Sentenza 20 maggio 1999
Massime • 1
Il piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) rientra in un disegno normativo volto a consentire che l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare sia inquadrato in uno strumento urbanistico più ampio, sicché esso non può essere in contrasto con un precedente piano urbanistico generale, di cui costituisce pur sempre l'attuazione nella versione originaria o in quella modificata dal P.E.E.P., che del P.R.G. ha effetto di variante. Il fatto stesso, quindi, che un terreno sia compreso nel P.E.E.P., che del P.R.G. costituisce attuazione o variante, è di per sè elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno medesimo, sia pure nei limiti che il P.E.E.P. consente, con la conseguenza che, nella valutazione della natura edificabile del terreno secondo diritto, non è sufficiente fare riferimento al P.R.G. nella sua originaria formulazione, ma occorre tenere presente la destinazione che quel terreno abbia assunto nel P.E.E.P., onde riconoscerne la natura edificatoria e valutarne le caratteristiche, mentre l'omessa, tempestiva approvazione dei piani attuativi entro cinque anni dall'approvazione del PRG comporta, d'altro canto, il venir meno dei soli vincoli di inedificabilità del suolo (oltre che di quelli preordinati all'esproprio), ma non anche la perdita di efficacia dell'originaria identificazione del suolo stesso in termini di edificabilità, così come originariamente stabilito in sede di elaborazione del P.R.G., con la conseguenza che l'eventuale indennità di occupazione va liquidata con riferimento alla misura degli interessi legali di quella di espropriazione, da determinare tenendo conto del carattere edificabile del suolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/05/1999, n. 4903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4903 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dr. Renato Sgroi Presidente
dr. Giammarco Cappuccio Consigliere
dr. Ugo Vitrone Consigliere
dr. Mario Cicala Consigliere
dr. Fabrizio Forte Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n. 17319 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1997, proposto:
DA
IL e IC TI, quali eredi di UI TI e GI TI, residenti in Roma e quivi elettivamente domiciliati, alla Via G.D. Romagnosi n. 20, presso l'avv. Federico Mannucci, che li rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso.
RICORRENTI
CONTRO
COMUNE DI GROTTAFERRATA, con sede nel locale municipio, in persona del sindaco p. t. , elettivamente domiciliato in Frascati, alla Via G. Massaia n. 4, presso l'avv. Guglielmo Boazelli, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso e giusta delibera della G.M. n. 11 del 14 gennaio 1998.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma sez. 1^ n. 2213/97 del 9 maggio - 30 giugno 1997. Udita, nella pubblica udienza del 10 febbraio 1999, la relazione del Consigliere dottor Fabrizio Forte.
Udito l'avv. Federico Mannucci per i ricorrenti.
Udito il P.M. in persona del dr. Aurelio Golia, che ha concluso per l'accoglimento del primo, secondo e terzo motivo del ricorso e per l'assorbimento del quarto.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 17 febbraio 1992, GI e IU VE convenivano in giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Roma il Comune di Grottaferrata e si opponevano alla stima dell'indennità d'occupazione quinquennale di mq. 10.848 di un loro terreno sito in quel comune, in C.T. a f. 18, p.le 523, 649 (mq.1200), p.le 145, 522 (ma. 2830) e f. 16, p.la 9/p (mq. 6818), lamentando in particolare che le aree, già edificabili prima del loro vincolo per edilizia economica e popolare in base al vigente Piano regolatore generale, erano di valore molto superiore a quello fissato dall'ente locale, per cui l'indennità d'occupazione, da liquidare nella misura interessi legali sul valore di mercato delle aree per ogni anno d'occupazione, era assai maggiore di quella stimata. Dopo il deposito di relazione e di supplemento da parte del c.t.u., dalle conclusioni dell'ausiliare emergeva che erano stati occupati mq. 10.771 e che nel caso il Piano di zona fu approvato il 5 giugno 1981, cioè dopo oltre cinque anni dal l'approvazione del Piano Regolatore Generale del comune di Grottaferrata del 19 dicembre 1972.
Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di merito, rilevato che l'approvazione del Piano di zona attuativo di quello Generale era avvenuta oltre cinque anni dopo quella del P.R.G. e rilevato che questo era di conseguenza divenuto inefficace dopo il quinquennio ex lege, escludeva che l'area occupata potesse qualificarsi edificabile se non nei limiti dell'art.4 della L. 10/77, con indici di mc. 0,03 per mq. e riteneva l'area occupata di natura agricola, valutandola, in base al notorio, in L. 15.000 a mq.; l'indennizzo per cinque anni di occupazione legittima, era liquidato in L. 80.780.000 cioè nel 10% annuo del valore venale dell'area di L.161.565.000 (L. 15.000 x mq. 10.77 1) e il comune convenuto era condannato a pagare il 50% delle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione IP e NI VE, quali eredi di GI e IU VE , per quattro motivi, e il comune di Grottaferrata si difende con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, con il primo motivo di ricorso, deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. 19 novembre 1968 n. 1187 e dell'art. 4 ultimo comma 28 gennaio 1977 n. 10, nonché dell'art. 1 Legge regionale del Lazio n. 86 del 1990, perché nel P.R.G. di
Grottaferrata le aree occupate erano in Zona D estensiva con lotto minimo di mq.2000, e quindi edificabili per doversi localizzare in tale zona i P.E.E.P. per l'art. 3, comma secondo, della legge del 18 aprile 1967 n. 167. Erronea era quindi la sentenza impugnata nell'affermare che la tardiva approvazione del P.E.E.P. oltre il quinquennio da quella del P.R.G., aveva determinato il recupero della natura agricola dell'area, dovendo invece al contrario affermarsi, che il ritardo di cui sopra aveva provocato solo l'utilizzabilità edificatoria dell'area con i parametri della zona D estensiva (0,30 mc: /mq., - rapporto di copertura 1/10 superficie a lotto) come risulta chiaro dall'art. 2 L. 1187 del 1968 per la quale i soli vincoli preordinati all'esproprio e quelli di inedificabilità vengono meno per l'omessa tempestiva approvazione dei piani attuativi nei cinque anni dall'approvazione del P.R.G.
1.1. Il motivo è fondato, ai sensi delle norme di cui si deduce la violazione come costantemente lette dalla giurisprudenza, proprio con riferimento alle aree rientranti in Piani di zona per l'edilizia economica e popolare, la cui natura di superfici edificabili risulta sempre affermata, sia quando nel Piano Regolatore l'area è destinata a edilizia residenziale pubblica(Cass. 29 agosto 1998 n. 8648) sia quando, invece, lo strumento urbanistico generale prevede il carattere agricolo della zona, per la quale quindi il P.E.E.P. assume la funzione di variante (Cass. S.U. 18 novembre 1997 n. 11433 e Cass.5 maggio 1998 n. 4498). Tale lettura non può che essere confermata,
se si tiene conto da un canto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187,e d'altro canto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 55 del 29 maggio 1968, che determinò il legislatore ad emanare quella norma;
in effetti, poiché i Piani regolatori generali, da strumenti precettivi di identificazione di zone ove applicare standards prefissati d'edificabilità, con carattere meramente indicativo delle localizzazioni vincolanti per gli enti locali, sempre di più si erano trasformati, nella pratica, in una molteplicità di vincoli su "aree", piuttosto che su "zone", di carattere sostanzialmente espropriativo, la Corte Costituzionale intervenne e dichiarò l'illegittimità costituzionale degli artt. 7 e 40 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, per la parte in cui non prevedevano l'indennizzabilità di tali limiti. Da ciò derivò l'intervento legislativo di cui all'art. 2 della L. 1187/68, che imponeva il termine temporale di 5 anni ai vincoli di cui sopra proprio per evitarne l'indennizzabilità o risarcibilità (Cass. S.U. 15 ottobre 1992 n. 11257 e Cass. 20 novembre 1992 n. 12390); dopo cinque anni, pertanto, vengono meno i vincoli d'inedificabilità e quelli preordinati all'esproprio che possono essere poi imposti di nuovo, per ragioni di pubblica utilità, anche come variante al P.R.G., ma è evidente che non perde efficacia l'identificazione di un'area nell'ambito di una Zona dello strumento urbanistico generale con i parametri d'edificabilità alla stessa connessi, che nel caso palesemente evidenziano la natura edificabile del terreno in questione. Solo la mancanza originaria o sopravvenuta (ad es. per annullamento del piano) degli strumenti urbanistici generali determina l'applicabilità dell'art. 4 della L. n. 10 del 1977, per cui è erronea, per tale profilo, la decisione impugnata e il primo motivo di ricorso è fondato.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell'art. 2 L. 1187/68, dell'art.3 secondo comma della L. 167 del 1967 anche per travisata,
