Sentenza 16 luglio 2002
Massime • 1
L'art. 6 della legge n. 190 del 1985 deve essere interpretato nel senso che, in considerazione della particolare posizione dei quadri e dei dirigenti, alla contrattazione collettiva (e non certo all'arbitrio del datore di lavoro) è attribuita la possibilità, in relazione alle concrete realtà aziendali e nel segno di un'attenuazione delle rigidità imposte dall'art. 2103 cod. civ., di stabilire un periodo di tempo superiore a tre mesi per conseguire il diritto, sulla base delle mansioni di fatto svolte, ad una qualifica propria della categoria dei quadri o dei dirigenti sia per l'ipotesi in cui sia prevista una sola qualifica (coincidente con l'appartenenza alla categoria) sia per l'ipotesi di pluralità di qualifiche e, in questo secondo caso, indipendentemente dalla circostanza che il dipendente interessato rivesta già una qualifica compresa nella categoria dei quadri o dei dirigenti. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva interpretato l'art. 38, comma settimo, del CCNL 26 novembre 1994 per i dipendenti postali nel senso che il periodo di sei mesi di svolgimento di mansioni superiori ivi previsto per la definitiva assegnazione delle mansioni stesse nell'ambito della categoria dei quadri fosse da riferire esclusivamente ai dipendenti che non appartenevano già alla predetta categoria, con la conseguenza che al ricorrente, inquadrato nell'area quadri di secondo livello, doveva applicarsi, per l'attribuzione del diritto alla promozione automatica nell'area quadri di primo livello, il termine trimestrale previsto dall'art. 2103 cod. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2002, n. 10305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10305 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. SEVERO 73, presso lo studio dell'avvocato MARIO SALERNI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI COMBARIATI, ORESTE PARISI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 653/99 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 28/05/99 - R.G.N. 284/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato GENTILE per delega FIORILLO, e l'avv.to Comabariati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto depositato il 19 aprile 1996, il sig. CO AV ricorreva al RE di Catanzaro nei confronti dell'Ente Poste Italiane, alle cui dipendenze lavorava con la qualifica di dirigente principale presso l'Agenzia di Santa Maria di Catanzaro da lui diretta dal 1991; sosteneva che la stessa avrebbe dovuto essere diretta, per il numero di operazioni, da un dirigente superiore;
che, dopo la trasformazione dell'amministrazione postale in Ente Poste Italiane, era stato collocato nell'area Quadri di secondo livello, mentre in ragione della riclassificazione dell'Agenzia come di rilevante entità ad essa avrebbe dovuto essere preposto un quadro di primo livello, come da comunicazione del 21 novembre 1995, inviata in esecuzione di disposizioni di cui a precedente lettera del 6 ottobre 1995; e che egli era rimasto, ad ogni effetto, direttore della stessa agenzia sino a tutto il 7 gennaio 1996. Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il proprio diritto ad essere inquadrato in via definitiva nell'area quadri di 1^ livello, con trattamento corrispondente all'attività svolta, ai sensi dell'art.37 del c.c.n.l. (per espletamento della mansioni superiori per oltre tre mesi).
Con sentenza in data 18 novembre 1997, il RE rigettava la domanda con compensazione delle spese.
Con sentenza in data 26 aprile 128 maggio 1999, il Tribunale della stessa sede accoglieva l'appello del lavoratore;
dichiarava che lo stesso aveva diritto all'inquadramento definitivo nell'area Quadri di primo livello e condannava l'Ente a corrispondergli il relativo trattamento economico. Le spese erano poste a carico dell'Ente per entrambi i gradi.
