Sentenza 28 luglio 1999
Massime • 1
Poiché l' art. 6 settimo comma del D.L. primo dicembre 1993 n. 487, conv. in legge 29 gennaio 1994 n. 71, ha stabilito l'applicabilità , a decorrere dal primo agosto 1994, a tutto il personale rimasto in servizio presso l'Ente Poste, pur con rapporto di diritto privato, delle norme sul trattamento di quiescenza previste per il personale statale, i dipendenti dello stesso Ente avevano acquisito il diritto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (recante il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) di rimanere in servizio sino al sessantacinquesimo anno di età (indipendentemente dal raggiungimento della massima anzianità contributiva); pertanto alla contrattazione collettiva successivamente stipulata (accordo collettivo integrativo del 26 novembre 1994) non era consentito di introdurre la clausola di risoluzione automatica del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva utile di quaranta anni, non potendo la contrattazione collettiva incidere, in forza della regola dell'intangibilità dei diritti quesiti, su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori, in assenza di uno specifico mandato di una successiva ratifica da parte degli stessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/1999, n. 8188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8188 |
| Data del deposito : | 28 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI Presidente
Dott. Ettore MERCURIO Cons. relatore
Dott. Alberto SPANÒ Consigliere
Dott. Pietro CUOCO Consigliere
Dott. Luciano VIGOLO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENTE POSTE ITALIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l'avvocatura generale dello stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RC SA, GU ZA, OR RO, ON LL, AM GH, RO MI, RI IS EM E ME TO, elettivamente domiciliati in Roma Via Alberico VI 33 presso lo studio dell'avv. Cossu Bruno che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Carlo Cester giusta delega in atti - e giusta procura speciale (per CA IG) per atto notar Riggio Giuseppe di Catania del 18/9/97 Rep. Sossi;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.287/97 del Tribunale di Rovigo depositata il 6/5/97 R.G. 1067 - 1100/96;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/98 dal Relatore Cons. Dott. Mercurio Ettore;
Udito l'avv. Maurizio Di Carlo;
Udito l'avv. Bruno Cossu e Cester Carlo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti che ha concluso per il rigetto.
SVOLGINENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Rovigo, accogliendo la domanda proposta dagli attuali resistenti, SA RC e gli altri indicati in epigrafe, contro l'Ente Poste NE del quale erano stati dipendenti, dichiarava illegittimo il recesso comunicato ad essi dall'Ente con riferimento alla clausola dell'accordo integrativo allegato al contratto nazionale del 26 novembre 1994 - la qual clausola prevedeva la risoluzione automatica del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva utile (40 anni) - ed ordinava all'Ente convenuto di reintegrare i ricorrenti nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori con le relative conseguenze risarcitorie, oltre al pagamento ai competenti enti dei contributi assistenziali e previdenziali per il periodo dal licenziamento alla reintegra.
Il Tribunale di Rovigo, con sentenza del 6 maggio 1997, ha confermato tale sentenza respingendo l'appello dell'Ente Poste. Il giudice d'appello ribadisce la nullità della clausola anzidetta per contrarietà alle norme imperative, quali sono le norme di legge disciplinanti le cause di risoluzione del rapporto, introducendo una ipotesi di risoluzione automatica non contemplata dalla legislazione in materia.
Ritiene altresì applicabile l'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300; ed osserva, tra l'altro,, che i ricorrenti non erano tenuti all'esercizio della facoltà d'opzione per la prosecuzione del rapporto fino all'età di 65 anni, in quanto già ad essi era esteso tale limite in forza del rinvio di cui alla disposizione del 7^ comma dell'art. 6 del D.L. n. 487/1993 convertito nella legge n. 71/1994.
