Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2014, n. 3503
CASS
Sentenza 8 gennaio 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La misura coercitiva del divieto di espatrio (art. 281 cod. proc. pen.) può essere applicata, nelle ipotesi in cui si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 280 cod. proc. pen., quando dagli atti emerga un concreto e attuale pericolo che l'imputato si dia alla fuga all'estero, e non per il soddisfacimento delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Art. 281 - Divieto di espatrio
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2014, n. 3503
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3503
Data del deposito : 8 gennaio 2014

Testo completo