Sentenza 3 luglio 2001
Massime • 4
Qualora con il ricorso per cassazione venga censurata l'ammissione, da parte del giudice del merito, di una prova espletata e venga altresì censurata la relativa utilizzazione dell'esito di tale prova, è necessario - al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della prova che si assume illegittimamente ammessa ed erroneamente valutata - che il ricorrente precisi gli elementi su cui si fonda il suo assunto dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il suddetto controllo deve essere reso possibile sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. Ne consegue che qualora si contestino la ritualità del giuramento decisorio (ammesso dal giudice del merito) e la non puntuale applicazione degli esiti di detta prova legale, è necessario indicare nel ricorso la formula del prestato giuramento decisorio e gli elementi che dimostrano in maniera chiara ed esaustiva una non corretta valutazione dei relativi risultati con influenza determinante sulla decisione presa dal giudice del merito.
Le norme poste dagli artt. 2 e 3 della legge 20 maggio 1970 n. 300 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitano la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell'ambito dell'azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa), ma non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino ne' il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, ne' il divieto di cui all'art. 4 della stessa legge n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza (non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato). Sono pertanto legittimi, in quanto estranei alle previsioni delle suddette norme, gli accertamenti operati dall'imprenditore attraverso riproduzioni filmate dirette a tutelare il proprio patrimonio aziendale, al di fuori dell'orario di lavoro e contro possibili atti penalmente illegittimi messi in atto da terzi e quindi anche dai propri dipendenti i quali a questi non possono non essere in tutto equiparati allorquando agiscano al di fuori dell'orario di lavoro.
Il giuramento decisorio non può trovare ingresso nel giudizio di cassazione neppure allo scopo che la causa venga rinviata al giudice del merito per l'ammissione e l'espletamento del giuramento non deferito nella fase istruttoria.
L'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ. è subordinata - in ragione della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso - all'esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, concretantesi nella non contestazione che i fatti, che tali riproduzioni tendono a provare siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse. Il relativo "disconoscimento" - che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova e che va distinto dal "mancato riconoscimento", diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite - pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) e deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, venendosi in caso di disconoscimento tardivo ad alterare l'iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso che potesse avere valore di disconoscimento di una cassetta video registrata la condotta della parte, dopo aver assistito alla relativa visione e non aver mosso alcuna contestazione sui fatti e sui soggetti in essa rappresentati, ne aveva genericamente disconosciuto il contenuto solo tardivamente in corso di causa, dopo l'esaurimento del termine a tal fine concesso dal giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 8998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8998 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OM LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELVIRA CASADEI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN AR;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 22831/99 proposto da:
IG AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B. VICO 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO SCOCCINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO BIANCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
OM LV;
- intimato -
avverso la sentenza n. 408/98 del Tribunale di RIMINI, depositata il 28/10/98 R.G.N. 1289/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato COSSU;
udito l'Avvocato BIANCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento de primo motivo dell'incidentale e rigetto del secondo motivo dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 26 settembre 1996 AN LO proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Rimini del 26 settembre 1995 nella parte in cui, dopo avere dichiarato l'illegittimità del licenziamento irrogatogli dal suo datore di lavoro CA IG, aveva rigettato la sua richiesta di attribuzione della complessiva somma di lire 23.486.768, quali differenze retributive tra somme indicate in busta paga e quanto effettivamente percepito.
Costituitosi in giudizio, il IG contestava la fondatezza della richiesta di controparte e spiegava appello incidentale lamentando che il primo giudice aveva ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato al LO, che invece risultava assistito da giustificato motivo atteso che lo stesso aveva sottratto merce e denaro, condotta questa sanzionata con sentenza penale per furto aggravato.
Con sentenza del 28 ottobre 1998 il Tribunale di Rimini, in accoglimento dell'appello proposto al LO, condannava il IG al pagamento della somma di lire 9.469.032 con gli interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge ed, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal suddetto IG, dichiarava legittimo il licenziamento intimato al lavoratore il 26 ottobre 1993, annullando sul punto tutte le statuizioni emesse dal primo giudice. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale, con riguardo all'appello principale, osservava che la questione relativa alla percezione o meno da parte del LO delle retribuzioni come indicate nei prospetti paga consegnatigli era stata risolta dal giuramento decisorio deferitogli da controparte e regolarmente prestato donde la certezza processuale delle spettanze delle differenze retributive richieste.