Relativamente alla lavoratrice De AS IA IS, il Tribunale rileva non potersi ritenere che essa si era rifiutata di riprendere servizio successivamente alla sentenza impugnata - così come sostenuto in appello dall'Ente - in quanto non aveva ottemperato all'invito del datore di lavoro per il fatto che quest'ultimo, anziché assegnarla al posto di lavoro precedentemente occupato in Rovigo dove appunto prestava servizio in precedenza, l'aveva assegnata ad altro posto di lavoro presso l'agenzia di Andria, sicché, in tale situazione, non poteva ritenersi risolto il rapporto ai sensi dell'art. 18 quinto comma dello Statuto dei lavoratori. L'Ente Poste NE chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad undici motivi di censura. I lavoratori intimati resistono con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'ente deduce "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.) in ordine agli artt. 12 e 15 delle disp. prel. agli artt. 6 e 8 della L. 71/94" e si duole che il Tribunale non abbia ritenuto che legittimamente le parti collettive avevano configurato il raggiungimento della massima anzianità contributiva quale clausola risolutiva del rapporto di lavoro (senza peraltro pregiudicare i diritti pensionistici dei lavoratori) essendosi le parti medesime adeguate alle finalità di economicità di gestione e recupero della qualità dei servizi, fatte proprie dalla legge istitutiva dell'ente Poste NE (con la previsione anche di piani di riassetto e di eventuale riconversione del personale: art. 8, d.l. 1^ dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n. 71) . Questa legge (art. 6 d.l. cit.) aveva previsto la privatizzazione del rapporto di lavoro con i dipendenti dell'ente, anche se, sino alla stipula del nuovo contratto collettivo, aveva stabilito che dovessero ancora applicarsi loro i trattamenti previgenti. Era la stessa norma di delegificazione del rapporto di lavoro che confliggeva con la precedente disciplina legislativa, non già le fonti regolatrici di diritto privato cui essa rimandava;
non era dunque ravvisabile violazione dei principi sulla gerarchia delle fonti nella emananda normazione collettiva che avrebbe dovuto regolare in toto il rapporto.
Col secondo motivo di ricorso si denuncia "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.) in ordine agli artt. 6 e 8 della legge 71/94" e si censura la decisione impugnata per non avere il Tribunale considerato la nuova disciplina contrattuale e gli obiettivi perseguiti dal legislatore con la istituzione del nuovo ente (contenimento dei costi, riduzione degli organici, riassetto del personale anche con utilizzazione dei pensionamenti per raggiunti limiti di età e con determinazione di un limite di età pensionabile pari a quello dell'ordinamento privatistico, così come poi previsto nel contratto di programma stipulato dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni con l'ente Poste NE in conformità all'art. 8 del decreto legge ult. cit.). La legge istitutiva non ha regolato espressamente il rapporto di lavoro del personale, ma ha lasciato all'autonomia contrattuale la ricerca dei modelli più idonei a perseguire gli obiettivi di risanamento imposti dal legislatore e a tali criteri si era attenuto il contratto collettivo. Rileva in particolare il ricorrente che era stata così fissata una forma risolutiva del rapporto di lavoro concernente dipendenti già con anzianità contributiva massima e quindi destinatari del miglior trattamento pensionistico in assoluto. Col terzo motivo, il ricorrente deduce "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.) in ordine agli artt. 6 e 8 legge 71194 in relazione agli artt. 2068, 2069, 2070, 2071 c.c. e all'art. 1418, 1^ comma, C.C., nonché all'art. 86 del c.c.n.l. accordo integrativo di cui all'art. 86 del c.c.n.l." e censura l'affermazione secondo cui alla contrattazione collettiva non spetterebbe il potere di individuare cause di risoluzione del rapporto di lavoro. In realtà, l'art. 6 della legge n. 71 del 1994 attribuisce alla contrattazione collettiva una funzione normativa delegata avendo stabilito (comma sesto) che dalla data di stipula del nuovo contratto il rapporto di lavoro dell'ente: sarebbe stato assoggettato alla disciplina collettiva.
Il ricorrente enumera molteplici leggi che attribuiscono alla contrattazione collettiva il potere di derogare a norme di legge (altrimenti inderogabili dall'autonomia individuale) o di disciplinare materie prive di regolamenta z ione;
in particolare il d.lvo 3 febbraio 1993, n. 29 ("Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego"), la legge 15 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato e la legge n. 71 del 1984 istitutiva dell'ente Poste NE in modo inequivoco configurerebbero il contratto collettivo non quale prodotto di autonomia negoziale, bensì come fonte di diritto obiettivo, conseguente all'esercizio di funzioni normative delegate, e perciò efficace erga omnes (avendosi, diversamente, lesione del principio di eguaglianza).
In concreto, il c.c.n.l. prevedeva (art. 86) la facoltà di stipulare accordi integrativi, tanto che, nella stessa data della sua stipulazione, le parti avevano sottoscritto l'accordo integrativo in questione contenente ulteriori ipotesi risolutive rispetto a quelle già enumerate dall'art. 79 c.c.n.l. circa la risoluzione del rapporto di lavoro al 650 anno di età, limite superiore a quello generalmente riconosciuto in ambito privato.
L'accordo integrativo, quale patto aggiunto o modificativo del contratto collettivo era espressione di una identica autonomia contrattuale e, non comportando rinuncia a diritti di singoli, ma configurando una ipotesi normativa di carattere generale ed astratto, era da ritenersi vincolante.
