Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/11/2025, n. 30139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30139 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
Oggetto
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
SUCCESSIONI
Dott. ALDO CARRATO
- Presidente -
Dott. PATRIZIA PAPA
- Consigliere -
Dott. GIUSEPPE TEDESCO
- Consigliere -
Dott. ROSSANA GIANNACCARI
-
Consigliere -
Ud. 06/11/2025 - PU
R.G.N. 1436/2021
Dott. MAURO CRISCUOLO
- Rel. Consigliere -
Rep.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 1436-2021 proposto da: LE ED IA, LE ED GO e LE ED CE, elettivamente domiciliati in ROMA alla VIA PAISIELLO 29 presso lo studio dell'avvocato ANNALISA GIANNETTI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO SEGNA e CE SEGNA giusta procura speciale apposta in calce al ricorso;
contro
- ricorrenti -
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
268/A
AR DA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI presso lo studio dell'avvocato PIERO FRATTARELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RC BASTIANELLO, giusta procura a margine del controricorso con ricorso incidentale;
AR RI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA GADENZ, giusta procura speciale rilasciata su separato foglio congiunto materialmente al controricorso con ricorso incidentale, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo pec indicato;
AS MA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO INVIDIA, giusta procura speciale rilasciata su separato foglio congiunto materialmente al controricorso con ricorso incidentale, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo pec indicato;
- controricorrenti -
ricorrenti incidentali -
nonché contro
AR RC, AR AN e AR LL RE, rappresentati e difesi dall'avvocato LUCA GADENZ, giusta procura speciale rilasciata su separato foglio congiunto materialmente al controricorso, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo pec indicato;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA n. 1344/2020 depositata il 1° giugno 2020; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. ALDO CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
lette le memorie delle parti;
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -2-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2025 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. ALDO CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
uditi l'avvocato ES Segna per i ricorrenti principali, l'avvocato AR Bastianello, l'avvocato Napolitano Giovanni e l'avvocato Antonio Invidia. MOTIVI IN FATTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione proposto avanti il Tribunale di Verona RD MA conveniva la madre IA LI, il fratello AD, la cognata IA IL AG, la nipote LA AT MA e i tre figli della sorella premorta LA, NN, EG e ES AL OV, chiedendo l'accertamento della simulazione dell'atto di compravendita stipulato in data 4 aprile 2002, poco prima della morte, da RU MA in favore del figlio AD MA, della nuora, IA IL AG e della nipote, LA AT MA. In particolare, l'attore chiedeva che l'immobile oggetto dell'atto di compravendita fosse compreso nell'asse ereditario e, a tale scopo, deduceva alla base del contratto in questione la sussistenza di un accordo simulatorio, non avendo le parti inteso realmente pattuire un prezzo per la cessione dell'immobile. In via alternativa, l'attore chiedeva che fosse riconosciuta l'invalidità, per incapacità naturale di RU MA, della compravendita e del mutuo. Inoltre, RD MA, assumendo che i prelievi effettuati sul conto corrente del de cuius erano stati posti in essere dai
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -3-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
convenuti LI IA e AD MA, domandava la loro condanna alla restituzione di quanto prelevato.
ereditario,
Infine, l'attore chiedeva che il compendio rappresentato da alcuni terreni e da un edificio, fosse diviso secondo le quote della successione legittima e che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni cagionati con gli illeciti commessi. Si costituivano i fratelli AL OV, figli ed eredi della premorta LA MA deceduta il 14/2/1989, pretendendo la loro quota di eredità e facendo presente che il nonno RU MA aveva effettuato, nell'ultimo periodo della sua vita, atti di disposizione del patrimonio a favore dello zio AD. Si costituiva in giudizio IA LI che, nel chiedere il rigetto delle domande attoree, domandava la determinazione della propria quota di legittima e l'applicazione delle norme sulla successione testamentaria, l'accertamento del proprio diritto di abitazione e di uso dei mobili ex art. 540 c.c. e del proprio diritto di credito nei confronti della massa ereditaria per le spese sostenute per la costruzione dell'abitazione coniugale, per la sua riparazione, per i miglioramenti e le addizioni. Deduceva, altresì, che nelle more era stato rinvenuto un testamento olografo recante la data del 15 giugno 1998, con il quale il testatore aveva attribuito alla moglie i terreni ed il piano terra del fabbricato, al figlio AD il secondo piano ed al figlio RD il terzo piano. La convenuta chiedeva, altresì, l'accertamento del proprio diritto di credito nei confronti della massa per le spese funerarie e di successione sostenute nella misura di euro 10.000,00 in suo
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -4-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
favore, nonché la condanna degli eredi al pagamento in suo favore di euro 200.000,00 ed in solido del pagamento di euro 1.000,00 mensili, sempre in suo favore. Si costituivano in giudizio con unico patrocinio, altresì, AD MA, la moglie IA IL AG e la figlia LA AT MA, chiedendo il rigetto delle domande attoree relative all'immobile da loro acquistato nell'aprile 2002. AD MA chiedeva anche che la successione fosse devoluta secondo quanto disposto nel testamento, con il riconoscimento delle spese sostenute per la miglioria dell'immobile del de cuius compreso nell'asse ereditario, e che i convenuti fossero condannati a rimborsarlo delle spese sopportate in via esclusiva per il mantenimento della madre. A seguito della produzione del testamento, l'attore RD MA chiedeva che lo stesso fosse dichiarato falso o nullo per incapacità del testatore. In subordine, chiedeva il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario. Con sentenza parziale n. 2 del 10 gennaio 2012 il Tribunale di Verona respingeva l'impugnativa del testamento e la domanda di accertamento della simulazione del contratto di compravendita del 4/4/2002, rimettendo la causa in decisione per le ulteriori questioni. Si costituivano in corso di giudizio AR, AN e LA AT MA (già costituita in proprio) in qualità di eredi della defunta IA IL AG, deceduta in corso di causa il 1° agosto 2010. Il Tribunale, poi, con sentenza definitiva n. 2413 del 18 ottobre 2017, confermata la validità del testamento di RU MA,
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -5-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
individuava i beni facenti parte della massa ereditaria, dichiarava inammissibile la domanda di riduzione proposta dall'attore RD MA in quanto generica e indeterminata, e lo stesso faceva, in quanto tardivamente proposta, per quella di riduzione dei germani AL OV, per quella di alimenti formulata da IA LI e per le domande di quest'ultima e AD MA volte ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione, manutenzione straordinaria e miglioramento dell'immobile caduto in comunione.
