Sentenza 6 novembre 2006
Massime • 1
Le dichiarazioni rese in dibattimento da imputato in procedimento connesso o collegato, definito con sentenza di patteggiamento, sono utilizzabili nei confronti di terzi, anche se non precedute dall'avvertimento previsto dall'art. 64 cod. proc. pen., in quanto l'esigenza di non ledere la sua posizione è recessiva, una volta che il procedimento nei suoi confronti si sia concluso irrevocabilmente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2006, n. 5781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5781 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/11/2006
Dott. OLIVA NO - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1356
Dott. CARCANO DO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 16968/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IM IG, N. Taranto il 5.5.1949;
2) ME LO, N. Sesto Fiorentino (FI) il 17.3.1949;
3) RO FA AL, N. Brindisi il 25.10.1952;
4) FR NO, N. San Giuliano Terme (PI) il 18.10.1957;
avverso la sentenza del 14 novembre 2005 emessa dalla Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Delehaye Enrico, che ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile Azienda Ospedaliera di Careggi e il rigetto nel resto;
uditi i difensori della Regione Toscana e dell'Azienda Ospedaliera di Careggi, costituitesi parte civile, avv.ti Marco Rocchi e Rosario Bevacqua;
udito il difensore di SC, avv. Enrico Marzaduri;
uditi i difensori di SI, avv.ti Antonino Denaro e Alberto Rocca;
udito il difensore di ME, avv. Pier Matteo Lucibello;
udito il difensore di ON, avv. Eriberto Rosso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa il 22 gennaio 2003 dal Tribunale della stessa città, appellata da IG SI, FA AL ON, NO SC e LO ME, ha ridotto la pena a quest'ultimo, per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, disponendo anche la sospensione condizionale della pena, e ha confermato per il resto le condanne inflitte agli altri imputati. La decisione ha, inoltre, confermato anche le condanne in solido al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, liquidando in via equitativa, a titolo di danno morale, Euro 50.000,00 a carico di ON e ME per i danni alla Regione Toscana ed Euro 25.000,00 a carico di SI, ON e ME per i danni all'Azienda Ospedaliera di Careggi.
Nella ricostruzione operata dai giudici d'appello, sostanzialmente in linea con quanto accertato nella decisione di primo grado, gli imputati sono risultati coinvolti, a diverso titolo e con ruoli differenti, in un complesso sistema di corruzione per la aggiudicazione delle forniture di presidi medico-chirurgici presso alcune Aziende ospedaliere toscane.
In origine la vicenda processuale ha riguardato anche altre persone, imputate per analoghi fatti di corruzione, le cui posizioni sono state definite separatamente. Tra queste vi è DI VI - che ha patteggiato la pena -, amministratore della Hospital GY (HT), società avente ad oggetto la commercializzazione di prodotti ed attrezzature ospedaliere, che avrebbe svolto un ruolo fondamentale nel mettere in atto le pratiche corruttive nei confronti di molti medici, tutti in posizione di vertice nei rispettivi settori. Il sistema posto in essere, così come descritto dai giudici di merito, prevedeva che i medici, d'accordo con l'VI che versava loro considerevoli somme di denaro, gratificandoli anche con viaggi ed altri benefits, favorissero la HT nella aggiudicazione delle forniture, attraverso richieste di prodotti che venivano dettagliatamente descritti in modo da corrispondere perfettamente ai requisiti di quelli commercializzati dalla HT, con l'effetto di escludere le altre ditte concorrenti.
In questa vicenda dai contorni più ampi si inseriscono gli attuali imputati, il cui coinvolgimento nelle condotte corruttive dell'VI presenta, in alcuni casi, caratteri particolari, anch'essi ricondotti al reato di corruzione di cui all'art. 319 c.p.. In particolare, SI è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 319 c.p. per avere, quale responsabile della Sezione Emodinamica ed Interventistica presso l'Ospedale Misericordia e Dolce di Prato e, prima ancora, in qualità di responsabile della Divisione Emodinamica presso la Clinica Universitaria di Careggi, ricevuto indebite somme di denaro dall'VI per favorire la sua società HT nella aggiudicazione delle forniture ospedaliere (capo b); ME del reato di cui all'art. 319 c.p. perché, nella qualità di Presidente della Commissione sanità della Regione Toscana e, successivamente, di Vice Presidente del Consiglio regionale della Toscana, riceveva dall'VI, in due riprese, la somma complessiva di L. trenta milioni, per favorire la realizzazione del Centro Cuori Artificiali a cui erano interessati sia VI che ON (capo d);
allo stesso modo ON è stato condannato per il reato di cui agli artt. 110, 319 e 321 c.p., per avere, in concorso con VI, posto in essere la condotta corruttiva nei confronti del ME, combinando gli incontri con quest'ultimo (capo e). Posizione diversa ha avuto SC, dipendente dell'VI, ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento per aver aiutato il suo datore di lavoro ad eludere le indagini su un episodio di corruzione (capo i).
2. Le prove utilizzate dai giudici di merito per ricostruire i fatti sono rappresentate dalle testimonianze di ZI DO, dipendente della HT che si presentò spontaneamente negli uffici della Guardia di Finanze per denunciare i sistemi di corruzione realizzati dall'VI, ma soprattutto dalle dichiarazioni rese in dibattimento dello stesso VI, dalla sua segretaria CA Serena, dalle intercettazioni telefoniche acquisite e da una serie di riscontri costituiti da testimonianze rese da persone informate sui fatti, nonché dalle stesse parziali ammissioni di alcuni imputati.
