Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/06/2002, n. 7992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7992 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE ΡΟΛΟΚΟ7.992/02 LA CO E CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Limfugezre decesso delle foric Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA - Presidente R.G.N. 21438/99 Cron. 22003 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere- Rep..1631 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. OSrio DE JULIO Consigliere Ud. 22/02/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Rel. ConsigliereDott. Carlo CIOFFI UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente studio Richiesta dal Sig S EN TENZA LIST per diritti € 3 GIU, 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE TT MA AGNESE, nella sua qualità di erede legittima della Sig.ra AN DOMENICA, 11500 elettivamente domiciliata in ROMA VIA CLAUDIO CANCELLERIA MONTEVERDI 20, presso lo studio dell'avvocato GIAN LUIGI LOY, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente - 燒
contro
OL IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FERRATELLA 41, presso 10 studio dell'avvocato ROMOLO ANDREINI, che lo difende unitamente all'avvocato SERGIO PELATI, giusta delega2002 290 in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 504/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 02/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per del ricorso, in subordine per il l'inammissibilità rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Brescia ha rigettato l'appello proposto da OM NZ, erede legittima di SE IP, contro quella del Tribunale della stes- sa città che aveva dichiarato autentico e valido il testamento olografo con cui quest'ultima aveva nominato suo unico erede PO Cura- tolo. Entrambe le sentenze furono pronunziate anche nei con- fronti di OS, OM e TA BO, eredi di MA OM NZ, sorella di OM NZ, ed anch'essa erede legittima di SE IP, che si costituirono in primo grado, e rimasero contumaci in appello. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione MA SE AL, che si è detta erede di OM NZ, deceduta nelle more. PO RA ha resistito con controricorso, eccependo che la ricorrente non ha provato la sua legittimazione all'impugnazione. MA SE AL ha allora depositato certificato di morte di OM NZ e copia della denunzia di successione. Tale deposito non risulta essere stato notificato al
contro
- ricorrente. Nessuna delle parti ha partecipato all'udienza di discus- sione. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE In caso di decesso della parte costituita nel precedente giudizio di merito, colui il quale, in sede di giudizio di legittimità, abbia proposto ricorso assumendo di esserne l'erede deve provare, pena l'inammissibilità del gravame, la propria legittimazione processuale attraverso le produzioni documentali consentite dalla norma di cui al- l'art. 372 cod. proc. civ., con riferimento tanto al fatto storico del de- cesso della parte originaria, quanto alla asserita qualità di erede della stessa (prova che può essere fornita, ad esempio, con la produzione del certificato di morte del "de cuius" e della conseguente denuncia di successione). Tale prova, necessaria in presenza di apposita eccezione di controparte, può essere fornita in tempi anche successivi a quello del deposito del ricorso, purché precedenti la discussione del mede- simo;
ma in tal caso le altre parti devono essere rese edotte di tale deposito, con la notificazione prescritta dal comma secondo dell'art. 372 cod. proc. civ., in modo da poter svolgere le proprie osservazioni al riguardo. Come si è accennato in epigrafe, non risulta che tale noti- ficazione sia stata effettuata e la Corte non può prendere dunque in esame i documenti prodotti dalla ricorrente per provare la sua legitti- mazione processuale. In accordo con quanto questa Corte ha già avuto modo di osservare in proposito (vedi Cassazione civile sez. III, 14 ottobre 1997, n. 10022; sez. 1, 25 marzo 1998, n. 3135; sez. I, 27 marzo 1998, n. 3228), e considerato che la assenza delle parti all'udienza di discussione, segnatamente quella del controricorrente, e la sua eventuale acquiescenza, non consente di ritenere che la mancanza della anzidetta notificazione sia irrilevante (vedi Cassazione civile sez. III, sez. III, 14 ottobre 1997, n. 10022, già citata), il ricorso di Ma- ria SE AL va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ma- ria SE AL a rifondere a PO RA le spese del giudi- zio di legittimità, che liquida in 103,55 euro, oltre 2.000,00 eu- ro per onorari. Roma, 22 febbraio 2002 Il presidente (Rafaele Corona) senow L'estensore (Carlo Cioffi) 109T129,11 Charlo 20,66 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 456T 4. TOT. 149,77 IL CANCELLIERE C1 Regiyligio in cate 150117 ato c......149.77 Valexia Neri CENO U RANTANOVE/77 43.137 2002 ou 03 GIU.2002 Dirigente Area Servizi (Doltissa MA Grafic PAFLUZE (euro Responsabile Scrizo AreG REPOS p. (D: M. RACCIAIitin 30 'Mom: Y R T 300 N T E T O 1 1 3 0 3 1 UFFICIO 105