Sentenza 18 luglio 2002
Massime • 1
Qualora sia denunziato un error in procedendo, la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia anche in questo caso, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la parte ha l'onere di indicare nel ricorso tutti gli elementi di fatto necessari ad individuare la dedotta violazione processuale, giacché il riesame del fatto processuale non implica che la Corte debba ricercare il fatto o gli atti processuali, colmando con indagini integrative le lacune nell'indicazione delle circostanze rilevanti per la valutazione della decisività della questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/2002, n. 10410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10410 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - rel. Consigliere -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LE NG, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GUGLIELMO CALDERINI 68, presso lo studio dell'avvocato UCCELLA GIUSEPPE, difesa dall'avvocato POLACCO ANGELO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NT ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NARNI 16, presso lo studio dell'avvocato ROMAGNINO ANNA MARIA, difeso dall'avvocato MATACERA PIETRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1067/98 del Tribunale di CATANZARO, SEZIONE PRIMA CIVILE emessa il 25/2/1998, e depositata il 10/09/98;
RG.2211/1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato ANNA MARIA ROMAGNINO (per delega Avv. Pietro Matacera);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso in via principale inammissibilità del ricorso e ove non sia rinviato per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, accoglimento del 2^ motivo di ricorso con assorbimento degli altri. Svolgimento del processo
Con atto di appello in data 22 novembre 1997, LA MA propose appello al Tribunale di Catanzaro avverso la sentenza in data 7 luglio/3 settembre 1997, con la quale il Pretore di Chiaravalle, in accoglimento del ricorso proposto da AN IC, aveva dichiarato risolto il contratto di locazione, relativo ad un locale sito in Soverato, per gravissima inadempienza di essa conduttrice ed ordinato il rilascio dell'immobile in favore del proprietario, con condanna al pagamento dei canoni dovuti e delle spese di lite. Dedusse l'appellante, in rito, la nullità della gravata sentenza per violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa, per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale e sull'eccezione di improcedibilità dell'intimazione di sfratto per morosità, difetto od insufficienza della motivazione, e, nel merito, la mancanza dei presupposti per la pronuncia della risoluzione del contratto di locazione, non essendo essa istante tenuta al pagamento degli aggiornamenti ISTAT, in quanto non previsti nel contratto. Costituitosi, AN IC chiese il rigetto dell'appello. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza depositata in data 10 settembre 1998, accolse l'appello solo per la parte relativa alla richiesta della conduttrice ed appellante di condanna della controparte al pagamento degli interessi sulla somma versata a titolo di cauzione.
Per la cassazione della suindicata sentenza LA MA ha proposto ricorso, sulla base di sette motivi, cui ha resistito con controricorso AN IC.
Motivi della decisione
Preliminarmente, rileva la Corte che non sussiste l'eccepita inammissibilità del ricorso, dedotta dal P. G. all'odierna udienza di discussione, in quanto costituisce ius receputm di questo S.C. il principio secondo cui l'esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, essendo, al contrario, sufficiente al fine del soddisfacimento della prescrizione di cui all'art.366.n. 3 c.p.c., che il ricorso - come si rileva nella fattispecie in esame - almeno nella parte destinata all'esposizione dei motivi, offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, senza necessità di attingere ad altre fonti (ex plurimis, S.U.n. 2434/1997). Con il secondo motivo, che in linea logica va esaminato per primo, la ricorrente denunzia violazione del contraddittorio e del diritto alla difesa, nullità di tutti gli atti compiuti nei verbali d'udienza successivi al 16 giugno 1994 e conseguente nullità della sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione degli artt.136 c.p.c. ed 82 disp. att. c.p.c. (360 n. 3 c.p.c.), illogicità e contraddittorietà della motivazione (artt.360 n. 5 c.p.c.). Espone che essa ricorrente aveva dedotto, in sede di appello, che il giudizio di prime cure, dall'udienza del 5 maggio 1997 era stato rinviato a quella del 16 giugno 1997, per la discussione e decisione;
non tenuta la detta udienza per motivi d'ufficio, nessuna comunicazione, nell'assenza del procuratore dell'intimata, in ordine alla data della nuova udienza, era stata notificata al procuratore dell'intimata medesima, in aperta violazione dell'art.136 c.p.c. ed 82 disp. att. c.c., che impone l'uso di biglietto di Cancelleria, da consegnare all'interessato. Orbene, il giudice di appello pur dando per scontata la violazione del contraddittorio e la nullità della sentenza di prime cure, non aveva adottato la consequenziale declaratoria di nullità.
