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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOTTAZZI COSIMO, Presidente
ESPOSITO TO FRANCESCO, Relatore
PALMIERI OB MICHELE, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 416/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di UG - Piazza A. Colosso 2 73059 UG LE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 204 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1394/2025 depositato il
12/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SPA impugna - deducendo i motivi che saranno illustrati in prosieguo - l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, con il quale il Comune di UG richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € 118.027,00 per TARI in relazione all'anno d'imposta 2022.
Si è costituito il Comune di UG resistendo al ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo – articolato in due distinti profili - la ricorrente sostiene, anzitutto, che la tassazione effettuata dal Comune di UG per tutte le superfici utilizzate dalla ricorrente con la tariffa prevista per
“alberghi con ristoranti” risulta illegittima in quanto la società contribuente esercita l'attività di villaggio turistico totalmente differente da quella relativa alla categoria “alberghi con ristoranti” applicata dal Comune di UG, peraltro non risulta inserita fra le categorie di attività soggette a TARI.
Il Comune di UG aveva dunque applicato una tariffa relativa ad una categoria non corrispondente all'attività esercitata, mentre avrebbe dovuto differenziare le superfici utilizzate in relazione alle categorie di appartenenza per ogni singola attività di produzione di rifiuti.
Sotto altro profilo rileva che la tassazione del villaggio turistico gestito dalla società contribuente che svolge attività per sei mesi all'anno doveva avvenire in misura ridotta e proporzionata all'effettivo utilizzo della struttura, avvenuto dal 14 maggio 2022 al 29 ottobre 2022, tenuto anche conto dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di UG per l'esercizio dell'attività limitata al periodo dal 1° maggio
2022 al 31 ottobre 2022.
1.1. Entrambi i profili di doglianza sono infondati.
Dalla documentazione prodotta dal Comune di UG (Modello D1 Docfa presentato dalla società contribuente;
planimetrie catastali) emerge che la categoria “albergo con ristorante” appare in linea con le caratteristiche della struttura ricettiva e con l'attività ivi esercitata. All'interno dell'area è ubicata una struttura adibita ad albergo, bar, centro benessere, inoltre distinguono luoghi adibiti a: albergo, ristorante, sala ricevimenti e servizi, bazar, boutique, target, cucina, bar, pizzeria, teatro e deposito, sala conferenze e palestra.
La circostanza che il Regolamento Comunale Tari non preveda una specifica tariffa per il villaggio turistico non assume rilievo, posto che – come detto – la tariffa individuata risulta coerente con la circostanza che gran parte della superficie del villaggio è utilizzata per il pernottamento e la ristorazione.
1.2. In tema di TARSU, nel caso di esercizi alberghieri dotati di licenza annuale, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, ai fini della esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura. (Cass. Sez. 5, 09/11/2016, n. 22756 del 2016; conf. Cass, n. 33426 del 2018).
La mancata utilizzazione della struttura alberghiera per alcuni mesi dell'anno non può di per sé corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2. Tale norma indica come causa di esclusione dell'obbligo del tributo, le condizioni di "obiettiva" impossibilità di utilizzo dell'immobile, che non possono essere certamente individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente (Cass. n. 18316 del 2004; Cass. n. 17524 del 2009), e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo tali circostanze con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile, ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 (Cass. n. 9633 del 2012; Cass. n. 22770 del 2009), ben potendo lo stesso essere utilizzato per esigenze proprie del gestore o del personale.
Non risulta, in ogni caso, che la società contribuente abbia adempiuto all'onere di presentare apposita denuncia di variazione delle obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno dell'immobile.
Alla stregua delle considerazioni svolte la censura va disattesa.
2. Con il secondo motivo la ricorrente rileva la sussistenza di un giudicato esterno. Infatti, la sezione n. 3 di codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con decisione n. 39/2023 del 3/10/2022, depositata in data 12 gennaio 2023 e passata in giudicato, nel procedimento incardinato al n. 568/2022, in cui risultava parte avversa il Comune di UG, in materia di TARSU 2012, così statuiva: “ questo collegio, dalla documentazione in atti, rileva che l'atto prodromico a quello di cui all'odierno procedimento era stato impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale sez. 4, che con sentenza n. 413/2020, pronunciata il 12.12.2019 e depositata in 10.02.2020, aveva accolto il ricorso dichiarando il diritto della ricorrente al pagamento del tributo in ragione del 50%, mentre l'iscrizione a ruolo non tiene conto della sentenza. Pertanto, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge oltre che di vari indirizzi giurisprudenziali espressi in merito dalla Suprema Corte, si ordina al Comune di UG di ridurre la pretesa tributaria in ragione del
50% con rideterminazione delle relative sanzioni ed interessi provvedendo di conseguenza allo sgravio dell'atto impugnato.” Sulla debenza della TARI nella misura del 50% si era dunque formulato un giudicato esterno, vincolante nel presente giudizio.
