Sentenza 6 ottobre 2006
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 12 comma primo D.Lgs. n. 286 del 1998, che criminalizza le condotte di agevolazione dirette a procurare l'ingresso illegale dall'Italia in un Paese confinante, del quale lo straniero non è cittadino o non ha titolo di residenza permanente, è reato di pericolo, che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a favorire l'ingresso illegale in un altro Stato, senza che possa assumere rilevanza la durata di tale ingresso e la destinazione finale del trasferimento dello straniero. (Nel caso di specie la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice non aveva convalidato l'arresto, senza correttamente valutare il fumus commissi delicti alla luce del citato principio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2006, n. 34053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34053 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 06/10/2006
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 2852
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 004840/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TOLMEZZO;
nei confronti di:
1) BU LA, N. IL 23/01/1976;
2) OR VICTOR, N. IL 11/08/1967;
avverso ORDINANZA del 28/11/2005 GIP TRIBUNALE di TOLMEZZO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. (annullamento con rinvio). OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 28.11.2005, il Gip del Tribunale di Tolmezzo non convalidava l'arresto del ZA e del OR, cittadini romeni, indagati per i reati di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1, ritenendo insussistente il fatto di reato in quanto la destinazione finale del viaggio dei passeggeri trasportati dall'arrestato era costituito dal paese del quale costoro avevano la cittadinanza (Romania), nonostante fosse previsto il transito in Austria.
Il P.M. proponeva ricorso per Cassazione per ottenere l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge, deducendo che il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, sostituito dalla L. n. 189 del 2002, è integrato anche dall'agevolazione del passaggio attraverso l'Italia e dell'ingresso in un paese estero.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Nel testo originario del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 1, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, era previsto il reato di chi "compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico". L'art. 12, comma 1, è stato sostituito dalla L. 30 luglio 2002, n.189, art. 11, comma 1, lett. a), che punisce "chiunque in violazione del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente". Dal confronto tra le due disposizione traspare chiaramente che la nuova norma incriminatrice ha ampliato la sfera della propria operatività, dato che la fattispecie criminosa non è soltanto integrata dalle condotte dirette ad agevolare l'ingresso in Italia di stranieri extracomunitari in violazione della disciplina dell'immigrazione, ma ricomprende anche quelle condotte finalizzate a permettere l'ingresso illegale in altri Stati. La ragione giustificativa dell'innovazione dovuta alla disciplina introdotta dalla L. n. 189 del 2002, deve essere, quindi, individuata nell'esigenza di realizzare una cooperazione internazionale diretta al controllo e al contenimento degli imponenti fenomeni migratori, anche nello spirito dell'accordo di Schengen del 19 giugno 1990, reso esecutivo dalla L. 30 settembre 1993, n. 388. Alla luce delle precedenti considerazioni appare evidente che il precetto penale di cui al novellato D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 1, colpisce anche le condotte di agevolazione dirette a procurare l'ingresso illegale dall'Italia in un paese confinante, del quale lo straniero non è cittadino o non ha titolo di residenza permanente, e che la portata della disposizione, resa palese da univoci elementi di ordine letterale e logico, porta senz'altro a ritenere che la fattispecie corrisponde ad un reato di pericolo, che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a favorire l'ingresso illegale in un altro Stato, senza che possa assumere rilevanza la durata di tale ingresso e la destinazione finale del trasferimento dello straniero.
Pertanto, poiché l'ordinanza impugnata risulta contrastante con il principio di diritto teste enunciato (oltre che con le regole che perimetrano il confine tipico della verifica di esistenza del fumus commissi delicti, demandata al giudice della convalida dell'arresto), deve pronunciarsene l'annullamento con rinvio per nuovo esame al Gip del Tribunale di Tolmezzo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Gip del Tribunale di Tolmezzo.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2006