Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 8998
CASS
Sentenza 3 luglio 2001

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Qualora con il ricorso per cassazione venga censurata l'ammissione, da parte del giudice del merito, di una prova espletata e venga altresì censurata la relativa utilizzazione dell'esito di tale prova, è necessario - al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della prova che si assume illegittimamente ammessa ed erroneamente valutata - che il ricorrente precisi gli elementi su cui si fonda il suo assunto dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il suddetto controllo deve essere reso possibile sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. Ne consegue che qualora si contestino la ritualità del giuramento decisorio (ammesso dal giudice del merito) e la non puntuale applicazione degli esiti di detta prova legale, è necessario indicare nel ricorso la formula del prestato giuramento decisorio e gli elementi che dimostrano in maniera chiara ed esaustiva una non corretta valutazione dei relativi risultati con influenza determinante sulla decisione presa dal giudice del merito.

Le norme poste dagli artt. 2 e 3 della legge 20 maggio 1970 n. 300 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitano la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell'ambito dell'azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa), ma non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino ne' il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, ne' il divieto di cui all'art. 4 della stessa legge n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza (non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato). Sono pertanto legittimi, in quanto estranei alle previsioni delle suddette norme, gli accertamenti operati dall'imprenditore attraverso riproduzioni filmate dirette a tutelare il proprio patrimonio aziendale, al di fuori dell'orario di lavoro e contro possibili atti penalmente illegittimi messi in atto da terzi e quindi anche dai propri dipendenti i quali a questi non possono non essere in tutto equiparati allorquando agiscano al di fuori dell'orario di lavoro.

Il giuramento decisorio non può trovare ingresso nel giudizio di cassazione neppure allo scopo che la causa venga rinviata al giudice del merito per l'ammissione e l'espletamento del giuramento non deferito nella fase istruttoria.

L'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ. è subordinata - in ragione della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso - all'esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, concretantesi nella non contestazione che i fatti, che tali riproduzioni tendono a provare siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse. Il relativo "disconoscimento" - che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova e che va distinto dal "mancato riconoscimento", diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite - pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) e deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, venendosi in caso di disconoscimento tardivo ad alterare l'iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso che potesse avere valore di disconoscimento di una cassetta video registrata la condotta della parte, dopo aver assistito alla relativa visione e non aver mosso alcuna contestazione sui fatti e sui soggetti in essa rappresentati, ne aveva genericamente disconosciuto il contenuto solo tardivamente in corso di causa, dopo l'esaurimento del termine a tal fine concesso dal giudice).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 8998
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8998
Data del deposito : 3 luglio 2001

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