Sentenza 18 maggio 1999
Massime • 1
In materia di impianti radioelettrici la legge 28.12.1993 n. 561, ha depenalizzato la violazione prevista dall'art. 195, secondo comma, del d.P.R. 156/1973, "limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione" (lett. g) dell'art. 1. Ne consegue che non costituisce più reato ed è soggetto solo a una sanzione amministrativa pecuniaria l'esercizio di apparecchi ricetrasmittenti soggetti solo al regime autorizzatorio, in quanto aventi alcuni specifici requisiti (potenza, portatilità frequenze scopi della comunicazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/1999, n. 9496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9496 |
| Data del deposito : | 18 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Gennaro TRIDICO Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO est. Consigliere
Dott. Antonio MORGIGNI Consigliere
Dott. Carlo GRILLO Consigliere
Dott. Francesco NOVARESE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) CC GI, nato a [...] il [...], 2) CE CO, nato a [...] il [...], 3) LE CO, nato a [...] il [...],
4) IL LE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza resa il 30.11.1998 dalla corte di appello di Torino. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 30.11.1998 la corte di appello di Torino ha integralmente confermato quella resa l'8.5.1998 dal pretore di Vercelli, sezione distaccata di Santhià, che aveva dichiarato GI AT, CO EL, CO AL e LE TI colpevoli del reato di cui all'art. 195, comma 2, del D.P.R. 29.3.1973 n. 156 (testo unico in materia postale e di telecomunicazioni), e, concesse le attenuanti generiche, li aveva condannati alla pena di due mesi di arresto, sostituita ex art. 53 legge 689/1981 con l'ammenda di lire 4.500.000.
Più precisamente, i predetti erano stati imputati del reato anzidetto perché in concorso tra loro avevano istallato ovvero avevano esercitato un impianto radioelettrico senza aver ottenuto la relativa concessione (accertato in Cigliano il 19.11.1994). La corte territoriale ha osservato che gli apparecchi utilizzati dagli imputati erano di potenza non superiore ai 4 watt, ma funzionavano su una frequenza diversa da quella riservata alla c.d. banda cittadina, e per conseguenza richiedevano apposita concessione.
2 - Avverso la sentenza di secondo grado tutti gli imputati hanno proposto ricorso, con atti separati, ma di contenuto identico, deducendo i motivi appresso esposti e valutati.
Motivi della decisione
3 - Col primo motivo i ricorrenti deducono nullità del decreto di citazione a giudizio, perché il capo di imputazione non precisava la tipologia di impianto radioelettrico che era soggetta a concessione, invece che ad autorizzazione, e come tale era esclusa dalla depenalizzazione di cui alla legge 28.12.1993 n. 561 (più esattamente i ricorrenti osservano che l'analoga nullità del decreto penale opposto, dedotta in appello, si risolveva nella nullità del decreto di citazione a giudizio, e come tale doveva essere esaminata dalla corte di merito).
La censura è infondata. Come risulta dalla narrativa su esposta, prima il decreto penale di condanna e poi il decreto di citazione a giudizio contenevano sia l'enunciazione del fatto contestato sia l'indicazione dei relativi articoli di legge: la specificazione indicazione del secondo comma dell'art. 195 del D.P.R. 156/1973 non lasciava alcun dubbio che si trattasse di impianti radioelettrici il cui irregolare esercizio configurava ancora un reato contravvenzionale non depenalizzato. Pertanto non era ravvisabile alcuna violazione ne' dell'art. 460 lett. b) (requisiti del decreto di condanna), ne' dell'art. 555 lett. e) c.p.p. (requisiti del decreto di citazione a giudizio). Peraltro - e la considerazione è decisiva - non essendo ipotizzabile la nullità generale di cui alla lettera c) dell'art. 178 c.p.p., l'unica specifica nullità astrattamente deducibile sarebbe stata quella prevista dall'art. 522 c.p.p.; ma in concreto essa non è stata dedotta e soprattutto non è
ravvisabile nella fattispecie, posto che non si è verificata alcuna imputazione della imputazione, ne' alcuna difformità tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza.
4 - Col secondo motivo i ricorrenti deducono errata interpretazione della norma incriminatrice. Sostengono che al fine di stabilire se un impianto ricetrasmittente sia soggetto alla semplice autorizzazione bisogna far riferimento solo alla natura (portatile), alla potenza (debole) e all'utilizzo che ne vien fatto ex art. 334 del D.P.R. 156/1973, e non alla banda di frequenza: sicché a questa stregua gli apparecchi utilizzati dagli imputati nell'ambito della discoteca diretta dal AT erano soggetti alla autorizzazione e non alla concessione.
Anche questa doglianza è infondata.
