Sentenza 26 novembre 2020
Massime • 1
Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Dichiarazioni dell'indagato nel verbale amministrativo (Cass. 12004/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 marzo 2023
Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale (la cui natura non muta sia che venga acquisito quale atto irripetibile, ovvero quale prova acquisibile ex art. 234 c.p.p., come affermato in epoca più recente). Tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att., giacchè altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile: ne consegue che la parte di documento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2020, n. 5823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5823 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2020 |
Testo completo
05823-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez. 2506/2020 MATILDE CAMMINO UP 26/11/2020 IGNAZIO PARDO R.G.N. 28960/2019 GIUSEPPE COSCIONI GIUSEPPINA ANNA RO PACILLI TO SARACO -Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: OR EG TO nato a [...] il [...] OL UR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/01/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TO SARACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIA GIUSEPPINA FODARONI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. uditi i difensori: l'Avvocato GABRIELE TERRANOVA che, nell'interesse di OR EG TO, ha insistito nei motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; L'avvocato MATTEO ORMI che, nell'interesse di OL UR, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. TO EG e LL LA ricorrono avverso la sentenza in data 22/1/2019 della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza in data 1 24/10/2011 del Tribunale di Firenze, che li aveva condannati per il reato di estorsione. Con separati ricorsi deducono: TO EG IO. 1.1. 1.1.1. "Violazione degli artt. 63, comma 2 e 191 c.p.p., dedotta ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.". Con il primo motivo si sostiene l'illegittimità delle modalità di assunzione della testimonianza resa da EI AN OL, che rendeva dichiarazioni auto-indizianti per le quali andava interrotta l'escussione al fine di rivolgergli gli avvertimenti di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc.pen., versandosi nell'ipotesi di cui all'art. 63, comma 2, cod.proc.pen. Si deduce, dunque, l'erroneità della decisione della Corte di appello, che ha rigettato la questione argomentando sul fatto che il reato eventualmente addebitabile a EI si era eventualmente prescritto, che le dichiarazioni auto- indizianti non potevano essere utilizzate soltanto nei confronti di chi le ha rese, che il testimone non aveva la qualità di indagato o imputato e tali qualità non potevano essergli attribuite dalla Corte di appello. 1.1.2. "Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova del delitto di estorsione, segnatamente alla sproporzione fra la violenza adoperata e la finalità di conseguire l'adempimento della pretesa creditoria, dedotta ex art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.". Con il motivo si sostiene che la sentenza è carente di motivazione con riguardo al tema dell'attendibilità del testimone EI in relazione all'esorbitanza della richiesta rispetto alla pretesa legittimamente azionabile e, dunque, in punto di configurabilità del reato di cui all'art. 629 cod.pen. piuttosto che di quello di cui all'art. 393 cod.pen. A tal proposito si osserva che la pretesa creditoria e il suo ammontare erano attestati da una scrittura privata sottoscritta dalle parti sulla quale la Corte di appello non si è soffermata, con conseguente omissione della motivazione sul punto. In relazione al diverso profilo della sproporzione della violenza rispetto alla pretesa creditoria, si denuncia, invece, l'apoditticità della motivazione e la sua manifesta irragionevolezza relativamente all'attendibilità di EI in quanto i riscontri valorizzati dalla Corte di appello non sono riferibili al tema centrale della prova, ossia quello di accertare se la persona offesa si fosse determinata alla sottoscrizione della scrittura privata e alla sua esecuzione perché coartato nella volontà da una violenza tale da annullare la sua capacità di autodeterminazione e non già in adempimento del suo debito. 1.1.3. "Manifesta illogicità della motivazione concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche". 2 Ajonu A tale riguardo si assume l'inadeguatezza del mero richiamo ai precedenti penali e all'assenza di un comportamento collaborativo, in quanto in tale maniera la Corte di appello ha omesso di considerare che con l'atto di gravame si era spiegato che le attenuanti generiche dovevano giustificarsi in ragione dell'esistenza di un legittimo titolo di credito e in quanto la vicenda traeva origine da una pregressa condotta criminosa.
1.2. LL LA. 1.2.1. "Violazione di legge penale, ex art. 606 lett. b) c.p.p., per erronea applicazione dell'art. 629 c.p. e inosservanza dell'art. 393 c.p. (pag. 6, punto n.