3. Tutti gli imputati hanno presentato ricorso per Cassazione.
3.1. Nel ricorso presentato nell'interesse di SI i difensori, con il primo motivo, hanno dedotto il vizio di motivazione della sentenza sotto diversi profili.
In primo luogo si ritiene che la sentenza abbia omesso di fornire risposta alla doglianza avanzata nell'atto di appello, dove si censurava la genericità della ricostruzione dei fatti attribuiti all'imputato, tacendo circostanze importanti ai fini della prova della sussistenza del reato, quale ad esempio la causa dei pagamenti in denaro, reputando insufficiente e privo di valore dimostrativo il passaggio contenuto in motivazione in cui si dice che SI era a "libro paga" dell'VI.
La motivazione sulla colpevolezza dell'imputato sarebbe inoltre illogica in quanto non ha dimostrato che VI avesse il monopolio delle forniture presso il settore di emodinamica di cui SI era responsabile. La sentenza avrebbe svalutato ogni elemento favorevole alla difesa, concependo una apodittica formula secondo cui la prova del denaro versato all'imputato equivarrebbe a sostenere la corruzione dello stesso, in assenza di ogni prova sull'atto contrario posto in essere e sulla stessa esistenza del patto corruttivo. La difesa ha poi riproposto la tesi del prestito richiesto dall'imputato all'VI, censurando la valutazione negativa compiuta dai giudici d'appello che non hanno mostrato di credere a tale ricostruzione.
Con l'altro motivo i difensori hanno dedotto il vizio di violazione di legge in relazione al reato di corruzione, ritenendo erronea l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui non vi sarebbe bisogno di una esplicita pattuizione tra corrotto e corruttore, essendo sufficiente una generica previsione degli atti da compiere. Nella specie, mancherebbe ogni elemento di prova sia dell'esistenza di un accordo, sia di condotte di "asservimento" dell'imputato nei confronti dell'VI, sia, infine, di atti commessi in violazione dei doveri dell'ufficio.
In subordine la difesa ha chiesto che il fatto venga qualificato come corruzione impropria.
3.2. Con il primo motivo del suo ricorso ME ha dedotto la violazione degli artt. 197 bis e 210 c.p.p. in relazione alle dichiarazioni rese da VI, sostenendo che questi non poteva essere sentito quale testimone ai sensi dell'art. 197-bis c.p., ma come imputato di reato connesso ai sensi dell'art. 210 c.p.p., dovendo trovare applicazione, nel caso di specie, il regime transitorio di cui alla L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 26. Con un altro motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 516, 521 e 522 c.p.p., nonché dell'art. 319 c.p., in quanto la sentenza di primo grado, nel riconoscere la sua responsabilità per il delitto di corruzione limitatamente all'episodio del gennaio 2000 (cena al ristorante Don CI), avrebbe violato il principio di correlazione tra contestazione e sentenza, dal momento che nel capo di imputazione non vi era contenuto alcun riferimento all'episodio in questione.
Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 319 c.p., nonché il travisamento della prova e la manifesta illogicità della motivazione. La tesi della difesa è che i trenta milioni dati al ME non erano il frutto di un accordo corruttivo, ma solo il finanziamento per l'imminente campagna elettorale regionale che si apprestava a condurre. Si contesta, inoltre, la corretta applicazione fatta dai giudici dell'art. 319 c.p., che hanno ritenuto non necessaria la puntuale individuazione degli atti illegittimi o illeciti posti in essere e si denuncia il travisamento della prova, avendo la Corte d'appello del tutto ignorato la deposizione dell'VI, che ha escluso che durante la cena al ristorante Don CI si fosse accennato ad affari oppure al Centro cuori artificiali.
Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione, rilevando che la stessa sentenza ha dato atto che l'imputato ha poi destinato l'intera somma alla campagna elettorale e che questa fosse l'originaria destinazione. Con il quinto motivo censura la sentenza per violazione dell'art. 319 c.p. sotto il profilo della qualità di pubblico ufficiale. In
particolare, dopo aver premesso che risulta dagli atti che VI ignorasse che ME fosse Presidente della Commissione sanità della Regione e che i vantaggi che si riprometteva di ottenere erano collegati al futuro incarico di assessore regionale alla sanità, il ricorrente critica la sentenza d'appello nel punto in cui afferma che "non ha rilievo il fatto che i vantaggi fossero attesi solo per il tempo in cui ME fosse diventato assessore", rilevando che avrebbe dovuto considerare la qualità attuale di pubblico ufficiale del ME.
Con l'ultimo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 185 c.p., per avere la Corte d'appello condannato l'imputato al risarcimento in favore dell'Azienda Ospedaliera di Careggi in mancanza di un danno che costituisca conseguenza diretta del fatto illecito, trattandosi, invece, di un danno non solo indiretto, ma ipotetico e virtuale. In data 11 maggio 2006 il difensore di ME ha depositato nuovi motivi ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10, con cui, oltre a ribadire tesi già presentate nel ricorso, ha dedotto la contraddittorietà della motivazione e il travisamento della prova per avere la sentenza affermato l'esistenza di un patto corruttivo del tutto inesistente, in quanto smentito dalle prove acquisite. Il 19 ottobre 2006 il ME ha presentato una memoria difensiva, in cui ha ribadito la non configurabilità del reato di corruzione, ma tutt'al più la diversa figura di traffico d'influenza, priva di rilievo penale.
