Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2018, n. 2056
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Sentenza 24 ottobre 2018

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In tema di reati doganali, i tabacchi esteri detenuti a bordo di una nave in sosta in un porto dello Stato sono esenti dal pagamento dei diritti di confine, purché siano destinati al consumo dell'equipaggio e dei passeggeri, sino alla fine dello scarico, se si tratta di navi nazionali, e per tutta la durata del soggiorno, se si tratta di navi estere, non essendo pertanto configurabile, in conseguenza della loro introduzione nel territorio dello Stato, il reato di cui all'art. 291-bis del d.P.R. 23 giugno 1973, n. 43. (In motivazione la Corte ha precisato che i tabacchi, come ogni altra merce, astrattamente soggetta al pagamento dei diritti di confine, ma esonerata da tale pagamento in quanto "provvista di bordo", perdono detta esenzione a seguito dello sbarco o del consumo a terra, essendo in tal caso configurabile il reato di contrabbando doganale). Massima conforme n. 1554 del 1969 Rv. 110205

In tema di reati doganali, le merci di origine nazionale caricate su di una nave con esenzione dal pagamento dei diritti di confine in quanto "provviste di bordo", all'atto della esportazione - che si verifica quando la nave ha varcato la linea doganale, ossia è uscita dal porto – assumono la qualifica di "merci estere", con la conseguenza che, qualora siano reintrodotte nello Stato, per non essersi verificato il loro integrale consumo a bordo, debbono essere parificate a quelle di origine estera ai fini del pagamento dei diritti doganali. Massima conforme n. 1554 del 1969 Rv. 110206; vedi n. 12310 del 1988, Rv. 179911.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2018, n. 2056
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2056
    Data del deposito : 24 ottobre 2018

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