Cass. civ., sez. I, sentenza 20/05/1999, n. 4903
CASS
Sentenza 20 maggio 1999

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Il piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) rientra in un disegno normativo volto a consentire che l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare sia inquadrato in uno strumento urbanistico più ampio, sicché esso non può essere in contrasto con un precedente piano urbanistico generale, di cui costituisce pur sempre l'attuazione nella versione originaria o in quella modificata dal P.E.E.P., che del P.R.G. ha effetto di variante. Il fatto stesso, quindi, che un terreno sia compreso nel P.E.E.P., che del P.R.G. costituisce attuazione o variante, è di per sè elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno medesimo, sia pure nei limiti che il P.E.E.P. consente, con la conseguenza che, nella valutazione della natura edificabile del terreno secondo diritto, non è sufficiente fare riferimento al P.R.G. nella sua originaria formulazione, ma occorre tenere presente la destinazione che quel terreno abbia assunto nel P.E.E.P., onde riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche, mentre l'omessa, tempestiva approvazione dei piani attuativi entro cinque anni dall'approvazione del PRG comporta, d'altro canto, il venir meno dei soli vincoli di inedificabilità del suolo (oltre che di quelli preordinati all'esproprio), ma non anche la perdita di efficacia dell'originaria identificazione del suolo stesso in termini di edificabilità, così come originariamente stabilito in sede di elaborazione del P.R.G., con la conseguenza che l'eventuale indennità di occupazione va liquidata con riferimento alla misura degli interessi legali di quella di espropriazione, da determinare tenendo conto del carattere edificabile del suolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/05/1999, n. 4903
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4903
    Data del deposito : 20 maggio 1999

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