Sentenza 6 aprile 2001
Massime • 2
In tema di assicurazione obbligatoria della RCA l'impresa designata per la liquidazione delle somme dovute dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell'art. 19 della legge n. 990 del 1969 risponde, nel caso di colpevole inadempimento o ritardato adempimento, anche oltre il massimale, non godendo di un trattamento differenziato rispetto ad ogni altro assicuratore, data la natura risarcitoria e non indennitaria della responsabilità del Fondo medesimo.
In caso di obbligazione risarcitoria e quindi di debito di valore, al fine di porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo, il giudice, quando deve determinare l'equivalente monetario attuale del danno, non può prescindere dalla quantificazione (pur solo probabilistica) della somma di cui il creditore in quello stesso momento avrebbe potuto disporre se fosse stato immediatamente risarcito. Pertanto, se tale somma risultasse inferiore a quella liquidata come equivalente monetario del danno, difettando il presupposto stesso per riconoscere un danno da ritardo, non vanno riconosciuti gli interessi.
Commentario • 1
- 1. Tar Sicilia n. 2458 del 2004Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 3 dicembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5161 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NUOVA TIRRENA S.p.A. ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI e CAPITALIZZAZIONI già Praevidentia a S.p.A., in persona del suo Procuratore Beniamino Tortora, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FERDINANDO RI POGGIOLI, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE ROGANI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IL GE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE GIORDANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CH RI PROVVIDENZA, UR TA RI, UR RI LL, UN EURO AMERICANA ASSIC. SPA IN LCA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 00473/00 proposto da:
UNIONE EURO AMERICANA ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario Liquidatore Gregorio Iannotta, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO VALERIO MOSCARINI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
CH RI PROVVIDENZA, UR TA RI, UR RI LL, IL GE, NUOVA TIRRENA SPA;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 02523/00 proposto da:
CH RI, UR TA RI, UR RI LL, elettivamente domiciliate in ROMA VIA G. BONI 15, presso lo studio dell'avvocato ELENA SAMBATARO, difese dall'avvocato SALVATORE RESTIVO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
UNIONE EURO AMERICANA ASSICURAZIONI SPA IN LQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario Liquidatore avv. Gregorio Iannotta, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V MOSCARINI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
NUOVA TIRRENA ASSIC RIASSIC CAPITALIZZA, IL GE;
- intimati -
e sul 4^ ricorso n. 02524/00 proposto da:
CH RI, UR TA RI, UR RI LL, elettivamente domiciliate in ROMA VIA G. BONI 15, presso lo studio dell'avvocato ELENA SAMBATARO, difese dall'avvocato SALVATORE RESTIVO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
NUOVA TIRRENA ASSIC RIASSIC CAPITALIZZA, IL GE, UN EURO AMERICANA ASSIC SPA IN LCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 768/99 della Corte d'Appello di PALERMO, Sezione Seconda Civile emessa il 28/5/1999, depositata il 25/08/99;
RG. 508+758/1993;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato RAFFAELE ROGANI;
udito l'Avvocato LUCIO MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per i ricorsi principali, per il rigetto del 1^ motivo, e l'accoglimento del 2^; e per i ricorsi incidentali: per l'assorbimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 26 agosto 1972 il trentaduenne NN UR morì in un incidente stradale.
Accertatosi in sede penale (definitivamente nel 1979) che il fatto si era verificato per prevalente fatto colposo di NG DA (80%), nel novembre del 1981 la vedova dello UR, MA DE BU, anche in rappresentanza delle due figlie minori TA MA e MA LA UR, convenne in giudizio l'DA e la s.p.a. Unione Euro Americana di Assicurazioni chiedendone la condanna solidale al risarcimento integrale dei danni, anche oltre il limite del massimale quanto alla società assicuratrice, dichiarando di surrogarsi nei diritti dell'DA nei confronti della società assicuratrice per mala gestio del sinistro da parte della stessa. L'DA chiese che la società assicuratrice fosse condannata a tenerlo indenne da quanto potesse essere condannato a pagare in eccesso rispetto al massimale e, conseguentemente, ad indennizzare direttamente l'attrice di quanto sarebbe stato liquidato in dipendenza dal sinistro;
l'Unione Euro Americana che si desse atto dell'avvenuto pagamento della provvisionale di L.
