Sentenza 24 ottobre 2018
Massime • 2
In tema di reati doganali, i tabacchi esteri detenuti a bordo di una nave in sosta in un porto dello Stato sono esenti dal pagamento dei diritti di confine, purché siano destinati al consumo dell'equipaggio e dei passeggeri, sino alla fine dello scarico, se si tratta di navi nazionali, e per tutta la durata del soggiorno, se si tratta di navi estere, non essendo pertanto configurabile, in conseguenza della loro introduzione nel territorio dello Stato, il reato di cui all'art. 291-bis del d.P.R. 23 giugno 1973, n. 43. (In motivazione la Corte ha precisato che i tabacchi, come ogni altra merce, astrattamente soggetta al pagamento dei diritti di confine, ma esonerata da tale pagamento in quanto "provvista di bordo", perdono detta esenzione a seguito dello sbarco o del consumo a terra, essendo in tal caso configurabile il reato di contrabbando doganale). Massima conforme n. 1554 del 1969 Rv. 110205
In tema di reati doganali, le merci di origine nazionale caricate su di una nave con esenzione dal pagamento dei diritti di confine in quanto "provviste di bordo", all'atto della esportazione - che si verifica quando la nave ha varcato la linea doganale, ossia è uscita dal porto – assumono la qualifica di "merci estere", con la conseguenza che, qualora siano reintrodotte nello Stato, per non essersi verificato il loro integrale consumo a bordo, debbono essere parificate a quelle di origine estera ai fini del pagamento dei diritti doganali. Massima conforme n. 1554 del 1969 Rv. 110206; vedi n. 12310 del 1988, Rv. 179911.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2018, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2018 |
Testo completo
02056-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez.3360 Grazia Lapalorcia - Relatore - UP 24/10/2018 Claudio Cerroni R.G. N. 19145/2018 Antonella Di Stasi Emanuela Gai Fabio Zunica DEPOSITATA IN CANCELLERIA ha pronunciato la seguente IL 17 GEN 2019 SENTENZA IL CANCELLIERE Luana Mariani sul ricorso proposto da RI RO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/11/2017 della Corte di Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 novembre 2017 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del 14 ottobre 2014 del Tribunale della Spezia, in forza della quale RO RI era stato condannato alla pena, sospesa, di anni uno mesi cinque di reclusione ed euro 80.000 di multa, oltre alla confisca dei beni e della vettura in sequestro, per il reato di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen., 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nonché 43 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 501 (rectius n. 504).
2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente ha eccepito l'irregolarità processuale del primo giudizio, stante l'omessa notifica al difensore di fiducia, legittimamente impedito, della data di rinvio del procedimento. In tal modo infatti ricadeva sul difensore d'ufficio a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. il peso di carenze strutturali e d'organico degli uffici giudiziari, così svuotando di significato l'art. 102 cod. proc. pen.. Allo stesso tempo analoga eccezione è stata proposta quanto all'ultima udienza dibattimentale del medesimo giudizio, rinviata per malattia del giudice ed in ordine alla quale il difensore di fiducia era stato previamente informato della sua mancata celebrazione, con invito a nominare un sostituto d'udienza.
2.2. Col secondo motivo è stata contestata la qualificazione giuridica del primo reato, che doveva intendersi come reato tentato e non consumato, atteso che l'imputato non era mai stato perso di vista dagli operanti dal momento di abbandono della zona doganale fino al fermo ed alla perquisizione dell'autovettura.
2.3. Col terzo motivo poi è stata lamentata la mancata declaratoria di improcedibilità in relazione al tabacco non estero rinvenuto nell'autovettura dell'imputato, prodotto che non poteva ricadere nella previsione incriminatrice.
2.4. Col quarto motivo infine il ricorrente ha eccepito il vizio logico di motivazione, laddove a fronte della richiamata gravità del fatto era stata applicata una pena vicina ai minimi edittali, ed in proposito doveva quindi applicarsi anche un aumento minimo per la continuazione.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. In linea del tutto generale, peraltro, non può non osservarsi che col presente ricorso la parte ha inteso sostanzialmente riproporre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata.
