Sentenza 19 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/10/2002, n. 14850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14850 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL1 48 50 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 12962/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.34695 Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere Ud.29/05/02 Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA GORGA, GIUSEPPE FABIANI, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NA, già elettivamente domiciliata in CAROSELLI 2002 ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio 2485 dell'avvocato SALVATORE CABIBBO e da ultimo d'ufficio -1- presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 253/98 del Tribunale di -PERUGIA, depositata il 30/06/99 R.G.N. 408/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RILEVATO IN FATTO Che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Perugia rigettava l'appello dell'INPS avverso la decisione del Pretore della stessa città, con la quale aveva ritenuto che ED LL - assunta dall'Università degli Studi di Perugia con la qualifica di operaia agricola ma di fatto poi adibita a mansioni impiegatizie avesse diritto, per Panno 1993, al - trattamento di disoccupazione nella misura prevista per gli operai agricoli anziché in quella (minore) prevista per il settore dell'industria e liquidata dall'Istituto; che avverso detta sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione in un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma secondo, del decreto-legge 21 aprile 1995 n. 120, convertito in legge dall'art. 1 1. 21 giugno 1995 n. 236, 2, comma terzo, della legge 27 febbraio 1980 n. 38 e 421, comma secondo, cod. proc. civ.; che l'intimata si è costituita in giudizio con sola procura e non ha partecipato all'udienza di discussione;
CONSIDERATO IN DIRITTO che questa Corte, con sentenza 17 gennaio 2001 n. 628, ha affermato che "la norma di sanatoria di cui all'art. 3, comma secondo, del decreto- legge 21 aprile 1995 n. 120, convertito in legge dall'art. 1 1 21 giugno 1995 n. 236, in base alla quale i lavoratori agricoli assunti dalle istituzioni universitarie, ex art. 2, terzo comma, legge 27 febbraio 1980 n. 38, per le esigenze indilazionabili e temporanee delle facoltà di agraria e veterinaria e degli enti botanici, conservano titolo all'iscrizione negli elenchi dei 3 lavoratori agricoli e sono soggetti al regime contributivo del lavoro agricolo per tutto il periodo di tale assunzione, trova applicazione anche per quei lavoratori che siano illegittimamente iscritti negli elenchi suddetti, in quanto non impiegati in attività agricole e dipendenti da università prive delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici;
la disposizione di sanatoria, infatti, alla stregua della sua interpretazione letterale e sistematica, non si limita ad una mera regolarizzazione di rapporti di lavoro agricolo sorti in violazione dei divieti di nuove assunzioni, ma si presenta come norma singolare, che qualifica il rapporto come di lavoro agricolo, sia pure ai soli fini previdenziali e contributivi, in mancanza di un'attività che possa qualificarsi agricola. Né la norma, così interpretata, suscita đubbi di illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 38, 81 e 97 Costituzione, posto che la sanatoria, rispondendo in modo non irrazionale all'esigenza di definizione in via eccezionale e temporanea di anomale situazioni lavorative e comportando oneri finanziari aggiuntivi (ché il mantenimento della iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è previsto non solo ai fini contributivi ma anche ai fini delle prestazioni), vale a garantire un'adeguata tutela previdenziale assicurata dal particolare regime applicabile senza compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'ente previdenziale"; che siffatti principi - ribaditi dalla Suprema Corte con sentenze n. 4133 - sono condivisi, in del 22 marzo 2002 e n. 4826 del 4 aprile 2002 - mancanza di argomenti che indicano a discostarsene, anche da questo Collegio, onde l'impugnata sentenza (risultante in linea con essi) dev'essere confermata ed il ricorso rigettato;
che nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, atteso il principio (v. Cass. 4 febbraio 1994 n. 1153, 16 maggio 1994 n. 4870 e 4 novembre 1995 n. 11499) secondo cui “il rigetto del ricorso per cassazione non comporta, in favore della parte intimata che si sia limitata a depositare solo la procura speciale e non abbia partecipato alla discussioné, né la liquidazione degli onorari, non costituendo detta procura un elemento univocamente indicativo della prestazione relativa allo studio della controversia, né l'attribuzione delle spese della procura stessa, essendo tale atto rimasto isolato nell'ambito del giudizio di cassazione e dovendosi per conseguenza considerare del tutto superflue le spese relative;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ginaвенте Миси й Così deciso in Roma, il 29 maggio 2002. Il Presidente Мисный Il Consigliere estenso Autouron 3 3 5 0 . 1 . N T A R 3 S S 7 A I ' - A L D 8 T - L , , 1 E O A 1 Vilma Bomm D S L L E I E S P O S G N B I E I G N S D E G I L A O A T A A S O D L T O L E T P I IL CANCELLIERE , E M R O I D I R D A T Depositato In Cancelleria S D I O G E Joggi. 19/10/01 E T R N E S E IL CANCELLIERE Value Ваши