Sentenza 8 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/2003, n. 15040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15040 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto EZIONE LAVORO15 Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:4q Presidente MATTONEDott. Sergio R.G.N. 10017/01 3 Consig e Dott. Alberto SPANO' Cron. 30468 Dott. Giovanni Consigliere MAZZARELLA Rep. Dott. Guido VIDIRI - Rel. Consigliere Ud. 16/04/03 - ConsigliereDott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: DI ZO NN, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI VECCHIONE, ALDO CORBO, giusta delega in atti;
ricorrente contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 2003 avversO la sentenza n. 1124/00 del Tribunale di 2329 -1- NAPOLI, depositata il 07/03/00 R.G.N. 44850/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/03 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso al Pretore di AP NN Di LU conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno al fine di sentirsi riconoscere il diritto all'assegno di invalidità civile. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore condannava il Ministero al pagamento della richiesta prestazione. A seguito di gravame, il Tribunale di AP con sentenza del 7 marzo 2000 accoglieva l'appello e rigettava la domanda proposta dalla Di LU. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che mancava nel caso di specie la prova sul requisito della incollocazione atteso che una volta intervenuta la sentenza del primo giudice l'assicurata aveva acquisito titolo valido per ottenere l'iscrizione HO RI nelle liste speciali del collocamento obbligatorio. Avverso tale decisione NN Di LU propone ricorso per cassazione, affidato ad unico articolato motivo. Resiste con controricorso il Ministero dell'Interno. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il presente ricorso NN Di LU (indicata in sentenza di primo grado come NN Di NU) ha denunziato violazione e falsa applicazione degli artt. 13 legge n. 118/1971 e 5 e 19 legge n. 482/1968 nonchè 1 insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. In particolare sostiene la ricorrente che il requisito della incollocazione, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice d'appello, non va provata necessariamente attraverso l'iscrizione o la richiesta di iscrizione, potendo essere accertata anche sulla base di presunzioni semplici ex art. 2727 e 2729 c.c. Aggiunge anche la ricorrente di avere, con l'atto di notorietà, attestato la mancanza percezione di redditi. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. L'incollocazione al lavoro prevista dall'art. 13 1. Volun 118 rappresenta - al pari della 30 marzo 1971 n. lavorativa e del requisito economico e capacità unreddituale ( art. 13 e 12 della legge citata) elemento costitutivo del diritto alla prestazione (la cui prova è a carico del soggetto richiedente l'assegno) e non già una mera condizione di erogazione del beneficio che possa essere accertata in sede extra-giudiziale. Questa Corte ( cfr. ex plurimis: Cass. 16 marzo 1988 n. 2467; Cass. 10 gennaio 1992 n. 203; Cass. 5 maggio 1994 n. 2159; Cass. 6 ottobre 1996 n. 8787; Cass. 1 agosto 1998 n. 7560; Cass. 10 aprile 1999 n. 3556), 2 a seguito dell'intervento delle Sezioni unite (Cass. 10 gennaio 1992 n. 203), ha affermato che, ai fini del diritto all'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, l'invalido è da ritenersi incollocato al lavoro non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione, nel quale versi ma, solo quando - essendo iscritto(o avendo presentato domanda d'iscrizione) nelle speciali liste di collocamento obbligatorio - non abbia conseguito una occupazione in mansioni compatibili. Per una corretta impostazione dei termini del problema da affrontare nel presente giudizio, è, G₁ Violui dunque, opportuno richiamare alcuni passaggi logici contenuti nella citata decisione delle Sezioni Unite, chiamata a risolvere il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, dato che in alcune sentenze si era ritenuto che la incollocabilità andava dimostrata attraverso una qualificata prova costituita dalla certificazione degli organi pubblici competenti, mentre in altre si era affermato che siffatta prova potesse essere fornita con qualsiasi mezzo istruttorio. Nel risolvere la suddetta problematica le Sezioni Unite, dopo avere operato un raccordo tra le leggi 2 aprile 1968 n. 482 e 30 marzo 1971 n. 118, hanno in 3 particolare ritenuto che : a) incollocato secondo la dizione dell'art. 13 della legge 118 - non è il "disoccupato" o non occupato", " bensì colui che, essendo stati attivati i meccanismi previsti dalla legge 482 del 1968, non abbia rinvenuto un'occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche; b) tale situazione integra uno dei requisiti previsti dalla disciplina del settore, donde la conseguenza che la mancata iscrizione non dà luogo ad una mancanza di prova, ma di un elemento costitutivo della fattispecie;
