Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/1999, n. 8188
CASS
Sentenza 28 luglio 1999

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Poiché l' art. 6 settimo comma del D.L. primo dicembre 1993 n. 487, conv. in legge 29 gennaio 1994 n. 71, ha stabilito l'applicabilità , a decorrere dal primo agosto 1994, a tutto il personale rimasto in servizio presso l'Ente Poste, pur con rapporto di diritto privato, delle norme sul trattamento di quiescenza previste per il personale statale, i dipendenti dello stesso Ente avevano acquisito il diritto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (recante il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) di rimanere in servizio sino al sessantacinquesimo anno di età (indipendentemente dal raggiungimento della massima anzianità contributiva); pertanto alla contrattazione collettiva successivamente stipulata (accordo collettivo integrativo del 26 novembre 1994) non era consentito di introdurre la clausola di risoluzione automatica del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva utile di quaranta anni, non potendo la contrattazione collettiva incidere, in forza della regola dell'intangibilità dei diritti quesiti, su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori, in assenza di uno specifico mandato di una successiva ratifica da parte degli stessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/1999, n. 8188
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8188
    Data del deposito : 28 luglio 1999

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