Sentenza 5 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2002, n. 11718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11718 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2002 |
Testo completo
copic of relatare dob ce REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Danno da ritardata SEZIONE TERZA CIVILE restituzione di immobile locato Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20967/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente 23409/99 Dott. Ugo FAVARA Consigliere 293271 1 7 18/02 Dott. Renato PERCONTE LI TESE Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Ud. 27/02/02 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA IN CASSAZION CAMPIONE CIVILE SENTENZA 66789 sul ricorso proposto da: N. MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELL'INDUSTRIA, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
- ricorrenti -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio 2002 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dal Sig. BASTOGI SPA;
UFFICIO COPIE per diritti € 3.10 534 113.08.02. intimata Rilasciata copia legale al Signs CANEL'S IL CANCELLIERE per diritti €7.145 il 11 11 or IL CANCELLIERE e sul 2° ricorso n° 23409/99 proposto da: BASTOGI SPA, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Raimondo Targhetti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AZUNI 9, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DE CAMELIS, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE LOMBARDI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA QUALE SUCCESSORE DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO, MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO QUALE SUCCESSORE DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO, MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI QUALE SUCCESSORE DELL'AGENZIA PER SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO, LA PROMOZIONE DELLO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI QUALE SUCCESSORE DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3197/98 della Corte d'Appello di 2 ROMA, Sezione Prima Civile, emessa il 07/10/98 e depositata il 02/11/98 (R.G. 1307/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del I motivo, l'accoglimento del II e l'assorbimento del III e IV del ricorso principale nonchè per l'assorbimento del I motivo, l'assorbimento del II, III e IV e l'inammissibilità del V motivo del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Dichiarata cessata alla data del 30.6.1983 la loca- zione dell'edificio sito in Roma, piazza del Caravaggio 24, la ST I.R.B.S. s.p.a. (poi ST s.p.a.), succeduta a seguito di fusione per incorporazione alla locatrice I.R.B.S., agì nei confronti della conduttrice Cassa per il Mezzogiorno per il risarcimento del mag- gior danno da ritardata consegna rispetto ai canoni percepiti ai sensi dell'art. 1591 c.C., per i sei mesi decorsi fino al 31.12.1983. Espose, per quanto in questa sede ancora interessa, che nel marzo del 1981 aveva venduto l'immobile all'Adileasing s.p.a., conservandone il godimento a ti- 3 tolo di utilizzatore in leasing;
che il contratto di locazione finanziaria era stato consensualmente risolto il 2.12.1982 con la pattuizione che i canoni di loca- zione e gli altri frutti dell'immobile sarebbero rima- sti a favore della ST sino all'1.1.1984; che il godimento dell'immobile era stato trasferito all'Adileasing in data 11.1.1984 La convenuta resistette sostenendo, tra l'altro, che dal 2.12.1982 esclusiva titolare del rapporto loca- tivo era la acquirente Adileasing;
che gli accordi in- tervenuti tra questa e la ST non erano opponibili alla conduttrice;
che l'attrice non aveva indicato il fatto generatore del danno, che andava escluso o quan- tomeno riconosciuto in misura inferiore al richiesto. L'adito tribunale di Roma accolse la domanda con sentenza n. 1760/1993, condannando la Cassa convenuta al pagamento della somma di £ 1.969.260.200, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sen- tenza, e compensando le spese. La corte d'appello di Roma, decidendo con sentenza 3197/1998 sul gravame della Cassa e dei Ministeri n. del tesoro, dell'industria e dei lavori pubblici cui aveva resistito la ST, ha accolto l'appello esclu- sivamente in punto di quantum debeatur, riducendo la somma dovuta a £ 1.391.918.974, oltre agli interessi a 4 far data dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, con compensazione delle spese del grado. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione i Ministeri suddetti sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso la ST s.p.a. che propone ricorso incidentale fondato su cinque motivi, uno dei quali condizionato, e che ha anche depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi vanno riuniti, siccome proposti avversO la stessa sentenza.
1.1. Col primo motivo del ricorso principale è de- dotta violazione e falsa applicazione degli artt. da 1599 a 1602 e 2697 cc. e da 99 a 101 c.p.c., nonché vi- zio di motivazione nella parte in cui la corte d'appello aveva immotivatamente ritenuto che, nel ri- solvere il contratto, le parti si erano accordate nel senso che la disponibilità giuridica dell'immobile sa- rebbe rimasta alla ST, non essendo la circostanza affatto pacifica tra le parti. Sostengono i ricorrenti che in atto di appello essi avevano rilevato che la pattuizione (del dicembre 1982) sul punto che canoni e frutti sarebbero rimasti alla ST poteva essere interpretata nel senso che il re- lativo importo sarebbe stato riversato dalla Adileasing 5 alla ST (con pattuizione di valenza meramente in- terna), ovvero che si fosse dato luogo ad una cessione del credito, peraltro nulla in quanto non effettuata nelle forme di cui all'art. 69 del regio decreto n. 2440 del 1923; sicché, in entrambi i casi, solo la Adi- leasing avrebbe avuto titolo a domandare il risarcimen- to del danno. Sostengono che, dopo la concessione in leasing - implic ante deroga all'art. 1602 c.c., la risoluzione del leasing aveva necessariamente comportato l'applicazione di tale disposizione, con conseguente successione nel contratto di locazione dell'Adileasing, unica legitti- mata ad agire (per il rilascio e) per il risarcimento.
1.2. Il motivo è infondato. La corte d'appello ha condiviso le conclusioni del secondo il quale i rapporti ne-giudice di prime cure, goziali intercorsi tra ST ed Adileasing avevano inequivocamente attribuito alla prima il godimento dell'immobile fino al 31.12.1983, volta che attribuzio- ne del diritto di percepire canoni e frutti civili in- tegra un patto che, in deroga alla disciplina disposi- tiva di cui all'art. 1602 c.c., si risolve nella prose- cuzione dell'originario rapporto locativo tra alienante e conduttore, e comprende dunque anche il diritto ad ottenere il risarcimento del danno da ritardata conse- gna. Ha soggiunto, così facendosi carico delle prospet- tazioni degli appellanti in ordine alla qualificabilità del secondo accordo come cessione del credito, che la cessione è ravvisabile solo quando gli effetti giuridi- ci previsti dall'art. 1602 c.c. si siano già attuati (e non anche quando siano stati ab origine impediti senza soluzione di continuità). L'affermazione dei ricorrenti che il contenuto dell'accordo risolutivo non era pacifico concerne in difetto di allegazione circa l'avvenuta contestazione della sua lettera, riferito “testualmente" dalla corte d'appello il risultato della sua interpretazione, CO- me tale non censurabile in questa sede siccome attinen- te all'apprezzamento del fatto, nella specie supportato da motivazione del tutto coerente.
1.3. Risulta conseguentemente assorbito il primo motivo del ricorso incidentale, espressamente condizio- nato all'accoglimento del motivo rigettato, col quale la ST si duole della omessa declaratoria di inam- missibilità del motivo d'appello in punto di asserito difetto di legittimazione attiva della ST stessa.
2.1. Col secondo motivo del ricorso principale è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727-2729, da 1218 a 1229 c.C., 115 e 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione in punto di rigetto del mo- 7 tivo d'appello col quale si era rilevato che nessuna dimostrazione era stata data sulle effettive possibili- tà di locazione dell'edificio ad altri soggetti, in forma più remunerativa, sin dalla data alla quale era iniziato il ritardo nella consegna (1.7.1983). Sostengono i ministeri ricorrenti di aver prospet- tato come non fosse realisticamente ipotizzabile che un immobile del ritenuto, elevatissimo valore locativo an- nuo di due miliardi e seicento milioni di lire sarebbe stato immediatamente locato alla fisiologica scadenza del precedente contratto;
che sarebbe necessariamente occorsO un certo tempo;
che, dunque, il maggior danno da ritardata restituzione non avrebbe potuto ricono- scersi da data anteriore all'1.1.1984 o, in subordine, da data variamente posteriore all'1.7.1983, posto che prima di iniziare qualunque trattativa la locatrice avrebbe necessariamente dovuto prendere visione dell'immobile ed accertarne le condizioni, nonché assu- mere adeguate informazioni sul conto dei possibili in- teressati.
2.2. Sotto opposto profilo, la ricorrente inciden- tale ST si duole - deducendo col secondo motivo - che la cortedel proprio ricorso vizio di motivazione di merito abbia per un verso dato credito alla relazio- ne del c.t.u. che aveva ritenuto 1'immobile 8 "immediatamente concorrenziale sul mercato delle loca- zioni anche per le sue possibilità di frazionamento” e, per altro verso, contraddittoriamente decurtato il quantum riconosciuto dal tribunale, ritenendo che il valore locativo andasse stimato in relazione all'intero edificio e non anche per unità frazionabili, in ragione del dispendio temporale ed economico che sarebbe deri- vato dal frazionamento.
2.3. Entrambe le censure sono infondate. La corte territoriale, in linea con quanto osserva- to dal consulente tecnico d'ufficio, ha basato la pro- pria decisione sulla immediata concorrenzialità dell'immobile sul mercato locativo "anche" (e, dunque, non soltanto) per le sue possibilità di frazionamento. Ha così, per un verso, ritenuto che il danno fosse pro- vato nell'an in evidente relazione alle condizioni dell'immobile, alla sua ubicazione, alle caratteristi- che che ne determinavano l'immediata concorrenzilità ed alle possibilità di utilizzazione poste in luce dal c.t.u. (sull'ammissibilità di tali criteri per la prova del maggior danno rispetto al corrispettivo convenuto cfr. Cass., 13 ottobre 1986, n. 5990) e lo ha, per al- tro verso, decurtato nel quantum in ragione del fatto che il frazionamento avrebbe comportato tempo e spese, stimando dunque l'entità del danno (anche equitativa- mente liquidabile: Cass., n. 10270/1994) in relazione allo stato effettivo dell'immobile. Dei possibili tempi dell'eventuale frazionamento è stato pertanto tenuto adeguato conto senza alcuna con- traddittorietà intrinseca della motivazione;
mentre le ulteriori osservazioni dei ricorrenti principali in or- dine alla omessa considerazione della obiettiva diffi- coltà di rinvenire immediatamente un conduttore, pro- prio in ragione delle caratteristiche dell'immobile, attengono a valutazioni di puro merito, non riproponi- bili in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio della motivazione. Nella specie insussistente ove si consideri che la corte d'appello ha non irragione- volmente conferito valenza alla circostanza che il mag- gior danno era stato risarcito, anche in relazione al ст periodo in questione, a diverso soggetto (con atto р а transattivo inopponibile alla ST) e che la pro- т о tratta occupazione dell'immobile aveva impedito р "fatt ualmente l'accesso di altri concorrenti".
3.1. Con il terzo motivo del ricorso principale la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazio- ne degli artt. da 1218 a 1229, 2627, 2727-2729 C.C., 116 e 191 e ss. c.p.c., nonché per vizio della motiva- zione per avere la corte territoriale:
ritenuto che
i valori locativi, incongruamente ed 10 incomprensibilmente determinati dal c.t.u. con riferi- mento all'anno 1985, fossero stati ragionevolmente ri- condotti ai valori propri del 1983 tenendo conto degli indici Istat;
- abbattuto il valore del solo 20% in considerazio- delle necessità di adeguamento dell'impianto elet- ne trico e dell'esigenza di renderlo conforme alle pre- scrizioni antincendio e sulla sicurezza del lavoro;
sopravvalutato l'utile ricavabile dalla locazione dei posti auto.
3.2. La ricorrente incidentale muove censure di se- gno opposto col terzo motivo del ricorso incidentale, deducendo violazione e falsa applicazione della legge n. 46/1990, del d.P.R. n. 447/91 e dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, nonché vizio della motivazione, per avere la corte di merito abbat- tuto il valore del 20, anziché del 15%, senza conside- rare che la normativa sulla sicurezza degli impianti in materia edilizia era entrata in vigore nel 1990, dopo il periodo in considerazione.
3.3. Entrambe le censure sono prive di pregio: - la prima in quanto il criterio di abbattimento scelto dalla corte d'appello non è intrinsecamente ir- ragionevole e la valutazione della sua adeguatezza (0 dei valori dei posti auto) esula dai poteri della corte 11 di cassazione, integrando una valutazione di merito;
la seconda poiché, a parte il rilievo che non viene indicato (in violazione del principio di autosuf- ficienza del ricorso per cassazione) da quale parte della relazione di consulenza risulti che il consulente avrebbe tenuto conto di prescrizioni non ancora vigenti all'epoca cui si riferiva la valutazione, la corte d'appello ha fatto anche riferimento alla "obsolescenza degli impianti tecnici”, che è tale anche indipendente- mente dalla non rispondenza degli stessi a specifiche previsioni.
4.1. Col quarto motivo del ricorso principale è de- dotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 2697 C.C., 112-115 e 116 c.p.c., nonché vizio di mo- tivazione per avere la corte d'appello proceduto alla rivalutazione dell'importo fino alla data della senten- Гриповет za di primo grado benché oggetto dell'obbligazione ri- sarcitoria fosse il denaro, sicché il maggior danno da svalutazione (rispetto a quello già coperto dagli inte- ressi) avrebbe dovuto essere provato.
4.2. Il giudice di primo grado aveva rivalutato l'importo alla data della relativa sentenza, come senz'altro doveva in relazione alla natura risarcitoria dell'obbligazione, di cui il denaro non costituisce af- fatto "oggetto" (come nelle obbligazioni pecuniarie), 12 assumendo invece l'esclusiva funzione di strumento di misura di un valore. Tipico debito di valore è l'obbligazione di risar- cimento del danno, che mira alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto. La rivalutazione monetaria non rappresenta qui il possibile strumento di risarcimento dell'eventuale maggior danno da mora indotto dalla sva- lutazione monetaria, rispetto a quello già coperto da- gli interessi legali, come accade nelle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1224, comma 2, C.C.; ma costituisce il necessario mezzo di commisurazione at- tuale del valore perduto dal creditore, che va appunto reintegrato dal debitore. È dunque del tutto priva di pregio la censura dei ministeri ricorrenti in via principale, che si dolgono della mancata applicazione ad una fattispecie di debito di valore dei principi propri dei debiti di valuta.
4.3. La ricorrente incidentale denuncia dal canto suo, col quarto motivo del proprio ricorso, violazione degli artt. 1223, 1224, 1225, 2056, 2909 C.C., 324 e 345 c.p.c. e insufficiente o contraddittoria motivazio- ne Su un punto decisivo della controversia, dolendosi che la corte territoriale, nel liquidare in moneta at- 13 tuale il danno subito dalla locatrice ST nel 1983, abbia calcolato la rivalutazione secondo indici Istat (esclusivamente sino) alla data della sentenza di primo grado (6 febbraio 1993), motivando tale statuizione con il rilievo che i parametri ed il meccanismo (di calcolo della rivalutazione e degli interessi) adottati dal primo giudice sarebbero rimasti insindacati dalla cre- ditrice ST. Sostiene che la ST non aveva po- sto in essere alcun comportamento abdicativo della vo- lontà di conseguire l'ulteriore rivalutazione, avendo anzi chiesto la conferma della sentenza di primo grado;
il che rappresenta sicura manifestazione dell'intenzione della parte di conseguire l'ulteriore rivalutazione.
4.4. Il primo giudice non aveva riconosciuto anche gli interessi compensativi che secondo i principi fissati da Cass., sez un., n. 1712 del 1995 costitui- scono in tale ipotesi una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante e che possono computarsi sulla somma progressivamente rivalutata, OV- vero sulla somma già rivalutata ma da epoca intermedia, oppure sull'intero importo dalla data dell'insorgenza del debito ma ad un tasso inferiore a quello legale, ovvero non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno 14 wwwww ▬▬ ▬ da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno (in relazione ai parametri di valutazione co- stituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo conside- rato, come precisato da Cass., n. 4729/2001 e n. 12788/98), essendo inibito solo il calcolo degli inte- ressi al tasso legale sulle somme integralmente rivalu- tate а far data dall'evento dannoso. Su tale ultimo punto va charito che, in relazione alla menzionata fun- zione dell'obbligazione risarcitoria e, dunque, al fine di porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo, il giudice, nel diverso momento nel quale determina l'equivalente monetario attuale del danno, non può prescindere dalla quantificazione, pur solo probabilistica, della somma (recte: del valore espresso da una somma di cui il creditore in quello stesso mo- mento avrebbe disposto se fosse stato immediatamente risarcito. E', invero, evidente che se tale somma ri- sultasse inferiore a quella che esprime l'equivalente monetario del danno, difetterebbe il presupposto stesso per riconoscere un danno da ritardo (Cass., n. 5161/2001). Ebbene, il mancato riconoscimento di qualsiasi som- 15 ma a titolo di interessi (compensativi), in aggiunta a quella liquidata in moneta attuale dal giudice di primo grado, non è stato censurato in appello. Il punto da decidere, in relazione alla doglianza della ricorrente incidentale, è allora se, sul criterio seguito dal giudice di primo grado e rappresentato dal mancato riconoscimento di una somma aggiuntiva rispetto a quella rivalutata, si sia ○ non si sia formato il giudicato. La risposta è senz'altro positiva in relazione al lasso di tempo decorso sino alla data della sentenza di primo grado;
è, invece, negativa da quella data in poi. Per un verso, infatti, alla cosiddetta rivalutazione monetaria nei debiti di valore il giudice deve provve- dere d'ufficio anche in mancanza di espressa richiesta essendo l'operazione di adeguamento mone-della parte, tario dell'importo insita nella liquidazione del credi- to, una volta che sia stato domandato l'integrale ri- sarcimento del danno;
per altro verso, il riconoscimen- to eventuale di interessi sulla somma rivalutata e la determinazione della loro misura (secondo i criteri so- pra indicati) in relazione al periodo successivo alla sentenza di primo grado dipende dalle valutazioni del giudice dell'appello con riguardo allo specifico lasso di tempo cui il suo apprezzamento si riferisce, e non a 16 quello antecedente. La sentenza è dunque errata nella parte in cui la corte d'appello non ha provveduto alla rivalutazione monetaria dell'importo con riferimento al periodo in- tercorso tra la sentenza di primo grado e quella di ap- pello (riconoscendo, invece, gli interessi al tasso le- gale). Va conseguentemente cassata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Roma affinché proceda alla liquidazione del credito rivalutando 1'importo originario di £ 784.189.600 in base ai soli indici Istat fino alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado (6.2.1993) non impugnata sul punto, e perché provveda poi alla ulteriore rivalutazione mone- taria della somma risultante per il periodo successivo, i m decidendo altresì se, esclusivamente per tale secondo po periodo, vadano riconosciuti anche interessi ((compensa- r tivi) sulle somme progressivamente rivalutate, ○ sulla t somma integralmente rivalutata ma da epoca intermedia;
ovvero se null'altro vada liquidato, a seconda che escluda o ritenga che il solo adeguamento dell'importo valga ad indennizzare integralmente il creditore del ritardo nella percezione dell'equivalente monetario del debito. E' appena il caso di precisare che, quali che sa- le determinazioni sul punto del giudice del rin- ranno 17 vio, l'importo che sarà complessivamente liquidato non potrà essere inferiore, in relazione al periodo succes- sivo alla sentenza di primo grado, a quello che si sa- rebbe ottenuto secondo il criterio adottato dalla corte d'appello del calcolo dei soli interessi legali (sulla somma rivalutata alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado). In difetto di impugnazione sul punto da parte dei debitori ricorrenti in via prin- cipale si produrrebbe, altrimenti, l'effetto di una re- formatio in peius della sentenza in danno della credi- trice ST, che evidentemente mira ad ottenere più e non meno di quanto era stato riconosciuto dalla senten- za gravata. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liqui- dazione, rimessagli ex art. 385, comma 2, c.p.c., delle spese del giudizio di legittimità.
5. A seguito della cassazione della sentenza grava- ta resta assorbito il quinto motivo del ricorso inci- dentale in punto di avvenuta compensazione delle spese del secondo grado.
P.Q.M.
la corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il quarto motivo del ricorso inci- dentale, dichiara assorbito il quinto e rigetta gli al- tri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo 18 accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Roma. Roma, 27 febbraio 2002 Il consigliere estensore Il presidente Allanan Sunding Mofientincions IL DIRETTORE DI CANCELLERÍA Umberto Cicero Depositata in Cancelleria 2002 CANCELLERIA 109T 129,11 AGO oggi, A-5 IL DIRETTORE SUPREMA Umberto Cicero 456T 51,65 TOT. 180,76 Я 0 2 2 5 5 SET. 2002 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 REGISTRA -1797 6755, AL N. Curfotore [11 Sig. Avto BASTOG SPA (EURO... .con ea Serviz versamento BANCARAD p. (Do de: 4-11-02 della BANCA DIRMA AE18 Giudizia Respon (Dr. M. RAC) AC ha pagato € 18076 per registrazione e bolli della suestesa sentenza. Roma, 11.11.07 IL CANCELLIERE 19 CELLIERE