5.000.000 e che i danni fossero equitativamente liquidati nei limiti del massimale di L. 20.000.000.
Con sentenza del 20 dicembre 1985 l'adito tribunale di Termini Imerese condannò l'DA e l'Unione Euro Americana, quest'ultima sino alla concorrenza di L. 40.500.000, a pagare all'attrice, in proprio e nella qualità di legale rappresentante delle figlie, la somma di L. 273.326.990, oltre agli interessi a decorrere dal 26.8.72 quanto all'assicurato e dal 19.9.1977 quanto all'assicuratrice.
2. Con sentenza n. 529 del 1987 la corte d'appello di Palermo - per quanto in questa sede ancora rileva - rigettò gli appelli proposti da tutte le parti osservando, quanto a quelli delle danneggiate e del danneggiante, che nella specie non erano configurabili ne' mala gestio del sinistro ne' resistenza defatigatoria da parte della società assicuratrice, che aveva versato la provvisionale di L.
5.000.000 posta a suo carico dal giudice penale e che aveva legittimamente rifiutato di aderire alla proposta transattiva avanzata dalla BU con lettera del 19.9.1977, essendo state richieste somme notevolmente superiori al massimale di polizza. Ritenne in particolare la corte d'appello che non potessero essere posti a carico della società assicuratrice oneri superiori a quelli costituiti dalla rivalutazione del massimale a far data dall'inutile decorso dello spatium deliberandi previsto dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969, come correttamente aveva già fatto il tribunale.
Negò, ancora, che avesse fondamento il motivo di appello subordinatamente proposto dalle danneggiate in ordine alla decorrenza dal 26.8.1972, anziché dal 19.9.1977, della rivalutazione e degli interessi relativi alle somme dovute dalla società assicuratrice. Rigettò, infine, il gravame della società assicuratrice in ordine all'entità dell'importo posto a suo carico.
3. Con sentenza n. 8005/92 la corte di cassazione, decidendo sui ricorsi di tutte le parti, rigettò i ricorsi incidentali della società assicuratrice ed accolse quello della BU e di una delle figlie, in tanto divenuta maggiorenne, e dell'DA in ordine ai limiti di responsabilità della società assicuratrice (segnatamente per aver rifiutato di addivenire, nel 1977, alla composizione stragiudiziale della controversia) nei confronti del danneggiante e delle danneggiate. Cassò dunque la sentenza con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Palermo.
4. Con sentenza n. 768 del 1999 il giudice del rinvio, premesso che (a) oggetto del giudizio era la valutazione delle circostanze indicate dalla corte di cassazione al fine di stabilire se fossero o meno fondate le domande dell'DA e delle danneggiate volte ad ottenere la condanna della società assicuratrice al risarcimento dell'intero danno e che (b) si era formato il giudicato sulla statuizione - del tribunale con la quale la società assicuratrice era stata condannata al pagamento del massimale rivalutato e degli interessi sul presupposto del suo ingiustificato rifiuto di metterlo a disposizione, ha ritenuto "macroscopica" la responsabilità della società assicuratrice per non aver sollecitamente provveduto alla liquidazione dei danni a favore delle parti lese e per non avere aderito alla proposta transattiva delle danneggiate che, nel 1977, avevano domandato il versamento della somma di L. 21.000.000, eccedente di solo un milione di lire il massimale di L. 20.000.000 in relazione all'epoca dell'incidente (1972), il pagamento della quale avrebbe liberato l'DA dalle obbligazioni risarcitorie connesse all'incidente.
Ha dunque condannato la Unione Euro Americana di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore, al pagamento in favore della BU e della UR della somma di L. 273.326.990, da rivalutarsi dalla data della sentenza di primo grado (5.11.1985) alla data dell'effettivo pagamento, oltre agli interessi a far data dal 26.8.1972 ed alle spese del giudizio di appello, di cassazione e di rinvio. Ha inoltre dichiarato che la sentenza ha valore di mero accertamento nei confronti della società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa e che le statuizioni di condanna sono opponibili, ex art. 25 della legge n. 990 del 1969, alla VA TI s.p.a., nella qualità di rappresentante ex lege della Consap s.p.a. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, unico soggetto tenuto ad adempiere.
5. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la VA TI s.p.a. di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni (già Praevidentia s.p.a.), in nome della Consap Concessionaria Servizi Assicurativi pubblici s.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nella qualità di impresa cessionaria del portafoglio della Unione Euro Americana di Assicurazioni s.p.a., affidandosi a due motivi, cui resistono NG DA nonché, con distinto controricorso, MA BU, TA MA UR e MA LA UR, le quali propongono anche ricorso incidentale basato su unico motivo.
Ricorre autonomamente per cassazione anche la s.p.a. Unione Euro Americana di Assicurazioni in persona del commissario liquidatore, affidandosi a due motivi, cui resistono con controricorso la BU e le UR, che propongono anche ricorso incidentale fondato su unico motivo. Al ricorso incidentale resiste con controricorso l'Unione in liquidazione coatta amministrativa. Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c., siccome proposti avverso la stessa sentenza.
2.1. La VA TI s.p.a. e l'Unione Euro Americana di Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa articolano, nei rispettivi ricorsi, due analoghi motivi di censura. Col primo motivo di ciascun ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1917 c.c., 21 e 25 della legge n. 990 del 1969, 112 (erroneamente indicato come art. 100 nel ricorso della
VA TI) e 345 c.p.c.:
a) per avere la corte d'appello pronunciato una condanna al pagamento di una somma eccedente il massimale di polizza benché la BU e le figlie TA e MA LA UR avessero chiesto la condanna ultra massimale della assicuratrice solo in sede di giudizio di rinvio;
b) in quanto la dichiarata opponibilità della sentenza all'impresa cessionaria era viziata da ultrapetizione;
c) perché l'opponibilità è comunque contenuta, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 990 del 1969, entro i limiti di cui all'art. 21, e dunque entro il limite del massimale di legge, all'epoca di L. 15.000.000 per persona.
2.2. Quanto al profilo di censura sub a) va rilevato che questa corte di cassazione, con la sentenza n. 8005 del 1992, dalla quale promana il giudizio di rinvio, ha ritenuto (a pagina 12, infine) di conferire rilievo alla circostanza che non era stata impugnata la decisione del tribunale con la quale era stata affermata la mala gestio della lite;
ed ha accolto il primo motivo di ricorso della BU che, secondo quanto si legge alle pagine 9 e 10 della sentenza suddetta, aveva prospettato che "di conseguenza, la determinazione degli importi da porre a carico di ciascuno dei responsabili avrebbe dovuto presupporre l'obbligo dell'Unione di corrispondere una somma superiore al limite del massimale, come effetto del negligente comportamento".
La BU e le figlie si erano specificamente dolute, col ricorso notificato il 5.5.1988 ed accolto dalla corte di cassazione con la menzionata sentenza, del fatto che la condanna dell'assicuratrice dell'DA nei loro confronti fosse stata limitata al massimale di polizza rivalutato ed agli interessi, nell'assunto che la responsabilità per mala gestio dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato (DA) comporta "che l'assicurato che sia condannato a corrispondere un risarcimento superiore al massimale, ha diritto di ottenere la differenza dall'assicuratore per il colpevole inadempimento dello stesso agli obblighi nascenti dal rapporto assicurativo"; ed avevano dedotto che, conseguentemente, "la domanda degli eredi UR, che si erano surrogati nei diritti dell'assicurato DA nei confronti dell'Unione Euro Americana, meritava accoglimento..." (cfr. pagina 7 del ricorso, nonché le pagine 15 e 17).
Non v'è allora dubbio alcuno che, come del resto ha rilevato lo stesso giudice di rinvio alle pagine 14 e 16 della sentenza in questa sede gravata, è divenuta incontrovertibile tra le parti la responsabilità diretta della società assicuratrice "oltre il limite del massimale per mala gestio a favore della BU e consorti". Del resto, in accoglimento del ricorso (anche) della BU, la sentenza d'appello era stata cassata proprio perché fosse nuovamente valutato il comportamento della Unione (anche) in vista della (entità della) sua responsabilità ultra massimale nei confronti delle stesse danneggiate.