Il Tribunale, sul presupposto che l'AV avesse espletato le mansioni relative all'area quadri di primo livello per un tempo superiore ai tre mesi previsti dall'art.37 c.c.n.l. del 26 novembre 1994, ma inferiore ai sei mesi, previsti dall'art.38, comma settimo,
c.c.n.l. per l'assegnazione a mansioni proprie della categoria quadri, ha ritenuto determinante il superamento del termine trimestrale, sul rilievo che il termine maggiore valeva solo per l'accesso alla categoria quadri da un'area inferiore, ma non per chi, già quadro di secondo livello, fosse stato assegnato a mansioni proprie di quadro di primo livello. A fronte della norma generale di cui all'art. 37 cit., che ha esteso ai dipendenti delle Poste la regola di cui all'art. 2103 c. civ., inapplicabile nel precedente regime pubblicistico, l'art. 38 conteneva una disposizione speciale, per l'assegnazione a mansioni superiori di cui all'art. 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190. Con quest'ultimo riferimento, contenuto nell'art. 6 della stessa legge, il legislatore aveva avuto riguardo alla categoria dei quadri unitariamente intesa, sicché doveva ritenersi che l'art. 6 cit., richiamato dall'art. 38 del c.c.n.l., aveva inteso disciplinare la sola ipotesi del dipendente non appartenente alla categoria dei quadri che avesse svolto mansioni proprie di quest'ultima categoria.
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono le Poste Italiane s.p.a., succedute all'Ente Poste Italiane, con unico motivo, illustrato con memoria.
Resiste l'AV con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con l'unico motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., art. 6 L. 190/1985 e 1362 e seguenti del codice civile con riferimento anche agli artt. 37, 38,
44 e 49 del C.C.N.L. Poste - Omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Censura l'interpretazione data dal Tribunale alla normativa di riferimento: in particolare si duole che il giudice di appello non abbia interpretato le clausole contrattuali collettive le une per mezzo delle altre, secondo le intenzioni manifestate e il fine perseguito dalle parti.
Sostiene che l'art.37 c.c.n.l. 26 novembre 1994 dispone che il passaggio da un'area all'altra delle quattro previste debba avvenire decorsi tre mesi dall'esercizio continuativo delle mansioni superiori;
peraltro l'art. 38, comma settimo, c.c.n.l. cit. stabilisce che, in osservanza dell'art. 6 della legge n. 190/1985, l'applicazione temporanea del dipendente a mansioni proprie della categoria quadro, ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando sia protratta per un periodo superiore a sei mesi.
Mentre il Tribunale ha ritenuto applicabile l'art. 38 solo per i passaggi dall'area operativa all'area quadri di secondo livello ed applicabile l'art. 37 per i passaggi del lavoratore già inquadrato nell'area quadri di secondo livello all'area quadri di primo livello, secondo la società ricorrente il passaggio all'inquadramento superiore nell'area quadri doveva ritenersi regolato della disposizione, avente contenuto speciale, di cui all'art. 38, il cui significato non era lecito interpretare in senso ingiustificata mente restrittivo. La specialità risultava ulteriormente desumibile da una disciplina della promozione automatica diversa e più restrittiva di quella fissata per settori lavorativi di minor impatto sull'azienda, comportante anche accertamenti professionali finalizzati alla salvaguardia delle legittime aspettative dei lavoratori. Coerente al sistema della contrattazione collettiva era la previsione dell'art. 6 della legge n. 190/1985 che prevede il maggior termine di sei mesi per l'acquisizione del diritto alle superiori mansioni, senza che il dato testuale o quello sistematico consentano di distinguere per i passaggi tra Q/1 e Q12.
Rileva la società ricorrente che - stante la notevole differenziazione delle mansioni tra primo e secondo livello e delle relative competenze ed attitudini, appartenenti addirittura a due distinte aree (area quadri di secondo livello ed area quadri di primo livello, a sua volta distinta in due distinti profili professionali, ai sensi dell'art. 41 c.c.n.l.) - l'opinione del Tribunale, secondo cui la previsione di un periodo superiore a sei mesi anche per il passaggio dal secondo al primo livello dei quadri avrebbe richiesto una affermazione espressa e specifica, è frutto di una inversione logico giuridica, giacché, proprio dalla circostanza che l'art. 38, comma settimo, non distingua tra i due livelli della categoria quadri, disciplinati dai successivi articoli 44 e 45, doveva correttamente desumersi che una diversa regolamentazione del tempo necessario per la promozione automatica avrebbe dovuto formare oggetto di specifiche disposizioni.
Il motivo è fondato.