3.3. Per mezzo del suo difensore, ON ha dedotto violazione ed erronea applicazione degli artt. 319 e 321 c.p., nonché illogicità manifesta della motivazione.
Viene censurata la sentenza per non aver individuato l'atto o almeno il genus degli atti oggetto del presunto accordo corruttivo che sarebbe intervenuto nella cena al ristorante Don CI. Sotto altro profilo si critica, per illogicità, la sentenza là dove sembra attribuire allo ON una responsabilità a titolo di concorso morale, per aver offerto sostegno attivo alla condotta corruttrice dell'VI: secondo il ricorrente un tale contributo all'azione, collocato nel gennaio 2000, era inidoneo ad affermare la sua penale responsabilità in mancanza della prova dell'accordo con ON.
Con altro motivo è stata dedotta la erronea applicazione dell'istituto del concorso di persone, sostenendo che la sentenza avrebbe dovuto dimostrare quale contributo volontario e cosciente avrebbe portato ON alla commissione del reato. Con un terzo motivo è stata eccepita la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, per avere i giudici ritenuto ON responsabile "limitatamente all'episodio di corruzione del gennaio 2000", sebbene nell'imputazione nessun episodio di corruzione sia stato mai contestato in quel periodo.
Con l'ultimo motivo si contesta la decisione per non aver concesso le circostanze attenuanti generiche.
3.4. Infine, SC, tramite il suo difensore, ha presentato un articolato ricorso deducendo mancanza di motivazione e manifesta illogicità della stessa, sotto diversi profili.
In primo luogo, viene rilevato un vizio di incompletezza della motivazione per non aver verificato la sussistenza del presupposto del favoreggiamento, ossia l'esistenza del reato di corruzione attinente la "regalia" dell'autovettura al NI da parte dell'VI.
Inoltre, si assume l'incompletezza della motivazione anche in ordine al mancato esame delle deduzioni difensive in cui si è messo in evidenza come l'imputato non fosse a conoscenza dei rapporti illeciti tra VI e NI, fondandosi invece la condanna soprattutto su alcune frasi pronunciate dall'VI, alle quali, estrapolate dal loro contesto, è stato attribuito un diverso significato. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Procedendo all'esame delle diverse posizioni e dei singoli ricorsi, la situazione di SI appare come quella che meglio si inquadra nel sistema di corruzione realizzato dall'VI. L'imputato, di professione medico, è stato responsabile della Sezione Emodinamica ed Interventistica presso l'Ospedale Misericordia e Dolce di Prato dall'estate del 2000 e, in precedenza, aveva ricoperto lo stesso ruolo nella Divisione Emodinamica presso la Clinica Universitaria di Careggi, dove era stato membro di una sottocommissione con funzioni tecnico-propositive in ordine alle decisioni della commissione acquisti (teste Santoro). Secondo la sentenza impugnata, in entrambi i ruoli ricoperti, prima a Firenze e poi a Prato, dove acquista maggiore autonomia decisionale, avrebbe sistematicamente favorito VI, del quale era "a libro paga", piegando le proprie decisioni discrezionali nella scelta delle forniture agli interessi della HT, realizzando costanti e consapevoli favoritismi, dietro versamento di consistenti somme di denaro, circa L. venti milioni durante gli anni di permanenza a Firenze (1997- 1998), divenuti quaranta milioni all'anno una volta trasferitosi a Prato.
Rispetto a questa ricostruzione il ricorrente ha dedotto la contraddittorietà della motivazione - in alcuni punti ritenendola mancante -, perché i giudici non avrebbero spiegato la "causa del passaggio di denaro" dall'VI al SI, tenuto conto del fatto che quest'ultimo, sin dai primi interrogatori ha sempre ammesso di aver ricevuto il denaro, giustificando tale circostanza con necessità familiari ed economiche, escludendo che fosse il prezzo della corruzione per favorire l'VI.
Invero, la motivazione della sentenza non merita alcuna censura. Le prove a carico sono rappresentate dalle intercettazioni telefoniche, dalle dichiarazioni di ZI e, soprattutto, di VI. In base a tali elementi di prova la Corte d'appello ha escluso che la consegna del denaro trovasse la sua causa in un semplice prestito: in particolare, sono state riportate le inequivocabili parole usate dall'VI nel corso dell'esame dibattimentale, in cui ha riferito che le somme date al SI rappresentavano un "investimento per assicurarsi le forniture presso gli ospedali";
d'altra parte, che non si trattasse di un prestito lo ha confermato anche ZI.
Inoltre, secondo la sentenza impugnata la dimostrazione che la vera ragione delle prestazioni in denaro a favore dell'imputato fosse l'azione di corruzione è costituita dalle conversazioni intercettate dell'VI con alcuni imprenditori, suoi concorrenti, in cui in un caso, riferendosi all'imputato, dice: "sì, ma guarda che se tanto ci vai te non te lo compra", e in un altro parla della necessità di "foraggiare, pompare SI", frasi da cui i giudici territoriali hanno desunto la prova della stretta complicità e sintonia dell'VI e del SI, ritenendo che il secondo fosse totalmente asservito al primo nel favorire la società HT. Ulteriore elemento a favore di questa ricostruzione è offerto da un'altra conversazione intercettata, in cui VI paventa il rischio di essere trattato come le altre ditte fornitrici e riceve ampie e tranquillanti assicurazioni da SI.