la
Inoltre, il giudice di prime cure, dopo aver accolto la domanda di LI di rimborso pro quota delle spese funerarie e di successione sostenute dalla stessa, non solo rilevava infondatezza della domanda ex art. 540 c.c., ritenendo compreso nella porzione di beni ereditari assegnata dal testatore l'oggetto del diritto di abitazione reclamato, ma rigettava anche le domande di risarcimento proposte dai convenuti, disponendo la divisione tra gli eredi, secondo le regole della successione legittima, dei crediti della massa. Avverso tale sentenza interponeva appello IA LI, contestando la parte della pronuncia impugnata per averla condannata a restituire alla massa ereditaria le somme prelevate dal conto Unicredit nell'aprile e maggio 2002, per non aver riconosciuto l'imputazione delle somme prelevate nel novembre 2002 alle spese successorie e non aver riconosciuto quale passività della massa gli esborsi dalla stessa LI sostenuti a titolo di spese funerarie e di successione. Tutti gli appellati si costituivano in giudizio e tutti (fatta eccezione per AR, AN e LA AT MA, i quali tuttavia avevano
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -6-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
chiesto l'accoglimento degli appelli incidentali proposti da IA LI e AD MA) formulavano appello incidentale, in alcuni casi anche contro la sentenza non definitiva. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza n. 1344/2020 (pubblicata il 1° giugno 2020), facendo proprie le conclusioni del Tribunale, rigettava l'appello principale e gli appelli incidentali, confermando le due sentenze impugnate e dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese del grado. In particolare, il giudice di secondo grado, decidendo sull'appello principale avverso la sentenza definitiva n. 2413/2017, affermava che, accertata l'appartenenza al solo de cuius dell'importo di euro 100.000,00 (quale somma di due distinti prelievi per euro 50.000,00 effettuati dalla LI poco prima della morte del marito), non essendo stata fornita alcuna prova che l'appellante, dopo averla ritirata, l'avesse consegnata al marito o utilizzata a suo beneficio, correttamente il Tribunale aveva ritenuto che tale somma dovesse essere compresa quale oggetto di un credito degli eredi verso IA LI - per intero nella massa ereditaria. Anche con riferimento al prelievo di euro 10.000,00 del 19/11/2002 (dopo l'apertura della successione) la Corte territoriale affermava che, pur essendo stata riconosciuta la sua pertinenza alla massa ereditaria per la sola quota riconducibile al de cuius, non essendo stata fornita alcuna prova del suo utilizzo per pagare le spese funerarie e di successione, il giudice di prime cure non aveva omesso di considerare che l'anticipazione di tali spese ad opera dell'appellante era una circostanza incontestata tra le parti, dato che con la sentenza definitiva aveva condannato
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -7-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
gli altri eredi a rifondere, ciascuno per la sua quota, la relativa spesa alla LI. Sull'appello incidentale di AD MA la Corte territoriale, innanzitutto, nell'escludere il rimborso delle spese per le riparazioni straordinarie eseguite sull'abitazione del de cuius e l'indennità per le addizioni e miglioramenti arrecati al fabbricato, riteneva insufficiente la prova che il fabbricato di RU MA fosse stato modificato con l'aggiunta di un piano, per affermare che la relativa spesa fosse stata sostenuta dall'appellante incidentale, non essendo dato stabilire quali e quanti esborsi fossero stati sostenuti dallo stesso. In merito, poi, alla domanda di condanna degli altri figli al pagamento delle spese di mantenimento della madre sostenute esclusivamente dall'appellante incidentale, il giudice di secondo grado rilevava la carenza di un quadro probatorio sufficiente per confermare sia la dedotta condizione di indigenza di IA LI, sia l'esclusivo carico che di tale situazione si sarebbe fatto AD MA, escludendo pertanto l'accoglimento delle pretese sia con riguardo agli esborsi pregressi sia con riguardo a quelli futuri. La Corte territoriale procedeva, poi, con l'esame dell'appello incidentale di RD MA avverso la sentenza non definitiva, escludendo, in primo luogo, la violazione processuale per aver il giudice istruttore, in un primo tempo, considerato la necessità di procedere alla chiamata a chiarimenti dei CTU e, in seguito, aver mutato opinione, ritenendo, pertanto, infondata la censura relativa al mancato adempimento di un'ordinanza istruttoria.
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -8-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
L'appellante incidentale lamentava, inoltre, l'omessa pronuncia del Tribunale sulla deduzione di parte in ordine alla mancanza di prova dell'esistenza del testamento di RU MA non essendo stata la scheda testamentaria considerata acquisita agli atti, ma il giudice di secondo grado escludeva una simile conclusione quale conseguenza del mancato deposito del fascicolo di parte in quanto la stessa scheda era stata conservata presso il Notaio che aveva curato la pubblicazione del testamento non, invece, depositata agli atti dalle parti in originale cosicché il CTU grafologo aveva visionato la scheda ed espresso le proprie valutazioni dopo aver esaminato il documento presso il professionista. Il giudice del gravame, altresì, escludeva non solo l'idoneità delle critiche mosse alle valutazioni dei CTU richiamate nell'atto di appello mediante rinvio al contenuto delle osservazioni del CTP a porre in dubbio la validità delle valutazioni dei CTU, ma anche che gli elementi di fatto indicati quali indizi dell'accordo simulatorio, che a detta dell'attore avrebbero connotato la stipula dei negozi conclusi il 4/4/2002, fossero anomalie tali da fondare una prova presuntiva. In particolare, secondo la Corte territoriale, la coincidenza temporale tra l'atto di acquisto e l'erogazione del mutuo, così come il fatto che veniva concessa a mutuo una somma superiore al valore dell'area ceduta (interessata già al tempo dall'edificazione di un nuovo fabbricato), erano circostanze tutt'altro che anomale e anzi diffuse nella prassi. Inoltre, secondo il giudice di merito, nemmeno sembrava strano, nel quadro dei rapporti familiari che erano buoni tra il de cuius e AD MA, il fatto che il padre
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -9-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
avesse prestato garanzia a beneficio del figlio ed avesse rinunciato all'ipoteca legale. Secondo il giudice di appello, non assumeva rilevanza neanche il fatto che due dei tre compratori (IA IL AG e LA AT MA) non avessero risorse economiche proprie, dato che era sufficiente che di tali risorse disponesse AD MA, anche in virtù del mutuo contestualmente richiesto. Infine, RD MA si doleva del fatto che la sentenza definitiva non avesse considerato parte del compendio ereditario il Fondo Pioneer Mix 3 che, sebbene intestato alla sola IA LI, risultava in giacenza all'interno di un deposito titoli (n. 1494347) cointestato anche al de cuius. La sentenza d'appello, in ragione dell'intestazione alla LI delle uniche quote, tutte nominative, presenti nel deposito titoli al giorno dell'apertura della successione, escludeva tali quote dalla successione e condivideva la decisione di primo grado di escludere l'ammissione di un ordine di esibizione avente carattere meramente esplorativo, in quanto volto ad indagare in ordine alla costituzione della provvista delle somme di denaro che avevano alimentato il fondo. In merito all'appello incidentale di NN, EG e ES AL OV, la sentenza n. 1344/2020 dichiarava, infine, inammissibile non solo la domanda di accertamento della validità dell'atto di compravendita ritenuto dagli appellanti annullabile per incapacità del venditore o, previo accertamento della sua natura simulata, per difetto dei requisiti di forma prescritti per le donazioni in quanto generica e priva di adeguata motivazione, ma anche quella di riconoscimento della quota di riserva,
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -10-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025
Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
formulata in via subordinata, per il caso di conferma della validità del testamento. In particolare, con riferimento a questa seconda questione, il giudice del gravame, confermando la sentenza di primo grado, rilevava la mancata proposizione da parte dei legittimari di una domanda di riduzione entro la prima udienza di trattazione secondo quanto disposto dall'art. 183, co. 4, c.p.c., quale conseguenza della domanda di divisione testamentaria formulata dalla convenuta LI.
