Sentenza 30 marzo 2001
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- 2. Cassazione civile Sez. Unite, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 30 luglio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4729 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
04729/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE Oggetto Risarcimento del danno da inci- dente stradale- Danno biologico SEZIONE TERZA CIVILE da perdita istantanea della vita- Esclusione Danno morale dei prossimi congiunti - Criteri di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: liquidazione R. G. N. 15702/98 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente SALLUZZO Consigliere Dott. Vincenzo VARRONE Consigliere Cron. 1014b Dott. Michele Consigliere Rep.1652 Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 27/11/00 Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREME C AZIONE UFFICIO OPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 6000 TUBIA RAFFAELE, BOSCO RINA VED TUBIA IN PROPRIO E NQ IL CANC E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MINORE TUBIA LARA, il primo E VARIE DCV e l'ultima anche nella veste di eredi di TUBIA ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA 10 C GAVINANA 4, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO ANGELINI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GIOVANNI AGRIZZI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
TORO ASSICURAZIONI SPA TORINO, corrente in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè 2000 in ROMA VIA 41916 CARRER LINA, elettivamente domiciliati 1916 DEGLI SCIALOIA 6, presso lo studio dell'avvocato LUIGI OTTAVI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato MATTEO ANGELILLIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 722/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione IV Civile, emessa il 18/03/98 e depositata il 30/04/98 (R.G. 1296/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/00 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Luigi OTTAVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 1995 il tribunale di Treviso, de- cidendo sulla domanda di risarcimento proposta da Ales- sandro BI, EL BI e NA CO, nelle ri- spettive qualità di padre, fratello e moglie (quest'ultima anche in rappresentanza della figlia mi- nore RA BI) del quarantanovenne TO BI, de- ceduto in un incidente stradale verificatosi il й и в и л П 3.10.1987, ritenne che l'evento fosse riconducibile al paritetico apporto causale colposo dei conducenti delle 2 due autovetture coinvolte nella collisione: dello stes- so TO BI per aver ripreso la marcia, dopo esser- si arrestato in corrispondenza di un segnale di "stop", senza dare la precedenza alla sopraggiungente autovet- tura condotta da IN ER;
di quest'ultima per aver tenuto una velocità eccessiva. Condannò dunque solidal- mente la ER a la s.p.a. Toro Assicurazioni a versa- re agli attori la somma complessiva di L. 155.000.000 a titolo di risarcimento del danno biologico e del danno morale. pronunciando con La corte d'appello di Venezia, 722/98 sull'appello dei convenuti in primo sentenza n. grado cui avevano resistito gli attori, ha ritenuto che il fatto fosse ascrivibile per due terzi allo stesso TO BI e solo per un terzo alla ER;
ha esclu- so che ai congiunti potesse riconoscersi il risarcimen- to del danno biologico jure proprio in difetto di prova sulla sussistenza di una mallattia psico-fisica che fosse in loro insorta a seguito del dolore indotto dal- la morte del congiunto;
ha ridotto a L. 15.000.000 l'entità del risarcimento a titolo di danno morale а favore del fratello del defunto, confermando la statui- zione del tribunale in ordine alle somme riconosciute allo stesso titolo agli altri congiunti;
ha riconosciu- to gli interessi sulla complessiva somma di L. 55.000.000 al tasso medio del 5% dalla data del fatto, compensando per la metà le spese del doppio grado, po- ste per l'altra metà a carico della Toro Assicurazioni e della Carrier. : Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione, affidandosi a quattro motivi, EL BI e NA Bo- SCO, il primo anche in qualità di erede di AN BI, nelle more deceduto;
la seconda anche quale le- gale rappresentante della figlia minore RA BI, a sua volta rappresentata in giudizio anche nella veste di coerede di AN BI. Resistono con controricorso la s.pa. Toro Assicura- zioni eIN ER. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo viene dedotto "travisamento del fatto ed immutazione del vero nel fatto della motiva- zione della responsabilità delle parti coinvolte nel sinistro e del loro concorso causale;
carenza assoluta di motivazione in relazione alla motivazione del tribu- nale, alle deduzioni degli attori delle due comparse conclusionali e ai precisi rilievi della polizia stra- dale di Treviso". Si dolgono in sostanza i ricorrenti che la corte d'appello abbia ridotto dalla "metà ad un terzo la responsabilità della Carrier con otto righe di motivazione apodittiche che ricopiano la richiesta pa- 4 rimenti immotivata del motivo d'appello della Toro", senza adeguatamente valutare l'incidenza della elevata velocità della ER, che procedeva a 100 chilometri orari in una zona dove era obbligatoria una velocità :: inferiore ai 40 km/h.
