Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2003, n. 5694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5694 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 05694/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Samrime Pamministrativn Composta dagli Ill.mi Sigg. Dott. Giovanni F Precidente R.G.N. 16643/0 Cron. 12623 Consigliere Dott. Luciano Rel. Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI - Consigliere Ud.10/12/02 Dott. Pasquale PICONE - Consigliere Dott. Paolo $TILE ha pronunciato la seguente 18 S E N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL LAVORO. in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALB DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
UR AR EL;
TT intimato avverBO la sentenza 11. 610/00 del Tribunale di RAVENNA, depositata il 06/06/00 K.G. N. 756/2000; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 5346 udienza de_ 10/12/02 dal Consigliere Dott. Federico -1- ROSELLI;
udito l'Avvocato TORTORA;
udito 11 P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per 1 l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2000 al Ritenuto che con ricorso del 4 marzo Tribunale LA di Ravenna, MA Felice proponeva opposizione contro 1'ordinanza del 1 ° febbraio precedente, con cui la Direzione aveva provinciale del lavoro gli ingin di pagare una Somma ā titolo di sanzione amministrativa per denur.cia di 111 infortunio sul omessa tempestiva lavoro;
che, costituitasi la convenuta, con sentenza dell'8 giugno successivo il Tribunale in accogli- mento dell'opposizione annullava l'ordinanza- ingiunzione, osservando che la notificazione del verbale d'accertamento della violazione era avvenuta nella sede dell'impresa "Sette Elle“, in Foggia, con le forme previste per le persone giuridiche, e non personalmente al LA, legale rappresentante della medesima impresa;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mentre l'intimato LA non si è costituito.
Considerato che
con l'unico motivo il Ministero lamenta la violazione degli artt. 139, secondo comma, 145 е 156 cod. proc. civ., 54 d. P. R. 30 giugno 1965 Γ. 1124 nonché vizi di motivazione, sostenendo che il legale rappresentante della impresa ricevette regolarmente la notificazione della contestazione reolarmente nel suo ufficio, ossia nella sede legale dell'impresa stessa;
che il ricorrente sostiene ancora che il Tribunale non avrebbe potuto pronunciare la nullità notificazione aveva raggiunto il suopoiché la 'ingiunto opposto alla scopo, essendosi ingiunzione e difeso nel merito;
che il motivo è fondato;
che a norma dell'art. 6 1. 24 novembre 1981 n. 689 il destinatario dell'ordinanza-ingiunzione che infligge la sanzione amministrativa pecuniaria può essere soltanto la persona fisica, mentre la circostanza che tale persona abbia agito quale rappresentante di una persona giuridica comporta soltanto l'eventuale responsabilità solidale di 11. 1144, 25 quest'ultima (Cass. 4 febbraic 1998 n. 9830, 11 Marzo 1998 11. 3189, 3 ottobre 1998 gennaio 1999 n. 177, 28 luglio 2000 T1. 9975, 21 settembre 2000 n. 12497, 26 luglio 2001 n. 10258); che nel Caso di specic il verbale di accertamento della violazione fu emesso contro 10 attuale intimato "quale titolare della ditta Sette 4 Elle" ed a lui notificato il 17 ottobre 1995; che pertanto la violazione contestata nel rispetto degli artt. 6 e 14 1. n. 689 del 1981; che l'accoglimento del motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Tribunale di Forlì, anche per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio al Tribunale di Forlì, anche per le spese. Così deciso in Roma il 10 dicembre 2002 !! Presidente: Si to Teding ParthII Cons. estensore: Ted Drillin IL CANCELLIEREllice handla De noullerla 10 APR. 2003 Ogal, - + CANCELLIERE Move ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA ✪ DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 :