2. Per la cassazione di tale sentenza NN, EG e ES AL OV hanno proposto ricorso basato su cinque motivi, avendo anche depositato memorie. RD MA ha resistito con controricorso e ha proposto a sua volta ricorso incidentale sulla base di quattro motivi, illustrato da memorie. IA LI ha proposto controricorso contenente ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, avendo altresì depositato memorie. Analogamente AD MA ha proposto controricorso contenente ricorso incidentale sulla base di due motivi. Hanno resistito con un unico controricorso MA AR, MA LA AT e MA AN. I ricorrenti AL OV e IA RD hanno resistito con controricorsi agli avversi ricorsi incidentali. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione del presente giudizio, motivata da parte della difesa dei ricorrenti principali sul presupposto che EG AL
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025-11-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
OV ha proposto querela di falso in via principale, ed in data successiva all'introduzione del giudizio di legittimità, avverso il testamento olografo del MA, nel giudizio iscritto presso il Tribunale di Verona, con il numero di ruolo generale n. 6416 del 2025. Depone per l'inammissibilità della richiesta la costante giurisprudenza di questa Corte che, anche di recente, ha avuto modo di ribadire che non è dato conseguire la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della querela di falso proposta in via principale, dopo la sentenza di appello, con riguardo agli atti sui cui la sentenza medesima si fonda, e ciò in quanto l'eventuale falsità di tali atti, ove sia definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere soltanto come motivo di revocazione, con una compiuta valutazione dell'incidenza delle prove dichiarate false sul merito della controversia (Cass. n. 5058/2023, in relazione alla vicenda in cui la querela di falso era stata proposta ai fini dell'accertamento della falsità di firme apposte su avvisi di ricevimento di raccomandate, e nella quale la Corte ha altresì rilevato che nel giudizio di legittimità non può procedersi ad una mera declaratoria di invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito, in virtù dell'accertata falsità degli atti;
conf. Cass. n. 13376/2023; Cass. n. 986/2009).
2. Il primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 116, 177, 276 e 277 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. in ordine alla mancata esecuzione dell'ordinanza di chiarimenti delle CTU medica e grafologica emessa dal giudice istruttore in data 17/4/2008. In
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025-12-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
particolare, la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata in merito alla richiesta di chiarimenti alle CTU medica e grafologica e non avrebbe rilevato il vizio relativo alla mancata esecuzione dell'ordinanza di chiarimenti e/o supplemento delle CTU. Nonostante le richieste avanzate, la predetta ordinanza sarebbe rimasta inattuata senza che nel corso del giudizio fosse intervenuta una revoca e/o una modifica della stessa. Secondo i ricorrenti, il giudice del gravame avrebbe dovuto rendersi garante dell'instaurazione di un vero e proprio contraddittorio tra le parti, oltretutto su questioni assai rilevanti quali sono gli esiti delle operazioni peritali nelle quali si doveva stabilire la capacità del contraente l'atto (simulato) di compravendita del 4/4/2002 e l'autenticità del testamento non solo per ciò che riguarda la sottoscrizione, ma anche per il testo dispositivo. Non sarebbe rispondente all'aspetto sostanziale di giustizia trincerarsi dietro ad un concetto di "possibilità" di revoca implicita dell'ordinanza con la quale erano stati disposti i chiarimenti;
poiché vi erano delle conclusioni del tutto differenti da parte di entrambi i consulenti di parte il giudice avrebbe l'obbligo di superare dette perplessità argomentando un suo
convincimento personale.
2.1. Il motivo è infondato.
La decisione impugnata ha ritenuto irrilevante il fatto che non si fosse poi data concreta attuazione all'ordinanza con la quale inizialmente era stato disposto che il CTU rendesse chiarimenti sulla perizia medica e grafologica, avendo fatto richiamo alla regola di revocabilità delle ordinanze istruttorie posta dall'art. 177 c.p.c.
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -13-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
Emerge, quindi, come la sentenza abbia dato puntuale applicazione del principio più volte espresso da questa Corte secondo cui la contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, comma 1, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa (Cass. Sez. 2, 17/09/2021, n. 25183). Infatti, le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata (cfr. Cass. Sez. 3, 22/11/2018, n. 30161). Orbene, già il giudice di primo grado, nel decidere la controversia, aveva ritenuto superflua l'attività istruttoria di cui all'ordinanza che disponeva i chiarimenti del CTU, e già dalla motivazione della sentenza di prime cure è dato rinvenire le ragioni che hanno assecondato tale giudizio di superfluità e quindi la volontà, quanto meno implicita, di revocare la precedente ordinanza. Né può sostenersi che tale decisione sia del tutto priva di giustificazione, in quanto il motivo omette di prendere in considerazione il contenuto della stessa sentenza d'appello che alla pag. 24, al punto C,2.b ha analiticamente indicato le ragioni
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -14-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
in base alle quali le considerazioni critiche dei consulenti di parte non apparivano convincenti, così che meritava conferma la valutazione di adesione del Tribunale alle diverse conclusioni dei periti di ufficio, e ciò sia per quanto concerneva la perizia grafologica che quella medica. Emerge pertanto che, contrariamente all'assunto di parte ricorrente, la sentenza gravata non si è arrestata al solo dato formale dell'astratta ammissibilità della revoca, ma ha altresì argomentato circa le ragioni che inducevano a reputare superflua l'attività inizialmente disposta con l'ordinanza revocata.
3. Il secondo motivo di ricorso principale denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in ordine alla mancata considerazione del fatto che oggetto del contratto di compravendita del 4/4/2002 non era un terreno libero da costruzioni, ma una palazzina di cinque appartamenti con conseguente violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale, nell'esaminare il contenuto del contratto di compravendita, avrebbe omesso di rilevare che l'oggetto descritto nel contratto non corrispondeva all'effettiva consistenza dell'immobile al tempo della stipulazione della compravendita. Il fatto che alla data di stipulazione del contratto l'oggetto del negozio non era un area nuda edificabile” ma una palazzina di cinque appartamenti, completata già fino al tetto, secondo ricorrenti, sarebbe stato provato documentalmente e per testimoni, rappresentando, pertanto, un fatto pacifico.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -15-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
In primo luogo, in quanto, avendo la sentenza impugnata confermato quella di primo grado, sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a fondamento della decisione appellata, risulta preclusa, ex art. 348-ter ultimo comma c.p.c. (ratione temporis applicabile), la possibilità di dedurre il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 co. 1 c.p.c. Peraltro è inammissibile anche perché il fatto asseritamente decisivo, e cioè l'intervenuta costruzione dell'edificio già alla data della vendita, ha rappresentato una circostanza espressamente esaminata dal giudice di appello, che, oltre a reputarla non adeguatamente dimostrata (cfr. pag. 30), ha altresì precisato che, ove anche la circostanza fosse veritiera, la stessa non avrebbe carattere decisivo ai fini dell'accertamento della simulazione, essendo emerso che tutti i lavori concernenti tale attività edificatoria erano stati sostenuti con denaro fornito dallo stesso acquirente MA AD, non potendosi pertanto inferire che vi fosse un divario tra il valore del bene alienato (individuato nell'atto come suolo edificabile) e quanto dichiarato, atteso che quanto già eventualmente già realizzato era ascrivibile agli sforzi economici dello stesso acquirente. Infine, il motivo è ulteriormente inammissibile, in quanto attinge evidentemente una valutazione rimessa al giudice di merito, che, sulla base delle prove raccolte, ha escluso che alla data dell'atto l'edificio fosse stato effettivamente realizzato, potendosi piuttosto ravvisare la sola esecuzione dei lavori di scavo delle fondamenta.