Conviene ricordare che secondo l'art. 195 del D.P.R. 29.3.1973 n. 156 (testo unico delle disposizioni legislative in materia postale), così come modificato prima dall'art. 45 della legge 14.4.1975 n. 103 e poi dall'art. 30 della legge 6.8.1990 n. 223, è punito con semplice sanzione amministrativa pecuniaria chiunque installa o esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione (primo comma); mentre è punito con la pena dell'arresto chiunque installa o esercita senza titolo abilitativo un impianto radioelettrico di telecomunicazione (secondo comma).
In una sezione dello stesso testo unico, dedicata alla concessioni di stazioni radioelettriche di debole potenza, l'art. 334 attribuisce al Ministro per le poste e telecomunicazioni il potere di riservare, con proprio decreto, determinate frequenze o bande di frequenza all'uso di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, di tipo portatile, appositamente omologati, per comunicazioni particolari tassativamente elencate (per la sicurezza del traffico stradale e nautico, per la ricerca di persone con segnali acustici, per attività professionali sanitarie, per servizi di imprese produttive, per telecomandi dilettantistici, per comunicazioni a breve distanza). Nel decreto ministeriale che stabilisce la riserva devono essere indicate le prescrizioni tecniche per gli apparecchi da impiegare, i limiti massimi di potenza e le caratteristiche del contrassegno di omologazione. La norma nella sua formulazione originaria prevedeva anche per questi apparecchi la necessità di apposita concessione.
Sennonché la Corte Costituzionale, con sentenza 27 ottobre - 15 novembre 1988, n. 1030, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 195 (quale sostituito allora dall'art. 45 della citata legge 105/1975) nella parte in cui comprende gli apparecchi contemplati dall'art. 334 tra gli impianti radioelettrici soggetti a concessione, anziché tra quelli sottoposti ad autorizzazione;
sia dell'art. 334 nella parte in cui assoggetta gli apparecchi ivi previsti all'autorizzazione anziché all'autorizzazione. Secondo la normativa risultante dopo questa sentenza, quindi, gli installatori o gli esercenti di apparecchi radioelettrici privi di titolo abilitativo restavano assoggettati alla pena dell'arresto:
solo che se si trattava degli apparecchi ricetrasmittenti previsti dall'art. 334 (cioè di debole potenza, di tipo portatile omologato, con frequenze predeterminate dal decreto ministeriale, per le comunicazioni particolari suddette) il titolo abilitativo richiesto non era più la concessione, ma la semplice autorizzazione. Va sottolineato a questo riguardo che la norma dell'art. 334 indica chiaramente gli apparecchi che poi la Corte Costituzionale ha sottratto al regime concessorio, individuandoli attraverso molteplici parametri, che non comprendono solo la potenza, la natura portatile degli apparecchi e gli scopi della comunicazione, ma anche - diversamente da quanto sostengono i ricorrenti - la frequenza. Alcuni di questi parametri sono definiti dalla stessa legge (la natura portatile e gli scopi della comunicazione), ma gli altri sono affidati alla determinazione ministeriale (la potenza massima, le frequenze o bande di frequenza).
È nel vigore di questa normativa di risulta che è intervenuta la legge 28.12.1993 n. 561, la quale ha depenalizzato la violazione prevista dall'art. 195, comma 2, del D.P.R. 156/1973, "limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione" (lett. g) dell'art. 1). In altri termini, non costituisce più reato ed è soggetto solo a una sanzione amministrativa pecuniaria l'esercizio di apparecchi ricetrasmittenti aventi i requisiti suddetti e come tali soggetti solo al regime autorizzatorio. Peraltro va aggiunto che la norma depenalizzatrice è sta poi abrogata dall'art. 214 del D.Lgs.24.2.1998 n. 58, entrato in vigore il 1^ luglio 1998: sicché - ad avviso del collegio - dopo questa data l'esercizio di impianti radioelettrici non autorizzati recupera il precedente carattere di illecito penale.
Nella presente fattispecie, comunque, i giudici di merito hanno accertato che gli apparecchi ricetrasmittenti, utilizzati dagli imputati per le comunicazioni interne alla discoteca gestita dal AT, avevano caratteristiche tali da assoggettarti al regime concessorio. Infatti, sebbene portatili, di potenza non superiore ai 4 watt, e utilizzati per comunicazioni a breve distanza, essi potevano operare su frequenze estese tra i 140.000 e i 149.995 Mhz, che sono diverse dalle frequenze riservate agli apparecchi in questione dal decreto ministeriale 2.4.1985 (in relazione al D.M. 15.7.1977).
5 - Per queste considerazioni i ricorsi vanno respinti. Peraltro, il ricorso del TI è stato depositato (il 14.1.1999) oltre il termine dei trenta giorni dalla notifica al medesimo dell'estratto contumaciale (14.12.1998): come tale, è inammissibile. Consegue per legge la condanna in solido alle spese processuali, e per il TI anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso del TI;
rigetta i ricorsi di AT, EL, AL;
condanna i predetti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché il TI al versamento della somma di lire 1.000.000 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 1999