Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5161
CASS
Sentenza 6 aprile 2001

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Massime2

In tema di assicurazione obbligatoria della RCA l'impresa designata per la liquidazione delle somme dovute dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969 risponde, nel caso di colpevole inadempimento o ritardato adempimento, anche oltre il massimale, non godendo di un trattamento differenziato rispetto ad ogni altro assicuratore, data la natura risarcitoria e non indennitaria della responsabilità del Fondo medesimo.

In caso di obbligazione risarcitoria e quindi di debito di valore, al fine di porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo, il giudice, quando deve determinare l'equivalente monetario attuale del danno, non può prescindere dalla quantificazione (pur solo probabilistica) della somma di cui il creditore in quello stesso momento avrebbe potuto disporre se fosse stato immediatamente risarcito. Pertanto, se tale somma risultasse inferiore a quella liquidata come equivalente monetario del danno, difettando il presupposto stesso per riconoscere un danno da ritardo, non vanno riconosciuti gli interessi.

Commentario1

  • 1Tar Sicilia n. 2458 del 2004
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 3 dicembre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5161
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5161
Data del deposito : 6 aprile 2001

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