Per quanto riguardava il gravame proposto dal IG il Tribunale statuiva che la sentenza penale di"patteggiamento", emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.c., pur non valendo come prova presupponeva però l'accertamento del fatto reato, che aveva dato luogo al licenziamento i sicché configurava un grave indizio che giustificava nella fattispecie in oggetto la deroga agli ordinari criteri che regolano l'onere della prova stabilita dall'art. 437 c.c., atteso che il processo del lavoro, anche se non attua un sistema inquisitorio puro, tende tuttavia a contemperare, in considerazione della particolare natura dei rapporti controversi, il principio dispositivo (che obbedisce al principio dell'onere della prova) con quello della ricerca della verità materiale, mediante una rilevante ed efficace azione del giudice nel processo. Da qui l'ammissibilità anche in sede di gravarne del mezzo di prova consistente nella riproduzione filmata attestante il denunciato infedele comportamento del LO, che era stato ripreso a prelevare, con la tipica circospezione di chi agisce illecitamente, sia denaro dalla cassa sia materiale elettrico dalle scaffalature. In relazione, infine, alla addotta violazione dell'art. 4 stat. lav., il Tribunale osservava come la fattispecie in esame fosse estranea all'ipotesi di controllo dell'attività lavorativa del dipendente, considerata dalla suddetta norma, in quanto si inquadrava nella tutela del patrimonio dell'imprenditore del tutto lecita, collocandosi tra l'altro al di fuori dell'orario di lavoro e priva, perciò, a priori di qualsiasi possibilità di equiparazione ai controlli vietati. Avverso tale sentenza AN LO propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso CA IG, che spiega sua volta ricorso incidentale, affidato anche esso a tre motivi. Il LO ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo va disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione del ricorso principale del LO a quello incidentale del IG, perché spiegati entrambi avverso la stessa sentenza.
2. Con il primo motivo del suo ricorso il LO deduce omesso esame di un fatto decisivo, e specificamente violazione dell'art. 2712 c.c. In particolare deduce che nella memoria difensiva in replica all'appello incidentale proposto dal IG, aveva tra l'altro dichiarato di disconoscere l'autenticità della videocassetta ex adverso prodotta. Il Tribunale, pertanto, nell'attribuire alla riproduzione una efficacia che la stessa, a seguito del disconoscimento, non poteva avere aveva finito per violare il disposto dell'art. 2712 c.c. Con il secondo motivo il LO deduce violazione dell'art. 4 l. 20 maggio 1970 n. 300. Più specificamente il ricorrente addebita al
Tribunale di avere ritenuto che l'accertamento di una attività illecita ai fini della tutela del patrimonio aziendale fosse estranea all'ipotesi di controllo dell'attività lavorativa del dipendente oggetto della tutela prevista dall'art. 4 stat. lav. L'affermazione, fatta propria dal giudice d'appello, che le riprese si sarebbero collocate al di fuori dell'orario lavorativo, oltre a risultare irrilevante sul piano giuridico - per tendere il citato art. 4 unicamente a vietare la mera installazione di apparecchiature idonee a realizzare un controllo a distanza - non trovava inoltre alcun riscontro negli atti di causa e si presentava apodittica non avendo il Tribunale accertato ne' quale fosse l'orario di lavoro del LO ne' in quale orario si fossero verificati i fatti oggetto della controversia.
I due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, per comportare la soluzioni di tematiche relative all'ingresso nel processo del lavoro delle riproduzioni visive, sono infondati e, pertanto, vanno rigettati.
2.1. L'art. 2712 c.c. dispone che "le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fotografiche e, in genere... ogni altra rappresentazione meccanica di fatti o di cose, fanno piena prova dei fatti o delle cose rappresentate, se colui conto il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".
