Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBL01-253 / 02 Aula 'A' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente - R.G.N. 11078/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere - Cron. 3064 Dott. Ettore R. GIANNIO Consigliere - Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud.05/10/01 Rel. ConsigliereDott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BA IO, DR NC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO G. SANTE, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
PI SPA - SOCIETA' INDUSTRIALE PETROLIFERA ITALIA CENTRALE, IA SPA in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, eléttivamente domiciliati in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che li rappresenta2001 3767 e difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 363/98 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 05/06/98 R.G.N. 1302/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato AMODEO per delega ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al PR del lavoro di VE NT AS e FR ON, dirigenti della spa IA sospesi dal lavoro e dalla retribuzione dal giudice delegato al fallimento della società datrice in conseguenza della loro cattura disposta dal giudice istruttore presso il Tribunale penale di VE, chiedevano la condanna della Curatela fallimentare della IA alla corresponsione del trattamento retributivo loro spettante, previo accertamento della persistenza del sinallagma contrattuale. Avverso la sentenza con la quale il PR aveva rigettato le domande, il AS e il ON proponevano appello che il Tribunale di VE accoglieva, condannando in solido le spa IA (tornata nel frattempo in bonis) e PI ЕТ (quale assuntrice delle esposizioni debitorie della prima) al pagamento di lire 249.256.034 in favore del AS e di lire 288.529.545 in favore del ON. In motivazione il giudice di appello osservava che il provvedimento di sospensione dal lavoro era privo di efficacia in quanto adottato da un soggetto - il giudice delegato al fallimento - sfornito di ogni legittimazione a formare la volontà della spa IA al di fuori delle ipotesi considerate dall'art.25 legge fallimentare;
che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la fattispecie era regolata non già dall'art. 128 del CCNL 18 marzo 1983 per i dipendenti di aziende commerciali (che consente al datore di lavoro di mantenere la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione anche dopo la concessione della libertà provvisoria al dipendente arrestato), bensì dall'art.22 del CCNL 1 marzo 1988 dei dirigenti di azienda del terziario (alla stregua del quale il dirigente ha diritto alla conservazione del posto e alla retribuzione sino 3 al passaggio in giudicato della sentenza di condanna), dovendo tale norma contrattuale trovare applicazione non solo nel caso di reati commessi nei riguardi di terzi, ma anche nel caso ( in concreto ricorrente) di reati commessi in danno del datore di lavoro. Della sentenza d'appello le spa IA e PI chiedevano la cassazione con ricorso che questa Corte accoglieva in parte con sentenza in data 22 novembre 1995 n. 12060. Per quanto ancora qui interessa, la Corte rilevava che impropriamente il Collegio di VE aveva riesaminato di ufficio - in quanto già esaminata e definitivamente risolta dalla stessa Corte in senso positivo - la questione relativa alla legittimità del provvedimento di sospensione adottato dal giudice рема. delegato al fallimento, sottolineando poi che tale atto era comunque riferibile al curatore fallimentare in quanto da questi fatto proprio e comunicato ai destinatari;
censurava, invece, l'opzione interpretativa seguita dal giudice di " appello, laddove questi aveva ritenuto la fattispecie regolata dall'art.22 CCNL dei dirigenti di azienda del terziario. Le spa IA in liquidazione e PI riassumevano il giudizio davanti al Tribunale di Frosinone chiedendo la conferma della sentenza del PR di VE e la condanna del AS e del ON alla restituzione delle somme da essi indebitamente percepite a seguito della sentenza del Tribunale di VE. Il AS e il ON si costituivano, sottolineando, in particolare, l'infondatezza della domanda accessoria di restituzione, in quanto le somme reclamate erano state ad essi versate dall'AGIP PETROLI spa in base a un titolo diverso - decreti ingiuntivi non opposti – dalla sentenza del Collegio di VE. Con sentenza in data 5 giugno 1998 il Tribunale di Frosinone, pronunciando quale giudice di rinvio, ha rigettato la domanda proposta dal AS e dal ON, che ha condannato a restituire ogni somma loro effettivamente versata dalle spa IA e PI in forza della sentenza resa dal Tribunale di VE. Sulle questioni portate al suo esame il giudice di rinvio ha osservato che nessun ulteriore accertamento di fatto si rendeva necessario in quanto: la Corte di cassazione aveva esplicitamente rilevato la formazione del giudicato interno sulla legittimità del provvedimento di sospensione adottato dal giudice fesent. delegato al fallimento, per poi affermare che tale atto era comunque riferibile al curatore fallimentare;
