Art. 33.
Si applicano nei confronti del personale non insegnante tecnico ed ausiliario delle universita' e degli istituti di istruzione superiore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 , e successive integrazioni sul decentramento dei servizi del - Ministero della pubblica istruzione anche per quanto riguarda gli atti da emanare durante il periodo di prova del personale anzidetto.
Si applicano nei confronti del personale non insegnante tecnico ed ausiliario delle universita' e degli istituti di istruzione superiore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 , e successive integrazioni sul decentramento dei servizi del - Ministero della pubblica istruzione anche per quanto riguarda gli atti da emanare durante il periodo di prova del personale anzidetto.