Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2001, n. 7938
CASS
Sentenza 12 giugno 2001

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Il danneggiato da un incidente stradale, che nelle fasi di merito abbia dedotto la responsabilità dell'ente proprietario della strada sotto il profilo della mancata eliminazione di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto) e, quindi, a norma dell'art. 2043 cod. civ., non può dedurre per la prima volta in sede di legittimità la questione della responsabilità dello stesso ente a norma dell'art. 2051 cod. civ., giacché l'invocazione di questa norma postula che sia stato prospettato al giudice di merito, in fatto, almeno il potere di custodia del convenuto sulla cosa che ha cagionato il danno e che, dunque, lo stesso convenuto sia stato messo in grado nelle fasi di merito di allegare e provare l'esistenza dell'eventuale caso fortuito ed il giudice di svolgere la valutazione sulla sua ricorrenza.

È inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. prospettato sotto il profilo dell'omessa valutazione da parte del giudice di merito della decisività di deposizioni testimoniali e di prove fotografiche, allorquando il ricorrente, nel riferirsi a dette prove non ne abbia indicato il contenuto, in quanto la Corte di cassazione non può provvedere alla ricerca delle stesse negli incarti processuali.

Commentari2

  • 1Insidia stradale: configurabile la responsabilità aggravata della p.a.Accesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2006

  • 2Insidia stradale: esclusione della responsabilità civile ex art. 2051 c.c. della P.A.Accesso limitato
    Ottavio Carparelli · https://www.altalex.com/ · 6 maggio 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2001, n. 7938
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7938
Data del deposito : 12 giugno 2001

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