Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2005, n. 4201
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Sentenza 25 gennaio 2005

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Per la configurabilità del reato consistente, secondo la vigente formulazione dell'art. 12, comma primo, del T.U. sull'immigrazione emanato con D.Lgs. 26 luglio 1998 n. 286, nel compimento di "atti diretti a provocare l'ingresso illegale in un altro Stato" di una persona che di quello Stato "non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente", deve ritenersi necessaria e sufficiente la mancanza di un titolo atto a legittimare il solo "ingresso" nel territorio di un altro Stato, nulla rilevando che tale ingresso sia asseritamente finalizzato non ad una permanenza più o meno stabile del soggetto in detto territorio ma solo al suo attraversamento per raggiungere il paese d'origine. Diversamente verrebbe frustrata l'effettività della normativa, ove si ritenesse penalmente irrilevante un "ingresso" per il solo fatto che chi lo compie asserisca di essere diretto al suo paese d'origine, senza che vi sia modo di controllare la serietà di una tale intenzione nè la sua effettiva realizzazione (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di autovettura di proprietà di un cittadino rumeno indagato per il reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina, in quanto sul suo automezzo viaggiavano, in qualità di passeggeri, due cittadini rumeni sprovvisti di permesso di soggiorno, ma forniti di passaporto, che erano diretti verso il confine).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2005, n. 4201
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4201
    Data del deposito : 25 gennaio 2005

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