l'affermazione (della stessa Corte), secondo cui erano state violate le regole legali di ermeneutica nella interpretazione della disciplina contrattuale, vincolava esso giudice al rispetto dei criteri interpretativi fissati nella sentenza di cassazione e, alla stregua di tali criteri, doveva ritenersi che i fatti già accertati a carico dei due dirigenti erano riconducibili alla ipotesi regolamentata dall'art. 128 del CCNL per i dipendenti di aziende commerciali. Quanto poi alla domanda accessoria di restituzione, il Tribunale ha osservato che essendo stato definitivamente caducata, in conseguenza del rigetto dell'appello proposto dal AS e dal ON contro la sentenza del PR di VE, la sentenza del Tribunale di VE che dava titolo al credito degli appellanti, era irrilevante che detto credito fosse stato successivamente azionato nei confronti di soggetti terzi, giacchè, in ogni caso, 5 il presupposto per la ripetizione dell'indebito oggettivo è costituito dalla effettiva esecuzione di un pagamento non dovuto. NT AS e FR ON chiedono la cassazione della sentenza del Tribunale di Frosinone con due motivi. Resistono le spa IA in liquidazione e PI con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art.378 c.p.c.. Motivi della decisione Con il primo motivo e con denuncia di violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c., degli artt. 25 e 31 legge fallimentare, nonché di vizio di motivazione carente e contraddittoria, i ricorrenti censurano la sentenza del Tribunale per non aver долей preso in esame le critiche da essi svolte a proposito del non consentito accertamento di fatto compiuto dalla Corte di cassazione - secondo la quale il provvedimento del giudice delegato era stato comunicato dal curatore agli - e per non avere accertato, come da essi richiesto, se esistesse interessati effettivamente in atti una tale comunicazione. Aggiungono che la circostanza che la sentenza di cassazione avesse censurato, come contraria ai canoni legali di ermeneutica contrattuale, una interpretazione estensiva dell'art.22 CCNL dirigenti, non esimeva il giudice di rinvio dal compito, nella specie non assolto, di dare una propria lettura, seppure non estensiva, del detto art.22 nonché dell'analoga clausola dell'art. 128 del diverso CCNL dipendenti sulla base dei criteri di cui all'art. 1362 commi 1 e 2 c.c., e di procedere poi a una interpretazione coordinata e complessiva del combinato disposto contrattuale. Il motivo è privo di fondamento sotto entrambi i profili in cui si articola. Quanto al primo, osserva la Corte che il Tribunale di Frosinone ha ritenuto insuscettibile di ulteriore esame la questione relativa alla validità ed efficacia della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del AS e del ON - per essere stata la stessa disposta con provvedimento del giudice delegato al fallimento della società datrice (anziché dal curatore fallimentare) - in base a un duplice ordine di ragioni, consistenti nel rilievo dell'avvenuta formazione del giudicato interno sulla legittimità dell'adottato provvedimento di sospensione e nella considerazione che l'atto era comunque riferibile al curatore fallimentare in quanto da questi comunicato ai destinatari. Si tratta, con tutta evidenza, di due ragioni tra loro distinte e indipendenti, floleti ognuna delle quali è di per sé idonea a dare giuridico fondamento alla decisione e che, come tali, dovevano entrambe costituire oggetto di specifica impugnazione. Viceversa, le censure dei ricorrenti si limitano a denunciare la omissione di indagini dirette ad accertare se il provvedimento del giudice delegato fosse stato o meno comunicato dal curatore fallimentare;