Col quarto motivo, deducendo "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.) in ordine agli artt. 6 e 8 legge 71/94, all'art. 4 del d.p.r. 1092/73 e all'art. 2 della legge 46/58", il ricorrente critica l'affermazione del Tribunale che il dipendente secondo la previgente disciplina, avesse diritto a proseguire nel rapporto di lavoro sino al 65^ anno di età in forza dell'art. 4 del d.p.r. 1092 del 1973 ("t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), che avrebbe abrogato l'art. 2 della legge 15 febbraio 1958, n 46 ("nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato").
Osserva che la legge n. 46 del 1958 prevede (art. 1), oltre al collocamento a riposo al 65^ anno di età, anche (art. 2, comma secondo) la facoltà dell'amministrazione di collocare a riposo d'ufficio l'impiegato con quaranta anni di servizio effettivo. D'altro lato, l'art. 2 della legge n. 46 del 1958 - rileva l'Ente - attiene al collocamento a riposo, non al rapporto di impiego, mentre l'art. 4 del d.p.r. 1092 del 1973 attiene alla materia pensionistica, cioè al trattamento di quiescenza connesso alla cessazione per raggiunti limiti di età e al rapporto (pensionistico) subentrante a quello di impiego: ne deriva che la successiva disposizione non può ritenersi abrogativa della precedente.
Deduce altresì che la legge n. 71/94 non prevede alcuna salvezza di diritti acquisiti nell'ambito del rapporto di lavoro del personale rimasto a disposizione dell'ente, ma solo la salvezza dei diritti pensionistici già maturati nell'ambito della previdenza obbligatoria gestita dall'Istituto Postelegrafonici;
e che la tutela dei diritti quesiti non è assicurata nella successione di contratti collettivi in relazione a situazioni giuridiche non ancora consolidate, potendo comunque l'accordo integrativo derogare anche in peius al contratto collettivo.
Col quinto motivo, il ricorrente lamenta la "violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 C.P.C.) in ordine all'art. 86 c.c.n.l. e all'accordo integrativo, nonché all'art. 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724". Sostiene che, contrariamente all'assunto secondo cui si sarebbe violata con l'accordo integrativo una disciplina inderogabile, non è sancito dall'ordinamento (tanto meno da norme costituzionali immediatamente precettive) un diritto assoluto e incondizionato di proseguire nel rapporto di lavoro sino al 65^ anno di età.
Per contro, l'esclusione da parte dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica") dei dipendenti dell'ente Poste NE dall'applicazione della sospensione delle disposizioni di legge, di regolamento, di accordi collettivi che prevedono il diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto al pensionamento di vecchiaia, costituisce conferma della legittimità della clausola risolutiva. Col sesto motivo di impugnazione, denunciando "violazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.) in ordine agli artt. 6 legge 71/94 in relazione al d.p.r. 1092/73, nonché all'art. 6 della legge 407/90, all'art. 1, commi secondo e terzo d.lgs. 503 del 1992,
nonché all'art. 6 della legge 108190", l'ente Poste NE sostiene l'incongruenza del richiamo ad opera del Tribunale alla normativa sostanziale appena citata per derivarne la pretesa illegittimità della clausola risolutiva la quale non contrasta, invece, con alcuna norma inderogabile. Sostiene che, continuando ad essere applicabile, nei riguardi dei dipendenti dell'Ente, la precedente disciplina previdenziale, permane la corrispondenza tra collocamento a riposo di ufficio e relativi trattamenti pensionistici, e che non vi è riserva di legge in materia di cause di risoluzione del rapporto di lavoro privato;
che, inoltre, è inapplicabile la disciplina dell'opzione di cui all'art. 6 legge n.407 del 1990, in quanto concerne l'età pensionabile, mentre la norma dell'accordo integrativo concerne l'anzianità contributiva;
che l'art. 6 della legge 407 del 1990 attiene a forme assicurative diverse da quella del personale statale (per il quale il pensionamento era comunque previsto, anche in assenza di opzione, al 65^ anno di età), e, in relazione alle prime, l'intento del legislatore era quello di determinare un alleggerimento della situazione finanziaria degli enti.
L'assoggettamento del rapporto di lavoro dei postelegrafonici alla disciplina privatistica non avrebbe di per sè comportato - prosegue il ricorrente - l'applicazione dell'art. i (in particolare, commi secondo e terzo) del d.lgs. n. 503 del 1992 (prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 650 anno di età, con miglioramenti pensionistici anche se sia stata superata la massima anzianità contributiva) relativo agli iscritti alla assicurazione generale obbligatoria.