D'altra parte, i giudici d'appello hanno anche spiegato, sulla base delle stesse dichiarazioni rese da VI, il metodo seguito dall'imputato per favorire gli acquisti dei prodotti della HT, costituito nell'indicare in maniera dettagliata i prodotti e le attrezzature di cui il reparto aveva bisogno, in modo che corrispondessero a quelli commercializzati dalla società da avvantaggiare, precisando come il ruolo rivestito dal SI nell'ambito delle strutture sanitarie gli consentisse di compiere tali scelte, per le quali necessitavano competenze di tipo tecnico e scientifico di rilievo, che solo un medico poteva avere. Peraltro, in alcuni casi è risultato che VI abbia addirittura anticipato la fornitura rispetto alla delibera di acquisto, a dimostrazione, secondo i giudici di merito, del rapporto di assoluta disponibilità da parte dell'imputato, che era stabilmente impegnato a "pilotare" le singole forniture.
Nel suo ricorso l'imputato, deducendo il vizio di violazione di legge, contesta che vi sia la prova di un esplicito accordo tra i due soggetti e che in ogni caso manchi sia la condotta di asservimento nei confronti dell'VI, che l'individuazione dei doveri d'ufficio violati.
Anche sotto questi profili la sentenza appare totalmente immune da censure. Per ritenere sussistente il reato di corruzione non è necessario avere la prova diretta del patto corruttivo: secondo la giurisprudenza, infatti, non è necessaria la prova di un accordo circostanziato, localizzato nel tempo e nello spazio, potendo essere desunto dall'insieme delle modalità dei fatti accertati nel processo e, quindi, dagli stessi comportamenti dei soggetti (Sez. 6^, 25 gennaio 1982, n. 5913, Alberini). Nel caso di specie, che tra VI e SI vi fosse un accordo in base al quale quest'ultimo favorisse, in cambio di denaro, l'acquisto, da parte delle strutture ospedaliere presso cui lavorava, dei prodotti della società HT è dimostrato, secondo la sentenza, dai ripetuti e consistenti pagamenti ricevuti dall'imputato nel corso di diversi anni, peraltro mai contestati, nonché dalle dichiarazioni dei testimoni (ZI, Santoro) e dalle conversazioni intercettate a carico di VI che si sono sopra indicate. Tutti elementi, giustamente valorizzati dai giudici territoriali sulla base di una motivazione logica e coerente, che provano l'esistenza di un accordo corruttivo alla base, tra l'altro espressamente ammesso dall'VI.
Nè può avere rilievo quanto dedotto relativamente alla genericità dell'accordo. È noto che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che ai fini della prova della corruzione l'individuazione dell'attività ovvero degli atti amministrativi oggetto dell'accordo corruttivo può limitarsi al genere da compiere, sicché tale elemento oggettivo deve ritenersi integrato quando la condotta presa in considerazione dall'illecito tra privato e pubblico funzionario sia individuabile genericamente in ragione della concreta sfera di intervento di quest'ultimo, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al genus previsto (Sez. 6^, 30 settembre 1996, n. 1318, Penna). Peraltro, deve ritenersi che nel caso in esame si sia trattato di un vero e proprio asservimento del servizio pubblico agli interessi del privato corruttore: è in questo senso che deve intendersi l'espressione "a libro paga" utilizzata dai giudici di merito. SI si era "venduto" agli interessi dell'VI, dal quale riceveva, in modo più o meno sistematico, denaro ed altre utilità e in cambio dei quali si preoccupava di fare avere i contratti di fornitura alla società HT, realizzando un pesante condizionamento dell'attività istituzionale svolta e venendo meno ai propri doveri di imparzialità e onestà. Anche in questa ipotesi il requisito della individuazione del sinallagma corruttivo risulta integrato dal comportamento tipo che coincide con l'asservimento della funzione, seppure settoriale, e che costituisce la controprestazione promessa al corruttore.
Deve sottolinearsi che, proprio in considerazione del fatto che l'asservimento non era totale, ma riguardava una precisa tipologia di prestazioni, nella fattispecie è possibile comunque individuare il genus degli atti, rappresentato da quelli attraverso i quali venivano autorizzati gli acquisti che avrebbero favorito la società di VI e su cui l'imputato era in grado di dare un contributo causale determinante, trattandosi di scelte tecnico-scientifiche che, in quanto medico responsabile di quel settore, rappresentava agli organi preposti agli acquisti e che questi non potevano che recepire. Altrettanto infondato è l'ultimo motivo subordinato, con cui si sostiene l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 318 c.p., in quanto non può parlarsi di corruzione impropria in presenza di comportamenti posti in essere dall'imputato nello svolgimento del suo incarico contrari ai doveri del servizio pubblico espletato (Sez. 6^, 17 marzo 2004, n. 23804, P.G. in proc. Sartori). In conclusione il ricorso deve essere respinto in quanto privo di fondamento.
Il rigetto comporta la condanna di SI al pagamento delle spese del procedimento e al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile Azienda Ospedaliera di Careggi, liquidate come da dispositivo.