2.1. Il motivo è infondato.
La sentenza passata in giudicato n. 39/2023, richiamata dalla ricorrente, si riferisce alla cartella di pagamento n. 05920200009099063000, emessa a seguito dell'avviso di accertamento n. 2 del 13.03.2018 relativo ad omessa denuncia Tarsu per immobile tassato quale categoria “Stabilimenti balneari”, distinto dalla struttura ricettiva e censito in catasto al Dati catastali, Categoria C1 e Dati catastali, Categoria
C2 situato su un'area demaniale per il quale è stato proposto ricorso dalla società Ricorrente con Rgr n.
1251/2018. A seguito del ricorso n. 1251/2018, la Commissione Tributaria con sentenza n. 413/04/2020
(indicata nella stessa sentenza passata in giudicato) aveva accolto parzialmente le pretese della società ricorrente dichiarando il diritto della ricorrente al pagamento del tributo al pagamento del tributo in ragione del 50% del chiosco sito su un'area demaniale. Tale sentenza (n. 413/04/2020) non risulta passata in giudicato avendo il Comune di UG proposto appello alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado - Sez. distaccata di Lecce, incardinato al numero di Rgr: 2853/2020 e il relativo procedimento non risulta ancora definito.
Non ricorrono pertanto nella specie gli effetti preclusivi del giudicato, in quanto i due giudizi non hanno ad oggetto il medesimo rapporto giuridico non sussistendo identità delle questioni trattate;
inoltre, l'avviso di accertamento sulla base del quale è stata emessa la cartella di pagamento oggetto della sentenza passata in giudicato non è definitivo, a seguito di impugnazione della decisione di primo grado.
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la duplicazione della pretesa tributaria in quanto il Comune di
UG aveva richiesto, con avviso di pagamento notificato in data 27 dicembre 2022 il pagamento della
TARI per lo stesso periodo di imposta relativo all'anno 2022 e per le stesse unità immobiliari di cui alla pretesa riportata nell'avviso di accertamento impugnato.
La società contribuente aveva proposto ricorso avverso tale avviso di pagamento che risultava incardinato al numero di RGR 126/2023 presso codesta Corte di Giustizia Tributaria che, con decisione n. 350/2024, accoglieva parzialmente il ricorso annullando l'avviso di pagamento e la rideterminazione dell'imposta TARI nella misura del 50% di quella ordinaria prevista per l'anno di imposta. Il Comune di UG, avverso tale decisione ha proposto appello presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione staccata di Lecce, che risulta incardinato al numero di RGA 2239/2024 e che deve essere ancora posto in discussione.
3.1. Il motivo è infondato.
Non ricorre, invero, nella fattispecie alcuna duplicazione d'imposta, atteso che l'avviso di pagamento e il successivo avviso di accertamento si inseriscono nella sequenza procedimentale di determinati atti volti ad assicurare la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria, la quale potrà all'evidenza essere soddisfatta solo una volta mediante l'adempimento spontaneo del contribuente o – in difetto- tramite riscossione coattiva.
4. Con il quarto motivo la ricorrente sostiene che l'ente impositore non avrebbe provato, in modo circostanziato e puntuale, la fondatezza della pretesa tributaria, in violazione del disposto del nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del Dlgs 546/1992 introdotto dalla legge 130/2022.
4.1. Il motivo è infondato.
Riguardo al disposto del nuovo comma 5-bis, aggiunto all'art. 7 del D.lgs. 546/1992 - secondo cui
“L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni” – giova anzitutto precisare che la Suprema Corte ha chiarito che la nuova disposizione non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia (cfr. Cass. 31878 del 2022).
Per il resto, deve essere ribadito che, alla stregua delle argomentazioni svolte in relazione al primo motivo di ricorso e sulla base della documentazione in atti, risulta comprovata la pretesa tributaria.
Va inoltre rammentato che il principio secondo cui spetta all'Amministrazione provare la fonte dell'obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.