4. Il terzo motivo di ricorso principale denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in ordine alla mancata considerazione
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -16-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
OV
della totale preterizione dei fratelli AL dalla disposizione testamentaria e la violazione dell'art. 735 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe considerato che i ricorrenti erano stati completamente esclusi dal testamento di RU MA. Secondo gli stessi, tale circostanza, pur essendo pacifica e decisiva, non sarebbe stata concretamente esaminata per ricavare la nullità della disposizione testamentaria del MA, nullità che avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio.
4.1. Anche questo motivo è inammissibile, quanto alla denuncia del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 co. 1 c.p.c., sia in ragione dell'art. 348-ter, ultimo comma,
dell'applicabilità (temporalmente
c.p.c.
applicabile), sia perché la circostanza dell'avvenuta pretermissione è stata specificamente esaminata dal giudice di appello, che pur ritenendola esistente, ha però escluso che potesse condurre alla declaratoria di nullità della divisione testamentaria, in carenza di una tempestiva domanda di riduzione da parte dei germani AL OV. Quanto alla violazione dell'art. 735 c.c., il motivo non si confronta affatto con la motivazione del giudice di appello che ha richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della nullità, non è sufficiente la mera pretermissione dei legittimari dalla divisione testamentaria, ma è necessario che la patologia invocata sia stata preceduta dal previo vittorioso esercizio dell'azione di riduzione. In questo senso è stata puntualmente richiamata Cass. n. 7178/2018, che, previo riferimento ai numerosi conformi precedenti di legittimità, ha ribadito che, in caso divisione del
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -17-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
patrimonio ereditario disposta direttamente dal testatore, la domanda di nullità proposta dal legittimario pretermesso nel testamento (o, in sostituzione del medesimo, da un suo erede, come verificatosi nel caso di specie) deve essere accolta qualora lo stesso legittimario (o un suo erede agente "iure successionis"), da considerarsi preterito per non essere stato compreso nella divisione, abbia positivamente esperito in via preventiva l'azione di riduzione. La sentenza impugnata ha, perciò, fatto puntuale applicazione della norma in esame, una volta che ha ritenuto, con motivazione che è attinta dal motivo che segue, che era carente una tempestiva proposizione di una domanda di riduzione da parte degli eredi della figlia premorta del de cuius (dovendo peraltro escludersi alla luce dello stesso tenore degli scritti difensivi che hanno preceduto la memoria di cui all'art. 183, co. 5, c.p.c., che le richieste dei ricorrenti potessero essere intese come volte a far valere la lesione della loro quota di riserva).
5. Il quarto motivo di ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 183 c.p.c., 553 e ss. e 735 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. con riguardo alla nullità delle disposizioni testamentarie e della divisione disposta dal de cuius nel testamento. In particolare, il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente sostenuto che la memoria ex art. 183, co. 5, c.p.c. nella quale i convenuti AL OV, preso atto che la NA IA LI e lo zio AD MA intendevano avvalersi del testamento rinvenuto dopo la notificazione dell'atto di citazione da parte di RD MA, formulavano la propria
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -18-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
domanda di declaratoria di invalidità del testamento, non conteneva la domanda di riduzione. Secondo i ricorrenti, i rilievi del giudice di appello in ordine alla asserita tardività della proposizione della domanda di riduzione - mai eccepita dalle controparti - sarebbero non fondati giacché la domanda sarebbe stata in ogni caso proposta in corso di giudizio, interrompendo così i termini di prescrizione.
5.1. Il motivo è infondato.
Una volta escluso, alla luce di quanto esposto nel motivo che precede, che sia sufficiente invocare la sola nullità della divisione testamentaria, onde ritenere proposta anche l'azione di riduzione, essendo invece quest'ultima a dover precedere la domanda di accertamento della nullità, il motivo si palesa privo di fondamento in quanto non risulta avere adeguatamente confutato l'argomento, che la stessa Corte d'Appello ha reputato decisivo, rappresentato dalla circostanza che, anche a voler in ipotesi ritenere tempestiva la proposizione della domanda di riduzione in reazione alla produzione del testamento da parte di altro convenuto, non già all'udienza di comparizione di cui all'art. 183 c.p.c., ma con le memorie di cui all'art. 183, co. 5, c.p.c. (nel testo ratione temporis vigente), le memorie de quibus erano state tardivamente depositate dai convenuti, in violazione quindi delle preclusioni poste dal codice di rito. Le parti sono chiaramente incorse in una preclusione, il cui rilievo, come puntualmente sottolineato dalla Corte d'Appello, avviene d'ufficio (Cass. n. 24040/2019, citata dalla Corte d'Appello, cui adde di recente, Cass. n. 12633/2024), e senza che -in ragione dell'interesse pubblico che è sotteso al regime delle
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -19-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
preclusioni, tale rilevabilità possa essere esclusa per effetto dell'atteggiamento processuale della controparte (Cass. n. 17121/2020; Cass. S.U. n. 10831/2006).
6. Il quinto motivo di ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 116 e 195 c.p.c. in relazione all'art. 360, co.1, n. 3, c.p.c., quanto alla totale assenza di motivazione con riguardo all'integrazione di CTU disposta per stabilire le quote ereditarie. In particolare, il giudice del gravame avrebbe completamente sorvolato in merito alla censura mossa dai ricorrenti circa la mancata considerazione e/o motivazione sull'esito delle CTU di stima del compendio immobiliare, disposte dal Tribunale di Verona, e pagate dalle parti.
6.1. Il motivo è chiaramente inammissibile in quanto invoca un esito della CTU che era correlato alla necessità di assicurare il rispetto della quota di legittima vantata dai ricorrenti. Il riscontro della tardività della domanda di riduzione ha, perciò, imposto che non si dovesse addivenire alla divisione per effetto del provvedimento del giudice, ma che si dovesse dare concreta attuazione alla divisone disposta nel testamento, dalle cui assegnazioni erano appunto esclusi i ricorrenti. La conferma della correttezza dell'esclusione dei ricorrenti dalla partecipazione alla divisione degli immobili appartenenti al de cuius rende perciò evidente come gli stessi siano privi di interesse a dolersi del fatto che la sentenza non abbia preso in esame le considerazioni del CTU, che tenevano conto anche della quota di riserva in astratto spettante ai AL OV.