Per contro, essendo i postelegrafonici iscritti ad una forma di previdenza esclusiva che prevede il massimo trattamento pensionistico con il raggiungimento di 40 anni di contribuzione, non è loro applicabile il disposto dell'art. 1 d.lgs. n. 503/1992 sull'elevazione dell'età pensionabile a 65 anni (limite già vigente), e sull'obbligo di comunicare l'opzione.
In ipotesi, anche a voler ritenere possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro a dipendenti già soggetti al pensionamento al 65^ anno di età, l'art. 6, comma quarto della legge 407 del 1990 prevede l'applicabilità dell'intera legge 11 maggio 1990, n. 108, la quale a sua volta stabilisce che il regime di stabilità cessa con il raggiungimento della massima anzianità contributiva. Col settimo motivo del ricorso, l'Ente deduce "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in ordine all'art. 12 disp. Prel. c.c., all'art. 4 legge 11 maggio 1990, n. 108 e all'art. 6 legge 29 dicembre 1990, n. 407 per quanto attiene alla applicabilità
della tutela di cui all'art. 18 legge n. 300/70". Si duole che il Tribunale abbia ritenuto estesa la tutela di cui all'art. 18 della legge n. 300 a tutti i lavoratori che esercitino la facoltà di opzione di cui all'art. 6 legge n. 407/1990 e di cui all'art. 1 d.lgs. n. 503/1992, mentre l'art. 6 cit., richiamando l'art. 4 della legge 108 del 1990 che prevede l'esclusione della applicabilità del citato art. 18, ha escluso esso stesso tale applicabilità. Con l'ottavo motivo di ricorso viene denunciata la "violazione e falsa applicazione di norme di diritto in ordine agli artt. 2118 c.c., all'art. i legge 604/66 e all'art. 18 della legge n. 300/1970"
sostenendosi da parte del ricorrente che in modo erroneo il Tribunale ha ritenuto che l'allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro abbia rappresentato recesso illegittimo, mentre non avrebbe potuto parlarsi di licenziamento in presenza di una risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento dell'anzianità (contributiva) massima in forza di una clausola del c.c.n.l. consensualmente espressa e riferibile alle parti del rapporto e quindi a tutti i lavoratori aventi il massimo di anzianità contributiva, mentre il licenziamento attiene al singolo lavoratore. Per l'automaticità della risoluzione in forza della clausola non è ravvisabile diritto a preavviso o a indennità sostitutiva, non sussistendo neppure quella necessità di reinserimento nel mondo del lavoro che costituisce la ratio di tali istituti ed essendo anticipatamente comunque conosciuta la data di cessazione del rapporto, quando del resto la legge 26 febbraio 1982, n. 54 (art. 6 ult. comma) prevede esonero dal preavviso in caso di cessazione del rapporto di lavoro prorogato, per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva. Col nono motivo il ricorrente deduce "violazione di norme di diritto in ordine all'art. 6 della legge n. 71/94 e agli artt. 5 e 8 d.lgs. n. 503/1992" e si duole dell'applicazione da parte del giudice di appello della disciplina pensionistica di cui all'art. 1 d.lgs. n.503 del 1992, mentre avrebbe dovuto applicarsi la normativa di cui al titolo secondo del medesimo decreto legislativo, attinente alle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, normativa alla luce della quale non appare sussistere incompatibilità tra le disposizioni che consentono la prosecuzione del rapporto sino al 65^ anno di età e quelle che prevedono la risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità di servizio.
Il principio della inammissibilità della clausola risolutiva del rapporto di lavoro contenuta nel c.c.n.l. dei dipendenti dell'Ente Poste e nell'accordo integrativo non è sancita da alcuna disposizione di legge, considerato che l'art. 5, comma quarto, del citato d.lgs. n. 503 del 1992 con l'inciso "le opzioni di cui all'art. 1, commi secondo e terzo, ove esercitabili" si riferisce alla facoltà di opzione in tutte le forme di previdenza sostitutive ed esclusive.
Con il decimo motivo di impugnazione, lamentando "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in ordine alla applicazione della disciplina contrattuale, e della disciplina vigente in materia di causa di risoluzione automatica del rapporto di lavoro" il ricorrente sostiene che "del tutto contraddittoria è la motivazione posta a fondamento della dichiarata illegittimità dell'accordo integrativo di cui all'art. 86 del c.c.n.l. Pur riconoscendo l'applicabilità del regime pubblicistico in ordine al trattamento di quiescenza nei confronti del personale dell'Ente cessato dal servizio, e all'applicabilità della regolamentazione contenuta nel contratto collettivo di lavoro per rinvio della legge istitutiva in ordine al rapporto di impiego, il giudice del merito afferma che quest'ultimo non possa regolamentare ipotesi di cessazione dal servizio. In realtà, proprio muovendo dai medesimi presupposti, come sopra ampiamente visto, si giunge a conclusioni diametralmente opposte".
