Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10410
CASS
Sentenza 18 luglio 2002

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Qualora sia denunziato un error in procedendo, la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia anche in questo caso, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la parte ha l'onere di indicare nel ricorso tutti gli elementi di fatto necessari ad individuare la dedotta violazione processuale, giacché il riesame del fatto processuale non implica che la Corte debba ricercare il fatto o gli atti processuali, colmando con indagini integrative le lacune nell'indicazione delle circostanze rilevanti per la valutazione della decisività della questione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10410
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10410
Data del deposito : 18 luglio 2002

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