Questa Corte, in relazione alla disposizione in esame, ha statuito che l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche è subolvinata - in ragione della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso - alla esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, concretantesi nella non contestazione che i fatti che tali riproduzioni tendono a provare siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse(cfr. in tali sensi Cass. 8 marzo 1996 n. 1862, la quale ha anche precisato che qualora tale conformità venga negata resta esclusa la possibilità di accertarla mediante una consulenza tecnica avente ad oggetto le riproduzioni stesse).
Come è stato inoltre evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, il "disconoscimento" della riproduzione, in presenza del quale la suddetta riproduzione perde la sua qualità di prova, va distinto dal mancato riconoscimento(diretto o indiretto), in presenza del quale, invece, il giudice può sempre liberamente apprezzare la riproduzione, sempre però che la stessa sia stata acquisita legittimamente, senza cioè ledere l'altrui diritto alla riservatezza, e previa l'autorizzazione del giudice nei casi previsti dalla legge(cfr. al riguardo Cass. 18 dicembre 1998 n. 12715; Cass. 8 marzo 1996 n. 1862 cit.). Se però il disconoscimento in oggetto non è soggetto ai limiti ed alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c.(cfr. al riguardo Cass. 8 marzo 1996 n. 1862 cit.), è però
certo, a giudizio di questa Corte, che lo stesso disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. Ne consegue che il disconoscimento, materializzandosi in allegazione di elementi o circostanze di fatto dirette a neutralizzare l'efficacia probatoria della riproduzione(e suscettibile in quanto tale si ampliare l'ambito dell'istruttoria) non può risultare tardivo, ma deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione in giudizio della suddetta riproduzione, venendosi in caso contrario ad alterare l'iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare con riferimento al contraddittorio sia il processo del lavoro, a seguito della riforma del 1973, sia il processo ordinario, a seguito della novella del 1990 (cfr. in giurisprudenza nel senso della preclusione e della esclusione del disconoscimento in appello della conformità all'originale della copia fotostatica di un documento acquisito agli atti del processo:
Cass. 4 dicembre 1998 n. 12290). Alla luce di quanto sinora detto è evidente che non può configurare un disconoscimento ex art. 2712 c.c. - idoneo a togliere alla riproduzione la sua portata probatoria - la condotta della parte che, dopo avere assistito alla visione di una cassetta video registrata e non avere mosso alcuna contestazione sui fatti e sui soggetti in essa rappresentati, ne disconosca, il contenuto solo tardivamente nel corso di causa, e dopo l'esaurimento di un termine a tal fine concesso dal giudice.
Del resto è evidente che ritenere sufficiente per negare qualsiasi valore probatorio alle riproduzioni un mero, generico e immotivato disconoscimento significa in concreto consentire alle parti di togliere a loro arbitrio ogni portata applicativa al disposto dell'art. 2712 c.c. negando in concreto, senza alcuna valida ragione, ogni possibilità di utilizzazione nel processo di strumenti che la nuova tecnica pone al servizio all'accertamento della verità, con ricadute negative specificatamente nel processo del lavoro che, in ragione della particolare natura degli interessi coinvolti, a detto accertamento deve essere funzionalizzato, come è provato tra l'altro dall'art. 421, comma 2, c.p.c.
2.2. Nè per andare in contrario avviso e sostenere nel caso di specie l'irrilevanza della riproduzione in oggetto vale dedurre la violazione dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Questa Corte ha più volte statuito che le norme poste dagli artt. 2 e 3 della legge 20 maggio 1970 n. 300 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitano la sfera dell'intervento di persone proposte dal datore di lavoro e difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell'ambito dell'azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e del controllo della prestazione lavorativa), ma non escludono il potere dell'imprenditore ai sensi dell'art. 2086 e 2104 C.C. di controllare direttamente, o mediante la propria organizzazione gerarchica, l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità di controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino ne' il principio della correttezza e buona fede nella esecuzione dei rapporti, ne' il divieto di cui all'art. 4 della stessa legge n. 300 del 1970, che è riferito all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza(non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato)(cfr. in tali sensi tra le altre Cass. 3 novembre 1997 n. 10761; Cass. 25 gennaio 1992 n. 829, che hanno, sulla base di detto principio, ritenuto legittimi i controlli posti in essere dai dipendenti di una agenzia investigativa che - operando come normali clienti e non esercitando potere alcuno di vigilanza e di controllo - verifichino l'eventuale appropriazione di denaro da parte del personale dipendente).
