Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2001, n. 4570
CASS
Sentenza 28 marzo 2001

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A seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti del servizio postale, disposta dall'art. 6 del D.L. n. 487 del 1993, convertito nella legge n. 71 del 1994,ai rapporti stessi si applicano le norme del codice civile e le altre leggi che regolano il lavoro subordinato nell'impresa, quali l'art. 6, primo comma, della legge n. 407 del 190, e l'art. 1, secondo comma, del D.Lgs. n. 503 del 1992 - applicabili anche ai dipendenti di cui si tratta, dovendosi ritenere ormai esclusa, ai sensi della normativa richiamata, la facoltà, già riconosciuta all'amministrazione postale dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 46 del 1958, di risolvere il rapporto di lavoro al quarantesimo anno di contribuzione - che conferiscono al lavoratore il diritto di optare per la prosecuzione del rapporto dopo il superamento della massima anzianità contributiva, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Ne consegue che le organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi non hanno il potere di disporre di tale diritto del singolo lavoratore senza uno specifico mandato del titolare a disporne ed in difetto di una successiva ratifica, anche mediante fatti concludenti o con la concreta esecuzione della clausola collettiva, da parte del singolo lavoratore interessato.

Commentario1

  • 1Inerenza dei costi, secondo la giurisprudenza di legittimità
    Villani Maurizio · https://www.diritto.it/ · 10 luglio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2001, n. 4570
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4570
Data del deposito : 28 marzo 2001

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