Esaminando dapprima, per il suo carattere preliminare, la questione del contenuto della norma di cui all'art. 6 della legge n. 190 del 1986 che, secondo il Tribunale, con il richiamo all'art. 2 della legge (sulla definizione dei quadri intermedi), avrebbe inteso certamente disciplinare solo l'ipotesi del dipendente non appartenente alla categoria dei quadri che abbia svolto mansioni proprie di quest'ultima categoria, nonché del dipendente che abbia svolto mansioni dirigenziali, la Corte ritiene di confermare l'indirizzo assunto con le proprie sentenze 6 luglio 2001 n. 91165 e 27 settembre 2001 n. 12073. Con le stesse era stato affermato che l'art. 6 della legge n. 190 del 1985 deve essere interpretato nel senso che, in considerazione della particolare posizione dei quadri e dei dirigenti, alla contrattazione collettiva (e non certo all'arbitrio del datore di lavoro) è attribuita la possibilità, in relazione alle concrete realtà aziendali e nel segno di un'attenuazione delle rigidità imposte dall'art. 2103 c. civ., di stabilire un periodo di tempo superiore a tre mesi per conseguire il diritto, sulla base delle mansioni di fatto svolte, ad una qualifica propria della categoria dei quadri o dei dirigenti) sia per l'ipotesi in cui sia prevista una sola qualifica (coincidente con l'appartenenza alla categoria) sia per l'ipotesi di pluralità di qualifiche e, in questo secondo caso, indipendentemente dalla circostanza che il dipendente interessato rivesta già una qualifica compresa nella categoria dei quadri o dei dirigenti.
In tali termini la Corte ha inteso superare l'indirizzo, dalla stessa inaugurato con la sentenza 5 maggio 1999, n. 4516 e proseguito con la sentenza 16 giugno 2001, n. 8166, secondo cui l'art. 6 della legge n. 190 del 1985 riguarderebbe la sola ipotesi di passaggio, per esercizio delle relative mansioni, alla categoria dei quadri da una categoria inferiore, ma non anche le ipotesi di passaggi tra diversi livelli della stessa categoria dei quadri.
Il Collegio ritiene di aderire al nuovo indirizzo, siccome frutto di una rimeditazione funditus degli argomenti posti alla base del primo orientamento, per effetto della quale si è ritenuto di disattendere quel risultato interpretativo, comportante un limite di rilevante portata ai poteri della contrattazione collettiva, non giustificato nè dalla lettera ne' dalla ratio della disposizione legislativa. L'art. 6 cit. è stato sostituito dall'art. 1 della successiva legge 2 aprile 1986, n. 106, nell'intento del legislatore di sottrarre allo statuto comune della c.d. promozione automatica esclusivamente le posizioni lavorative inerenti alle categorie dei quadri e dei dirigenti (nell'originaria versione l'autorizzazione alla contrattazione collettiva sembrava riguardare tutte le categorie dei dipendenti) in quanto esse soltanto caratterizzate da professionalità peculiari, dall'assunzione di responsabilità nei confronti dei terzi (art. 5 l. 190/1985, in tema di assicurazione sulla responsabilità civile), dall'intenso rapporto fiduciario con l'imprenditore (connotati che possono persino comportare l'inapplicabilità dell'art. 2103 c. civ., come sancito per la dirigenza pubblica dall'art. 19, comma primo, d.lgs. 29/1993). Nè, sotto il profilo logico-sistematico, sussistono valide ragioni per ritenere che la contrattazione collettiva possa stabilire un termine superiore ai tre mesi per il solo caso in cui alle mansioni superiori (di quadro o di dirigente di qualsiasi livello) sia adibito un dipendente inquadrato nella categoria operaia o impiegatizia (o anche di quadro relativamente a mansioni dirigenziali), posto che un determinato livello della categoria di quadro o di dirigente può essere, per professionalità e grado di responsabilità, altrettanto distante per un lavoratore già appartenente alla categoria di quanto non lo sia il livello inferiore di quadro rispetto alla qualifica massima di un impiegato.