5. I ricorsi di ME e ON possono essere trattati congiuntamente, in quanto le loro posizioni sono strettamente collegate.
5.1. Un motivo comune ai due ricorsi riguarda la presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. I ricorrenti lamentano di essere stati condannati per una corruzione collocata nel gennaio 2000, sebbene di tale episodio non si faccia cenno nelle rispettive imputazioni. Secondo le difese tale circostanza avrebbe avuto notevoli conseguenze sul diritto di difesa degli imputati, in quanto, in base alla contestazione, la formazione del pactum sceleris viene fatta risalire al mese di luglio, ed è da questa impostazione accusatoria che si sono difesi, considerando la cena del gennaio 2000 un ante factum privo di rilevanza penale.
Al riguardo si osserva che il fatto ritenuto in sentenza non è incompatibile o eterogeneo rispetto alla enunciazione della imputazione, che peraltro menzionava - almeno quella riguardante RO - l'incontro avvenuto nel gennaio 2000 presso il ristorante Don CI di Firenze, seppure senza individuarlo come luogo in cui venne a formarsi l'accordo. L'accertamento dell'eventuale violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza va effettuato non sulla base di un confronto letterale e formale tra accusa e statuizione finale, ma in termini funzionali, avendo come linea direttrice il diritto di difesa o meglio la verifica del rispetto effettivo di tale diritto (Sez. un., 19 giugno 1996, n. 16, Di Francesco). In ogni caso, la contestazione del fatto non deve essere ricercata soltanto nel capo di imputazione, ma deve essere vista con riferimento ad ogni altra integrazione dell'addebito che venga fatta nel corso del giudizio e sulla quale l'imputato sia stato posto in grado di opporre le proprie deduzioni.
Nella specie deve escludersi che gli imputati si siano trovati in una situazione tale da vedere limitata la propria possibilità di difendersi, in quanto non vi è stata nessuna trasformazione, sostituzione o variazione dell'addebito, ma "tutto" era già contenuto nell'imputazione. In sostanza, non si è verificato alcun mutamento essenziale dell'accusa, perché gli elementi fondamentali delle condotte contestate non hanno subito alcuna trasfigurazione. D'altra parte, la giurisprudenza, che in questa materia ha ormai accolto una prospettiva teleologicamente orientata, ha in più occasioni affermato che non vi è immutazione e, quindi, violazione del principio di cui all'art. 521 c.p.p., se il fatto tipico rimane identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali, cambiando solo in alcuni dettagli le modalità di realizzazione della condotta (Sez. 4^, 25 ottobre 2005, n. 41663, Canonizzo;
Sez. 6^, 14 giugno 2004, n. 36003, Di Bartolo;
Sez. 6^, 21 maggio 2003, n. 36351, Dimraj;
Sez. 1^, 14 aprile 1999, n. 6302, Iacovone) e si è, inoltre, precisato, proprio in relazione alla diversità della data tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, che tale divergenza rileva solo se ne derivi una mutazione degli elementi fondamentali dell'ipotesi accusatoria nel suo raccordo con gli elementi probatori e gli argomenti difensivi (Sez. 4^, 18 dicembre 2003, n. 18611, Cappello;
Sez. 1^, 8 marzo 1994, n. 4587, Rampinelli).
5.2. Per quanto riguarda la violazione degli artt. 197 bis e 210 c.p.p., dedotta da ME in relazione alle dichiarazioni rese da
VI, si ritiene che il motivo sia del tutto infondato. VI è stato sentito come testimone assistito, ai sensi dell'art.197 bis c.p.p., dopo che la sua posizione è stata definita irrevocabilmente con sentenza di "patteggiamento", ma il ricorrente assume che doveva essere sentito ex art. 210 c.p.p. e che il mancato avvertimento ai sensi dell'art. 64 c.p.p. renderebbe nulla e inutilizzabile la sua dichiarazione.
In realtà, l'imputato di procedimento connesso o collegato può assumere automaticamente e legittimamente l'ufficio di testimone assistito (art. 197 bis c.p.p.) qualora nei suoi confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento o di condanna ovvero, come nel caso di specie, di applicazione della pena su richiesta e le dichiarazioni rese in dibattimento nei confronti di terzi sono utilizzabili anche se non sono state precedute dall'avvertimento di cui all'art. 64 c.p.p.. In queste ipotesi, infatti, all'imputato in un procedimento connesso o collegato deve essere riconosciuta una piena capacità di testimoniare a prescindere da ogni considerazione sulle eventuali dichiarazioni rese durante le indagini o sul fatto che non abbia ricevuto gli avvertimenti, in quanto l'esigenza di non ledere la sua posizione è recessiva una volta che il suo procedimento si sia concluso irrevocabilmente, con la conseguenza che la garanzia di cui all'art. 64 c.p.p. rimane priva di concreta funzione (Sez. 6^, 4 aprile 2003, n. 24612, Vitale;
Sez. 6^, 7 maggio 2003, n. 24075, Brambilla).
5.3. Con gli altri articolati motivi - sopra riportati - i ricorrenti censurano la sentenza sotto molteplici profili che attengono a vizi della motivazione e alla corretta applicazione degli artt. 319 e 321 c.p.. La sentenza d'appello ha messo in rilievo come da parte di VI e di ON la ricerca del contatto con ME, all'epoca presidente della Commissione sanità del Consiglio della Regione Toscana e candidato per l'incarico di Assessore regionale alla sanità, rappresentasse un interesse condiviso, in quanto entrambi coinvolti nel progetto di istituire un Centro cuori artificiali: ON, cardiochirurgo presso l'Ospedale di Careggi, mirava alla direzione del futuro Centro;
VI puntava ad ottenere, grazie soprattutto ai suoi pregressi rapporti di amicizia e collaborazione con ON, i contratti di fornitura di apparecchiature mediche per il Centro e l'appalto di un sistema di procedure di rifornimento (cd. service), di cui aveva già parlato con il suo amico medico.