c) posto che l'iscrizione nelle liste speciali EN ID presuppone un accertamento della riduzione della capacità lavorativa da parte delle competenti commissioni e che, quindi, la tutela potrebbe venir meno per il periodo intercorrente dalla domanda di accertamento di quella situazione medico legale a quella della effettiva iscrizione nelle predette liste, è sufficiente che l'interessato presenti la domanda di iscrizione. -La rigorosità di tali principi la cui ratio va individuata nell'esigenza del riconoscimento dell'assegno come prestazione sociale attribuibile solo allorquando l'interessato dimostri di avere fatto ricorso agli organismi pubblici diretti ad agevolarne la collocazione nel mondo lavorativo non poteva che essere attenuata in più recenti pronunzie di questa agliCorte solo con riguardo invalidi ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni) non aventi diritto, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 482 del 1968, all'iscrizione nelle liste predette (cfr. tra le varie conformi: Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604; Cass. 4 maggio 1998 n. 4467; Cass. 1 agosto 1998 n. 7552; Cass. 22 ottobre 1998 n. 10513; Cass. 15 marzo 1999 n. 2310), essendosi osservato che il principio affermato dalle Sezioni Unite, NO Viole presupponendo la giuridica possibilità di iscrizione negli elenchi dell'art. 19 della legge n. 482 del 1968, non è utilizzabile con riguardo ai soggetti per i quali tale iscrizione è preclusa, ai sensi dell'art. secondo comma, della stessa legge, per il11 superamento del cinquantacinquesimo anno di età (ipotesi alla quale detto comma assimila quella del soggetto che, a causa della sua invalidità, possa "riuscire di danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti" (sul punto cfr. Cass. 1 agosto 1998 n. 7552). Ciò premesso, è evidente che solo nell'ipotesi di invalido che abbia superato i cinquantacinque anni di 5 età ma non i sessantacinque - limite preclusivo per l'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971 a detto invalido non può essere disconosciuto l'assegno mensile di invalidità per il solo fatto che lo stesso non possa iscriversi alle liste di collocamento obbligatorio alla stregua dell'art. 19 della legge n. 482 del 1982. Unicamente in questo caso, relativo si ripete ancora una volta - alla richiesta di assegno da parte dell'invalido - ultracinquantacinquenne, all'espressione "incollocato al lavoro" di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971 non può attribuirsi lo stesso significato ad SH VI - come si è visto - dalla citata essa assegnato decisione delle Sezioni unite con la sentenza n. 203 del 1992, ma un significato diverso, quale cioè stato di effettiva disoccupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di una occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido. Per concludere, in osservanza di quanto stabilito da Cass., Sez. un., n. 203 del 1992, va ribadito in questa sede il principio secondo il quale per gli invalidi infracinquantacinquenni è da ritenersi "incollocato" al lavoro non l'invalido che sia 6 disoccupato o non occupato, bensì colui che, essendo iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio, non abbia trovato un'occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche, a nulla rilevando il fatto che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacità di lavoro da parte delle competenti commissioni sanitarie, essendo necessario, in questo caso, l'esistenza della domanda di iscrizione nelle predette liste, elemento al quale non si può supplire con la prova dello stato di disoccupazione. Va ribadito, UN EN. infatti, come l'invalido in questo caso per trovare un lavoro compatibile con le sue residue capacità debba utilizzare i canali istituzionali diretti ad agevolarne la ricerca ed a rendere possibile anche la revoca dell'assegno dietro segnalazione degli uffici massimaprovinciali del lavoro e della art. 13, comma 2, 1. n. 118 del occupazione(cfr. 1971). I suddetti principi, che sono stati anche da ultimo Loaffermati da questa Corte (cfr. Cass. 20 marzo 2002 n. 4555) inducono a ritenere destituito di qualsiasi fondamento giuridico il ricorso dell'assicurata, che il requisitoha invece sostenuto che dell'incollocazione possa nel caso di specie - in 7 cui si controverte (come si evince dagli atti di soggetto infracinquantacinquenne, perchè nato il [...]) essere provato anche con presunzioni. In ragione della natura della controversia nessuna statuizione può essere emessa in relazione alle spese del presente giudizio di cassazione non versandosi in presenza di una pretesa manifestamente infondata e temeraria(art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 16 aprile 2003. Перо Мастоц IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE mile VidriGuide A Gfelleria 08 .2003 cggi.. IL CANCELLIERE 8 0 0