Sentenza 28 aprile 2004
Massime • 1
Il delitto di cui all'art. 12, comma primo, D.Lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 11 della legge n. 189 del 2002 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) costituisce reato cosiddetto formale che si perfeziona con la mera realizzazione della condotta, sicché esso ricorre anche nel fatto diretto a procurare l'ingresso illecito dello straniero dall'Italia nel territorio di uno Stato confinante, del quale egli non sia cittadino o non abbia titolo di residenza permanente, a nulla rilevando ne' la durata di tale ingresso, ne' la destinazione finale del trasferimento. (Fattispecie relativa a sequestro dell'autoveicolo destinato al trasporto, attraverso il territorio austriaco, di cittadini rumeni la destinazione finale del cui viaggio sarebbe stata proprio il paese di origine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2004, n. 23193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23193 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 28/04/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 2052
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 030996/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TOLMEZZO;
nei confronti di:
1) PI HA, nato a [...] N. IL 03/05/1967;
avverso ordinanza del 28/05/2003 GIP TRIBUNALE di TOLMEZZO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G.: Annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 28/05/2003 il G.I.P. del Tribunale di Tolmezzo disponeva il dissequestro e la restituzione a PI RI dell'autovettura "Mercedes Sprinter" tg. SV06DUX sull'assunto che non ricorrevano gli elementi per ritenere sussistente il "fumus" del reato di immigrazione clandestina previsto dall'art. 12 co. 1 D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 189/2002, in quanto dagli atti risultava che il cittadino straniero si trovava nella necessità di attraversare l'Austria solo per raggiungere la Romania, suo paese di origine.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tolmezzo, che ne ha chiesto l'annullamento per carenza della motivazione e per violazione di legge, rilevando da un lato che il G.I.P. non aveva tenuto conto che il Tribunale in sede, in accoglimento dell'appello del P.M., aveva disposto il sequestro preventivo dell'autovettura, e deducendo dall'altro che, poiché la L. 189/2002 non distingue tra destinazione finale e transito nel paese estero, il reato contestato deve ritenersi sussistente ogniqualvolta l'agente ponga in essere attività dirette a procurare l'ingresso del cittadino extracomunitario in uno stato estero, anche se eventualmente solo in transito.
Il ricorso è fondato.
Va premesso che - a differenza della precedente normativa, secondo cui veniva punito solo chi compiva attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato - l'art. 12 co. 1 D. Lgs. 286/1998 (come modificato dall'art. 11 co. 1 lett. a L. 189/2002) punisce "chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente". Ciò premesso, va rilevato che la nuova disposizione ha ampliato la sfera della propria operatività nel senso che la condotta incriminata non è solo quella diretta a procurare l'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari, ma anche quella diretta a procurare l'ingresso illegale dello straniero in altro Stato. Appare evidente che lo scopo della nuova disposizione è quello di realizzare una cooperazione internazionale tra gli Stati membri dell'Unione Europea diretta al controllo dell'immigrazione clandestina nello spirito dell'accordo di Schengen del 19/06/1990, reso esecutivo con L. 388/1993 (Cass. sez. 1^ n. 5630, c.c. 02/12/2003, proc. Giurcau).
Pertanto - poiché la nuova disposizione prevista dall'alt. 12 co. 1 legge citata è un reato cosiddetto formale che si perfeziona con la mera realizzazione della condotta - deve ritenersi che detta norma sia applicabile a chiunque ponga in essere atti diretti a procurare l'ingresso illegale di cittadini extracomunitari in altro Stato. D'altra parte nel caso di specie non può essere considerata rilevante la circostanza che l'indagato abbia dichiarato che l'ingresso nel paese straniero era finalizzato solo al transito per raggiungere il paese di origine. Infatti in questa fase cautelare compito del G.I.P. è quello di accertare che il provvedimento di sequestro sia stato adottato con l'osservanza dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge, verificando in particolare la configurabilità in astratto di una delle ipotesi di reato che consentono il sequestro del mezzo di trasporto utilizzato per la commissione del reato, senza possibilità di estendere le valutazioni ad ulteriori circostanze di fatto, che potranno essere accertate solo nel prosieguo delle indagini o nel dibattimento.
Pertanto - trattandosi di provvedimento di sequestro di mezzo di trasporto finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 12 comma 4 D. Lgs. 286/1998 - l'autovettura non poteva essere dissequestrata in presenza di elementi certi, dai quali si desumeva l'esistenza del "fumus commissi delicti". Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la conseguente trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tolmezzo per quanto di competenza.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tolmezzo per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2004