Versione
1 gennaio 1965
1 gennaio 1965
>
Versione
1 maggio 1969
1 maggio 1969
>
Versione
27 agosto 1972
27 agosto 1972
>
Versione
20 giugno 1975
20 giugno 1975
>
Versione
9 maggio 1991
9 maggio 1991
>
Versione
1 gennaio 1998
1 gennaio 1998
Art. 7.
L' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 , e' sostituito dal seguente:
Non ha diritto alla pensione prevista dall' articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , modificato dall' articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , il coniuge:
1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa;
2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni. ((14a))
Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio, nonche' per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , ma non oltre il 31 dicembre 1975.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche per i decessi intervenuti anteriormente al 1 maggio 1969. (7)
--------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267 , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 , ha disposto (con l'art. 6-bis) che la presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1969. --------------- AGGIORNAMENTO (14a) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 aprile-2 maggio 1991, n. 189 (in G.U. 1a s.s. 08/05/1991, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti) nel testo sostituito con l' art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe."
L' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 , e' sostituito dal seguente:
Non ha diritto alla pensione prevista dall' articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , modificato dall' articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , il coniuge:
1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa;
2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni. ((14a))
Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio, nonche' per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , ma non oltre il 31 dicembre 1975.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche per i decessi intervenuti anteriormente al 1 maggio 1969. (7)
--------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267 , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 , ha disposto (con l'art. 6-bis) che la presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1969. --------------- AGGIORNAMENTO (14a) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 aprile-2 maggio 1991, n. 189 (in G.U. 1a s.s. 08/05/1991, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti) nel testo sostituito con l' art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe."
Giurisprudenza • 30
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2005, n. 2445Provvedimento: […] N. 39 del 1945, sostituito dall'art. 7 della legge n. 1338 del 1962, riprodotto nell'art. 24 della legge n. 153 del 1969, in relazione alle sentenze della Corte Costituzionale 286/87, […] Lgt 18 gennaio 1945 n. 39 (Disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia) nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale). […]Leggi di più...
- art. 24 legge n. 153/1969·
- solidarietà familiare·
- pensione di reversibilità·
- disparità di trattamento·
- illegittimità costituzionale·
- art. 1 dec. luog. n. 39/1945·
- coniuge separato con addebito·
- vivenza a carico·
- art. 7 legge n. 1338/1962·
- sentenza Corte Costituzionale n. 286/1987