1.2. La censura è infondata. Premesso che il travisamento del fatto non costi- tuisce motivo di ricorso per cassazione (ma, ricorren- done gli estremi, di revocazione) e che sia la velocità alla quale viaggiava l'autovettura condotta dalla Car- rier sia quella imposta dalle limitazioni in quel trat- to costituiscono mere deduzioni dei ricorrenti, la cor- te d'appello ha ritenuto che l'efficacia causale dell'infrazione commessa dal BI, che proveniva da una strada gravata da segnale di "stop" e che non aveva concesSO la precedenza alla Carrier, avesse un'efficacia causale ben superiore а quella di quest'ultima, che teneva una velocità di circa 20 km/h superiore a quella consentita, tanto più che il Tobia si fermò allo "stop", autorizzando così la ER a presumere che non sarebbe ripartito improvvisamente. La ratio decidendi è perfettamente chiara e la va- lutazione che la sottende non reiterabile in sede di giudizio di legittimità, siccome integrante un giudizio di fatto riservato al giudice del merito, che non è te- 5 nuto alla analitica esposizione е considerazione di tutti gli elementi della fattispecie sottoposta al suo esame, ove quelli posti a fondamento della decisone siano idonei come nella specie- a sorreggerla.
2.1. Col secondo motivo è dedotta carenza assoluta di motivazione e violazione dei diritti umani fondamen- tali garantiti dalla Costituzione, in punto di liquida- zione del risarcimento del "danno da uccisione". Nell'assunto che spetti alla corte regolatrice det- tare regole precise che valgano ad eliminare la possi- bilità che le valutazioni equitative si risolvano, in difetto di basi certe di calcolo, in arbitrarie ed ir- risorie liquidazioni del danno, i ricorrenti: a) suggeriscono l'adozione, per la liquidazione del danno da morte, costituente il più grave dei danni pos- sibili alla persona, dei valori di cui all'art. 4 della legge 26.2.1977, n. 39, ovvero del massimale assicura- tivo minimo di legge di L.
1.500.000 di cui alla legge n. 990 del 1969 e successive modificazioni;
b) si dolgono che il danno morale sia stato liqui- dato (per l'intero, prima della riduzione conseguita al ravvisato concorso colposo di due terzi della vittima) in L. 60.000.000 per la moglie, in L. 60.000.000 per la т а в о с и р П figlia, in L. 30.000.000 per il padre convivente ed in L. 15.000.000 per il fratello convivente del defunto, 6 così risolvendosi in un vietato simulacro di risarci- mento;
c) censurano la sentenza gravata là dove ha escluso la sussistenza di un danno biologico per difetto di un sopravvenuto stato patologico dei congiunti, senza con- siderare che il danno è comunque integrato dalla "perdita del rapporto parentale e del godimento dei contenuti concreti e dei diritti propri dello status di coniuge, di figlia, di genitore e di fratello"; d) affermano che contrasta col principio di ragio- nevolezza ammettere il risarcimento dei danni riflessi in caso di semplice lesione dell'integrità fisica subi- ta da uno stretto congiunto e negarla in caso di morte;
e) propugnano la determinazione, direttamente ad opera della corte di cassazione, di un valore annuo dei contenuti dei diritti corrispondenti a ciascuno status, di cui indicano anche gli importi, da adottare nella specie entro i limiti del risarcimento in concreto ri- conosciuto dal giudice di primo grado.
2.2. Le doglianze con le quali non vengono svol- su ciascuna tematica, argomentazioni nuove rispetto te, a quelle già reiteratamente esaminate dalla corte di legittimità sono infondate. Va immediatamente osservato che sul problema della configurabilità del danno biologico da morte e della 7 sua trasmissibilità jure hereditario agli eredi della vittima, questa corte, in esito alla completa disamina della problematica, ha in più occasioni affermato, con orientamento ormai consolidato e che va anche in questa occasione confermato: a) che la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente ° a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, non è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costitui- sce la massima lesione possibile della salute, ma inci- de sul bene giuridico, ontologicamente diverso, della vita (Cass., nn. 1704/97, 3592/97, 10629/98; 491/99, 1131/99), la cui perdita integra un pregiudizio diver- so, esclusivamente proprio del soggetto che ne è priva- to;
b) che, per altro verso, il pregiudizio della salu- te nell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e la morte in tanto può dar luogo a risarcimento del dan- no (trasmissibile agli eredi) in quanto il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, che consenta di configurare un'effettiva ripercussione delle lesioni sulla sua complessiva qualità della vita (Cass., nn. 7975/97, 9470/97, 10629/98); e che, inoltre, la valuta- zione del tempo minimo di sopravvivenza necessario a tali fini compete al giudice del merito. 