Non è dunque consentito addurre in questa sede - ed in ciò, a ben vedere, si risolve appunto la censura - il superamento da parte del giudice del rinvio dei limiti assegnatigli dalla stessa corte di cassazione in sede rescindente, posto che la precedente sentenza di legittimità non è, evidentemente, neppure indirettamente sindacabile;
e di sostenere dunque che la condanna della società assicuratrice al risarcimento dell'intero ammontare del danno era stata in precedenza domandata solo in via surrogatoria e non anche in via diretta, per dedurne che il giudice del rinvio non potesse emettere la pronuncia alla quale era stato invece abilitato dalla corte di cassazione proprio al fine di determinare l'entità della responsabilità ultra massimale della società assicuratrice, direttamente nei confronti delle danneggiate.
Insomma, dopo la precedente sentenza di questa corte, è ormai preclusa ogni questione relativa al limite della responsabilità ultra massimale della società assicuratrice nei confronti del danneggiato;
ovvero alla ammissibilità, in concreto, della domanda (del resto espressamente fatta propria anche dall'DA) con la quale le danneggiate avevano chiesto, dichiarando di surrogarsi nei diritti del danneggiante - assicurato nei confronti della società assicuratrice, che questa fosse condannata a pagare direttamente a loro quanto avrebbe dovuto rimborsare al proprio assicurato per averlo, in ragione della mala gestio della lite, esposto al pagamento in proprio di somme eccedenti il massimale di polizza, pur maggiorato di interessi e rivalutazione.
2.3. Quanto ai profili di censura sub b) e c), la loro infondatezza deriva dalle rispettive considerazioni:
- che le statuizioni della gravata sentenza sulla opponibilità della stessa all'impresa cessionaria del portafoglio palesemente non sono ulteriori rispetto alla domanda di condanna della stessa impresa;
- che il limite di risarcimento di cui all'art. 21 della legge n. 990 del 1969 per l'ipotesi in cui la società assicuratrice del responsabile sia posta in liquidazione coatta amministrativa non si applica nel caso di colpevole ritardo nella liquidazione dell'indennizzo da parte della società in bonis. Si è in particolare affermato - e va qui ribadito senza ulteriori chiarimenti in relazione all'assenza di rilievi sul punto da parte delle ricorrenti - che ove quest'ultima si sia resa responsabile di un colposo ritardo nella liquidazione dell'indennizzo, l'impresa designata o quella cessionaria sarà del pari tenuta a risarcire il responsabile per il danno causato dal ritardo nell'adempimento, anche oltre il massimale di polizza (cfr., ex plurimis, Cass., n. 10435/98).
3.1. Col secondo motivo la VA TI denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1223 e 2056 c.c., sostenendo:
- che a fronte della richiesta di risarcimento ex art. 22 della legge n. 990 del 1969 formulata il 19.9.1977 (pag. 15 della sentenza di primo grado), il procedimento penale che aveva definitivamente accertato il concorso di colpa della vittima del 20% era stato definito solo il 7.12.79, sicché solo da tale data avrebbe dovuto farsi decorrere la mora;
- che la mora non poteva farsi risalire ad epoca anteriore alla scadenza del sessantesimo giorno dalla richiesta;
- che non avrebbero potuto essere riconosciuti gli interessi sulle somme rivalutate a far data dall'illecito, secondo quanto statuito dalle sezioni unite con sentenza n. 1712/95.
3.2. Col secondo motivo del proprio ricorso, l'Unione a sua volta deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1224, 1226 c.c. e di ogni altra norma e principio in materia di quantificazione del danno ed in specie degli accessori (interessi e rivalutazione ad esso correlati)", nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., dolendosi che la corte d'appello - in contrasto con i principi propri dei debiti di valore - abbia riconosciuto gli interessi sull'importo di L. 273.326.690 (da rivalutarsi all'attualità a far data dal 5.11.1985) dalla data del sinistro al saldo, anziché sulle somme progressivamente rivalutate. 3.3. È opportuno dissipare immediatamente l'equivoco in cui sono incorse entrambe le ricorrenti.