L'incontro tra i tre avviene presso il ristorante Don CI di Firenze, su iniziativa di ON che aveva contattato ME. Secondo la sentenza, durante questo incontro VI e RO "prospettarono le questioni di comune e rispettivo interesse" e venne da entrambi ribadita la disponibilità a un finanziamento elettorale in favore di ME.
La sentenza menziona altri due incontri tra l'VI ed il ME avvenuti successivamente, in un albergo alla periferia di Firenze, nel corso dei quali quest'ultimo avrebbe ricevuto complessivamente trenta milioni in contanti per la sua campagna elettorale. I giudici d'appello, confermando l'impostazione della sentenza del Tribunale, hanno ritenuto che durante la cena al ristorante Don CI si sia raggiunto l'accordo corruttivo, secondo cui il finanziamento elettorale doveva rappresentare il prezzo per l'interessamento di ME all'istituzione del Centro cuori artificiali.
Dinanzi a tale ricostruzione dei fatti e alle conclusioni a cui i giudici di merito sono pervenuti, devono rilevarsi alcune incongruenze e lacune nella motivazione della sentenza, puntualmente rilevate nei ricorsi dei due imputati.
I giudici di appello hanno inquadrato il delitto di corruzione secondo il modello della fattispecie a duplice schema, individuando il momento della formazione dell'accordo (cena del gennaio 2000 presso il ristorante Don CI), cui sono seguiti due distinti versamenti di denaro da parte dell'VI in favore del ME nel febbraio e nel marzo successivi. Ma ciò che appare carente nella motivazione della sentenza impugnata è proprio la ricostruzione del contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti. Elementi di prova diretti sul pactum sceleris non sono stati messi in evidenza, anzi la stessa sentenza riporta le dichiarazioni di ON - che ha negato di aver organizzato la cena per far sì che VI proponesse il finanziamento, precisando inoltre che quando i commensali iniziarono a parlare di campagna elettorale lui si allontanò dal tavolo - e di ME - che ha ridimensionato l'incontro, riferendo di non ricordare nemmeno se il discorso cadde sul Centro cuori artificiali o sul contratto di service, escludendo qualsiasi richiesta di appoggio in cambio del finanziamento elettorale, definendo l'incontro come una presentazione di un imprenditore che gli aveva proposto un contributo elettorale e che non appena VI gli confermò tale intenzione si congedò lasciandogli il numero cellulare - dalle quali non emerge nulla che dimostri il contenuto dell'accordo. Del resto, la stessa testimonianza dell'VI non porta elementi particolarmente significativi, dal momento che riconosce "che non fu espressamente chiesto a ME un intervento in cambio del contributo" e che nemmeno si accennò all'ammontare dell'elargizione, riferendo che tutto rimase "sottinteso".
La sentenza riempie di contenuto questo accordo "sottinteso" valorizzando, da un lato, la successiva consegna del denaro, dall'altro, ricostruendo l'iter delle somme, inizialmente tenute dal ME presso la propria abitazione, poi consegnate al mandatario elettorale, ma senza dire che si trattava di un unico finanziamento e senza mai rivelare l'identità del finanziatore e, inoltre, riportando alcuni colloqui registrati nel luglio del 2000. In questo modo i giudici di merito hanno desunto da alcuni elementi, talvolta costituenti posi factum (tutti gli episodi successivi al marzo 2000, contestati nell'originario capo di imputazione, sono stati ritenuti non penalmente rilevanti), l'esistenza dell'accordo, ma allo stesso tempo non hanno preso in alcuna considerazione altri elementi, anch'essi successivi al marzo 2000, in grado di contraddire la ricostruzione operata, come quello relativo all'atteggiamento del ME durante l'incontro avvenuto nel proprio ufficio che, come riconosce la stessa sentenza, in modo piuttosto eloquente deluse le aspettative dell'VI.
È vero quanto sostenuto dalla decisione d'appello, secondo cui il fatto che la dazione di denaro sia rappresentata da un contributo elettorale non esclude di per sè il reato di corruzione, ma nel caso di specie ciò che difetta è la prova del contenuto dell'accordo che, in mancanza di una prova diretta, poteva essere sicuramente tratto dall'insieme delle modalità dei fatti accertati nel processo, ma prendendo in esame, pariteticamente, tutti i fatti, non soltanto quelli ritenuti sfavorevoli all'imputato, e in ogni caso giustificando le ragioni della preferenza accordata a certi elementi anziché ad altri.
Nel caso di specie la prova, diretta o indiretta, dell'accordo assume particolare significato in quanto rappresenta il solo elemento in grado di contraddire la tesi del finanziamento elettorale, di per sè lecito, a meno che non risulti, appunto, che esso si giustifichi quale corrispettivo dell'impegno del pubblico ufficiale a favorire il finanziatore con atti e attività rientranti nella sua concreta sfera di intervento. Ma l'esistenza di un nesso tra la promessa, la dazione e l'impegno del ME ad adoperarsi a favore dell'VI, in contrasto con i suoi doveri d'ufficio, non è emersa in modo univoco dalla motivazione.