8 Il che è assorbente rispetto a tutte le ulteriori osservazioni svolte in ordine alla determinazione del : valore economico della vita in sé. Altra cosa è, evidentemente, il coacervo delle con- seguenze che la morte di fatto un soggetto, dipesa da illecito doloso o colposo di un altro, può provocare nei sopravvissuti sul piano economico, biologico e morale, di cui l'ordinamento contempla il risarcimento nei li- miti fissati dalla legge. Sul punto è stato reiteratamente affermato che non è configurabile un danno biologico, spettante jure pro- prio agli stretti congiunti del defunto, in difetto di una menomazione della loro integrità psicofisica ezio- logicamente ricollegabile alle sofferenze indotte dalla perdita del congiunto, in se stesse risarcibili come danno morale ex art. 2059 c.c. Il danno alla salute, invero, per quanto normalmente si risolva in un peggio- ramento della qualità della vita, presuppone pur sempre una lesione dell'integrità psicofisica, di cui quel peggioramento è solo la conseguenza. Non, dunque, la minore godibilità della vita è in sé risarcibile a tale titolo, ma solo la lesione della salute, costituente il bene giuridicamente tutelato dall'art. 32 della Costi- tuzione. (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 12756/99 e 10629/98). Le sofferenze dei prossimi congiunti, conseguenti alla perdita della persona cui erano legati da vincoli : affettivi in relazione al loro status (nella specie: di coniuge, figlio, genitore o fratello) sono invece ri- sarcibili come danno non patrimoniale allorché il fatto inegri gli estremi di un reato, ex artt. 2059 C.C. e 185 c.p.. 2.3. I ricorrenti ritengono inadeguata la relativa liquidazione, che a loro avviso dovrebbe essere effet- tuata sulla base di parametri di riferimento fissi, tuttavia estranei allo jus conditum, del quale la corte di cassazione ha il compito di garantire l'uniforme ap- plicazione. In attuazione della propria funzione nomofilattica la corte di legittimità ha ritenuto che il sempre più diffuso criterio di determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno "morale" in una fra- generalmente oscillante tra un terzo e la metà zione dell'importo riconosciuto per il risarcimento del - danno alla salute è in sé legittimo ove il giudice ab- bia mostrato di avere anche tenuto adeguato conto delle cartteristiche del caso concreto. Ha considerato, in particolare, che tale criterio è ispirato alle stesse esigenze che giustificano la li- т е в и р П quidazione del danno alla salute in base al sistema co- 10 siddetto del "valore di punto differenziato", il quale è volto proprio ad evitare che la valutazione inevita- bilmente equitativa del danno non patrimoniale assuma connotazioni ogni volta diverse, imprevedibili, suscet- : tibili di apparire arbitrarie anche in ragione della insopprimibile difficoltà di offrire appaganti e con- trollabili ragioni giustificative di una determinazione quantitativa che ha funzione meramente surrogante compensativa delle sofferenze indotte dal fatto lesivo costituente reato (Cass., n. 134/98). Ha, dunque, riconosciuto conforme a legge una moda- lità di valutazione equitativa del danno morale che, pur connotata dall'insopprimibile correlazione al sin- golo caso, muova tuttavia da parametri di riferimento tendenzialmente uniformi, siccome corrispondenti alla media delle liquidazioni effettuate, a tale titolo, dai giudici del merito. In tale linea anche al fine di aumentare il grado di prevedibilità delle decisioni giudiziali, così rafforzando i presupposti della possi- bile definizione stragiudiziale delle controversie, con conseguente anticipazione del momento satisfattivo per il danneggiato ha ritenuto appropriato il ricorso da parte dei giudici del merito ad analogo sistema anche per la liquidazione del danno morale derivato agli stretti congiunti dalla morte della vittima. Ma non 11 certo sulla base di "indicazioni" della stessa corte di legittimità che, in difetto di parametri posti dalla legge (quelli indicati dai ricorrenti sono del tutto impropri), invaderebbe altrimenti il campo proprio del legislatore. (Cass., n. 12756/99).
2.4. Non pertinente è, altresì, il riferimento dei ricorrenti alla tematica dei "danni riflessi" (o "di rimbalzo", secondo la definizione della giurisprudenza d'oltralpe), costituiti dalle lesioni di diritti di cui siano portatori soggetti diversi dalla vittima iniziale del fatto ingiusto ma in significativo rapporto con la vittima stessa, quando la lesione di tali diritti sia eziologicamente collegata con l'illecito secondo un criterio di causalità adeguata (o regolarità causale). La giurisprudenza ha in proposito rilevato che così come, in caso di morte del soggetto passivo del reato (di omicidio), si riconosce per antica tradizione la risarcibilità del danno anche non patrimoniale subito dagli stretti congiunti del defunto, allo stesso modo non sussistono ostacoli teorici а concepire anche un danno non patrimoniale riflesso a favore dei congiunti del soggetto che sia sopravvissuto alle lesioni che ne abbiano menomato l'integrità fisica (Cass., n. 4186/98). Nella specie, ai congiunti della defunta vittima il 12 danno morale è stato senz'altro riconosciuto iure pro- prio in puntuale applicazione dei principi richiamati, : dei quali non è dato dunque ravvisare la violazione.
3.1. Col terzo motivo la sentenza è censurata per violazione degli artt. 1219, 1224 e 1284 C.C., nonché per vizio di motivazione, essendosi la corte territo- riale limitata a richiamare i principi enunciati da Cass., sez. un. n. 1712/95; la quale critica e viola l'art. 1224 C.C. (pagina 43, righe 11 e 12 del ricor- so), di cui la corte di cassazione dovrebbe chiarire la inapplicabilità ai crediti da fatto illecito (pagina 41, righe da 6 a 8). Si dolgono in particolare i ricor- renti che, trattandosi di debito di valore, la corte di merito si sia limitata a riconoscere l'interesse del 5% sulle somme rivalutate anche in riferimento al periodo dal 16.12.1990 al 31.12.1996, nel quale il saggio dell'interesse legale era stato fissato dalla legge nel 10%.
3.2. La censura, per taluni aspetti intrinsecamente contraddittoria, è priva di pregio. stato costantementeE' affermato da questa corte che la norma di cui all'art. 1224 c.c. si applica solo alle obbligazioni pecuniarie, cosiddette di valuta, e non anche a quelle di valore, nelle quali il denaro (inteso come quantità di pezzi monetari) non costitui- 13 sce oggetto dell'obbligazione di dare, ma solo il metro di commisurazione di un valore. : Tipica obbligazione di valore è, appunto, quella risarcitoria, che mira alla reintegrazione del danneg- giato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodot- to. In tali obbligazioni la rivalutazione monetaria non rappresenta il possibile strumento di risarcimento dell'eventuale maggior danno da mora indotto dalla sva- lutazione monetaria, rispetto a quello già coperto da- gli interessi legali, come accade nelle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1224, comma 2, C.C.; ma costituisce il necessario mezzo di commisurazione at- tuale del valore perduto dal creditore, che va appunto reintegrato dal debitore. Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi come chiarito dalle sezioni unite con senten- - una mera modalità liquidatoria za n. 1712 del 1995 del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressiva- mente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente ri- 14 valutata, ma da epoca intermedia;
ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella lega- le;
ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli in- teressi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo conside- rato, un danno da lucro cessante debba essere positiva- mente escluso. Sulla scorta di tali premesse di fondo, appare evi- dente come una violazione degli artt. 1224 e 1284 c.C., entrambi afferenti alle obbligazioni pecuniarie, non sia neppure ipotizzabile. Quella dell'art. 1219 evi- dentemente insussistente, posto che le conseguenze del ritardato adempimento sono state considerate a far data dall'illecito, dalla quale la corte di merito ha fatto decorrere i riconosciuti interessi compensativi. Neppure ricorre il denunciato vizio di motivazione, apparendo del tutto sufficiente nella soluzione di un problema di diritto il richiamo, da parte del giudice del merito, ai principi enunciati dalla corte di cassa- zione (nella specie addirittura a sezioni unite), anche se non condivisi da una o da entrambe le parti.
4.1. Col quarto ed ultimo motivo la sentenza è cen- surata per aver parzialmente compensato le spese del doppio grado. 15 Si sostiene che poiché nelle cause di risarcimento del danno alla persona la liquidazione è affidata al giudice, va esclusa ogni possibilità di riduzione ° compensazione delle spese processuali in favore del convenuto tutte le volte che egli risulti tenuto "a pa- gare anche una sola lira".
4.2. La peculiare opinione dei ricorrenti non trova riscontro nel disposto di cui agli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c.. I ricorrenti sono risultati soccombenti in secondo grado. La corte territoriale, valutato l'esito comples- sivo del giudizio, ha parzialmente compensato per la metà le spese del primo e del secondo grado e posto l'altra metà a carico delle controparti (convenute in primo grado). Il che è assolutamente legittimo, posto che unico limite ai poteri del giudice in ordine al re- golamento dell'onere delle spese processuali è costi- tuito dal divieto di condanna, anche solo parziale, т ор della parte totalmente vittoriosa al rimborso delle spese sostenute dall'altra. т у 5. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 27 novembre 2000 16 Il consigliere auto estensore I presidente Vilofientiniani IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 30 MAR. 2001 CASSAR IL CANCELLIERE E R Giovanni Giambattista P U S O N E * 100000 350000 A 2 AGENIA NOV Serie 4 Registrep in gold47512 180143. cin. (BUTO RENTOTTANTA /43 ) Dirigente Aroa Servial (C an Grazia DI POL Responsabile Servizio A RACCIEHET ม ก 2 เ 0 0 17