Se, dunque, non può escludersi che la contrattazione collettiva, in relazione alle diverse realtà aziendali, possa differenziare le ipotesi e contemplare un periodo superiore a tre mesi per l'assegnazione definitiva alle mansioni corrispondenti ad una qualifica della categoria di quadro (o di dirigente) per gli appartenenti ad una categoria operaia o impiegatizia, ed un periodo comunque inferiore per gli altri lavoratori già appartenenti alla categoria, la soluzione della controversia dipende dall'interpretazione delle disposizioni del contratto collettivo, compito istituzionalmente riservato al giudice di merito e suscettibile di essere sindacato in sede di legittimità solo per violazione degli artt. 1362 e segg. c.civ. e per vizi di motivazione. La sentenza impugnata ha proceduto all'operazione ermeneutica giungendo alla conclusione che il periodo di sei mesi di svolgimento continuativo di mansioni superiori, previsto dall'art. 38, comma 7, del contratto collettivo, per la definitiva assegnazione alle mansioni stesse nell'ambito della categoria quadri, fosse da riferire esclusivamente ai dipendenti che non appartenevano già alla predetta categoria;
ma all'origine di tale ragionamento sta la ritenuta attuazione ad opera delle clausole contrattuali della regola legale. Poiché, invece, la legge nulla dispone, in un senso o nell'altro, limitandosi ad autorizzare la contrattazione collettiva a prevedere periodi superiori a tre mesi, si sarebbe imposta una verifica degli elementi testuali dell'art. 38, comma settimo, del c.c.n.l. e la ricerca degli altri fattori utili per determinare la reale intenzione delle parti.
Il Tribunale ha ritenuto l'art. 37 del contratto collettivo norma generale in tema di assegnazione a mansioni superiori, avendo esteso anche ai dipendenti dell'Ente Poste Italiane la disciplina di cui all'art. 2103 c. civ., richiamato dalla citata disposizione collettiva, la cui applicabilità in precedenza veniva esclusa, anche a seguito dell'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro di tali dipendenti ad opera della legge 29 gennaio 1994, n. 71, in base al disposto dell'art. 6, sesto comma, della stessa legge (secondo cui al personale dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti fino alla stipulazione di un nuovo contratto). Rispetto alla regola generale che l'assegnazione a mansioni superiori diventa definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, trascorso un periodo di tre mesi, l'art. 38 del c.c.n.l. si porrebbe, secondo il Tribunale, come disposizione speciale, quale applicazione specifica dell'art. 6 della legge n. 190 del 1985, avente un contenuto chiaramente derogatorio. Ma proprio perché, come detto, l'art. 6 ha un contenuto sostanzialmente neutro ai fini che qui interessano, viene meno il fondamento del procedimento interpretativo adottato dal giudice di merito.
Con il che cade anche il presupposto dell'altro ragionamento svolto dal Tribunale, secondo cui la disposizione di cui all'art. 37 c.c.n.l., ritenuta di carattere generale per l'ampiezza del riferimento alla assegnazione a mansioni superiori a quelle dell'area di inquadramento oltre che al richiamo all'art. 2103 c.civ., avrebbe applicazione nell'unica ipotesi di passaggio del dipendente dall'area di base all'area operativa, dovendosi, in ogni altro caso, applicare il più lungo termine di cui all'art. 6 della legge 190 del 1985 a dispetto del carattere speciale di quest'ultima disposizione che si apre con il richiamo al disposto, dichiaratamente derogatorio, dell'art. 6 della legge 190/1985. In tale prospettiva, però, il c.c.n.l. avrebbe potuto più semplicemente disporre che il termine di cui all'art. 2103 c. civ. si applicava alla sola ipotesi del passaggio dall'area di base all'area operativa.
Carattere non decisivo hanno poi gli ulteriori argomenti svolti dal Tribunale intorno ad altre disposizioni del c.c.n.l. (artt. 46 e 47 sulla intercambiabilità del personale per le sole aree di base e operativa e sulla surrogabilità di applicazione in via transitoria) per contrastare le deduzioni dell'Ente Poste che da tali disposizioni aveva tratto argomento a conforto della propria tesi, senza che, tuttavia, da tale confutazione risulti rafforzata, sul piano logico giuridico, l'interpretazione operata dal giudice di appello. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere accolto;
la sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata, anche per le spese, ad altro giudice di pari grado al quale è opportuno demandare altresì il regolamento delle spese di questo giudizio.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2002