contraddittoria e insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n.3 e 5 c. p. c. , apparendo evidente che in ogni caso la localizzazione nella zona 167 dell'area de qua rendeva edificabile quest'ultima. Invero la mancata approvazione d'apposita variante al P.R.G., emergente incontestata dalla sentenza, evidenzia con chiarezza che il P.E.E.P. del 1981, anteriore all'occupazione, non derogava alla destinazione dell'area imposta dallo strumento urbanistico generale, per il quale il terreno era edificabile e, quindi anche per tale profilo, sul quale, oltre tutto, la Corte territoriale omette ogni motivazione, la sentenza impugnata è da cassarsi e il ricorso deve essere accolto alla luce di quanto detto al paragrafo che precede in particolare relativamente al carattere di variante urbanistica, che assumono i P.E.E.P. , quando non vi sia il P. R. G. ovvero lo stesso sia stato annullato. La Corte d'appello effettivamente non spiega il fatto evidente che l'adozione del Piano d'edilizia residenziale pubblica dal comune di Grottaferrata nelle aree dei ricorrenti è avvenuto senza alcuna variante allo strumento urbanistico generale, che esattamente fu ritenuto valido ed efficace in sede amministrativa. Pertanto l'indennità d'occupazione deve liquidarsi in base agli interessi legali di quella di esproprio, da determinare tenendo conto del carattere edificabile in diritto dei suoli occupati, per ognuno dei cinque anni in cui l'area fu occupata. L'indennità, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, deve essere liquidata dal giudice di rinvio uniformandosi ai principi di diritto ora richiamati per la qualificazione del carattere edificabile in diritto delle aree dei ricorrenti.
3. Viene poi dedotta, con il terzo motivo di ricorso, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. perché, dato il carattere specificamente tecnico della valutazione, non poteva la motivazione sulla stima, come è invece accaduto, fondarsi sul notorio, cioè su dati di "comune" esperienza, soprattutto dopo che in sede d'istruzione si era esattamente richiesto l'ausilio di un c.t.u.; del tutto irrilevanti erano le c.d. ammissioni del comune, di cui alla sentenza della Corte territoriale, per la valutazione e tendenti solo a limitare l'eventuale esborso per l'indennizzo dovuto. Per tale profilo, alla luce delle considerazioni che precedono in ordine all'edificabilità in diritto dell'area occupata, cui il giudice del rinvio deve adeguarsi, il motivo deve considerarsi assorbito dall'accoglimento degli altri profili di impugnazione, in quanto la rideterminazione del valore venale dell'area in base agli standards urbanistici previsti in rapporto al suo inserimento in Zona D/estensiva nel P.R.G. comporta un riesame globale dei valori proposti dai tecnici, per determinare, in base ad essi, ai sensi dell'art. 5 bis della L. 359/92, l'indennità di espropriazione sulla quale dovrà poi calcolarsi quella di occupazione.
4. Il quarto motivo lamenta infine l'erronea disciplina delle spese e la violazione degli artt. 91 e 92 c. p.c. anche per insufficiente e contraddittoria motivazione, per essersi richieste solo le somme dovute per cui irrilevante era il richiamo, nella sentenza, ad una pretesa di L. 3.000.000.000, cui si era fatto riferimento in sede di operazioni del c.t.u. Anche tale motivo resta assorbito dalla cassazione dell'intera decisione impugnata, che investe naturalmente anche la disciplina delle spese, ai sensi dell'art. 336 c.p.c.
5. In conclusione il primo e il secondo motivo di ricorso devono accogliersi, con assorbimento degli altri due motivi e deve quindi cassarsi la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, 1^ sezione civile, accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbitì gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 20 maggio 1999