Sentenza 8 gennaio 2014
Massime • 1
La misura coercitiva del divieto di espatrio (art. 281 cod. proc. pen.) può essere applicata, nelle ipotesi in cui si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 280 cod. proc. pen., quando dagli atti emerga un concreto e attuale pericolo che l'imputato si dia alla fuga all'estero, e non per il soddisfacimento delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Art. 281 - Divieto di espatriohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2014, n. 3503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3503 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 08/01/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 15
Dott VILLONI Orlando - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 35614/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO TR MA EN, n. in Colombia 9.4.1976;
avverso l'ordinanza n. 1285/13 Tribunale di Roma, Sez. per il Riesame del 17/07/2013;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., dott. VIOLA Alfredo Pompeo che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, Sezione per il Riesame, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza del 30/04/2013 con cui l'8 sezione del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di revoca della misura del divieto di espatrio ancora gravante sull'imputata, condannata in primo grado con sentenza non irrevocabile alla pena di 4 anni di reclusione oltre la multa per il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73. Rilevavano i giudici della cautela che il Tribunale aveva imposto il divieto di espatrio, in sostituzione della misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla P.G. fin a quel momento vigente, al fine di tutelare le esigenze del pericolo di fuga e di reiterazione di reati in materia stupefacenti parimenti poste a fondamento dell'originario titolo cautelare e che se con riferimento alla prima di esse si poteva convenire con la difesa circa la relativa cessazione, non altrettanto poteva dirsi in ordine alla seconda, atteso che la concretezza del pericolo di recidiva era rappresentato dall'intensità del dolo e dal carattere essenziale del contributo prestato dalla UN in favore di connazionali attivamente impegnati in un intenso traffico internazionale di stupefacenti, come stabilito con la pronunzia di condanna riportata in primo grado.
2. Avverso detta ordinanza ha presentato ricorso UN TR MA EN, con atto sottoscritto dal suo difensore, con cui deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 274 c.p.p., lett. c), art. 299 c.p.p. e art. 666 c.p.p., comma 2, nonché carenza ed illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) riguardo alla sussistenza del pericolo di reiterazione nel reato.
Deduce la ricorrente che dopo essere stata estradata in Italia con il proprio consenso, era stata fatta segno della più grave misura della custodia in carcere, ma che il regime cautelare si era progressivamente attenuato fino all'imposizione del solo divieto di espatrio, originariamente motivato dalla sussistenza di un concreto pericolo di fuga;
deduce, inoltre, che il provvedimento impugnato ha ritenuto sussistente l'esigenza del pericolo di reiterazione nel reato già da tempo esclusa e che su tale statuizione, adottata dal Tribunale nel gennaio 2013, si era formato giudicato cautelare per assenza di nuovi elementi di valutazione, violato espressamente dalla decisione impugnata.
In secondo luogo, anche a voler considerare ipotizzabile un pericolo di recidiva, la decisione impugnata si pone in contrasto con le finalità previste dall'art. 281 cod. proc. pen. che sono propriamente quelle di fornire una cautela contro il possibile pericolo di fuga del soggetto gravato, laddove nel caso di specie la ricorrente risulta non solo cittadina italiana ed incensurata, ma ha anche prestato consenso all'estradizione e riportato successiva condanna a pena irrogata nel minimo edittale, con concessione delle attenuanti generiche prevalenti su di una contestata aggravante e per reato non natura associativa, ma consistente in un unico episodio di traffico di stupefacenti ormai risalente nel tempo. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Con la decisione impugnata, i giudici del riesame hanno confermato il diniego opposto in data 30/04/2013 dallo stesso Tribunale di Roma, 8 Sezione Penale in composizione collegiale alla richiesta avanzata dalla ricorrente di voler revocare la misura coercitiva del divieto di espatrio, impostole in precedenza (10/01/2013) dallo stesso collegio con la motivazione espressa di dover presidiare l'esigenza cautelare derivante dalla necessità di evitare che la condannata si allontani dal territorio italiano.
Va infatti rilevato che prima di detta misura coercitiva, sulla ricorrente gravava l'obbligo di presentazione periodica alla P.G. di cui all'art. 282 cod. proc. pen. e che la relativa imposizione si collocava nel quadro di una progressiva attenuazione delle esigenze cautelari fondate sul pericolo di recidiva nel reato di cui all'art.274 c.p.p., lett. c).