Il motivo è infondato.
Per giurisprudenza costante il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione impone al ricorrente di indicare tutte le circostanze e tutti gli elementi con incidenza causale sulla controversia, il cui controllo deve avvenire sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. Ritiene questa Corte che detto principio dell'autosufficienza del ricorso trovi applicazione anche allorché il ricorrente per cassazione lamenti la violazione di una norma processuale, per cui egli ha l'onere di indicare, anche in tal caso, tutti gli elementi di fatto che determinarono la dedotta violazione, al fine di permettere la valutazione della decisività della questione. Nella specie, la ricorrente deduce che la sentenza di primo grado doveva essere dichiarata nulla, perché l'udienza di discussione della causa, originariamente fissata il 16 giugno 1997, era stata rinviata ad altra udienza, senza che fosse stato dato avviso, come prescritto dall'art.82 disp. att. c.p.c., al difensore del ricorrente: il giudice di appello, peraltro, pur dando per pacifica la circostanza, non aveva provveduto a dichiarare, come dovuto, la nullità della sentenza di primo grado. Orbene, pur essendo indubbio che il vizio dedotto integri un error in procedendo, in relazione al quale la S.C. è anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, peraltro, per quanto osservato in precedenza, la parte ricorrente ha sempre l'onere di indicare nel ricorso tutti gli elementi di fatto atti ad individuare la dedotta violazione processuale;
non va infatti confuso il dovere di "riesame del fatto processuale" con quello della "ricerca dello stesso". Sotto questo profilo, posto che, ai sensi dell'art.82 disp. att. del codice di rito, il rinvio dell'udienza originariamente fissata ad altra udienza va comunicato alle parti solo nell'ipotesi in cui l'udienza di rinvio non sia immediatamente successiva a quella in origine fissata, la ricorrente era tenuta ad indicare nel ricorso gli elementi (riportando gli estremi di un attestato della cancelleria ad hoc), alla stregua dei quali potesse dedursi la ricorrenza o meno di quest'ultima ipotesi. Con la conseguenza che l'omessa indicazione di detti elementi comporta la genericità del motivo, sotto il profilo della mancanza di autosufficienza del ricorso.
Peraltro, quand'anche si possa prescindere dalle assorbenti considerazioni che precedono e ritenere che, in concreto, sussista la dedotta nullità della sentenza di primo grado, l'omessa pronunzia appare irrilevante, avendo il giudice di appello esaminato tutti i profili di merito dedotti dalla conduttrice e confermato, esplicitamente, la pronunzia di risoluzione del contratto, ed, implicitamente, quella di rilascio del primo giudice. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., violazione degli artt.132 e 156 c.p.c., in relazione all'art.360 n.5 c.p.c., la ricorrente deduce che, erroneamente, il giudice di appello non aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per il vizio di difetto di motivazione.
Il motivo è infondato. Al riguardo ha esattamente rilevato il tribunale che al vizio di mancanza ed insufficiente motivazione della sentenza di primo grado non consegue la nullità della sentenza medesima, rientrando nei poteri del giudice di appello di ovviare a tale vizio, il che è stato fatto nella fattispecie dal giudice a quo.