7. Il primo motivo di ricorso incidentale proposto da RD MA denuncia la violazione degli artt. 195, 201, co. 2, ultima
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -20-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
parte, e 190 e 115, co. 1, c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver la Corte territoriale, innanzitutto, ritenuto risolta correttamente dal Tribunale la questione in ordine al rispetto del contradditorio quanto al deposito delle consulenze di parte ritenendo elemento idoneo ad integrarlo la presenza del CTP durante lo svolgimento di alcune attività. L'argomento non sarebbe convincente, secondo il ricorrente, in quanto la partecipazione del CTP sarebbe stata limitata ad attività dal contenuto per nulla elaborativo e critico in quanto risolventesi nella mera presenza del predetto CTP in occasione della visione di documenti e di colloqui con i familiari. Il giudice del gravame avrebbe, in tal modo, erroneamente sovrapposto l'attività meramente formale di acquisizione di documenti e partecipazione a colloqui con la motivata esposizione delle ragioni contrarie da parte del CTP, in evidente contrasto con la normativa di riferimento in quanto la formazione del convincimento del giudice dovrebbe formarsi in relazione anche alle critiche mosse al CTU. In secondo luogo, la Corte territoriale avrebbe fatto erronea applicazione del principio secondo il quale la mancata menzione, nella relazione del consulente tecnico d'ufficio della presenza dei consulenti di parte, nonché delle loro osservazioni e istanze, non importa la nullità, della relazione medesima, non essendo la nullità comminata dalla legge per l'inosservanza del precetto di cui all'art. 195 c.p.c. in quanto, secondo il ricorrente, non potrebbe trovare applicazione al caso di specie, avendo il Tribunale concesso termine ad hoc alle parti proprio al fine di
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -21-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
depositare gli elaborati dei CCTTPP, le cui risultanze non sarebbero state esaminate e valutate criticamente. Inoltre, a parere del ricorrente incidentale, il giudice di appello, nonostante il mancato deposito del fascicolo, avrebbe erroneamente considerato acquisito il testamento per essere stato esaminato in sede di consulenza grafologica. L'errore sarebbe relativo alla violazione del potere dispositivo delle prove a cura delle parti, le quali, omettendo il rispetto della norma processuale ex art. 190 c.p.c., non avrebbero potuto certamente, in quanto attività di impulso della parte stessa, trovare favorevole soluzione alla loro omissione per il fatto che il testamento, non reperito nel fascicolo di parte perché non tempestivamente depositato, fosse stato invece repertato ai soli fini della consulenza grafologica. Il giudice non avrebbe potuto sostituirsi all'inattività della parte assumendo che l'omissione potesse essere superata dal reperimento aliunde del documento impugnato, perché, diversamente, si disattenderebbe il principio dispositivo della prova, di esclusivo patrimonio della parte che vi ha interesse.
7.1. Il motivo è infondato.
Quanto alla prima censura si rileva che con la stessa si deduce per la prima volta in questa sede una questione di nullità della CTU, per violazione delle regole del contraddittorio, nullità della cui deduzione la sentenza impugnata, proprio nelle pagine richiamate in ricorso, non risulta avere dato atto, essendosi limitata solo ad affrontare la questione relativa alla valutazione del giudice di primo grado circa la superfluità dei chiarimenti sollecitati dalla difesa del MA.
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -22-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
Lo stesso motivo omette di riferire, trattandosi all'evidenza di nullità relativa, di quando e con quali modalità tale nullità fosse stata dedotta e soprattutto in che modo la medesima sia stata riproposta in sede di appello. Peraltro, la stessa formulazione del motivo conferma la partecipazione dei periti di parte alle attività di acquisizione dei documenti ed ai colloqui, ma appare piuttosto dedurre come violazione del contraddittorio la mancata risposta alle critiche formulate alle conclusioni del CTU. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 195 c.p.c., correttamente il giudice di appello ha fatto applicazione del principio per cui, nel regime precedente la modifica dell'art. 195 c.p.c. ad opera della legge n. 69 del 2009, nessuna norma del codice di rito impone(va) al c.t.u. di fornire ai consulenti di parte una "bozza" della propria relazione, in quanto, al contrario, le parti possono legittimamente formulare critiche solo dopo il deposito della relazione da parte del consulente tecnico d'ufficio, atteso che il diritto di esse ad intervenire alle operazioni tecniche, anche a mezzo dei propri consulenti, deve essere inteso, non come diritto a partecipare alla stesura della relazione medesima, che è atto riservato al consulente d'ufficio, ma soltanto all'accertamento materiale dei dati da elaborare. Ne deriva che non è affetta da nullità ma da mera irregolarità, che resta irrilevante ove non tradottasi in nocumento del diritto di difesa la consulenza tecnica d'ufficio, qualora il consulente, pur disattendendo le prescrizioni del provvedimento di conferimento dell'incarico peritale, abbia omesso di mettere la sua relazione a disposizione delle parti per eventuali osservazioni scritte, da consegnargli
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -23-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
prima del deposito della relazione stessa (Cass. Sez. 6, 05/10/2021, n. 26992). Inoltre, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia;
la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c. Quanto alla formale riproduzione delle osservazioni delle parti, vale il principio per cui non dà luogo a nullità della consulenza tecnica l'omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l'intervento del giudice, così come delle osservazioni e delle istanze delle parti e dei loro consulenti, potendo il c.t.u. limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi dell'art. 195, secondo comma, cod. proc. civ., e non essendo comminata alcuna nullità in relazione a dette omissioni (Cass. Sez. 1, 03/01/2003, n. 15; Cass. Sez. L, 11/05/2005, n. 9890). Ciò che rileva è piuttosto che delle osservazioni abbia tenuto conto il consulente d'ufficio, ed ancor più, ove anche ne abbia omesso la disamina, che il giudice le abbia valutate e prese in considerazione ai fini della decisione. Ciò è appunto quanto avvenuto nella fattispecie, avendo la sentenza impugnata dato conto dei rilievi critici formulati dai periti di parte alle conclusioni dell'ausiliario di ufficio, esprimendo analiticamente le ragioni per le quali le stesse non apparivano meritevoli di condivisione (cfr. pagg. 24 e ss., quanto alle critiche
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -24-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
alla consulenza medica e grafologica, e pag. 28, quanto alle critiche mosse alla divisione ed all'assegnazione al ricorrente incidentale dell'ultimo piano). In merito poi alla utilizzazione del testamento olografo, prodotto in atti dalla convenuta, che non avrebbe tempestivamente ridepositato il fascicolo di parte, contenente tale documento, al momento del passaggio della causa in decisione in primo grado, la censura si scontra apertamente con il principio di acquisizione della prova, come di recente riaffermato dalle Sezioni Unite che, sebbene specificamente in merito al giudizio di appello, hanno previsto che, affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c. (Cass. Sez. U., 16/02/2023, n. 4835). Inoltre, le Sezioni Unite hanno anche specificato che, in materia di prova documentale nel processo civile, se la parte ha puntualmente allegato nell'atto di (o nella comparsa di costituzione in) appello il fatto rappresentato dal documento cartaceo avversario prodotto nel primo grado invocandone il riesame in sede di gravame, la controparte che omette la produzione di tale documento nel secondo grado subisce le conseguenze di un comportamento processuale, potendo il giudice
-
siffatto il quale ha
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -25-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025
Numero di raccolta generale 30139/2025
Data pubblicazione 14/11/2025
di
una
comunque il dovere di ricomporre il contenuto rappresentazione già stabilmente acquisita al processo - ritenere provato il predetto fatto storico nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo. Declinati tali principi nel giudizio di primo grado, risulta incensurabile la conclusione della Corte distrettuale che, pur in assenza del tempestivo deposito del fascicolo di parte, al cui interno era presente il testamento, ha preso atto del fatto che il contenuto dello stesso era assolutamente pacifico, in quanto espressamente richiamato anche dalla consulenza tecnica d'ufficio. E' stato, altresì, aggiunto che la scheda testamentaria in originale era custodita presso il notaio che ne aveva curato la pubblicazione, essendo stata ivi esaminata in originale dal perito d'ufficio, di modo che, una volta avvenutane la produzione, il giudice non poteva esimersi dal decidere la controversia sulla base delle volontà testamentarie, il cui contenuto era pacifico (dibattendosi solo della validità formale della scheda ovvero della capacità del testatore). Ma in ogni caso, anche l'eventuale carenza del testamento al momento del passaggio in decisione della causa in primo grado, sarebbe superato per effetto della presenza del testamento nelle produzioni delle parti in appello, atteso che la perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025-26-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come "nuovi", in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c. (Cass. Sez. 2, 07/10/2020, n. 21571; Cass. Sez. 6-2, 06/12/2017, n. 29309).