5. Il ricorso va dunque rigettato.
In ragione dei non univoci orientamenti giurisprudenziali registratisi in analoghe controversie, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 10/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOTTAZZI COSIMO, Presidente
ESPOSITO TO FRANCESCO, Relatore
PALMIERI OB MICHELE, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 416/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di UG - Piazza A. Colosso 2 73059 UG LE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 204 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1394/2025 depositato il
12/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SPA impugna - deducendo i motivi che saranno illustrati in prosieguo - l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, con il quale il Comune di UG richiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € 118.027,00 per TARI in relazione all'anno d'imposta 2022.
Si è costituito il Comune di UG resistendo al ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo – articolato in due distinti profili - la ricorrente sostiene, anzitutto, che la tassazione effettuata dal Comune di UG per tutte le superfici utilizzate dalla ricorrente con la tariffa prevista per
“alberghi con ristoranti” risulta illegittima in quanto la società contribuente esercita l'attività di villaggio turistico totalmente differente da quella relativa alla categoria “alberghi con ristoranti” applicata dal Comune di UG, peraltro non risulta inserita fra le categorie di attività soggette a TARI.
Il Comune di UG aveva dunque applicato una tariffa relativa ad una categoria non corrispondente all'attività esercitata, mentre avrebbe dovuto differenziare le superfici utilizzate in relazione alle categorie di appartenenza per ogni singola attività di produzione di rifiuti.
Sotto altro profilo rileva che la tassazione del villaggio turistico gestito dalla società contribuente che svolge attività per sei mesi all'anno doveva avvenire in misura ridotta e proporzionata all'effettivo utilizzo della struttura, avvenuto dal 14 maggio 2022 al 29 ottobre 2022, tenuto anche conto dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di UG per l'esercizio dell'attività limitata al periodo dal 1° maggio
2022 al 31 ottobre 2022.
1.1. Entrambi i profili di doglianza sono infondati.
Dalla documentazione prodotta dal Comune di UG (Modello D1 Docfa presentato dalla società contribuente;
planimetrie catastali) emerge che la categoria “albergo con ristorante” appare in linea con le caratteristiche della struttura ricettiva e con l'attività ivi esercitata. All'interno dell'area è ubicata una struttura adibita ad albergo, bar, centro benessere, inoltre distinguono luoghi adibiti a: albergo, ristorante, sala ricevimenti e servizi, bazar, boutique, target, cucina, bar, pizzeria, teatro e deposito, sala conferenze e palestra.
La circostanza che il Regolamento Comunale Tari non preveda una specifica tariffa per il villaggio turistico non assume rilievo, posto che – come detto – la tariffa individuata risulta coerente con la circostanza che gran parte della superficie del villaggio è utilizzata per il pernottamento e la ristorazione.
1.2. In tema di TARSU, nel caso di esercizi alberghieri dotati di licenza annuale, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, ai fini della esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura. (Cass. Sez. 5, 09/11/2016, n. 22756 del 2016; conf. Cass, n. 33426 del 2018).
La mancata utilizzazione della struttura alberghiera per alcuni mesi dell'anno non può di per sé corrispondere alla previsione di esenzione dal tributo di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2. Tale norma indica come causa di esclusione dell'obbligo del tributo, le condizioni di "obiettiva" impossibilità di utilizzo dell'immobile, che non possono essere certamente individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente (Cass. n. 18316 del 2004; Cass. n. 17524 del 2009), e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo tali circostanze con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile, ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 (Cass. n. 9633 del 2012; Cass. n. 22770 del 2009), ben potendo lo stesso essere utilizzato per esigenze proprie del gestore o del personale.
Non risulta, in ogni caso, che la società contribuente abbia adempiuto all'onere di presentare apposita denuncia di variazione delle obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno dell'immobile.
Alla stregua delle considerazioni svolte la censura va disattesa.
2. Con il secondo motivo la ricorrente rileva la sussistenza di un giudicato esterno. Infatti, la sezione n. 3 di codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con decisione n. 39/2023 del 3/10/2022, depositata in data 12 gennaio 2023 e passata in giudicato, nel procedimento incardinato al n. 568/2022, in cui risultava parte avversa il Comune di UG, in materia di TARSU 2012, così statuiva: “ questo collegio, dalla documentazione in atti, rileva che l'atto prodromico a quello di cui all'odierno procedimento era stato impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale sez. 4, che con sentenza n. 413/2020, pronunciata il 12.12.2019 e depositata in 10.02.2020, aveva accolto il ricorso dichiarando il diritto della ricorrente al pagamento del tributo in ragione del 50%, mentre l'iscrizione a ruolo non tiene conto della sentenza. Pertanto, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge oltre che di vari indirizzi giurisprudenziali espressi in merito dalla Suprema Corte, si ordina al Comune di UG di ridurre la pretesa tributaria in ragione del
50% con rideterminazione delle relative sanzioni ed interessi provvedendo di conseguenza allo sgravio dell'atto impugnato.” Sulla debenza della TARI nella misura del 50% si era dunque formulato un giudicato esterno, vincolante nel presente giudizio.
