza va ritenuta siccome dedotta per la prima volta nella presente sede e, come tale, per l'appunto, inammissibile. In ordine alle censure sub c) e g) va richiamato un ulteriore più che consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà dei contraenti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto istituzionalmente affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo nei casi di inadeguatezza della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, stabiliti dagli artt. 1362 ss. c. c. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata (vedi Cass. nn. 12652/1997, 1192/1998, 2190/1998, 3142/1998, 4832/1998, 1045/2000, 1225/2000, 1886/2000, 7242/2001, 9636/2001, 10290/2001). In altre parole, l'interpretazione del contratto è 15 riservata al giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, a un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al riscontro di una motivazione coerente e logica. D'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni. Sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto - l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra. Specularmente, il vizio di motivazione deve emergere dall'esame del ragionamento e degli argomenti svolti dal giudice del merito e non dalla possibilità di un diverso significato attribuibile al contratto. In buona sostanza, il vizio motivatorio non deve impingere l'apprezzamento del significato delle clausole del contratto, ma solo la coerenza formale, ossia l'equilibrio dei vari elementi che costituiscono la struttura argomentativa. Orbene, nella fattispecie in esame, dal fatto che nel rogito notarile si dichiarava esplicitamente che il fondo rustico nel quale i IL erano stati precedentemente immessi nel possesso era condotto a mezzadria dal PO poteva dedursi che il fondo oggetto della compravendita si identificava con l'intero fondo condotto dal colono, comprendendo quindi anche la particella n. 190, in concreto non indicata nel rogito. Analogamente, dall'espressione pacificamente contenuta nella scrittura privata del 21 maggio 1980, che la particella in questione, di fatto 16 posseduta da uno dei IL, come a conoscenza degli acquirenti, “potrebbe essere di proprietà di proprietà di quest'ultimo in quanto solo erroneamente omessa nel trasferimento a suo favore di appezzamenti di terreno effettuato dalla AP in epoca precedente” e dal fatto che con la predetta scrittura le parti del contratto di vendita in notar Falsini si diedero atto di averne escluso di comune accordo la particella prefata, era lecito ricavare il convincimento che la venditrice avesse confermato la assai probabile presenza di un errore nella mancata ricomprensione della stessa nella vendita in notar TI. In ogni caso, trattasi di opzione ermeneutica basata sul tenore letterale delle clausole e sul comportaemento anteriore e successivo delle parti, де intrinsecamente plausibile e sorretta da argomentazioni prive di smagliature logiche. Per quanto concerne la censura sub d), a parte quanto rilevato in precedenza sulla presunta inammissibilità della testimonianza GL, è sufficiente ricordare come da tempo questa Corte vada ripetendo che la valutazione delle risultanze di causa e, in particolare, delle prove testimoniali, nonché il giudizio sull'attendibilità dei vari testi, e sulla rilevanza probatoria delle singole deposizioni, a confronto o a preferenza di altre, sono rimessi all'apprezzamento del giudice di merito, il quale, essendo di mero fatto, è incensurabile in cassazione se, come nella fattispecie, risulta adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori di diritto. Pertanto non può formare motivo di ricorso per cassazione l'interpretazione delle prove eseguita in senso difforme, o soltanto diverso, da quello sostenuto dal ricorrente (cfr., e plurimis, sentt. nn. 1063/1966, 2838/1967, 3384/1969, 829/1972, 1355/1973, 1854/1973, 4314/1974, 4499/1976, 17 1241/1977, 181/1981, 766/1982). L'infondatezza della doglianza sub h) è patente;
l'accoglimento del primo motivo dell'appello principale prodotto dai IL e volto a contrastare l'affermato accertamento della proprietà del terreno in capo agli attori a seguito del rogito TI comportava implicitamente il rigetto dell'appello incidentale con il quale costoro si erano doluti della mancata condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti in seguito al ritardato trasferimento della proprietà della particella in contestazione. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia “omessa pronuncia in ordine alla nullità per difetto di forma o di causa della obbligazione assunta dalla AP nei confronti dei RI con riguardo alla donazione o vendita in loro favore della particella 190". Pur se condizionata espressamente all'accoglimento del ricorso principale, la censura espressa con il motivo in esame è, all'evidenza, inammissibile, giacché della questione della nullità del trasferimento della particella agli appellati non v'è alcun cenno nella sentenza e nelle conclusioni degli appellanti. Non avendo i ricorrenti specificato in quale scritto difensivo o atto del processo proposero la questione in parola, questa, per il principio richiamato esaminando il terzo motivo del ricorso principale, va presunta come inammissibilmente proposta per la prima volta in questa sede di legittimità. Col secondo motivo del loro ricorso, i IL deducono violazione degli artt. 36, 102, 112 e 112 c.p.c. La corte marchigiana avrebbe omesso di dichiarare la proprietà del terreno in capo a essi appellanti. Costituendo in positivo l'accertamento in negativo sollecitato dagli attori, la domanda dei 18 IL, relativa alla declaratoria della proprietà del terreno, non integrava una domanda riconvenzionale in senso stretto e non andava notificata. I convenuti sono stati messi in grado di conoscere la domanda e contraddirvi. Oltre che poco comprensibile e venata da sofismi, la censura è totalmente destituita di fondamento. Gli attori chiesero dichiararsi l'avvenuto acquisto della proprietà della particella n. 190 in virtù del rogito 21 maggio 1980 e della scrittura in pari data. Dal canto loro, i convenuti formularono domanda - all'evidenza avente oggetto, titolo e soggetti diversi da quelli della domanda attorea e instaurante un rapporto processuale autonomo rispetto a quello instaurato dalla domanda principale- di declaratoria dell'avvenuto acquisto della proprietà del terreno in virtù del rogito TI del 21 gennaio 1969. Si trattò quindi chiaramente di domanda riconvenzionale in senso generale in tale categoria tradizionalmente ricomprendendosi tutte le controdomande proposte nel corso del processo già pendente nei confronti di un soggetto che ne sia parte e quindi, come nella specie, la domanda proposta da un convenuto contro altro convenuto. La domanda introdotta in processo dai convenuti aveva come interlocutrice processuale la AP, formalmente ancora proprietaria del bene. Logicamente essa andava notificata alla AP e/o al di lei erede, DO EL SC, entrambi rimasti contumaci. Non essendosi a ciò provveduto in primo grado, correttamente la corte di appello, considerata, per un verso, l'insussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario che avrebbe provocato l'annullamento della decisione resa in prime cure e la rimessione in detta sede della causa, e rilevata, per altro verso, la inapplicabilità in grado di appello dell'art. 292 c.p.c., si è limitata 19 a dare atto della improcedibilità di fatto della domanda. In definitiva, entrambi i ricorsi vanno rigettati. La soccombenza reciproca è di per sé motivo idoneo per la totale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2002 Il Consigliere estensore II Presidente Dott. Vincenzo Calfapietra Dott. Sergio Del Core Sergio fel love IL CANCELERE C1 Bøft.59 mella D'Anna DEPOSITED CANCILLENA Roms 22 GEN. 2003 CELLIERE C1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 i 14.3.2003 sarie 4 al n. 11964 versate € 18076 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) E COLLABORATORE ET CANCELLERIA Roberto Rico