Art. 268.
(Forma della dichiarazione).
La dichiarazione di armatore e' fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente; in quest'ultimo caso la dichiarazione e' raccolta dall'autorita' competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento.
(Forma della dichiarazione).
La dichiarazione di armatore e' fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente; in quest'ultimo caso la dichiarazione e' raccolta dall'autorita' competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento.