Sentenza 19 marzo 1999
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la sentenza deve essere conforme all'accordo tra le parti come veritieramente riprodotto nel verbale d'udienza; e, una volta intervenuta la ratifica del giudice, non è dato poi alla parte successivamente prospettare asseriti vizi della volontà o errori nella proposizione dell'istanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/03/1999, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LO FATTORI Presidente del 19/9/1999
1. Dott. Enzo COSTANZO Consigliere SENTENZA
2. " Francesco MARZANO " N. 888
3. " LO Antonio SEPE " REGISTRO GENERALE
4. " Luisa BIANCHI " N. 26442/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da MA AN LO, n. in Milano il 20.06.1978 avverso la sentenza del Pretore di Milano in data 2 maggio 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. F. Marzano Vista la richiesta del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento della impugnata sentenza e la trasmissione degli atti al primo giudice per il nuovo giudizio
Osserva:
1. Con sentenza del 2 maggio 1998 il Pretore di Milano applicava a MA AN LO la pena di mesi tre di reclusione e lire duecentomila di multa, per il reato (commesso il 30 aprile 1998) di tentato furto di un motorino, con le aggravanti della violenza sulle cose e della esposizione a pubblica fede, equivalenti alle riconosciute attenuanti generiche.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, denunciando il vizio di inosservanza di legge e deducendo: che gia in sede di convalida dell'arresto il proprio difensore aveva instato a che nessuna misura cautelare venisse imposta (ancorché il giudice avesse poi espresso contrario avviso), ritenendo concedibile il beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena infliggenda;
che, procedutosi poi a giudizio direttissimo, si era concordata con la parte pubblica l'applicazione della pena, tanto subordinando alla concessione del predetto beneficio;
che tale accordo non era stato formalizzato per iscritto, ma solo verbalmente davanti al giudice procedente, secondo prassi vigente in quell'ufficio giudiziario;
che "per puro fraintendimento, presumibilmente determinato dalla confusione presente in udienza a causa dell'elevato numero di procedimenti in trattazione", quella condizione non veniva verbalizzata ed il Pretore pronunciava sentenza non accordando il predetto beneficio;
che, a comprova dell'accordo in quei sensi intervenuto, il pubblico ministero di udienza aveva rilasciato dichiarazione attestante i termini dell'accordo, così come qui evocato.
3. Il ricorso non si appalesa fondato.
Premesso, invero, che il verbale di udienza che occupa (vistato anche dal pretore, con la sua sottoscrizione, ai sensi dell'art. 483 c.p.p.) dà atto della richiesta dell'imputato, e del prestato consenso del p.m. sulla stessa, nei termini così come ratificati dal giudice, devesi preliminarmente rilevare che, ancorché il nuovo codice di rito non abbia riprodotto la disposizione di cui all'art. 158 (nè quelle di cui ai successivi artt. 215-218) del c.p.p. del 1930, tale verbale di udienza (art. 480 c.p.p.) è atto pubblico di fede privilegiata, sicuramente sussumibile nella previsione dell'art. 2700 e. c., che, a contestarne il valore fidefaciente, richiede la querela di falso (cfr. Cass, Sez. III, 8.8.1996, n. 7785). Giova, difatti, al riguardo puntualizzare (come da questa Corte rilevato in altra sede, civilistica) che "vi sono verbali che costituiscono pura e semplice documentazione di fatti o atti ma in altri casi è richiesta la verbalizzazione come esternazione necessaria di certi atti, per cui essa assume la natura di elemento essenziale di una fattispecie, che non può considerarsi perfezionata senza la verbalizzazione. La verbalizzazione con carattere meramente documentale produce una certezza su quanto verbalizzato, contestabile con qualsiasi mezzo di prova;
la verbalizzazione che è elemento essenziale della fattispecie produce una certezza legale che può essere oppugnata solo con la querela di falso, perché è espressione di un'attività pubblica diretta specificamente alla documentazione" (così Cass. Civ., Sez. Un., 25.11.1992, n. 12545). E "l'atto conserva poi la sua forza probatoria tipica, quando la parte controinteressata non svolge contestazioni afferenti alla possibilità di un errore di apprezzamento sensoriale (in tal modo godendo della facoltà della prova contraria, con tutti i mezzi, compresi quelli presuntivi), ma intende provare che le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti sono diversi da quelli attestati, perché in tal caso non si contesta l'apprezzamento ed il giudizio sensoriale del pubblico ufficiale, ma si vuole affermare direttamente la falsità dell'atto, e ciò è possibile fare solo attraverso la querela di falso" (ibid.).
Nel vigore della previgente disciplina codicistica di rito penale del 1930, la querela di falso ivi disciplinata non aveva alcuna delle caratteristiche proprie dei mezzi di impugnazione penale, risolvendosi, in sostanza, in una denuncia di falso, come tale pienamente ammissibile anche sotto il vigore dell'attuale codice.
Nel caso di specie, a comprova del suo assunto il ricorrente ha (tra l'altro) prodotto una dichiarazione scritta, riferita al magistrato di udienza, peraltro priva di attestazioni di autenticità (manoscritta, reca solo la firma in calce ad un timbro "Il Vice Procuratore Onorano..."). Epperò, in ogni caso, si esplicita in tale dichiarazione, che "tale accordo (relativo al beneficio in questione) non veniva verbalizzato in udienza, probabilmente per dimenticanza sia del sottoscritto che del difensore". Non si prospetta, quindi, una errata percezione sensoriale da parte del pubblico ufficiale, ne' tampoco una infedele verbalizzazione delle dichiarazioni delle parti, da queste rese e prospettate in presenza del pubblico ufficiale medesimo, ma si adduce una "dimenticanza" delle parti nella esplicitazione di una circostanza, che il pubblico ufficiale non poteva, perciò, verbalizzare, perché "dimenticata". Se, dunque, al giudice è stato prospettato quell'accordo come veritieramente riprodotto nel verbale di udienza, non può non rilevarsi, allora, che su quello, come prospettatogli, è legittimamente intervenuta la sua definitiva ratifica;
e una volta questa intervenuta, non è dato, poi, alla parte postumamente prospettare asseriti vizi della volontà o errori nella proposizione della istanza (cfr. Cass., Sez. VI, 21.6.1996, n. 1946). D'altra parte e per altro verso, adducendosi in ricorso che "l'accordo raggiunto (nei termini dedotti) veniva formalizzato verbalmente davanti al giudice" (con ciò evocandosi, sembra, un preventivo placet del giudice e, comunque la sua conoscenza dei contenuti dell'accordo nei termini prospettati dal ricorrente), anche le altre allegazioni presuntive al riguardo proposte si appalesano inidonee a suffragare l'assunto, militando anzi in senso contrario. Ribadito, difatti, che al verbale di udienza, contenente i termini dell'accordo come ivi espressi, è stata apposta (ai fini del visto di cui alla succitata norma) anche la firma del pretore, a conferma e garanzia del corretto svolgimento dell'attività documentativa, si appalesa irrilevante, ed anzi confliggente con la tesi prospettata, la circostanza che in sede di convalida dell'arresto il difensore si sia opposto alla applicazione della misura cautelare ritenendo "concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena", mentre, invece, - come si esplicita nello stesso ricorso - la misura venne egualmente applicata, tanto appalesandosi indicativo, di per sè, a fronte di quella specifica richiesta, del diverso divisamento del giudice, non conforme al patto ora prospettato dal ricorrente;
peraltro, la fase della convalida dell'arresto è estranea a quella del giudizio, successivamente instauratosi, e nessun effetto su quest'ultima può riverberare quella richiesta pregressamente proposta, e disattesa. Di eguali significazioni appare connotarsi anche la circostanza che il Pretore abbia comunque, erroneamente. motivato sulla non ricorribilità di condizioni di legge per la concessione del beneficio. Se questo, infatti, fosse stato, in termini di consenso, subordinatamente prospettato al giudice - e dovendosi presumere, sino a prova contraria, l'adempimento dell'obbligo di osservanza delle norme processuali, ex art. 124 c.p.p. - il giudice medesimo avrebbe avuto, semmai, il dovere inverso, quello cioè di motivare sulla concedibilità del beneficio, a ratifica dell'accordo tra le parti intervenuto e propostogli, e, in caso di valutazione negativa, di non accogliere la richiesta, non di accoglierla solo parzialmente;
la motivazione sovrabbondante, invece, si appalesa solo confermativa della ratifica dell'accordo in quei termini prospettati. Va, da ultimo, rilevato che pure è dato alle parti di controllare il verbale, ed eventualmente richiedere le rettificazioni e le cancellazioni del caso, ai sensi del disposto dell'art. 482, 2^ c. c.p.p. (applicabile anche al giudizio pretorile, per il rinvio operato dall'art. 549 c.p.p.): e nel caso che occupa nessuna questione di tal genere è stata in alcun modo prospettata nel giudizio di merito a quo.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte - IV Sezione Penale - rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 1999