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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 03/06/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 212/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LARINO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Dr.ssa Silvia Cucchiella, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello, distinta con il n. 212 R.G. per l'anno 2022, passata in decisione all'udienza del 3 giugno 2025, discussione svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
TRA
, elett.te dom.to in Vasto, al C.so Mazzini n. 373, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Marianicola ZACCARDI, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di nei cui uffici domicilia, ope legis, alla via CP_1
Insorti d'Ungheria n. 74.
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni delle parti: come da udienza di discussione in trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Larino n. 116/2021, nella parte in cui questa avrebbe erroneamente confermato parzialmente l'ordinanza – ingiunzione della e ritenuto CP_1 applicabile la sanzione di € 1.083,00= emessa con riferimento all'assegno n.
0216935427-07 datato 30/12/2016. Di conseguenza, chiedeva di annullare in
1 toto l'ordinanza-ingiunzione n prot. M_IT PR_CBUTG 0015495 20210308 emessa dalla Prefettura di in data 08/03/21. CP_1
2. Si costituiva in giudizio la prefettura di Campobasso, preliminarmente eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Larino in favore del
Tribunale di Campobasso in virtù del foro erariale. Sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348 bis CPC;
resisteva, quindi, nel merito all'impugnazione, di cui domandava il rigetto. Infine, proponeva appello incidentale col quale chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, con rigetto integrale dell'opposizione proposta in primo grado e, quindi, conferma dell'ordinanza-ingiunzione.
3. La causa era successivamente fissata per la discussione finale, che aveva luogo in trattazione scritta.
4. Ritiene il Tribunale che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte appellata meriti accoglimento.
Pur conoscendo questo Giudice la pronuncia della Suprema Corte data dall'ordinanza n. 23594 del 22/11/2010 (Rv. 615043 - 01), occorre tuttavia rilevare come - posteriormente alla stessa - sia intervenuto il legislatore col decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, il cui art. 6 nei primi tre commi prevede che “1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace”.
Ebbene, le norme procedurali in esso dettate, tra le quali quella sulla competenza per territorio – la cui disciplina è comunque limitata al primo grado di giudizio – possiedono natura di eccezionalità rispetto alle norme sul processo del lavoro e, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione estensiva né analogica (cfr. anche Tribunale di Isernia 21.1.2020).
2 Per tale ragione, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Larino quale giudice di appello in favore del Tribunale di Campobasso, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai valori medi del D.M. n. 147/2022 per le sole fasi espletate (esclusa istruttoria), considerato il valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, quale Giudice d'appello avverso la sentenza n. 116/2021 emessa al Giudice di Pace di Larino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG 212/2022, vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale e, per l'effetto, dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Larino in favore del Tribunale di
Campobasso, dinanzi al quale la causa andrà riassunta entro il termine di giorni novanta.
2. Condanna a pagare in favore della Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite, che
[...]
liquida in complessivi euro 462,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 3 giugno 2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Silvia Cucchiella)
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LARINO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Dr.ssa Silvia Cucchiella, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello, distinta con il n. 212 R.G. per l'anno 2022, passata in decisione all'udienza del 3 giugno 2025, discussione svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
TRA
, elett.te dom.to in Vasto, al C.so Mazzini n. 373, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Marianicola ZACCARDI, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di nei cui uffici domicilia, ope legis, alla via CP_1
Insorti d'Ungheria n. 74.
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni delle parti: come da udienza di discussione in trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Parte_1
Pace di Larino n. 116/2021, nella parte in cui questa avrebbe erroneamente confermato parzialmente l'ordinanza – ingiunzione della e ritenuto CP_1 applicabile la sanzione di € 1.083,00= emessa con riferimento all'assegno n.
0216935427-07 datato 30/12/2016. Di conseguenza, chiedeva di annullare in
1 toto l'ordinanza-ingiunzione n prot. M_IT PR_CBUTG 0015495 20210308 emessa dalla Prefettura di in data 08/03/21. CP_1
2. Si costituiva in giudizio la prefettura di Campobasso, preliminarmente eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Larino in favore del
Tribunale di Campobasso in virtù del foro erariale. Sempre in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348 bis CPC;
resisteva, quindi, nel merito all'impugnazione, di cui domandava il rigetto. Infine, proponeva appello incidentale col quale chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, con rigetto integrale dell'opposizione proposta in primo grado e, quindi, conferma dell'ordinanza-ingiunzione.
3. La causa era successivamente fissata per la discussione finale, che aveva luogo in trattazione scritta.
4. Ritiene il Tribunale che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte appellata meriti accoglimento.
Pur conoscendo questo Giudice la pronuncia della Suprema Corte data dall'ordinanza n. 23594 del 22/11/2010 (Rv. 615043 - 01), occorre tuttavia rilevare come - posteriormente alla stessa - sia intervenuto il legislatore col decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, il cui art. 6 nei primi tre commi prevede che “1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace”.
Ebbene, le norme procedurali in esso dettate, tra le quali quella sulla competenza per territorio – la cui disciplina è comunque limitata al primo grado di giudizio – possiedono natura di eccezionalità rispetto alle norme sul processo del lavoro e, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione estensiva né analogica (cfr. anche Tribunale di Isernia 21.1.2020).
2 Per tale ragione, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Larino quale giudice di appello in favore del Tribunale di Campobasso, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai valori medi del D.M. n. 147/2022 per le sole fasi espletate (esclusa istruttoria), considerato il valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, quale Giudice d'appello avverso la sentenza n. 116/2021 emessa al Giudice di Pace di Larino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG 212/2022, vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale e, per l'effetto, dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Larino in favore del Tribunale di
Campobasso, dinanzi al quale la causa andrà riassunta entro il termine di giorni novanta.
2. Condanna a pagare in favore della Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite, che
[...]
liquida in complessivi euro 462,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 3 giugno 2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Silvia Cucchiella)
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