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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/09/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 705 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, promossa da:
, (C.F. P. IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Vitale, come da mandato in atti;
APPELLANTE
contro
(P.IVA. Controparte_1
), incorporante per fusione la , cessionaria di ramo P.IVA_3 Controparte_2
d'azienda di , in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., con sede in rappresentata e difesa dall'Avv. Lara Giuditta CP_3
Cattaneo, come da mandato in atti;
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 16.09.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo posta in data 21.07.2017,
[...]
(di seguito Controparte_4
conveniva in giudizio il per sentire accogliere le CP_3 Parte_1
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, così giudicare: nel merito: Accertata e dichiarata la responsabilità
in capo al per la causazione del sinistro avvenuto in data Parte_1
28.04.2012 in Ceglie Messapica (BR) come meglio descritto in premessa, condannare lo
stesso, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a titolo
di regresso a favore di Controparte_5
l'importo complessivo di € 57.842,76 liquidato da quest'ultima al sig.
[...]
(€ 50.000,00) e alla sig.ra (€ 1.100,00), per le lesioni e i Parte_2 Parte_3
danni dai medesimi patiti, nonché all' (€ 6.742,76) per le somme elargite al sig. Vitale, CP_6
oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo. In ogni
caso con vittoria di spese, diritti e onorari, spese generali, oltre c.p.a. e Iva, come per
legge”.
Asseriva l'attrice che in data 28.04.2012, alle ore 18,40 circa, il Sig. , alla Persona_1
guida dell'auto lancia Y tg. CZ529JC, di proprietà del proprio assicurato Sig. CP_7
, subiva sinistro percorrendo via Aldo Moro (in direzione di via Villa Castelli),
[...]
pag. 2/13 all'altezza del parcheggio nei pressi del , impattando con la ruota anteriore Parte_4
destra in una buca sul manto stradale, che provocava lo scoppio dello pneumatico della
predetta vettura.
L'urto e lo scoppio provocavano la perdita di stabilità del veicolo, che andava a urtare
lateralmente il Sig. che percorreva la via Villa Castelli in direzione Villa Parte_2
Castelli (BR) a bordo di una bicicletta e che nella rovinosa caduta riportava vari danni (un
"trauma cranico non commotivo regione parieto occipitale sinistra, contusione regione
lombare, contusione gamba con ferita L. C."), accertati presso il Presidio Ospedaliero di
Francavilla Fontana;
mentre, la bicicletta del Sig. Vitale impattava contro una vettura Alfa
Romeo 147 (tg. CA245MW) parcheggiata nei pressi, danneggiandola sulla parte anteriore
sinistra.
provvedeva (dopo le necessarie perizie e a fronte di articolate trattative) ad CP_3
accertare e risarcire tutti i danni subiti dal Sig. e dalla Sig.ra Parte_2 [...]
(proprietaria dell'Alfa Romeo 147 suddetta) per un totale importo di euro 51.100, Per_2
risarcendo anche l' per euro 6.742,76. CP_6
Dunque, riteneva la Compagnia attrice di dover esercitare il proprio diritto di rivalsa nei
confronti del . Parte_1
Si costituiva l'Amministrazione convenuta, impugnando e contestando integralmente gli
assunti attorei, chiedendo il rigetto della domanda, ritenuta inammissibile, improcedibile,
irricevibile e infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e competenze di lite;
nonché, eccependo il difetto di legittimazione e/o titolarità attiva della società attrice, il
difetto di legittimazione processuale, l'intervenuta prescrizione.
La convenuta chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili,
pag. 3/13 improponibili; nonché infondate.
Interveniva in giudizio con atto del 9.7.2019 la , quale cessionaria di Controparte_2
ramo d'azienda da parte di , in forza di atto Controparte_8
notarile del 30.4.2019 per Notar di Milano, rep. 67598, racc. 19157, con Persona_3
effetto dal 30.4.2019, facendo proprie tutte le difese ed istanze dell'originaria Parte
attrice.”
§ 1.1
Con sentenza n. 1110 del 14.07.2022, il tribunale di Brindisi ha accolto la domanda e ha condannato il convenuto: - al pagamento dell'importo di € 57.842,76, oltre Pt_1
interessi e rivalutazione dalla data del sinistro fino al soddisfo, “quale risarcimento del
danno patito da parte attrice a seguito del sinistro”; - alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice quantificate in € 8.000 per onorari e € 1.000,00 per spese vive oltre rimborso spese generali, ad IVA e CPA, come per legge;
- al pagamento in favore della parte attrice dell'importo di euro 4.000,00, somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria, ex art.96, comma 3, c.p.c.; - ha, altresì, posto le spese di CTU a carico del convenuto. Pt_1
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue.
Preliminarmente, ha rigettato:
- l'eccezione di difetto di legittimazione e/o titolarità attiva della società attrice, formulata dall'Amministrazione comunale, in quanto “generica, pretestuosa e temeraria”;
- l'eccezione di difetto di legittimazione processuale sollevata dal nei confronti dei Pt_1
pag. 4/13 Sig.ri e in quanto i poteri di rappresentanza e di Controparte_9 CP_10
legittimazione a stare in giudizio risultavano provati dalla visura camerale in atti della società CP_3
- l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di rivalsa della società attrice, ritenendo che lo stesso fosse stato esercitato tempestivamente “con l'azione di regresso a far data
dall'avvenuto pagamento e non già dal dì del sinistro ai sensi degli artt. 1916, 2055 e 1299
c.c.”.