Il giudice del rinvio ha riconosciuto gli interessi legali dal sinistro al saldo non già sulla somma di L. 273.326.990 (corrispondente all'importo originario del debito rivalutato al 5.11.1985, data della sentenza di primo grado) ma sulla maggior somma risultante dalla rivalutazione all'attualità di detto importo, com'è reso palese dal rilievo che la somma indicata come dovuta, sulla quale vanno computati gli interessi, è quella di L. 273.326.990 "oltre rivalutazione dalla data della sentenza del tribunale... fino all'effettivo pagamento".
3.4. Tanto chiarito, l'infondatezza dei primi due profili del ricorso della VA TI è connessa all'assorbente rilievo che, a seguito della precedente sentenza di legittimità e delle valutazioni di merito compiute dal giudice del rinvio, l'assicuratore (o chi per esso) è ormai tenuto a risarcire l'intero danno subito dalla BU e dalle figlie UR per il comportamento dell'assicurato DA in relazione ad un titolo di responsabilità diverso ed ulteriore (mala gestio) rispetto a quello connesso alla polizza assicurativa conclusa col responsabile del danno.
3.5. Fondati sono, per contro, il terzo profilo del secondo motivo del ricorso della VA TI ed il secondo motivo del ricorso dell'Unione che, per la sostanziale identità delle deduzioni che li sostanziano, possono essere congiuntamente esaminati. La gravata sentenza, riconoscendo gli interessi dalla data dell'illecito sulle somme integralmente rivalutate, si è effettivamente discostata dai principi enunciati per i debiti di valore dalle sezioni unite di questa corte con sentenza n. 1712 del 1995. Tipico debito di valore è l'obbligazione risarcitoria, che mira alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto. La rivalutazione monetaria non rappresenta qui il possibile strumento di risarcimento dell'eventuale maggior danno da mora indotto dalla svalutazione monetaria, rispetto a quello già coperto dagli interessi legali, come accade nelle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.; ma costituisce il necessario mezzo di commisurazione attuale del valore perduto dal creditore, che va appunto reintegrato dal debitore.
Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi - come chiarito dalle sezioni unite con sentenza n. 1712 del 1995 - una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi dalla data dell'illecito sulle somme integralmente rivalutate. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale;
ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso (come precisato da Cass., n. 12788/98, nonché, da ultimo, con sentenza resa da questa stessa III sezione, all'udienza del 27.11.2000, in causa Tubia c. Toro Assicurazioni). Va precisato che, in relazione alla menzionata funzione dell'obbligazione risarcitoria e, dunque, in relazione al fine di porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato se il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo, il giudice, nel diverso momento nel quale determina l'equivalente monetario attuale del danno, non può prescindere dalla quantificazione, pur solo probabilistica, della somma (recte: del valore espresso da una gomma) di cui il creditore in quello stesso momento disporrebbe se fosse stato immediatamente risarcito. È invero, evidente che se tale somma risultasse inferiore a quella che esprime l'equivalente monetario attuale del danno, difetterebbe il presupposto stesso per riconoscere un danno da ritardo.
La sentenza va dunque cassata sul punto affinché il giudice del rinvio - che si designa in altra sezione della corte d'appello di Palermo e che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità - liquidi gli eventuali interessi sulla somma dovuta per sorte capitale (da determinarsi secondo i criteri ormai definitivamente fissati, rivalutando all'attualità la somma di L. 273.326.990 in base agli indici Istat dei prezzi al consumo e con decorrenza dal 5.11.1985) in applicazione dei sopra enunciati principi di diritto e, dunque, con alternativo ricorso ad uno dei criteri sopra indicati, fra i quali non si annovera la possibilità di computare gli interessi, a decorrere dall'epoca dell'illecito, sulla somma già integralmente rivalutata.
4. Restano assorbiti i ricorsi incidentali con i quali la BU e le UR si dolgono che il giudice del rinvio non abbia pronunciato anche la condanna solidale dell'DA, com'era stato da loro richiesto, essendo stati i ricorsi espressamente condizionati ("per la non temuta ipotesi...") all'accoglimento del primo motivo del ricorso della VA TI s.p.a., invece respinto.
P.Q.M.
la corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso della VA TI s.p.a. ed il primo motivo del ricorso della Unione Euro Americana di Assicurazioni s.p.a., accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ciascuno dei due ricorsi, dichiara assorbiti i ricorsi incidentali di MA BU, TA MA UR e MA LA UR, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001