9 - sentenza impugnata)". Con il primo motivo si denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui individua l'elemento distintivo tra il reato di estorsione e quello di ragion fattasi nelle modalità della condotta violenta. Secondo la difesa, l'elemento distintivo va ravvisato -invece nel differente elemento psicologico che, nel reato di cui all'art. 393 cod.pen. va individuato nella convinzione di far valere una propria pretesa che potrebbe avere tutela giudiziale, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello che, invece, ha affermato che l'elemento psicologico fosse indifferente ai fini in trattazione. 1.2.2. "Mancanza assoluta della motivazione (punti da n. 1 a n. 9 sentenza), con particolare riferimento: A) alle condotte illecite, in genere;
B) alla compartecipazione della ricorrente". Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione in relazione ai pestaggi asseritamente subiti da IA, non essendovi nessuna specificazione con riguardo al quando, al quomodo e addirittura a chi materialmente li abbia commessi, visto che la parte della sentenza che tratta tale tema è priva del sia pur minimo accenno alla condotta realizzata da LL, anche in punto di eventuale concorso morale. 1.2.3. "illogicità della motivazione con vizio emergente dal testo (pag. 4 punto n. 3 e pag. 6, punto n. 9). Con il terzo motivo si sostiene che la motivazione è travisante nella parte in cui afferma che la somma di denaro era stata prestata a EI e che la somma richiesta in restituzione era superiore a quella effettivamente dovuta. In realtà -precisa la difesa- la somma non era stata prestata, ma era stata sottratta da IA, per come riconosciuto anche dal primo giudice. Con riguardo all'entità della somma pretesa, si osserva come LL avesse aggiunto alla somma sottratta anche una quota riferibile al risarcimento del danno subito per l'indebito utilizzo della carta di credito.
2. Il ricorso è stato trattato con discussione orale in ragione della tempestiva richiesta presentata in tal senso dai ricorrenti, a norma dell'art. 23, comma 8, 3 Долли decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati.
1.1. Il primo motivo del ricorso di TO EG IO -con il quale si eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da EI AN OL è manifestamente infondato. A tal proposito va ribadito un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato nella motivazione dell'impugnata sentenza, secondo cui: le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria o all'autorità giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili, per violazione dell'art. 63, comma I, cod. proc. pen., solo contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali la sanzione processuale della inutilizzabilità, prevista dall'art. 63, comma I, cod. proc. pen., non opera (Sez. 2, Ordinanza n. 30965 del 14/07/2016, Di Giacomo, Rv. 267571); le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, prevalendo la qualità di teste-parte offesa del reato in relazione al quale si indaga rispetto a quella di possibile coindagato in reato connesso (Sez. 2 Sent. n. 283 del 01/10/2013, Ud., dep. 08/01/2014, Rv. 258105), né di tali dichiarazioni si può eccepire l'inutilizzabilità "erga omnes" sulla base del fatto che le stesse provengono da un soggetto indagato in reato connesso, non ascoltato con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini. (Sez. 5, Sentenza n. 43508 del 28/05/2014 Cc., dep. 17/10/2014, Rv. 261078).