Sembra, dunque, evidente come sia il collegio autore del rigetto della richiesta di revoca che il tribunale del riesame siano incorsi nel vizio di illogica motivazione, non tanto per aver contravvenuto alla preclusione del cd. giudicato cautelare nella specie insussistente (non ravvisandosi in atti precedente pronunzia del tribunale del riesame sul punto adottata ai sensi dell'art. 309 c.p.p. o art. 310 cod. proc. pen.), quanto per aver contraddetto le statuizioni implicite ed esplicite dell'ordinanza impositiva della misura coercitiva in assenza di sopravvenuti elementi di valutazione, avendo parimenti affermato per un verso la cessazione di esigenze fondate sul pericolo di fuga di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b) e per l'altro la reviviscenza di quelle di carattere special preventivo di cui alla lett. c), implicitamente ma inequivocabilmente escluse con la ordinanza di divieto di espatrio del 10/01/2013. A mente, dunque, della successiva ordinanza del 30/04/2013 e di quella di riesame impugnata, la misura del divieto di espatrio tuttora gravante sulla ricorrente è allo stato attuale giustificata unicamente dal pericolo di recidiva nel reato, statuizione che si pone non solo in insanabile contrasto logico con il complesso dei precedenti provvedimenti adottati nei confronti della ricorrente, ma anche in obiettivo contrasto con la giurisprudenza di questa Corte e di questa sezione, che ha affermato l'esistenza di un indefettibile nesso tra misura coercitiva in esame e concreto pericolo di fuga, in linea altresì con una pronunzia della Corte Costituzionale espressasi sul punto nei medesimi termini.
Secondo infatti quanto affermato da Cass. sez. 6, sent. n. 2736 del 16/0/71 996, Cusani, Rv. 205863 Ma misura coercitiva del divieto di espatrio (art. 281 cod. proc. pen.) può essere applicata, nelle ipotesi in cui si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 280 cod. proc. pen., quando - come si evince, nel silenzio della norma,
dalla ratio che la ispira - si palesi sussistente il pericolo di fuga, il quale deve ritenersi idoneo a fondare il provvedimento coercitivo qualora, dall'esame di elementi e fatti obiettivi, della valutazione della personalità dell'imputato anche in riferimento ai riflessi che detti elementi e fatti possono avere sulla condotta post delictum, nonché dalla natura degli addebiti e dall'entità della pena già comminata nel giudizio di cognizione in itinere, sia ravvisabile la ragionevole probabilità che l'inquisito, ove non si intervenisse, farebbe perdere all'estero le proprie tracce precisando che Ma ragionevole probabilità non deve intendersi quale certezza o quasi certezza dell'espatrio, ne' che essa presupponga un pericolo particolarmente intenso, essendo solo necessario che si correli ad un pericolo di fuga reale, effettivo e non immaginario. Sostanzialmente nello stesso senso, nel rispetto delle diverse attribuzioni alla medesima spettanti, si era del resto pronunziata anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 109 del 31 marzo 1994, in cui aveva avuto modo di affermare che il divieto di espatrio, previsto dall'art. 281 cod. proc. pen. è una misura coercitiva che, pur connotata dal minor tasso di afflitività, incide nell'area della libertà personale e sulla libertà di circolazione del cittadino e il relativo provvedimento è, per giurisprudenza della Corte di Cassazione, ricorribile a norma dell'art. 111 Cost., comma 1. Da ciò consegue che per quanto concerne le condizioni per la sua applicabilità, deve essere assoggettata al regime delle misure coercitive sia con riguardo all'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, sia con riferimento alle esigenze cautelari generalmente connotate dal pericolo di fuga, la cui mancata indicazione comporta la nullità dell'ordinanza ex art. 292 c.p.p., commi 1 e 2. Con riguardo alla specifica vicenda della ricorrente, va invero rilevato come tutte le allegazioni difensive inerenti la cessazione di esigenze cautelari inerenti al pericolo di fuga (cittadinanza italiana, incensuratezza, prestato consenso all'estradizione, condanna a pena detentiva fissata nel minimo edittale di legge, risalenza temporale al maggio 2007 del fatto reato) da un lato abbiano trovato implicita ma inequivocabile conferma già con il provvedimento del 30/04/2013 con cui il Tribunale aveva respinto la richiesta di revoca del divieto di espatrio e dall'altro evidenzino l'insussistenza in concreto di alcun pericolo di fuga, situazione che impone l'annullamento non solo dell'ordinanza immediatamente impugnata ma anche delle precedenti ordinanze concernenti il divieto di espatrio, allo stato non più giustificate poiché venute meno le esigenze di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b).
4. All'accoglimento del ricorso consegue, pertanto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza, nonché dei provvedimenti resi dal Tribunale di Roma, 8 sezione in composizione collegiale in data 30/04/2013 e 10/01/2013 rispettivamente concernenti il diniego della richiesta di revoca del divieto di espatrio e quello d'imposizione di detta misura coercitiva.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del divieto di espatrio del 30 aprile 2013, nonché il provvedimento di divieto di espatrio del 10 gennaio 2013. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014