8. Il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in ordine alla mancata valutazione delle diverse metodologie scientifiche dei consulenti di parte in violazione all'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. In particolare, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto adeguata la decisione di primo grado, riproponendo per tale effetto una pedissequa valutazione della consulenza medico psichiatrica, omettendo di indagare un fatto decisivo per la risoluzione della controversia, tale intendendosi la difforme valutazione scientifica, costituita dalle puntuali osservazioni avanzate dal CTP con memoria tecnica del 12/10/2007 e cioè quello relativo alla piena e completa prova scientifica di permanenza della capacità del defunto al momento della redazione degli atti scheda testamentaria e/o atto di vendita - sulla base delle classificazioni compiute dal DSM-IV. La censura si incentra, quindi, sulla totale omissione di assunzione al processo dell'indirizzo scientifico seguito dal CTU in relazione ad altro indirizzo, indicato dal CTP, che avrebbe permesso di giungere a conclusioni difformi. A parere del ricorrente, l'incidenza dell'errore scientifico si risolverebbe nella considerazione che, vertendosi in ipotesi di cronica incapacità di intendere e/o volere o di sua significativa
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -27-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
compromissione, la prova della sussistenza del periodo di intervallo lucido coincidente con la formazione degli atti impugnati (testamento compravendita e mutuo) avrebbe dovuto essere oggetto di prova a carico di chi intendesse avvalersene. La censura lamenta anche l'omessa valutazione critica da parte della Corte territoriale dell'elaborato del CTP Comparini depositato il 13/3/2008 relativo alla metodologia scientifica da seguirsi.
8.1. Il motivo è inammissibile in quanto la deduzione del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 co. c.p.c. risulta preclusa ex art. 348-ter ultimo comma c.p.c. (ratione temporis applicabile), in ipotesi di cd. doppia conforme, avendo la Corte d'appello confermato il giudizio di validità della scheda testamentaria sulla base delle medesime valutazioni in fatto operate dal giudice di primo grado. Inoltre, manca la precisa individuazione del fatto storico di cui la Corte d'Appello avrebbe omesso la disamina, individuando erroneamente in ricorso come tale il diverso approccio metodologico che sarebbe stato seguito dai consulenti d'ufficio rispetto alle diverse indicazioni suggerite dai periti di parte. La critica involge, poi, in maniera evidente una valutazione di merito, operata con motivazione logica e coerente da parte della Corte distrettuale che ha puntualmente disatteso le osservazioni critiche svolte all'operato dei periti d'ufficio, rilevando come la soluzione sposata in sentenza trovasse anche il conforto delle evidenze probatorie che, quanto alla patologia di cui era asseritamente affetto il de cuius, denotavano l'episodicità dell'episodio di confusione mentale del gennaio 2002, che doveva
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025-28-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
verosimilmente essere confinato a quella specifica occasione, non potendosi quindi pervenire alla conclusione (anche alla luce delle asseverazioni, sebbene non fidefacienti, del notaio in occasione della stipula dell'atto) che il de cuius fosse munito della capacità di intendere e di volere alla data della conclusione della vendita. Analogamente, puntuali e coerenti appaiono le considerazioni della sentenza impugnata, quanto alla verifica della autenticità della scheda testamentaria, avendo sottolineato che il giudizio del perito d'ufficio si fondava su altre scritture di comparazione, la cui paternità in capo al de cuius era pacifica, e che permettevano di inferire con tranquillante certezza la riferibilità dello scritto impugnato alla grafia del de cuius.
9. Il terzo motivo di ricorso incidentale del MA RD denuncia la violazione degli artt. 1417 e 2727-2729 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. in ordine alle presunzioni - circostanze gravi, precise e concordanti per la declaratoria di simulazione del contratto di vendita. In particolare, la Corte territoriale nel condividere la decisione del Tribunale in ordine al rigetto della domanda di simulazione per difetto di prove orali e per mancanza di elementi idonei a sostenere la prova presuntiva, tali non rinvenibili né per l'importo erogato dall'istituto di credito doppio rispetto al valore dell'immobile compravenduto, né per la garanzia personale prestata dal defunto quale venditore e garante del mutuo a favore del figlio acquirente, né per la contestualità degli atti di vendita e mutuo, né per la inesistenza di capacità economica di alcuni contraenti (familiari del figlio acquirente) avrebbe omesso di considerare l'incidenza degli elementi di fatto in quanto avrebbe dovuto parametrarli alla
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025-29-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
-
norma sulle presunzioni che permetterebbe ai terzi, tali intendendosi gli eredi, in relazione al contratto di vendita mutuo, non partecipanti all'atto, di offrire prova senza alcun limite e dunque anche con il ricorso ai profili indiziari. Secondo il ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe errato nel non valutare i fatti sopraesposti quali indizi e presunzioni chiare a dimostrare che la vendita in realtà fosse una donazione. La mera reiezione della domanda, per non aver proposto prove orali al riguardo, determinerebbe una violazione di legge, in quanto non sarebbe corretto considerare che non si possa offrire in altro modo la prova della simulazione.
9.1. Il motivo è inammissibile in quanto attinge, sebbene sotto la formale denuncia di una violazione di legge, la valutazione in fatto operata dal giudice di merito, circa la corretta valutazione ed applicazione degli elementi indiziari, che a detta del ricorrente incidentale, avrebbero deposto per il carattere relativamente simulato della vendita. La decisione gravata ha puntualmente esaminato tutti gli elementi asseritamente anomali che avrebbero dovuto militare per il carattere simulato della vendita, osservando come in realtà le situazioni denunciate si palesavano compatibili anche con un'effettiva vendita, rientrando nella prassi usuale che il mutuo strumentale all'acquisto di un bene possa avere un importo superiore a quello del prezzo dichiarato (e ciò in ragione del fatto che spesso, per ragioni fiscali, veniva dichiarato un prezzo inferiore a quello realmente versato), ovvero che, proprio in ragione dei rapporti di parentela tra acquirente e venditore, il
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025-30-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
secondo possa rinunciare all'ipoteca legale prevista a garanzia dell'obbligazione di versamento del prezzo. La deduzione della violazione dell'art. 2727 cod. civ. è fatta manifestamente con riferimento al modo in cui la sentenza impugnata ha utilizzato c.d. presunzioni semplici e, quindi, a quelle cui allude l'art. 2729 cod. civ., ancorché tale norma non venga formalmente evocata. Ora, la denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all'art. 2729 cod. civ. si può prospettare (come in precedenza già sostenuto: Cass. n. 17457 del 2007; successivamente: Cass. n. 17535 del 2008; di recente: Cass. n. 19485 del 2017) sotto i seguenti aspetti: aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma;
bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell'art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza.
