Sentenza 5 giugno 2009
Massime • 1
In tema di omicidio e lesioni per colpa cosiddetta "stradale", il giudice di merito, riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa, adempie il dovere di motivazione in ordine alla graduazione delle colpe concorrenti di cui è impossibile determinare con certezza le diverse percentuali dando atto di aver preso in considerazione le modalità del sinistro e di aver raffrontato le condotte dei soggetti coinvolti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2009, n. 32222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32222 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 05/06/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1690
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 000974/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA LUCIANO, N. IL 24/06/1946;
avverso SENTENZA del 25/05/2006 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MASSAFRA UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 25.5.2006 la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza emessa in data 2.12.2003 dal Tribunale di Prato in composizione monocratica, valutate le già concesse circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla contestata aggravante, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AT NO (quale presidente e legale rappresentante, nonché responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Stamperia Altair s.r.l.) in ordine al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche in danno del dipendente HE RN (commesso il 31.1.1998), perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili (e dando atto, in motivazione, del concorso di colpa del HE nella misura del 30%). Secondo l'imputazione, al AT era contestato di aver, nella predetta qualità, cagionato la morte di HE RN per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, ed inoltre con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sui lavoro, ed in particolare:
- del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 53 che prevede che, quando un motore aziona un sistema esteso e complesso di trasmissioni o di macchine e vi siano particolari condizioni di pericolosità, devono essere predisposti dispositivi supplementari, facilmente accessibili, per poterne conseguire l'arresto;
- del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68 che prevede che gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per quanto possibile, essere protetti o segregati, oppure provvisti di dispositivo di sicurezza. Il HE si trovava il giorno 29/1/98, intorno alle ore 21 circa, intento a lavorare sulla macchina AVANT 324/03, venduta dalla società costruttrice Reggiani Macchine s.p.a. alla stamperia Altair nei dicembre 1994, e cioè su una macchina per la stampa dei tessuti costituita tra l'altro da un nastro trasportatore sui quale sono collocate, per tutta la sua lunghezza pari a circa 25 metri, 8 raclatrici ognuna delle quali è costituita da un portale metallico, posizionato sopra il nastro trasportatore ad una altezza di alcune decine di centimetri dal nastro stesso, dotato di elementi di presa per i telai e di un carrello motorizzato che si muove lungo la lunghezza del portale stesso, macchina priva di dispositivi tali da consentire l'immediato arresto del moto lungo tutta la fiancata destra, e comunque dotata di dispositivi insufficienti a garantire il fermo lungo la fiancata sinistra, e che inoltre era priva di segregazione o di protezione in corrispondenza di tutte e otto le raclatrici sopra descritte. Per motivi imprecisati il lavoratore finiva sul nastro trasportatore e veniva trascinato fino a che non rimaneva incastrato tra il nastro trasportatore e la raclatrice posizionata poco oltre il punto in cui egli si trovava in precedenza, e subiva, così, un gravissimo trauma da schiacciamento dei bacino e dell'addome a causa del quale decedeva due giorni dopo il fatto. Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione il difensore di fiducia di AT NO, deducendo i seguenti motivi.
La carenza, contraddittorietà, insufficienza ed illogicità della motivazione, richiamando la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), in relazione alla ricostruzione della dinamica dell'infortunio (tanto da evidenziare anche il travisamento del fatto e ribadire i dubbi sull'attendibilità della fonte) secondo cui l'operaio deceduto sarebbe caduto "bocconi" sul tappeto in movimento della macchina sino ad essere trascinato dalla raclatrice, peraltro nell'atto di rimuovere una graffetta sulla pezza di tessuto stesa in scorrimento sul tappeto, dopo essersi sporto salendo sul gradino basso della macchina (in realtà una "cabaletta" di passaggio di fili elettrici che non consentiva appoggi) come si ricavava dalle dichiarazioni dei testi GA (capo macchina, presente) e De IA (collega di lavoro) e di altri dipendenti. Il ricorrente espone una serie di dati tecnici ed empirici in base ai quali diviene inattaccabile l'affermazione del perito del Giudice secondo cui è da escludere che i fatti possano aver avuto la dinamica offerta dal teste GA. Si duole, in secondo luogo, ancora richiamando la medesima norma (art. 606 c.p.p., lett. "c" ed "e"), della mancanza di indicazione dei criteri in base ai quali il Giudice dell'appello aveva confermato la percentuale di concorso di colpa della vittima, come individuata dal giudice di primo grado. Denunzia, infine, la violazione di legge (art. 606 c.p.p., lett. "b") in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68. Richiama la sentenza n. 312 del 25.7.1996 della Corte