1.2. Il secondo motivo del ricorso di TO e il primo motivo del ricorso di LL sono, invece, fondati. Sia il Tribunale, sia la Corte di appello ritengono che il discrimine tra il reato di estorsione e quello della ragion fattasi prescinda dalla legittimità della pretesa creditoria, dovendosi -invece- guardare alle modalità della condotta, configurandosi il delitto di cui all'art. 629, cod.pen. quando queste siano particolarmente aggressive e sproporzionate rispetto alla pretesa vantata. Sul punto, così scrive il giudice di primo grado: «in tale contesto il fatto che il debito riconosciuto da EI fosse di sole £ 5.000.000 o di somme superiori (come sostengono le difese sulla base dei documenti in atti) non incide minimamente sulla qualificazione giuridica della condotta. A prescindere dalla legittimità o meno della pretesa, se la richiesta di restituzione è fatta con modalità aggressive che trascendono un'ordinaria pressione per ottenere una cosa propria (...) e che costringano la persona offesa a subire la pretesa altrui senza una reale e concreta alternativa, si verte comunque in ipotesi di estorsione». A tale motivazione fa eco quella della Corte di appello, là dove ritiene AJ configurato il delitto di estorsione perché: «[...] a prescindere dalla legittimità o meno della pretesa, la richiesta di restituzione è stata attuata con modalità aggressive sproporzionate e gratuite, tali da colorare da obiettiva ingiustizia il profilo perseguito, che caratterizza l'elemento materiale del delitto di estorsione». Ponendo l'accento sulle modalità della condotta e marginalizzando l'importanza della legittimità della pretesa e della misura della stessa, però, i giudici di merito commettono un errore di diritto e incorrono nel vizio di violazione di legge, ove si tenga conto dell'insegnamento delle Sezioni unite, che con la sentenza n. 29541 del 16/7/2020 (ric. Filardo, Rv. 280027 - 02) hanno affermato il principio esattamente opposto, in forza del quale la verifica dell'esistenza della legittimità della pretesa costituisce un presupposto imprescindibile al fine di poter configurare il diritto di esercizio arbitrario del proprio diritto e, al contempo, hanno chiarito che l'elemento discretivo tra i due delitti non può fondarsi sulla modalità esplicative della condotta materiale (quasi sovrapponibili in quanto non vi sono elementi normativi per distinguere la nozione di violenza e di minaccia contenuta nell'art. 393 cod.pen. rispetto all'identica nozione contenuta nell'art. 629 cod.pen.), bensì nell'elemento psicologico, in quanto soltanto la presenza di un ragionevole convincimento di agire al fine di perseguire un proprio diritto porta la condotta nell'alveo della ragion fattasi, deviandola dal delitto di estorsione. Si legge, infatti, nella sentenza delle Sezioni Unite menzionata: «[...] i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. [...] Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. assume, pertanto, decisivo rilievo l'esistenza о meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare;
nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli». L'evidenziata violazione di legge porta dunque all'annullamento con rinvio ad 5 altra sezione della Corte di appello di Firenze, che avrà il compito di rivalutare se il caso concreto configuri il delitto di ragioni fattasi o di estorsione, e in tale rivalutazione dovrà tenere presente quanto spiegato dalla già menzionata sentenza delle Sezioni Unite, ossia che: è preliminare la verifica dell'esistenza di una pretesa astrattamente tutelabile davanti all'autorità giudiziaria, in quanto: «i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo era diretta, giacché tale requisito - che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo» (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, D.V., rv. 268764); «ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362). Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967)»; l'elemento psicologico del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello del reato di estorsione vanno accertati secondo le ordinarie regole probatorie». Non va dimenticato, poi, che nel caso concreto il fatto è stato contestato in concorso tra LL e TO, ossia tra il titolare dell'eventuale pretesa creditoria e di un terzo che ha realizzato le condotte al fine di dare concretezza all'attuazione della pretesa medesima. Anche a tale riguardo si dovrà tenere conto degli insegnamenti della già più volte menzionata sentenza delle Sezioni unite, che -dopo avere ribadito la 6 Абрил possibilità di configurare il concorso del terzo nel delitto di ragion fattasi- ha operato le seguenti precisazioni, a cui il giudice del rinvio si dovrà attenere: «[...] se, ai fini della distinzione tra i reati de quibus, alla partecipazione al reato di terzi concorrenti non creditori (abbiano, o meno, posto in essere la condotta tipica) non è possibile attribuire rilievo decisivo, risulta, al contrario, determinante il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio. Ove ciò sia accaduto, i terzi (ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsione;
in caso contrario, ove cioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni». Il giudice del rinvio dovrà, dunque, tenere conto del principio di diritto spiegato dalle Sezioni Unite, secondo il quale: per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 11282 del 2/10/1985, Conforti, Rv. 171209); qualora il terzo agente - seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen. nella previsione dell'art. 393 stesso codice - inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 8836 del 05/02/1991, Paiano, Rv. 188123; Sez. 2, n. 4681 del 21/03/1997, Russo, Rv. 207595; Sez. 5, n. 29015 del 12/07/2002, Aligi, Rv. 222292; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino, Rv. 255651). Segue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso il 26/11/2020 Il Presidente Il Consigliere est. IO Saraco Matilde Cammino Jam DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 FEB. 2021 7 IL IL CANCELLIERE.CANCELLIERE Claudia Pianelli