Con l'undicesimo motivo il ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione dell'art. 18 comma quinto legge n. 300/1970 relativamente al punto riguardante la dipendente De AS IA IS;
omessa, o comunque insufficiente motivazione". Rileva che la De AS era stata invitata, dopo la sentenza pretorile ed in ossequio al giudicato, a riprendere servizio, con le mansioni precedenti od equivalenti, in qualità di direttore presso l'agenzia di Adria, località che non era molto distante da Rovigo dove essa prestava servizio prima del collocamento a riposo. Assume che il rifiuto della predetta integrava l'ipotesi di cui al detto art. 18 quinto comma ed aveva quindi determinato la risoluzione del suo rapporto di lavoro. 2. - Il ricorso deve essere disatteso e respinto.
Esaminati congiuntamente i primi sei, il nono ed il decimo dei motivi sopra riportati, siccome tra loro evidentemente connessi, ritiene il Collegio che le relative censure sono prive di fondamento. Al riguardo si osserva quanto segue.
L'art. 6, comma secondo, del d.l. 1^ dicembre 1993 n. 487 (Trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994 n. 71 dispone - per quel che rileva ai fini del presente giudizio - che "il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato (...)".
Il successivo comma sesto stabilisce che "ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione un nuovo contratto".
Quest'ultima disposizione è del tutto consequenziale alla prima: una volta privatizzato il rapporto di lavoro dell'EPI sin dal momento stesso dell'istituzione di questo (a seguito della trasformazione dell'Azienda), era necessaria una norma transitoria che regolasse tale rapporto sino alla stipulazione del (nuovo) contratto collettivo di lavoro, l'entrata in vigore del quale avrebbe segnato la fine della precedente disciplina (peraltro già "privatizzata") e avrebbe al tempo stesso rappresentato la fonte della nuova regolamentazione. Solo in questi termini, così, concettualmente ben delimitati, può parlarsi di "delegificazione" della disciplina del rapporto, dovendo escludersi - come pure del resto riconosciuto dallo stesso Tribunale - che la regolamentazione derivata dalla contrattazione collettiva possegga, in virtù di rinvio da parte della legge di trasformazione dell'Amministrazione Poste e Telecomunicazioni, efficacia pari a quella della legge medesima.
Una tale efficacia - può incidentalmente notarsi - non è conferita, alla contrattazione collettiva pur attinente a diverso settore, neppure dall'art. 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato), il quale, dopo aver premesso (comma primo) che "il rapporto di lavoro del personale dipendente (...) è regolato su base contrattuale collettiva ed individuale" stabilisce che "i contratti collettivi ed i regolamenti di organizzazione che, in sede di prima applicazione della presente legge, rechino modifiche al vigente regime di costituzione e cessazione del rapporto di lavoro (...) non possono, a pena di nullità, contenere una disciplina della materia meno favorevole ai lavoratori di quella vigente all'atto dell'entrata in vi gore della presente legge".
In tal ultimo caso, infatti, la stessa legge, se demanda alla contrattazione collettiva di regolare anche ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro diverse da quelle vigenti all'atto dell'istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato, pone tuttavia la condizione che non si tratti di disciplina meno favorevole di quella vigente al momento dell'entrata in vigore della legge stessa. Nè sembrano appropriatamente invocabili, a sostegno della tesi della cd. delegificazione nell'ampio senso sopra indicato, altre ipotesi nelle quali il contratto collettivo ha funzione integrativa del contenuto della legge per il rinvio che questa ha fatto, ma con tale esplicito intento, alla regolamentazione collettiva di taluni aspetti del rapporto (art. 1 legge 8 dicembre 1977 n. 903 circa l'identificazione dei lavori particolarmente pesanti non affidabili alla donna;
l. 12 giugno 1990 n. 146 circa accordi sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero del personale addetto ai servizi pubblici;
l. 13 maggio 1985 n. 190 sull'individuazione dei requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri).