e questo ne rende superfluo l'esame, dal momento che la statuizione impugnata deve in ogni caso rimanere ferma in base alla del tutto autonoma ragione (formazione non risulta del giudicato) sulla quale la stessa (anche) si fonda e che contestata. Trova, infatti, nel caso applicazione il principio (vedi, tra le più recenti Cass. 18 aprile 1998 n.3951, 17 aprile 1996 n. 3640, 13 luglio 1995 n.7675), secondo cui, quando una statuizione del giudice del merito sia fondata su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e indipendenti, ognuna delle quali sia, in astratto, idonea a giustificarla anche da sola, l'omessa impugnazione anche di 森 una soltanto di tali ragioni rende inutile e superfluo l'esame delle censure concernenti le altre ragioni, dato che il loro eventuale accoglimento non inciderebbe sulla idoneità delle rimanenti a fornire adeguato e sufficiente sostegno alla decisione censurata. Quanto al secondo profilo, una volta che la cassazione della sentenza del Tribunale di VE, con riguardo alla interpretazione estensiva nella stessa fornita dell'art. 22, comma 7, del CCNL dei dirigenti di azienda del terziario, era stata pronunciata per errata applicazione delle regole legali di ermeneutica, l'accertamento del contenuto della volontà contrattuale demandato al giudice di rinvio era necessariamente vincolato al rispetto dei principi enunciati nella евоей sentenza di annullamento;
ma, pur nella doverosa osservanza di tali principi, il Tribunale di Frosinone ha, per certo, proceduto a una nuova ed autonoma valutazione della complessiva disciplina contrattuale, come emerge dalla pur sintetica ma tuttavia sufficiente motivazione, nella quale il giudice di rinvio sottolinea come nella specie ricorressero tutti i presupposti fattuali contemplati dall'art. 128 del CCNL per i dipendenti di aziende commerciali e come, pertanto, della detta norma contrattuale, e non già dell'art.22 CCNL dirigenti, dovesse farsi applicazione. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza del Tribunale per violazione degli artt. 383, 384, 324, 416, 437 c.p.c., 2909 e 2697 c.c., nonché per vizio di motivazione carente e contraddittoria, osservando che le società resistenti erano prive di legittimazione a proporre la domanda accessoria di restituzione poiché non avevano fornito nessuna prova di aver provveduto al pagamento delle somme da esse reclamate;
in contrario, risultava dagli atti di causa che i pagamenti erano stati eseguiti dalla spa AGIP PETROLI in forza di decreti ingiuntivi ottenuti nei suoi confronti e non opposti, sicchè neppure quest'ultima società era in ipotesi legittimata a proporre azione di ripetizione di indebito. Questo secondo motivo è fondato. Il Tribunale ha condannato il AS e il ON alla restituzione di ogni somma loro effettivamente versata dalle spa IA e PI con la motivazione che il titolo che incarnava il credito da costoro successivamente azionato nei confronti di soggetti terzi era costituito dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di VE;
sicchè la definitiva caducazione di tale titolo comportava che le spettanze retributive ricevute in forza del medesimo, flouet siccome indebite, dovevano essere restituite. Senonchè, una motivazione siffatta non sembra tener conto del dato, pur posto in evidenza dal giudice di rinvio, che il AS e il ON avevano sostenuto di aver ricevuto il pagamento in forza di un titolo distinto e diverso dalla sentenza del Tribunale di VE (decreti ingiuntivi non opposti e perciò divenuti definitivi) e da parte di un soggetto terzo – la spa AGIP PETROLI – 1 rispetto alle società agenti in restituzione. In tale situazione, nel rispetto del principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la inesistenza della causa debendi, unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale, integrano gli elementi costituitivi della domanda di ripetizione di indebito oggettivo, con la conseguenza che la relativa prova, ai sensi dell'art. 2967 c.c., incombe a chi agisce in restituzione (vedi, tra tante, Cass. 12 dicembre 1998 n.12521, 13 9 febbraio 1998 n. 1557, 4 dicembre 1997 n.12301, 22 aprile 1997 n.3468), il Tribunale avrebbe dovuto indicare quali elementi fossero stati forniti dalle spa IA e PI a dimostrazione della propria legittimazione alla domanda di ripetizione, nonostante che il pagamento delle somme reclamate fosse stato eseguito da un terzo in base ad un titolo diverso da quello da esse ottenuto, e chiarire a tal fine la natura dei rapporti intercorrenti tra le due società e la spa AGIP PETROLI, spiegando come e perchè tali rapporti fossero idonei a rendere l'eseguito pagamento legalmente riferibile alle prime. Essendo del tutto carente sul punto la motivazione della sentenza impugnata, questa deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice per la necessità di ripetere sul punto il giudizio di fatto. Il giudice di rinvio, indicato nella Corte d'appello di Roma, provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2001 Store Me fal allo Il Presidente Il Cons. estensore - Phill IL CANCELLIERË Depositato in Cancelleria 0 GEN. 2007 oggi.30 IL CANCELLIERE 10