Costituzionale che aveva risolto il tema del contenuto precettivo "residuale" di una norma di prevenzione (cioè quando la norma prevede l'obbligo del datore di lavoro ad un quid pluris rispetto alle specifiche prescrizioni) affermando che esso va interpretato "nel senso restrittivo di riferirsi alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate ed ad accorgimenti organizzativi e procedurali generalmente acquisiti". Rileva che il "montare sul tappeto in movimento" non è un rischio strutturalmente inerente la prestazione lavorativa, cioè una condizione d'uso scorretto prevedibile nell'esecuzione della prestazione lavorativa (essendo possibile per la presenza dell'operatore sul luogo di lavoro, ma non probabile), bensì sintomatica di abnormità.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato. Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. Cass. pen. Sez. Un. 29 gennaio 1996, n. 930; Sez. 1, 4 novembre 1999, n. 12496). In tale prospettiva, con tranquillante uniformità, si afferma che la Corte di Cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, ne' può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento" (Cass. pen. n. 465 del 2004). Nè questa interpretazione può risultare superata in ragione della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto quando risulti non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
Infatti ciò non ha alterato la fisionomia del giudizio di Cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito (Cass. pen. Sez. 4, 19.6.2006, n. 38424), giacché, attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi (Cass. pen., sez. 4, 12.2.2008, n. 15556). Tanto, peraltro, vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme (al pari del caso di specie, essendo stato confermato il riconoscimento incidentale della responsabilità ai sensi dell'art. 578 c.p.p.) il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. pen., Sez. 2, 15.1.2008, n. 5994). La novella legislativa del 2006 va evidentemente interpretata in un senso che non privi di qualsiasi significato il limite della contestualità imposto dalla stessa disposizione;
e quindi va interpretato come relativo solo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. Infatti, se il vizio di motivazione deve risultare dal testo della decisione impugnata, come tradizionalmente si riconosce anche quando si attribuisce in via esclusiva al giudice del merito la selezione delle prove, questa selezione non può essere censurata neppure se il ricorso risulti effettivamente autosufficiente, perché il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione, non ha una funzione solo "logistica", che possa essere soddisfatta mediante la trascrizione dei verbali di prova nel ricorso.
Non c'è nessuna prova, in realtà, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante;
ma per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile.
Sicché, il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per Cassazione.
Infatti, è evidente come nella prima censura si cerchi di introdurre argomentazioni di merito non consentite in questa sede, screditando la ricostruzione della dinamica dell'infortunio accolta dal Giudice di merito, per giunta ribadendo la pretesa inattendibilità del teste GA, laddove la ricostruzione dell'infortunio nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei soggetti coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa in via esclusiva al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione.
Insomma, si è rappresentato un inammissibile travisamento del fatto e non già della prova, attesa la corretta ed esauriente disamina del materiale probatorio operata dai giudici di merito e segnatamente dalla Corte territoriale, che ha offerto un'approfondita e puntuale motivazione, immune da vizi logici e giuridici.
Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare (cfr. Cass. pen. Sez. 4, 16.12.1994, n. 1196, rv. 201070) che, laddove venga riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa del reato di cui agli artt. 590 e 589 c.p., la graduazione delle colpe concorrenti non può essere determinata con certezza e deve necessariamente essere apprezzata dal giudice di merito con criteri di approssimazione e tale graduazione, per sua natura, non richiede un'articolata motivazione, che dia conto di una percentuale invece di un'altra, onde l'obbligo relativo deve ritenersi soddisfatto laddove risulti che il giudice di merito, nel quantificare il concorso di colpa, ha tenuto presente - le modalità inerenti al sinistro e messo sostanzialmente a confronto le condotte dei soggetti coinvolti: a tanto ha certamente adempiuto il giudice di primo grado, onde non era necessaria alcuna particolare argomentazione da parte della Corte territoriale, allorché ha confermato anche in parte qua le statuizioni civili, condividendone in tal modo anche le concrete determinazioni quantitative. Quanto all'ultima censura, questa, in buona sostanza, si limita a riproporre in questa sede pedissequamente la medesima doglianza rappresentata in sede di appello e da quel giudice disattesa con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, nemmeno adeguatamente contestata dal ricorrente che ha ribadito, senza valide argomentazioni dimostrative, le proprie tesi.
Infatti, l'impugnata sentenza ha compiutamente spiegato non solo che al AT si era fatto carico nel caso di specie di null'altro che della mancata ottemperanza a normali canoni di cautela e a alle specifiche norme del D.P.R. n. 547 del 1955, che ogni operatore del settore era ed è tenuto a conoscere ed osservare;
ma anche che la condotta del HE, data dall'attivarsi per eliminare un inconveniente del processo produttivo (attendibilmente per distaccare la nota grappetta) non era certo esorbitante rispetto ai compiti affidatigli ed anzi era addirittura prevedibile e non certo abnorme, sicché non poteva porsi come causa sopravenuta, idonea da sola produrre l'evento.
Attesa la sostanziale prevalenza delle ragioni di infondatezza rispetto a quelle di inammissibilità, deve conseguire il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2009