È inoltre significativo il raffronto con l'incidenza che la contrattazione collettiva ha avuto nel settore del pubblico impiego a seguito della legge 23 ottobre 1992 n. 421 (delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e del d.p.r. 3 febbraio 1993 n. 29 ("razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"), nel testo modificato (da ultimo) dal d.p.r. 31 marzo 1998 n. 80 ("nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, emanate in attuazione dell'art. 11, comma quarto, della legge 15 marzo 1997, n.59". Invero, per tali rapporti (riguardanti dunque i dipendenti "contrattualizzati" delle amministrazioni pubbliche) - ascrivibili ad un genus intermedio fra lavoro pubblico e lavoro privato (v. Corte Cost. nn. 313/1996 e 309/1997) e connotati dalla specialità dovuta alla natura pubblica dei datori di lavoro (enti pubblici non economici) e alla connessione con l'esercizio di funzioni pubbliche - specifiche regole stabiliscono e delimitano la relazione fra la legge e la contrattazione collettiva: la qual contrattazione, in particolare, è espressamente abilitata a regolamentare ex novo tutte le materie già disciplinate dalle norme generali e speciali del pubblico impiego, determinandone così l'inapplicabilità (art. 72, comma 1), nonché a regolare la materia del trattamento di fine rapporto (art. 72, comma 4) e a derogare eventuali trattamenti speciali introdotti dalla legge in ambito normativo ed economico (art. 2, commi 2 e 3).
Nulla di tanto innovativo è stato invece introdotto per il rapporto di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici, e così dell'Ente Poste NE, per i quali deve dunque confermarsi "a contrario" che il contratto collettivo non può innovare ne' derogare rispetto a norme di legge imperative.
3. - Passando all'esame della clausola in questione, va premesso - sulla base di quanto accertato nel giudizio di merito - che il c.c.n.l. per il personale dipendente dell'EPI in data 26 novembre 1994 (art. 87) ha stabilito la propria decorrenza dalla data di stipulazione ed ha previsto che, dalla medesima data, il rapporto di lavoro del personale dell'ente sarebbe stato disciplinato dal codice civile (libro quinto), nonché dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa, dal regolamento d'azienda, dallo stesso contratto e dal contratto individuale.
L'art. 79 ha quindi stabilito che "la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi già disciplinati dal presente contratto può avvenire:
a) per compimento del 65^ anno di età; b) per recesso con diritto al preavviso: licenziamento-dimissioni; C) per invalidità permanente a svolgere qualsiasi mansione della propria qualifica;
d) per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. o per giustificato motivo;
e) per decesso del dipendente".
L'art. 81, in relazione all'ipotesi sopra indicata sub a), ha inoltre disposto che "la risoluzione del rapporto di lavoro (...) avviene automaticamente al realizzarsi della condizione prevista senza obbligo per l'ente di dare preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva. La risoluzione per raggiunti limiti di età avviene dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65^ anno". E, con l'art. 86, le parti hanno stabilito che "ulteriori modalità di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere previste da idonei accordi collettivi aventi funzione integrativa del presente c.c.n.l.".
L'accordo integrativo in questione venne stipulato lo stesso giorno della stipulazione del contratto collettivo appena menzionato, e con esso le parti hanno stabilito che, l'oltre alle ipotesi previste dal c.c.n.l., la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti dell'EPI, dal 31 gennaio 1995, si verifica anche al raggiungimento della massima anzianità contributiva, con effetto dal giorno successivo a quello del compimento di quaranta anni utili ai fini pensionistici ed avviene automaticamente senza obbligo per l'ente di dare preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva". Orbene, ritiene la Corte che di una disposizione collettiva, che introduca una causa di risoluzione automatica del rapporto non prevista dalla legge, debba essere affermata la nullità per contrarietà a norme imperative ai sensi dell'art. 1418 cod. civ.:
nullità configurabile anche in ipotesi di contrarietà (non ad una singola norma ma) ad un principio legislativo d'ordine generale. E ciò perché non è consentito all'autonomia collettiva, in difetto di specifica autorizzazione legislativa, individuare cause estintive del rapporto di lavoro a tempo indeterminato diverse e ulteriori rispetto a quelle (recesso unilaterale di una delle parti, mutuo consenso, od altre cause specificamente previste dal codice o da leggi speciali, come ad esempio dall'art. 18 quinto comma legge n.300 del 1970) già contemplate e disciplinate nell'ordinamento: il quale, in via generale, è inequivocabilmente favorevole -ovviamente "de jure condito" - alla protrazione del rapporto lavorativo nel tempo (v., in particolare, legge 15 aprile 1962 n. 230 sul contratto di lavoro a termine, art. 3, comma nono, d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 18 dicembre 1984 n. 863, in tema di contratto di formazione e lavoro, legge 15 luglio 1966 n. 604 e limitatezza delle ipotesi ammesse di licenziamento ad nutum).