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -31-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
-
Con riferimento a tale secondo profilo, si rileva che, com'è noto, la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient'altro - almeno secondo l'opinione preferibile che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B (non è condivisibile, invece, l'idea che vorrebbe sotteso alla "gravità" che l'inferenza presuntiva sia "certa"). La precisione esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti. La concordanza esprime almeno secondo l'opinione preferibile - un requisito del ragionamento presuntivo (cioè di una applicazione "non falsa" dell'art. 2729 cod. civ.), che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, ovvero nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimere l'idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi. Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz'altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025-32-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
stregua dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta. Essa può, pertanto, essere investita ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione (cioè un'inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza. In base alle considerazioni svolte la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., suppone allora un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di
-
quello della precisione o di quello della concordanza. Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l'evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi.
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -33-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
Di contro la critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma, cod. civ. (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali). In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ.), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti. Terreno che, come le Sezioni Unite (con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito l'esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -34-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell'omessa valutazione di una risultanza istruttoria. Ebbene, la illustrazione del motivo non prospetta la falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ. nei termini su indicati, ma si risolve talora solo nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse sulla base della evocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle quaestiones facti ripercorse in relazione agli oggetti dei vari documenti dell'elenco iniziale sopra ricordato. Ne consegue che il motivo non presenta le caratteristiche della denuncia di un vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ. e nemmeno, pur riconvertito alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013, quelle di un motivo ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. 10. Il quarto motivo del ricorso incidentale in esame denuncia la violazione degli artt. 94 disp. att. c.p.c. e 1298, co. 2, 1854 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. in ordine alle presunzioni di comproprietà delle somme portate dal fondo Pioneer Mix 3. In particolare, la Corte territoriale, nel ritenere non censurabile la doglianza in relazione alla domanda avanzata in primo grado di riconoscimento della proprietà delle somme portate dal fondo monetario, avrebbe errato nel non ricomprenderle all'interno del compendio ereditario e nel rigettare la sua richiesta di ordinare all'istituto di credito l'esibizione della documentazione.
avrebbe
A parere del ricorrente, la Corte territoriale erroneamente rigettato la suddetta richiesta di ordine di
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025-35-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
esibizione della documentazione, essendo la stessa conforme allo schema normativo e non avendo carattere esplorativo. Tale. violazione avrebbe quale conseguenza quella della mancata corretta valutazione dell'intero patrimonio del defunto, che avrebbe potuto essere composto in modo diverso. 10.1. Anche questo motivo, lungi dall'evidenziare una formale violazione di legge, si risolve in una critica alla valutazione riservata al giudice di merito. La sentenza impugnata ha fatto correttamente leva sul dato formale dell'intestazione delle quote del detto fondo in capo solo alla coniuge superstite, ritenendo il dato formale idoneo a contrastare in maniera risolutiva il fatto che il deposito titoli sul quale erano appoggiate le quote era cointestato ad entrambi i coniugi. La sentenza impugnata ha motivato circa le ragioni del rigetto delle istanze istruttorie, evidentemente finalizzate a comprovare che la provvista con la quale si era proceduto all'acquisto delle quote non fosse di pertinenza della sola intestataria, condividendo la valutazione del Tribunale circa il carattere esplorativo dell'ordine di esibizione, con una valutazione che, oltre che risultare insuscettibile di verifica in sede di legittimità, trova il conforto anche nella lettura del motivo di impugnazione in esame che in maniera del tutto generica fa riferimento alla necessità di acquisire non meglio specificata documentazione bancaria, omettendo ogni riferimento cronologico ovvero l'individuazione delle specifiche operazioni che avrebbero potuto comprovare l'assunto della parte, a conforto quindi del giudizio circa la natura esplorativa dell'ordine di esibizione sollecitato.
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -36-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
11. Il primo ed unico motivo di ricorso incidentale proposto da IA LI denuncia, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in ordine alla mancata considerazione che il conto corrente n. 5448506 aperto presso Unicredit filiale di Lazise - nel 2000 fosse cointestato tra il de cuius RU MA, la moglie IA LI ed il figlio AD MA con conseguente violazione degli artt. 1854 e 1298 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. Il conto cointestato avrebbe previsto la facoltà disgiunta di operare sullo stesso con l'assoluta presunzione di comproprietà per ciascun soggetto intestatario dello stesso. L'intestazione congiunta del conto avrebbe permesso ai tre titolari di poter disporre di tutte le somme in modo autonomo, di solito indipendentemente l'uno dall'altro, determinando la legittimazione disgiunta all'uso del conto, e ciò anche se le somme presenti sul conto appartenevano solo ad uno dei tre cointestatari. A parere della ricorrente, all'eredità avrebbe dovuto essere restituito un terzo del prelevato e non l'intero e gli eredi non sarebbero stati legittimati a richiedere la restituzione delle somme di proprietà di RU MA da lei prelevate in quanto una tale questione avrebbe potuto essere sollevata solamente dal contitolare del conto corrente, nel caso di specie dal figlio AD. Il primo motivo di ricorso incidentale proposto da AD MA denuncia, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -37-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
discussione tra le parti in ordine alla mancata considerazione che il conto corrente n. 5448506 aperto presso Unicredit filiale di Lazise - nel 2000 fosse cointestato tra il de cuius RU MA, la moglie IA LI ed il figlio AD MA con conseguente violazione degli artt. 1854 e 1298 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. Il conto cointestato avrebbe previsto la facoltà disgiunta di operare sullo stesso con l'assoluta presunzione di comproprietà per ciascun soggetto intestatario dello stesso. L'intestazione congiunta del conto avrebbe permesso ai tre titolari di poter disporre di tutte le somme in modo autonomo, di solito indipendentemente l'uno dall'altro, determinando la legittimazione disgiunta all'uso del conto, e ciò anche se le somme presenti sul conto appartenevano solo ad uno dei tre cointestatari.
A parere del ricorrente, sarebbe spettato solo ai cointestatari il diritto di agire per il riconoscimento di diritti interni alla cointestazione differenti rispetto alla cointestazione medesima, non essendo legittimati i terzi estranei, rispetto a detta situazione. Nel caso di specie, i fatti confermavano, in ogni caso, in modo inequivoco che i cointestatari avevano inteso e voluto esprimere reciprocamente un consenso, anche tacito, alla disponibilità piena di ciascuno sulle somme. 11.1. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono manifestamente infondati.
