Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2020, n. 5823
CASS
Sentenza 26 novembre 2020

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Massime1

Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Dichiarazioni dell'indagato nel verbale amministrativo (Cass. 12004/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 marzo 2023

    Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale (la cui natura non muta sia che venga acquisito quale atto irripetibile, ovvero quale prova acquisibile ex art. 234 c.p.p., come affermato in epoca più recente). Tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att., giacchè altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile: ne consegue che la parte di documento …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2020, n. 5823
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5823
Data del deposito : 26 novembre 2020

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