2.1. Il motivo è infondato.
La sentenza passata in giudicato n. 39/2023, richiamata dalla ricorrente, si riferisce alla cartella di pagamento n. 05920200009099063000, emessa a seguito dell'avviso di accertamento n. 2 del 13.03.2018 relativo ad omessa denuncia Tarsu per immobile tassato quale categoria “Stabilimenti balneari”, distinto dalla struttura ricettiva e censito in catasto al Dati catastali, Categoria C1 e Dati catastali, Categoria
C2 situato su un'area demaniale per il quale è stato proposto ricorso dalla società Ricorrente con Rgr n.
1251/2018. A seguito del ricorso n. 1251/2018, la Commissione Tributaria con sentenza n. 413/04/2020
(indicata nella stessa sentenza passata in giudicato) aveva accolto parzialmente le pretese della società ricorrente dichiarando il diritto della ricorrente al pagamento del tributo al pagamento del tributo in ragione del 50% del chiosco sito su un'area demaniale. Tale sentenza (n. 413/04/2020) non risulta passata in giudicato avendo il Comune di UG proposto appello alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado - Sez. distaccata di Lecce, incardinato al numero di Rgr: 2853/2020 e il relativo procedimento non risulta ancora definito.
Non ricorrono pertanto nella specie gli effetti preclusivi del giudicato, in quanto i due giudizi non hanno ad oggetto il medesimo rapporto giuridico non sussistendo identità delle questioni trattate;
inoltre, l'avviso di accertamento sulla base del quale è stata emessa la cartella di pagamento oggetto della sentenza passata in giudicato non è definitivo, a seguito di impugnazione della decisione di primo grado.
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la duplicazione della pretesa tributaria in quanto il Comune di
UG aveva richiesto, con avviso di pagamento notificato in data 27 dicembre 2022 il pagamento della
TARI per lo stesso periodo di imposta relativo all'anno 2022 e per le stesse unità immobiliari di cui alla pretesa riportata nell'avviso di accertamento impugnato.
La società contribuente aveva proposto ricorso avverso tale avviso di pagamento che risultava incardinato al numero di RGR 126/2023 presso codesta Corte di Giustizia Tributaria che, con decisione n. 350/2024, accoglieva parzialmente il ricorso annullando l'avviso di pagamento e la rideterminazione dell'imposta TARI nella misura del 50% di quella ordinaria prevista per l'anno di imposta. Il Comune di UG, avverso tale decisione ha proposto appello presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione staccata di Lecce, che risulta incardinato al numero di RGA 2239/2024 e che deve essere ancora posto in discussione.
3.1. Il motivo è infondato.
Non ricorre, invero, nella fattispecie alcuna duplicazione d'imposta, atteso che l'avviso di pagamento e il successivo avviso di accertamento si inseriscono nella sequenza procedimentale di determinati atti volti ad assicurare la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria, la quale potrà all'evidenza essere soddisfatta solo una volta mediante l'adempimento spontaneo del contribuente o – in difetto- tramite riscossione coattiva.
4. Con il quarto motivo la ricorrente sostiene che l'ente impositore non avrebbe provato, in modo circostanziato e puntuale, la fondatezza della pretesa tributaria, in violazione del disposto del nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del Dlgs 546/1992 introdotto dalla legge 130/2022.
4.1. Il motivo è infondato.
Riguardo al disposto del nuovo comma 5-bis, aggiunto all'art. 7 del D.lgs. 546/1992 - secondo cui
“L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni” – giova anzitutto precisare che la Suprema Corte ha chiarito che la nuova disposizione non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia (cfr. Cass. 31878 del 2022).
Per il resto, deve essere ribadito che, alla stregua delle argomentazioni svolte in relazione al primo motivo di ricorso e sulla base della documentazione in atti, risulta comprovata la pretesa tributaria.
Va inoltre rammentato che il principio secondo cui spetta all'Amministrazione provare la fonte dell'obbligazione tributaria non si estende alla dimostrazione della spettanza o meno delle esenzioni, le quali costituiscono eccezioni alla regola generale della debenza del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale.
5. Il ricorso va dunque rigettato.
In ragione dei non univoci orientamenti giurisprudenziali registratisi in analoghe controversie, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.