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -38-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
Innanzi tutto si palesa priva di fondamento la deduzione secondo cui l'attore era privo di legittimazione a richiedere la restituzione delle somme prelevate dalla LI, e ciò sul presupposto che la provvista della somma prelevata provenisse unicamente dalle disponibilità del de cuius, trascurando tale eccezione che l'attore ha azionato tale pretesa spendendo la qualità di erede del terzo cointestatario del conto, e cioè il defunto MA RU, e quindi facendo valere la pretesa del cointestatario a vedersi riconosciuto, nei rapporti interni tra i cointestatari, unico titolare delle somme, e quindi creditore delle stesse. Del pari priva di fondamento è la deduzione secondo cui la sola cointestazione implicherebbe una donazione indiretta delle somme versate sul conto cointestato dal titolare della provvista in favore degli altri cointestatari, avendo questa Corte affermato che l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell""animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità (Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4682), animus di cui però - nella vicenda in esame - non risulta essere stata offerta alcuna prova. Quanto alla legittimità del prelievo, le critiche non si confrontano adeguatamente con il contenuto della sentenza impugnata, che non ha messo in discussione la legittimità dei prelievi, in base alle regole che presiedono alla gestione dei conti cointestati, e che
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -39-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
permettono anche al singolo correntista di disporre dell'intero conto, ma piuttosto ha valutato la correttezza della condotta della LI sulla base delle regole che operano nel rapporto interno tra cointestatari. I giudici di merito, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede, hanno ritenuto che la somma di € 100.000,00, prelevata in due tranches dalla LI poco prima del decesso del marito, fosse stata in realtà accreditata da poco sul conto cointestato, in quanto parte del prezzo corrisposto al solo MA RU per effetto della vendita del suo terreno al figlio AD. La sentenza, quindi, si fonda sul fatto che sarebbe stata offerta la prova idonea a vincere la presunzione legale semplice di cui all'art. 1298, co. 2, c.c., e che pertanto, sempre nei rapporti interni, la cointestataria che aveva disposto di somme non di sua pertinenza, era tenuta a rimborsare il cointestatario (o meglio i suoi eredi), di quanto si era appropriata unilateralmente. A fronte della dimostrazione che il conto corrente, non solo era stato alimentato esclusivamente da uno dei correntisti, ma che le somme versate erano di esclusiva pertinenza del de cuius (cfr. Cass. Sez. 2, 14/09/2022, n. 27069), i giudici di merito hanno fatto puntuale applicazione della regola secondo cui, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, non solo deve escludersi che l'altro correntista possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -40-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (Cass. n. 77/2018; Cass. n. 26991/2013; Cass. n. 4066/2009). Coerentemente è stata poi assunta la decisione quanto al prelievo postumo di € 10.000,00, atteso che, essendo stata esclusa la prova che anche tale somma fosse di esclusiva pertinenza del de cuius, ed in assenza della prova di una diversa appartenenza, il Tribunale, con sentenza confermata in appello, si è limitato a disporre la restituzione alla massa del solo terzo, corrispondente alla quota paritaria spettante al de cuius. 12. Il secondo motivo di ricorso incidentale di MA AD denuncia, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in ordine alla mancata considerazione dei lavori effettuati da AD MA e mai oggetto di contestazione dalle parti avverse, nonché violazione degli artt. 936 e 1150 c.c., 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. In particolare, la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare correttamente tutte le prove fornite sia per tabulas sia per testimoni sia per mancanza di contestazione delle parti avverse. Secondo il ricorrente, nonostante il diritto di credito indubbiamente acquisito nei confronti del de cuius quale proprietario esclusivo dell'immobile, i giudici di merito avrebbero errato nel non riconoscergli il rimborso delle spese effettuate per le riparazioni straordinarie realizzate sull'abitazione del de cuius, un'indennità per le addizioni ed i miglioramenti recati personalmente al fabbricato, così come quantificati nel giudizio di
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -41-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
primo e secondo grado, e l'incremento di valore che ha subito l'immobile per effetto dei lavori medesimi. 12.1. Il motivo è inammissibile ex art. 348-ter ultimo comma c.p.c. (ratione temporis applicabile), quanto alla deduzione del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, co. 1, c.p.c., e lo è anche in relazione alla denuncia di violazione di legge, in quanto la stessa si palesa solo come apparente, risultando piuttosto evidente come la medesima mascheri in realtà una critica, non consentita, alla valutazione delle prove, come operata in maniera logica e coerente dal giudice di merito. Questi, nel valutare gli elementi di prova addotti dal ricorrente incidentale al fine di comprovare le spese sostenute per le migliorie e le addizioni del fabbricato caduto in successione, ha ritenuto che le stesse, sebbene comprovassero che vi era stata una soprelevazione, non permettevano però di stabilire con certezza che i relativi costi fossero stati sostenuti dallo stesso ricorrente MA AD ed in via esclusiva. La decisione gravata ha sottolineato, con puntuale disamina dei documenti che a detta del ricorrente incidentale fornirebbero la prova del proprio assunto, come le prove offerte in realtà in parte afferivano a lavori eseguiti sul terreno oggetto della vendita di cui la controparte predica la natura simulata, ed in parte comprovavano degli esborsi, ma senza che fosse possibile ricollegarli in maniera univoca alla causale qui dedotta. L'equivocità della documentazione prodotta, ai fini della prova degli esborsi sostenuti, appare poi confortata anche dal giudizio espresso dal CTU, essendosi altresì rimarcato come emergeva un coinvolgimento in tale attività di costruzione anche del de cuius,
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -42-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
non potendosi quindi escludere che i relativi costi fossero stati sostenuti da quest'ultimo. La critica attinge, pertanto, la valutazione riservata al giudice di merito della rilevanza delle fonti di prova offerte, e risulta poi del tutto generica anche con riguardo alla denuncia di violazione del principio di non contestazione, in quanto, in disparte l'inapplicabilità ratione temporis del testo novellato della norma de qua, già il giudice di primo grado aveva sottolineato come in citazione fosse mancata l'allegazione di fatti determinati tali da implicare, in caso di silenzio della controparte, la qualificazione dei medesimi come non contestati. Il motivo, senza puntualmente richiamare i fatti dedotti a sostegno di tale domanda, si limita genericamente ad invocare la non contestazione della controparte, omettendo, in violazione del principio di specificità, di richiamare in ricorso il contenuto delle difese svolte al riguardo dalla controparte, onde permettere a questa Corte di poter effettivamente riscontrare quale fosse stato l'atteggiamento difensivo tenuto dai controinteressati. 13. In definitiva, il ricorso principale e tutti i ricorsi incidentali devono essere rigettati. Atteso l'esito del presente giudizio, ricorrono le condizioni per compensare le spese tra i ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali. Viceversa, i ricorrenti principali e MA RD vanno condannati, in solido tra loro, al rimborso delle spese di questo giudizio in favore dei controricorrenti MA AR, MA AN e MA LA AT, che si liquidano come da dispositivo. 14. Poiché il ricorso principale ed i ricorsi incidentali sono
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -43-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
rigettati, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrente principali ed incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed i ricorsi incidentali;
compensa le spese del presente giudizio tra i ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali;
condanna AL OV NN, AL OV EG, AL OV ES e MA RD, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di MA AR, MA AN e MA LA AT, che si liquidano in complessivi € 8.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi ed accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per i rispettivi ricorsi a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025 -44-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394be3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld
Numero registro generale 1436/2021 Numero sezionale 2662/2025 Numero di raccolta generale 30139/2025 Data pubblicazione 14/11/2025
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
MA CR
Il Presidente
LD CA
Ric. 2021 n. 1436 sez. S2 - ud. 06-11-2025-45-
Firmato Da: ALDO CARRATO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 492277b394bae3e7-Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 1c8053b3403e17ld