Orbene, la sentenza impugnata si è dimostrata rispettosa dei suddetti principi evidenziando con una motivazione corretta sul piano logico-giuridico - e pertanto non suscettibile di alcuna censura in questa sede di legittimità - come il richiamo all'art. 4 stat. lav. non possa valere ad invalidare gli accertamenti operati dall'imprenditore attraverso riproduzioni filmate dirette a tutelare il proprio patrimonio aziendale, al di fuori dell'orario di lavoro e contro possibili atti penalmente illegittimi messi in atto da terzi, e quindi anche dai lavoratori che a questi non possono non essere in tutto equiparati allorquando agiscano al di fuori dell'orario di lavoro.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce omesso esame di fatti decisivi della controversia nonché omessa motivazione circa altri fatti decisivi. In particolare sostiene che il Tribunale non ha tenuto nel dovuto conto che l'ordinaria sua attività consisteva nell'eseguire presso i clienti lavori di installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici, con materiali forniti dalla ditta per cui il prelievo di detto materiale dalle scaffalature del negozio e di denaro dalla cassa (alla quale aveva accesso per prendere il denaro necessario per l'acquisto di benzina e di altro materiale, come gesso. calce, ecc., necessario per l'esecuzione di lavori ma non disponibile nel negozio) non poteva di certo dimostrare in modo chiaro il preteso furto. Anche questo motivo va rigettato perché privo di fondamento. È indirizzo giurisprudenziale costante che la denunzia del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge(cfr. ex plurimis:
Cass. 13 aprile 1999. 3615; Cass. 27 ottobre 1995 n. 11154; Cass. 29 novembre 1986 n. 7054). orbene, nel caso di specie il Tribunale di Rimini con una motivazione congrua e del tutto corretta sul piano logico-giuridico - e pertanto non meritevole di alcuna critica - ha messo in luce le ragioni per le quali il licenziamento del LO dovesse ritenersi assistito da giustificato motivo, sottolineando al riguardo come il dipendente abbia tenuto un comportamento idoneo a svelarne l'infedeltà in quanto concretizzatosi in una sottrazione di beni aziendali, in circostanze di tempo e di luogo non suscettibili di dare adito ad alcun dubbio al riguardo.
3. Con il primo motivo del ricorso incidentale il IG deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e di tutte le norme che regolano il giuramento decisorio, erronea e/o insufficiente motivazione sullo stesso punto con riguardo all'ammontare delle differenze retributive riconosciute al LO a seguito del giuramento decisorio. Sostiene al riguardo il IG che la sua condanna al pagamento a favore del LO della somma di lire 9.469.032, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge, non risultava giustificata ne' sulla base del ricorso, in cui veniva riferito che il credito del LO ammontava a complessive lire 8.547.776, ne' sulla base del contenuto del giuramento decisorio reso, avendo, appunto, il LO giurato di dovere ricevere la minore somma di lire 8.547.776 in luogo di quella maggiore attribuitagli in sentenza.