Affermazione d'invalidità, questa ora enunciata, che risulta pure in linea con recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (v. S.U. 7 agosto 1998 n. 7755 in motivazione), nella quale è stato affermato, pur in relazione a diversa ipotesi, che "ammettere fattispecie di estinzione del rapporto di lavoro non sottoposte ai limiti generali del sistema dei licenziamenti (fuori dei casi del venir meno degli elementi costitutivi del rapporto stesso) significherebbe ridurre arbitrariamente i limiti di operatività del sistema".
Ciò posto, neppure appare rispondente a corretti criteri di ermeneutica contrattuale sostenere che, nel caso di specie, si configurerebbe una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ad opera delle stesse parti, le quali (e nel caso i lavoratori) in tal senso si sarebbero espresse per tramite delle rappresentanze sindacali. Ancor prima d'indagare su quali siano i poteri rappresentativi delle organizzazioni sindacali nei riguardi di singoli lavoratori, e con riferimento a specifici ed essenziali aspetti del rapporto di lavoro, occorre infatti chiarire che in una disposizione generale ed astratta, volta a disciplinare in via tendenzialmente preventiva le fattispecie che ne formano oggetto, quale è la disposizione di un contratto o di un accordo collettivo (nel caso di specie, il contratto collettivo e il contestuale accordo devono logicamente apprezzarsi come integrantisi a vicenda, sia perché non è dedotto che essi siano intervenuti fra parti collettive diverse sia, comunque, in considerazione del rinvio, necessariamente ricettizio, del contratto all'accordo integrativo, e sia, nella specie, per la sostanziale equiparabilità gerarchica delle due fonti), non può ravvisarsi - in linea di massima - la volontà delle parti di risolvere rapporti in essere. La norma collettiva di cui si discute ha fisionomia sostanzialmente unitaria, e non sembra - se non stravolgendone il senso e ad essa attribuendo indubbi aspetti di irrazionalità, per la disparità di trattamento ad essa conseguente - che possa ipotizzarsi una diversa configurazione della stessa a seconda che debba essere applicata a lavoratori che già abbiano raggiunto la massima anzianità contributiva al momento dell'accordo integrativo (il rapporto dei quali si sarebbe così immediatamente risolto per risoluzione consensuale) o ad altri che l'avrebbero successivamente maturata (per i quali si sarebbe configurata come pattuizione di una condizione risolutiva - peraltro intervenuta, siffatta pattuizione, in corso di rapporto - nulla per le ragioni già sopra dette).
Al riguardo appare comunque fondato e decisivo il rilievo, reiteratamente prospettato nel contesto del ricorso (ed in ispecie nel quarto motivo), con il quale sostanzialmente si deduce la non sopprimibilità ad opera delle organizzazioni sindacali di un diritto, attribuito per legge ai dipendenti dell'Ente, a rimanere in servizio sino al compimento dei 65 anni di età.
Va invero rilevato che l'art. 6 settimo comma della citata legge n. 71 del 1994 (di conversione del D.L. n. 487 del 1993) ha stabilito la applicabilità, a decorrere dal 1^ agosto 1994, a tutto il personale rimasto in servizio presso l'Ente Poste, pur con rapporto di lavoro di diritto privato, delle norme sul trattamento di quiescenza previste per il personale statale: sicché anche nei confronti del suddetto personale deve trovare applicazione la norma (dell'art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 recante il "Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato", che abrogava, nell'art. 254, tutte le precedenti norme in tema di tale trattamento) che, stabilendo il collocamento a riposo degli impiegati civili dello Stato al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ha in tal modo ad essi conferito il diritto a rimanere in servizio sino a tale età, indipendentemente dal raggiungimento della massima anzianità contributiva utile ai fini del collocamento in pensione. Siffatto diritto, di fonte legale - che esclude dunque la facoltà di terzi, senza il consenso del titolare, di disporre del diritto stesso stabilendo la cessazione del servizio, con il contestuale collocamento a riposo, prima del raggiungimento di quel limite di età - era dunque già acquisito dai singoli dipendenti dell'Ente Poste (pur nell'ambito del rapporto privatistico sorto a seguito della trasformazione in ente pubblico economico dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni) nel momento in cui intervenne l'accordo collettivo integrativo di che trattasi, stipulato il 26 novembre 1994.