Peraltro, non sono stati chiariti nemmeno quelli che avrebbero dovuto essere i termini dell'aiuto offerto dal ME: è vero che la giurisprudenza riconosce che l'atto o il comportamento amministrativo oggetto dell'illecito accordo non deve essere necessariamente individuato, potendo essere anche solo individuabile con riferimento al "genere", purché riconducibile alla competenza o alla sfera di intervento del pubblico ufficiale, ma in questo caso, proprio in considerazione della posizione del ME, che all'epoca rivestiva un ruolo prevalentemente politico, senza la responsabilità diretta di un ufficio amministrativo ovvero di un settore relativo al governo della sanità della Regione Toscana, era necessario che i giudici territoriali individuassero per lo meno il genere di atti o di condotte che avrebbe potuto porre in essere l'imputato per favorire VI.
Questo argomento porta a considerare anche un ulteriore profilo riferibile al problema dell'attività connessa all'esercizio delle mansioni pubblicistiche svolte dal soggetto corrotto, profilo che rende ancor più evidente l'incompletezza dell'apparato motivazionale della sentenza. L'atto d'ufficio, inteso anche come condotta materiale, deve essere esplicazione dei poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata, presupponendo un rapporto funzionale con la posizione istituzionale del soggetto pubblico: del resto, l'art. 319 c.p. è chiaro sul fatto che l'illecito sinallagma debba concernere l'impegno del pubblico ufficiale in ragione delle sue funzioni esercitate. L'orientamento interpretativo che ritiene sufficiente che nel reato di corruzione l'agente abbia una competenza generica sull'atto da compiere non può essere inteso nel senso di escludere ogni rilievo circa l'appartenenza all'ufficio pubblico:
più precisamente, è pur sempre necessario che il funzionario corrotto abbia la effettiva possibilità di adottare direttamente l'atto concordato ovvero di contribuire causalmente alla sua adozione, in altre parole che l'atto sia espressione, anche indiretta, della pubblica funzione esercitata. Diversamente, qualora il pubblico ufficiale ponga in essere il suo intervento, per denaro, ma avvalendosi della sua qualità ovvero dell'autorevolezza e del prestigio che gli derivano dal suo ruolo o dalla carica ricoperta, senza che detto intervento comporti l'attivazione dei poteri istituzionali del suo ufficio o sia in qualche modo a questi collegabili, non sarà configurabile il reato di corruzione, anche se la sua azione incide "nella sfera di attribuzione di pubblici ufficiali terzi, rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale" (Sez. 6^, 4 maggio 2006, n. 33435, Battistella ed altri). Ebbene, nella sentenza risulta carente l'accertamento di tale dato imprescindibile: ME al momento dell'accordo era un rappresentante del Consiglio regionale, con la carica di Presidente della commissione sanità, quindi senza competenze dirette sulle scelte amministrative della sanità regionale e, di conseguenza, sulla eventuale creazione di un Centro cuori artificiali, per cui diventava rilevante verificare se l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio poteva rientrare nelle competenze o nella sfera di influenza del suo "ufficio" ovvero se il suo intervento fosse basato solo sull'autorevolezza del ruolo politico che svolgeva. La sentenza impugnata ha enunciato una serie di principi giurisprudenziali applicabili al caso di specie e tutti condivisibili, tra cui anche quello secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di corruzione, è irrilevante che l'agente non abbia competenza personale a compiere l'atto oggetto del pactum sceleris, essendo sufficiente che appartenga alla amministrazione competente ovvero che possa influenzarla istituzionalmente, ma si è limitata ad una mera enunciazione declamatoria, senza compiere alcuna verifica in concreto sulla capacità di influenza del ME, al fine di escludere, ad esempio, che l'attività concordata fosse riferibile ad un semplice interessamento o a un traffico di influenza, come tali non rilevanti penalmente (Sez. 5^, 2 maggio 1983, n. 8043, Amitrano;
Sez. 6^, 4 maggio 2006, n. 33435, Battistella ed altri).
5.4. Quanto sostenuto nel paragrafo precedente con riferimento al ME vale anche per la posizione dello ON, che risponde a titolo di concorso con l'VI nella condotta di corruzione attiva dello stesso ME. Le segnalate carenze della motivazione per quanto riguarda il contenuto dell'accordo e il nesso tra funzione esercitata dal funzionario pubblico e l'atto o la condotta oggetto dell'accordo corruttivo si estendono anche al capo della sentenza che concerne ON. D'altra parte, il sicuro interesse che questi aveva per la riuscita del progetto relativo al Centro cuori artificiali e il fatto che si sia occupato di organizzare l'incontro con ME, non sono da soli elementi sufficienti a provare il contenuto dell'accordo.
Peraltro, i giudici territoriali proprio nell'esaminare la posizione di RO hanno escluso ogni rilievo al "fatto che i vantaggi fossero attesi solo per il tempo in cui ME fosse diventato assessore", sostenendo essere pacifico che il reato di corruzione può sussistere anche quando la dazione avviene in vista di futuri ed eventuali vantaggi.