3.1. Il motivo è fondato e pertanto va accolto.
Ed invero avendo il ricorrente cristallizzato la propria pretesa economica per effetto della prova legale risultante dal giuramento decisorio alla somma complessiva di lire 8.547.776, la maggiore somma liquidata nella impugnata sentenza si traduce in una ultrapetizione sicché la sentenza stessa va sul punto cassata.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni con conseguente ammissione del giuramento decisorio deferito dal IG nella memoria di costituzione con appello incidentale del 29 novembre 1996, in via subordinata rispetto all'esame di altri elementi presuntivi invocati dal IG stesso e dei documenti allegati in atti. Sostiene al riguardo il ricorrente che i prospetti paga, il proseguimento del rapporto lavorativo senza rivendicazione alcuna da parte del lavoratore, il contesto in cui la domanda di arretrati era stata avanzata, le affermazioni "minacciose" dello stesso LO prima dell'inizio della controversia, l'esistenza di prelievi di merce il cui valore era stato compensato con la retribuzione, erano tutti fatti che dovevano indurre a considerare provato, alla stregua del disposto dell'art. 2727 c.c., il pagamento della retribuzione al LO. Con il terzo motivo il ricorrente, riprendendo quanto sostanzialmente dedotto con la precedente censura, lamenta il deferimento del giuramento decisorio avanzato in via subordinata e quindi in violazione e falsa applicazione di legge con riguardo all'art. 233 C.P.C. Il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale, da esaminarsi congiuntamente per importare la valutazione di questioni giuridiche tra loro strettamente interdipendenti, vanno rigettati perché privi di fondamento.
Premesso che il giuramento decisorio sulla formula articolata nel ricorso incidentale non può essere ammesso in questa sede atteso che detta prova non può trovare ingresso nel giudizio di cassazione e premesso ancora che non è consentito ai giudici di legittimità neanche rinviare al giudice di merito per l'ammissione e l'espletamento del giuramento non deferito nella fase istruttoria (cfr. al riguardo Cass. 19 gennaio 1994 n. 434), va anche affermato che qualora con il ricorso per cassazione venga censurata l'ammissione da parte del giudice di merito di una prova espletata e venga altresì censurata l'utilizzazione dell'esito di tale prova da parte del giudice di merito è necessario - al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della prova, che si assume illegittimamente ammessa ed erroneamente valutata - che il ricorrente precisi gli elementi posti a base del suo assunto dato che per il principio della autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr. tra le tante per la statuizione sull'autosufficienza del ricorso: Cass. 19 giugno 1999 n. 5945; Cass. 24 febbraio 1998 n. 1988; Cass. 1 febbraio 1995 n. 1161). Tale principio, che non può non valere anche quando si contesti la ritualità del giuramento decisorio, ammesso dal giudice di merito, e la non puntuale applicazione degli esiti di detta prova legale, imponevano che nel caso di specie fossero indicati la formula del giuramento decisorio prestato nel giudizio, di merito e gli elementi che ne dimostravano in maniera chiara ed esaustiva senza la necessità di altre ed ulteriori indagini una non corretta valutazione dei risultati, con influenza determinante sulla decisione presa. Elementi tutti questi che non risultano essere stati in alcun modo precisati nel ricorso incidentale spiegato dal IG. Nè va sottaciuto sotto altro versante che, contrariamente a quanto sostenuto del IG, il giuramento decisorio deferito subordinatamente all'eventuale non ammissione di altri mezzi di prova richiesti in via principale può essere ammesso dal giudice di merito solo dopo che egli abbia escluso l'ammissibilità e la rilevanza degli altri suddetti mezzi;
peraltro tale valutazione negativa, che è lasciata al potere discrezionale del giudice di merito, non esige una motivazione espressa, potendo risultare per implicito dall'iter logico seguito dal giudice, che abbia ammesso soltanto il giuramento(cfr. ex plurimis: Cass. 2 febbraio 1999 n. 861; Cass. 5 marzo 1987 n. 2330; Cass. 9 dicembre 1981 n. 6507).
4. Alla luce delle argomentazioni sinora svolte va dunque accolto il primo motivo del ricorso incidentale mentre vanno rigettati i restanti motivi dello stesso ricorso nonché il ricorso principale. Conseguentemente va cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed, alla stregua dell'art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito, con la condanna di CA IG al pagamento in favore di AN LO di lire 8.547.776, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge.
5. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione, fermo restando le statuizioni sulle spese emesse dai giudici di merito del primo e secondo grado.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e rigetta nel resto il ricorso incidentale nonché quello principale, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e decidendo nel merito condanna il IG al pagamento di lire 8.547.776. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione, ferme restando le statuizioni sulle spese emesse dai giudici di merito.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2001