Sentenza 5 dicembre 2003
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 12, comma primo, D. Lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 11 della Legge n. 189 del 2002 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina), una volta accertata come sussistente dal giudice di merito una condotta diretta a procurare l'ingresso illegale dello straniero dall'Italia nel territorio di uno Stato del quale egli non sia cittadino o non abbia titolo di residenza permanente, è irrilevante la circostanza che la destinazione finale del suo trasferimento sia il paese di origine. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo del veicolo utilizzato per il transito nel territorio italiano verso l'Austria di cittadini rumeni, la meta finale del cui viaggio era la Romania).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2003, n. 5813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5813 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 05/12/2003
1. Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - N. 5819
3. Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 023509/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RU UR N. IL 03/08/1966;
avverso ORDINANZA del 29/04/2003 TRIBUNALE di UDINE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. VENEZIANO Giuseppe, il quale chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato con conseguente restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro;
Udito il Difensore avv. Domenico LOMBARDO che insiste per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
- premesso che RU UR ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe - con la quale è stato respinto l'appello proposto avverso quella in data 7.4.2003 del g.i.p. del Tribunale di Tolmezzo reiettiva dell'istanza di restituzione di un furgone sottoposto a sequestro preventivo in relazione a procedimento per violazione dell'art. 12 co. 1^ d. lgs. 286/1998 come novellato dalla legge 189/2002 - deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) C.P.P. in relazione all'art. 12 co. 1^ d. lgs. 286/1998), in quanto nella fattispecie non sussisteva il reato di favoreggiamento dell'ingresso nel territorio di uno Stato della Comunità europea di cittadini extracomunitari, dal momento che da quanto accertato in atti non emergeva in alcun modo che le persone trasportate nel furgone in sequestro fossero dirette in Austria, emergendo, invece, che erano dirette al paese, la Romania, di origine;
- rilevato che dal testo del provvedimento impugnato risulta che l'indagato RU UR era stato sorpreso alla guida del proprio furgone diretto in Austria e con a bordo due cittadini extracomunitari privi di autorizzazione a permanere in paesi della Comunità europea;
- ritenuto che il reato contestato all'indagato (art. 12 co. 1^ d. lgs. 286/1998 come modificato dalla legge 189/2002) sanzione penalmente, tra l'altro, la condotta di chi compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato della quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente e che tale situazione è stata accertata come sussistente dal giudice del merito, di guisa che non assume alcun rilievo, in presenza della univoca lettera della norma in questione, in ordine alla sussistenza del reato de quo la circostanza che i due clandestini avrebbe avuto come meta finale del loro viaggio la Romania;
- considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, siccome basato su censure in fatto, atteso che il ricorrente mira a ottenere una valutazione degli elementi probatori in atti diversa da quella effettuata dal giudice del merito, così richiedendo in questa sede di legittimità un giudizio sul fatto non previsto dalla legge (art. 606 ult. co. C.P.P.) come motivo per ricorrere per Cassazione;
che la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria, meglio indicata in dispositivo, in considerazione della evidente pretestuosità del gravame proposto;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2004