Ma il riferimento ai vantaggi futuri non rappresenta una valida risposta al problema posto, che invece riguarda la qualifica del pubblico ufficiale. Infatti, è necessario che l'agente possegga la qualifica richiesta dalla legge al momento del fatto, mentre se accetta un compenso in vista dell'assunzione futura della qualifica non vi è spazio per il reato di corruzione, perché in materia di reati propri commessi dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio la regola, desumibile indirettamente anche dall'art. 360 c.p., è che il soggetto agente risponde dei delitti che presuppongono una determinata qualifica solo se essa è contestuale alla realizzazione del fatto. Tale principio deve ritenersi valido anche nella diversa ipotesi in cui l'agente già possieda tale qualifica, ma si trovi in un ufficio in cui non abbia la effettiva possibilità di contribuire causalmente alla adozione dell'atto oggetto dell'accordo illecito, secondo quanto si è sopra detto.
Ne consegue che, anche sotto questo ulteriore profilo, la motivazione appare carente e illogica, frutto peraltro di una non corretta applicazione della norma incriminatrice: infatti, nel momento in cui la sentenza impugnata individua il momento di formazione dell'accordo nel gennaio 2000, cioè quando ME era presidente della commissione sanità del Consiglio regionale, è con riferimento a questa funzione che deve verificarsi se il comportamento oggetto del mercimonio rientri nelle competenze o nella sfera di influenza dell'ufficio al quale appartiene. Ne deriva che non è irrilevante verificare, ai fini della sussistenza del reato, se l'oggetto dell'accordo prevedesse o meno vantaggi collegati esclusivamente con il futuro ed eventuale incarico di assessore del ME.
5.5. In conclusione, i rilevati vizi della motivazione comportano che la sentenza, sia per la posizione di ME, che per quella di ON, debba essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze che dovrà adeguarsi ai principi sopra stabiliti. Gli altri motivi dei due ricorsi restano assorbiti.
6. Diversa è la posizione di FR, commercialista della ditta HT, che è stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 378 c.p., per avere aiutato VI ad eludere le investigazioni relative al reato di corruzione da questi posto in essere, facendo risultare come normale attività di locazione finanziaria di un'autovettura Fiat Punto, quella che in realtà era una regalia per corrompere LL NI, un operatore sanitario presso l'ospedale di Careggi.
A suo carico viene menzionata una telefonata del 10 gennaio 2000 con VI, che secondo i giudici di merito dimostrerebbe inconfutabilmente la colpevolezza dell'imputato, nonché le dichiarazioni di ZI, secondo cui FR era perfettamente a conoscenza di tutti i meccanismi di corruzione messi in pratica dall'VI: da questi elementi la sentenza trae la conclusione che FR fosse a conoscenza anche della corruzione messa in opera nei confronti del NI.
Il ricorrente ha censurato la decisione impugnata deducendo, come si è già detto, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sotto diversi profili.
In realtà, il percorso argomentativo attraverso cui i giudici sono arrivati ad affermare la responsabilità di SC per il reato di favoreggiamento presenta una serie di lacune.
Innanzitutto, la sentenza non ha motivato in relazione al presupposto stesso del reato di favoreggiamento, cioè l'esistenza della corruzione commessa da VI e NI. Per la sussistenza del delitto in esame è necessario che un reato sia stato in precedenza commesso e che l'autorità giudiziaria indaghi su una determinata persona sospettata di esserne l'autrice: ne consegue, naturalmente, che in mancanza o anche solo nel dubbio circa l'esistenza del reato presupposto, il favoreggiamento non è neppure configurabile. Nel caso di specie la motivazione al riguardo appare incompleta, in quanto non contiene alcun riferimento preciso alla corruzione posta in essere dall'VI, sicché diventa oltremodo difficile misurare il tipo e le modalità della condotta favoreggiatrice eventualmente posta in essere dal SC in rapporto a tale reato e al suo autore.
Inoltre, non viene neppure riportato il contenuto della telefonata del 10 gennaio 2000 a cui si attribuisce un forte significato probatorio, con la conseguenza che il riferimento ad essa, come elemento di prova determinante, finisce per essere meramente assertivo e immotivato.
Sotto altro profilo deve osservarsi che il ragionamento attraverso cui la sentenza arriva a ritenere l'imputato pienamente consapevole di aiutare l'VI a sottrarsi alle investigazioni e, quindi, ad affermare l'esistenza del dolo, si rivela contraddittorio. Infatti, i giudici desumono l'esistenza del dolo da una circostanza che non appare decisiva a questi fini: e cioè la conoscenza, da parte dell'imputato, dei meccanismi corruttivi utilizzati dall'VI nella sua attività imprenditoriale nei rapporti con i responsabili delle strutture sanitarie. Sostanzialmente, si è ritenuto che dalla conoscenza del "metodo di lavoro" dell'VI conseguirebbe, automaticamente, anche la conoscenza dello specifico caso di corruzione posto in essere nei confronti del NI e, quindi, la messa in opera da parte dell'imputato degli stratagemmi per occultare la regalia dell'autovettura.
Invero, si tratta di una motivazione che compie un salto logico, in quanto omette di offrire la spiegazione e la prova sia della effettiva conoscenza dell'esistenza del reato presupposto, sia delle indagini che si volevano intralciare. Ne consegue che la motivazione della sentenza dimostra la sua carenza anche e soprattutto nella parte che riguarda l'accertamento dell'elemento soggettivo del favoreggiamento.
Il ricorso pertanto va accolto, con annullamento della sentenza e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, che nel nuovo giudizio si conformerà ai principi sopra stabiliti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ON FA AL, LO ME e NO SC con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio. Rigetta il ricorso di IG SI, che condanna al pagamento delle spese del procedimento e al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile Azienda Ospedaliera di Careggi, liquidate in Euro 2.000,00 (duemila), oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2007