4.2. In ogni caso, per quanto riguarda il primo motivo d'impugnazione, è stato correttamente richiamato il principio secondo il quale il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo nel caso di rinvio "a nuovo ruolo", poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l'imputato contumace, 2 che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, sia per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza (ex plurimis, Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264159). Infatti, è stato altresì precisato che il difensore, che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire, ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo (Sez. 2, n. 51427 del 05/12/2013, Domenichini, Rv. 258065; cfr. Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006, Grassia, Rv. 232906). discendeD'altronde siffatto principio pianamente dalla norma complessivamente emergente dagli artt. 97 e 102 cod. proc. pen.. Infatti, se è pur vero che la data dell'udienza di rinvio non venne comunicata dalla cancelleria al difensore di fiducia dell'imputato, a tale comunicazione non si doveva provvedere atteso che al difensore disegnato come sostituto dal giudice, ai sensi dell'art. 97, comma 4 cod. proc. pen., si applicano le disposizioni di cui all'art. 102 cod. proc. pen., per cui lo stesso esercita i diritti e assume i doveri del difensore, con conseguente obbligo di comunicare al difensore di fiducia, da lui sostituito, la data di rinvio dell'udienza (così, in motivazione, Sez. 3, n. 30466 cit.). Per quanto riguarda l'ulteriore doglianza di natura processuale, è stata parimenti eccepita la mancata comunicazione della data di rinvio di un'udienza (cui il difensore di fiducia era ovviamente tenuto a partecipare), prima della quale la cancelleria del Tribunale spezzino si era invero premurata di avvisare il difensore, di altro Foro ed al fine di scongiurare inutili spostamenti, che vi sarebbe stato un mero rinvio stante la malattia del giudice assegnatario del fascicolo. Sì che all'udienza fissata era stato disposto rinvio, alla presenza di difensore a norma dell'art. 97, comma 4 cit. (né, al riguardo, il ricorrente svolge ulteriore rilievo). In definitiva, la mera comunicazione di cortesia organizzativa non può sovvertire la regola processuale (tra l'altro in pregiudizio dell'organizzazione dell'Ufficio che detta riconosciuta cortesia ha ritenuto di fare) e la sua costante interpretazione giurisprudenziale, tanto più che a detta comunicazione l'Ufficio non era affatto tenuto. Né, in ogni caso e ad abundantiam, parte ricorrente ha allegato le lesioni che la propria difesa avrebbe sofferto in esito a siffatte, legittime, condotte processuali. 3 4.3. In relazione al secondo motivo di ricorso, anzitutto il ricorrente intende introdurre censure in fatto tese a sovvertire la ricostruzione della vicenda siccome operata nel provvedimento impugnato, senza tra l'altro fornire specifico riscontro in ordine al lamentato travisamento. In proposito infatti il provvedimento impugnato ha dato atto che il ricorrente non era rimasto sempre sotto il controllo dei militari operanti, a partire dal ricevimento dei prodotti a bordo fino all'intercettazione a terra, sì che non poteva comunque parlarsi di tentativo del reato. In ogni caso, poi, se il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, in specie, ed a prescindere dall'osservazione a distanza da parte della polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266), il carico di merce era stato effettuato nell'autovettura dell'imputato, che ne aveva così ottenuto comunque la disponibilità a prescindere dal successivo fermo avvenuto nella fascia di vigilanza doganale.
4.4. Per quanto poi riguarda il terzo motivo di censura, al riguardo è stato complessivamente osservato che i tabacchi esteri detenuti a bordo di una nave sono esenti dal pagamento dei diritti di confine anche quando la nave sosta in un porto dello Stato, purché siano destinati al consumo, a bordo, dell'equipaggio e dei passeggeri sino alla fine dello scarico, se si tratta di navi nazionali, e per tutta la durata del soggiorno, se si tratta di navi estere. Per detti tabacchi, come per ogni altra merce soggetta al pagamento dei diritti di confine ed esonerata da tale pagamento in quanto "provvista di bordo", lo sbarco o il consumo a terra comportano ipso facto la cessazione dell'esenzione ed integrano una delle ipotesi di contrabbando doganale previste (Sez. 1, n. 1554 del 22/11/1968, dep. 1969, Della Monaca, Rv. 110205). In conseguenza, le merci di origine nazionale che vengano caricate su di una nave con esenzione dal pagamento dei diritti di confine in quanto "provviste di bordo", all'atto della esportazione - che si verifica quando la nave ha varcato la linea doganale, ossia è uscita dal porto - assumono la qualifica di merci estere. Pertanto, ove dette merci siano integralmente reintrodotte nello Stato, per non essersi di fatto verificato il loro integrale consumo a bordo, non possono che essere parificate a quelle estere ai fini del pagamento dei diritti doganali (Sez. 1, n. 1554 del 22/11/1968, dep. 1969, Della Monaca, Rv. 110206; cfr. altresì Sez. 3, n. 12310 del 22/03/1988, Spinaci, Rv. 179911; Sez. 3, n. 1630 del 09/04/1997, Bregante, Rv. 208276). In specie, del tutto correttamente il Tribunale spezzino, la cui motivazione si salda con quanto successivamente osservato dalla Corte territoriale che ne ha integralmente condiviso i contenuti (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303), ha così ritenuto che comunque l'imputato non aveva fornito alcuna prova liberatoria a norma degli artt. 23 e 25 t.u. doganale, neppure in relazione quindi ai presunti tabacchi nazionali, la cui natura avrebbe dovuto essere dimostrata dall'interessato, stante la sussistenza di palesi indizi di un'introduzione di contrabbando nel territorio doganale.
4.5. Del tutto infondato, e comunque non specifico, è anche l'ultimo motivo di ricorso. Parte ricorrente ha inteso infatti evidenziare una presunta contraddittorietà motivazionale tra la pena base, "vicina ai minimi edittali" mentre era stata parimenti sottolineata la gravità del fatto, e l'aumento per la continuazione, che avrebbe dovuto essere parimenti "minimo". In proposito la Corte genovese ha invece adeguatamente sottolineato "la congruità della pena, sia base, sia quanto alla quota di aumento per la continuazione", in ragione della valutazione di tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., "pena vicina ai minimi edittali nonostante la gravità del fatto (in particolare quanto alla evasione delle accise sull'alcol)" (in specie l'aumento per continuazione è stato infatti contenuto, a fronte della pena edittale di cui all'art. 43 cit., in un solo mese di reclusione ed in euro 3.334 di multa).
5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che condurre quindi all'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»>, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 24/10/2018 Mein lev Il Consigliere estensore Presidente refolower laudio Cerroni Grazia Lapalorcia i IL CAL nd rian Lu