Sentenza 25 gennaio 2005
Massime • 1
Per la configurabilità del reato consistente, secondo la vigente formulazione dell'art. 12, comma primo, del T.U. sull'immigrazione emanato con D.Lgs. 26 luglio 1998 n. 286, nel compimento di "atti diretti a provocare l'ingresso illegale in un altro Stato" di una persona che di quello Stato "non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente", deve ritenersi necessaria e sufficiente la mancanza di un titolo atto a legittimare il solo "ingresso" nel territorio di un altro Stato, nulla rilevando che tale ingresso sia asseritamente finalizzato non ad una permanenza più o meno stabile del soggetto in detto territorio ma solo al suo attraversamento per raggiungere il paese d'origine. Diversamente verrebbe frustrata l'effettività della normativa, ove si ritenesse penalmente irrilevante un "ingresso" per il solo fatto che chi lo compie asserisca di essere diretto al suo paese d'origine, senza che vi sia modo di controllare la serietà di una tale intenzione nè la sua effettiva realizzazione (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di autovettura di proprietà di un cittadino rumeno indagato per il reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina, in quanto sul suo automezzo viaggiavano, in qualità di passeggeri, due cittadini rumeni sprovvisti di permesso di soggiorno, ma forniti di passaporto, che erano diretti verso il confine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2005, n. 4201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4201 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 25/01/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 325
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 036407/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di UDINE;
nei confronti di:
1) CU LI LE N. IL 16/06/1970;
avverso ORDINANZA del 17/09/2004 TRIB. LIBERTÀ di UDINE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vancheri Angelo;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO giuseppe, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine avverso l'ordinanza emessa il 17.9.2004 dal Tribunale del Riesame della predetta città, che, pronunciandosi ai sensi art. 324 c.p.p., ha annullato, ritenendolo illegittimo, il decreto di sequestro preventivo, emesso in data 1.6.2004 dal GIP del Tribunale di Tolmezzo, di due autovetture di proprietà del cittadino rumeno ON LI EX, indagato per il reato di favoreggiamento della immigrazione di clandestini nel territorio dello Stato, di cui al primo comma dell'art. 12 del D. LGS. n. 286/98, ordinando la restituzione dei predetti mezzi all'avente diritto. Ha osservato il Tribunale che nella specie non era ravvisabile l'ipotesi di reato contestata all'indagato, in quanto, all'atto dell'accertamento compiuto dagli organi di polizia, era emerso che gli automezzi, sui quali viaggiavano in qualità di passeggeri due cittadini rumeni sprovvisti di permesso di soggiorno, ma forniti di regolare passaporto, erano diretti verso il confine con l'Austria, per cui doveva dedursi che i predetti avessero presumibilmente come destinazione finale il loro paese di origine, non essendo emerso alcun elemento dal quale potesse desumersi che gli stessi volessero intrattenersi in altro paese diverso dalla Romania. Ha dedotto il ricorrente erronea applicazione di legge, sul rilievo che dal verbale di arresto non risultava che le autovetture, anche se erano state fermate non lontano dal confine Italia - Austria, provenissero dall'estero, e inoltre dalle dichiarazioni dei passeggeri era emerso che gli stessi si erano intrattenuti nel territorio italiano da oltre tre mesi senza permesso di soggiorno ed anzi uno di loro risultava già in precedenza espulso dal territorio dello Stato, per cui dovevano considerarsi a tutti gli effetti come dei clandestini e doveva ritenersi ravvisabile il reato di cui all'art. 12, commi 1 e 3, del D. LGS. n. 286/98 e succ. mod.. Ciò premesso, si osserva che il ricorso è fondato e va accolto. Ed invero, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, "Il precetto penale di cui all'art. 12, comma primo, D. LGS. n. 286 del 1998, modificato dall'art. 11 della legge n. 189 del 2002 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) colpisce anche le condotte di agevolazione dirette a procurare l'ingresso illegale dello straniero dall'Italia in un paese confinante, in quanto la portata della disposizione fa ritenere che la fattispecie corrisponde a un reato di pericolo, che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a favorire l'ingresso illegale dello straniero in un altro Stato, senza che possano assumere rilevanza la durata di tale ingresso e la destinazione finale del suo trasferimento " (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 3866 del 20.1.2004, P.M. c/ Corodan;
Sez. 1^, sent. n. 5813 del 5.12.2003, Rusu;
Sez. 1^, sent. n. 492 del 2.12.2003, P.M. c/ Giurcau;
Sez. 1^, sent. n. 48838 del 29.10.2003, Botnaru;
Sez. 1^, sent. n. 420 del 22.10.2003, P.M. c/ Al Stani ecc.).
Ora, nella fattispecie, relativa al sequestro preventivo di due veicoli utilizzati per il transito in territorio italiano verso l'Austria di due cittadini extracomunitari i quali si erano intrattenuti clandestinamente in Italia per oltre tre mesi, la cui destinazione finale pare fosse il loro Paese di origine (la Romania), contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame non poteva non ritenersi configurabile, quanto meno a livello di "fumus commissi delicti", il reato di cui sopra. Questo Collegio non condivide la corrente giurisprudenziale che, in analoghe fattispecie, non ritiene ravvisabile il reato di cui all'art. 12, comma primo del D. LGS. n. 286/98. Ciò, per l'evidente ragione che, da un lato, la norma in questione, a seguito della modifica introdotta con la legge n. 189/2002, configura come reato non soltanto la condotta di colui che, in violazione della legge, compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero, ma anche la condotta di chi compie "atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente"; e, dall'altro, la ratio di tale norma è chiaramente identificabile nella finalità di impedire le immigrazioni clandestine nel territorio o attraverso il territorio dello Stato, ed essa "verrebbe facilmente frustrata qualora si ritenesse penalmente irrilevante un ingresso per il semplice fatto che chi lo compie asserisca di essere diretto al suo Paese di origine, senza che vi sia modo di controllare la serietà di una tale intenzione ne' la sua effettiva realizzazione. Nè può obiettarsi che, in tal modo, verrebbe impedita la volontaria fuoruscita dal territorio italiano di straniero clandestino che volesse rientrare nel suo paese di origine, giacché una tale finalità ben può essere realizzata mediante richiesta di rimpatrio presentata alle competenti autorità italiane (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 48838, Botnaru cit.). Da ciò consegue che l'ordinanza pronunciata il 17.9.2004 dal Tribunale di Udine, in quanto emessa in violazione di legge, va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2005