Ciò stante, deve affermarsi, alla stregua di costante giurisprudenza di questa Corte, l'insussistenza di un potere delle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi di disporre di un diritto del singolo lavoratore, da lui già acquisito - come quello di rimanere in servizio e non essere collocato a riposo prima del compimento dei 65 anni di età (in difetto, naturalmente, di altre, diverse e legittime, cause risolutive) senza un preventivo specifico mandato del titolare a disporne e in difetto comunque di una successiva ratifica, anche mediante fatti concludenti o con la concreta esecuzione della clausola collettiva, da parte del singolo lavoratore interessato.
Giova infatti ricordare che il nostro ordinamento riconosce alle organizzazioni sindacali - secondo i principi desumibili dalla Costituzione (art. 39), dallo Statuto dei lavoratori e dalle norme sul processo del lavoro - la funzione di stipulare contratti collettivi di lavoro, di sostenere le rivendicazioni dei lavoratori, di assisterli nelle conciliazioni e nelle controversie individuali, di svolgere opera di promozione sociale, ma non attribuisce alle medesime organizzazioni alcun potere di rappresentanza in ordine ad atti dispositivi di diritti soggettivi acquisiti ed incidenti su posizioni giuridiche già consolidate, in difetto di una espressa previsione normativa in tal senso e comunque di uno specifico mandato dei singoli associati (v. tra le altre Cass. 3 settembre 1988 n. 5016 e 13 settembre 1986 n. 5592; cfr. da ultimo Cass. 23 luglio 1994 n. 6845). 4. - Per quanto concerne le questioni poste con il settimo e l'ottavo motivo di ricorso, concernenti la applicabilità dell'art.18 della legge n. 300 del 1970, va rilevato come al riguardo risulta essere presa in considerazione dal ricorrente (specie nell'ottavo motivo) essenzialmente la questione dell'eventuale spettanza del diritto al preavviso in connessione con la cessazione del rapporto per effetto della clausola di risoluzione automatica. Ciò stante, deve rilevarsi che, una volta ritenuta la nullità della suddetta clausola di risoluzione automatica e quindi la irrilevanza della comunicazione datoriale che la richiamava, e non ponendosi quindi problemi di preavviso, ad una statuizione in tal senso avrebbe dovuto seguire declaratoria di continuità del rapporto lavorativo con i conseguenti obblighi di dar seguito e ripristinare il rapporto stesso e di corrispondere le retribuzioni per le quali vi era stata da parte dell'ente la "mora accipiendi".
Il che implica che resti assorbita la questione del preavviso, siccome appunto superata dalle considerazioni in ordine alla nullità della clausola;
ne' risulta che l'Ente Poste abbia dedotto, in maniera adeguatamente chiara e specifica, un ulteriore proprio interesse all'annullamento dell'ordine di reintegrazione emesso dai giudici di merito.
Sicché le censure contenute nei due motivi in esame (settimo ed ottavo) devono ritenersi inammissibili.
5. - Per quanto riguarda l'undicesimo motivo, riguardante esclusivamente la posizione della lavoratrice De AS, va rilevato che esso, contenente censure involgenti apprezzamenti di fatto, e come tali inammissibili, è comunque privo di fondamento essendo la statuizione, resa sul punto dal Tribunale, sorretta da congrua e sufficiente motivazione ed esente altresì dal denunziato vizio di violazione di legge.
Giova invero al riguardo ricordare, in ordine all'obbligo del datore di lavoro di ottemperare all'ordine di reintegra (ex citato art. 18 legge n. 300/1970), che, così affermato da questa Corte, "a seguito dell'ordine di reintegrazione del lavoratore, il datore di lavoro deve in via prioritaria riammettere il dipendente nel posto di lavoro - non potendo egli sottrarsi all'effetto ripristinatorio proprio della sentenza che contiene tale ordine - esclusivamente nel luogo in cui si era precedentemente svolto il rapporto, salva la possibilità di trasferimento successivo del lavoratore reintegrato, ove ricorrano apprezzabili esigenze tecnico organizzative" (Cass. 24 novembre 1993 n. 11578). E tanto va affermato anche indipendentemente dal rilievo, peraltro pertinente nel caso di specie, che la prosecuzione del rapporto di lavoro conseguente alla riconosciuta nullità, e quindi inoperatività, di una clausola risolutiva illegittimamente pattuita, implicante l'obbligazione del datore di lavoro di ripristinare comunque la medesima posizione lavorativa in atto prima della illegittima risoluzione, comporta in ogni caso la riammissione in servizio del lavoratore nello stesso posto precedentemente occupato, e quindi ubicato nel medesimo luogo in cui prima egli rendeva la prestazione lavorativa.
6. - In conclusione, ritenuta assorbito ogni ulteriore rilievo o censura, il ricorso, per quanto sin qui argomentato, deve essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso, in Roma, il 17 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1999