Con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art.32 L.392/1978 ed agli artt.1362 e segg. c.c., deducendo, da un canto, che il giudice di merito aveva interpretato in maniera erronea il contratto, ritenendo che la lettera C) del medesimo prevedesse gli aggiornamenti ISTAT e che, inoltre, pur dando per ammessa tale circostanza, mancava l'ulteriore condizione prevista dalla legge, e cioè la richiesta annuale dell'aggiornamento.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Sotto il primo profilo, va, infatti, rilevato che la ricorrente, pur lamentando l'erronea interpretazione di una clausola contrattuale ad opera del giudice di merito, ha omesso di trascrivere, nel ricorso, il contenuto della stessa, così da porre in grado la Corte di valutare se sussista, o meno, la dedotta violazione delle norme di ermeneutica richiamate. In proposito, non può che ribadirsi che, in virtù del principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, parte ricorrente non poteva limitarsi a censurare la sentenza gravata, per avere malamente interpretato una clausola del contratto, ma doveva puntualmente provvedere a trascrivere la suindicata clausola, si da consentire l'esame in concreto della medesima. Sotto il secondo profilo, può dirsi pacifico, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questo Supremo Collegio, che l'interpretazione del contratto, così nel suo complesso come in ciascuna sua singola clausola, essendo diretta a determinare una realtà storica ed oggettiva qual è la comune intenzione delle parti contraenti, è tipico accertamento di fatto, come tale istituzionalmente riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 e segg. c.c. e per vizi di motivazione. Nella specie, la ricorrente mira, in sostanza, solo a pervenire ad un'interpretazione del contratto diversa da quella fornita dal giudice del merito, secondo cui la clausola contrattuale de qua, pur in mancanza di un espresso richiamo agli aggiornamenti ISTAT, doveva essere interpretata nel senso che la previsione degli aumenti del canone si riferisse proprio alle variazioni del potere di acquisto della lira di cui all'art.32 della legge n.392/1978. In ordine, poi, alle mancate richieste di aumento da parte della locatrice, nella sentenza gravata risultano specificamente indicate le richieste avanzate dal locatore medesimo. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce l'omesso esame da parte del giudice di merito di istanze decisive, con particolare riguardo alla prova per testi articolata all'udienza del 10 aprile 1997, nonché ad altra prova dedotta all'udienza del 5 maggio 1997. Il motivo è inammissibile, per avere la ricorrente omesso di trascrivere il testo della prova dedotta in sede di merito, ai fini di consentire alla Corte l'esame della decisività della prova non presa in esame dal giudice di merito.
Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge, in riferimento all'art.1455 c.c., 55 L.392/1978 ed all'art.360 n.3 c.p.c., per avere il tribunale dichiarato la risoluzione del contratto sul falso presupposto della sussistenza della mora della conduttrice, mora non esistente, atteso che non erano dovuti gli aumenti ISTAT.
Con il sesto motivo, la ricorrente, lamentando omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia (art.360 n.5 c.p.c.), nonché violazione dell'art.1455 c.c., in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., deduce che l'affermazione della gravità dell'inadempimento del giudice di merito era apodittica, e comunque erano stati ignorati punti decisivi della controversia, quali la serietà dell'offerta dei canoni da parte della conduttrice, il pagamento di tutta la somma fissata dal VPO, l'esiguità delle somme dovute per aggiornamenti ISTAT, ammesso che gli stessi fossero dovuti. Se tali elementi fossero stati esaminati, certamente non avrebbe potuto pervenirsi alla declaratoria di risoluzione per inadempimento, non sussistendo lo stesso ne' sotto il profilo oggettivo ne' sotto quello soggettivo.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono entrambi infondati. Con riguardo alla disciplina della risoluzione per inadempimento del contratti a prestazioni corrispettive, il disposto dell'art.1455 cod. civ. pone una regola di proporzionalità, in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è collegata unicamente all'inadempimento delle obbligazioni che abbiano una notevole rilevanza nell'economia del rapporto, per la cui valutazione - che costituisce apprezzamento di fatto demandato istituzionalmente al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici - occorre tenere conto dell'esigenza di mantenere l'equilibrio tra prestazioni di eguale peso, per cui l'importanza dell'inadempimento non deve essere intesa in senso subiettivo, in relazione alla stima che la parte creditrice abbia potuto fare del proprio interesse violato, ma in senso oggettivo, in relazione, cioè, all'attitudine dell'inadempimento a turbare l'equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto e sul comune intento negoziale. Tale valutazione è stata fatta, nella specie, con motivazione congrua dal giudice di merito, avendo lo stesso accertato che l'iniziale morosità, al momento dell'intimazione di sfratto, pari a lire 15.595.330, non era stata integralmente sanata entro il termine di grazia, posto che, in tale momento, in ragione dell'aggiornamento ISTAT dei canoni (che in precedenza si è visto essere dovuti), la conduttrice risultava tuttora debitrice della notevole somma di lire 7.664.193, oltre 400.000 per spese di registrazione. Alla stregua di quanto precede, deve ritenersi assorbito il settimo motivo, con il quale la ricorrente lamenta violazione degli artt.91 e 92 c.p.c., deducendo che le spese di entrambi i gradi del giudizio dovevano essere poste a carico del resistente.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione euro 46,17, oltre onorari, liquidati in 900,00 Euro.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 4 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2002