Nel merito:
- ha individuato la causa del sinistro e dei seguenti danni nel dissesto e nell'assenza di manutenzione del fondo stradale, da parte del - ha, quindi, Parte_1
accertato l'integrale responsabilità del sinistro in capo al ai Parte_1
sensi dell'art. 2051 c.c.;
- ha escluso il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. del conducente nella causazione del sinistro ritenendo: - che, in mancanza di prova contraria, la sua condotta di guida fosse stata prudente e accorta;
- che la buca costituiva insidia stradale;
- che l'impatto fosse inevitabile,
anche utilizzando l'ordinaria diligenza;
- ha ritenuto che il non avesse provato alcun fatto (del danneggiato, del terzo Pt_1
ovvero il caso fortuito) idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento e il suo comportamento omissivo, oltre a non aver dimostrato di aver effettuato un'adeguata attività
di vigilanza e controllo sul tratto di strada ove si era verificato l'evento;
- ha tratto elementi di giudizio in ordine alla responsabilità del anche dalla Pt_1
circostanza, segnalata dal CTU, secondo cui l'Ente avrebbe seppur “tardivamente posto
rimedio allo stato instabile e pericoloso del tratto di pubblica via dove si è verificato il
pag. 5/13 sinistro per cui è causa, tentando in tal modo di rendere difficoltoso l'accertamento della
compatibilità dello scoppio del pneumatico con l'asperità del manto stradale”;
- ha infine, affermato la temerarietà del comportamento processuale dell'amministrazione convenuta, addebitandole l'ulteriore responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 96, comma 3
c.p.c.
§ 2.
Avverso detta decisione, il ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
che, in totale riforma della sentenza impugnata, fossero rigettate tutte le domande proposte dalla compagnia assicuratrice nel giudizio di primo grado, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio Controparte_1
subentrata all'incorporata già Controparte_2 Controparte_3
e ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze.
[...]
Con ordinanza del 3.2.2023, la corte ha sospeso l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della sentenza impugnata.
All'udienza del 23.10.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L'appello si fonda su quattro motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, il ha dedotto che il Parte_1
tribunale avrebbe erroneamente rigettato le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di pag. 6/13 legittimazione processuale della ora Ha Controparte_3 Controparte_1
riproposto tali eccezioni, sostenendo, in particolare, che: - al momento del CP_10
conferimento della procura alle liti, sarebbe stato privo dei necessari poteri, per scadenza della sua procura speciale alla data del 15 ottobre 2016; - il conferimento della procura ad
litem nell'anno 2017 sarebbe avvenuto, quindi, senza alcuna legittimazione, con la conseguente nullità dell'atto processuale;
- la non avrebbe provato il Controparte_3
rapporto assicurativo con (conducente della AN Y); da qui il difetto di Persona_1
legittimazione attiva della società attrice.
Il motivo è infondato.
In relazione alla legittimazione attiva della società appellata, la corte rileva che, una volta risarciti i danni alle vittime del sinistro ( , per le lesioni subite, e Parte_2 Parte_3
per i danni materiali alla sua autovettura in sosta) sulla base della copertura
[...]
assicurativa prevista per il veicolo AN Y, la , ora , è legittimata ad CP_3 CP_2
agire nei confronti del reale responsabile del sinistro, ai sensi degli artt. 1916 e 2051 c.c.,
per il recupero delle somme già pagate ai danneggiati a titolo di risarcimento danni.
Pertanto, dal momento che il contratto di polizza assicurativa (doc. 27 copia polizza Donau
RCA – fascicolo di primo grado della , risulta validamente stipulato CP_7 CP_3
dal sig. in data 28.02.2012 a copertura dei sinistri legati all'autovettura AN CP_7
Y di sua proprietà, a nulla rileva, ai fini dell'accertamento della legittimazione ad agire della
Assicurazione, l'asserita assenza di un rapporto assicurativo con il conducente dell'autovettura.
In merito all'eccepita assenza di legittimazione processuale della , è orientamento CP_3
consolidato della Suprema Corte che, in tema di rappresentanza processuale, “il potere
rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di
pag. 7/13 procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere
rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la
conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della
legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di
presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere
compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo
limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi
del potere rappresentativo" (Cass. civ., sez. III, ord., 14.05.2025, n. 12941; Cass. civ., sez.
III, ord., 20.11.2024, n. 29872; Cass. civ., sez. lav., ord., 29.08.2024, n. 23318; Cass. civ.,
sez. I, ord., 22.12.2023, n. 35927; Cass. civ., sez. III, ord., 1.12.2023, n. 33552; principio enunciato da Cass. civ., SS.UU., 16.11.2009, n. 24179). Nel caso de quo, risulta documentalmente provata la legittimazione processuale dei sig.ri e CP_10 [...]
alla data del deposito dell'atto di citazione di primo grado del 26.07.2017. In CP_9
particolare, dalla Visura Camerale del 18.10.2017, si evince che il sig. quale CP_10
Procuratore speciale, aveva pieni poteri di rappresentanza e conferimento di mandato alle liti “fino alla scadenza del contratto prevista per la data del 15.10.2018” (pp. 6 e7, doc. 31)
Visura Camerale 18.10.2017 – fascicolo di primo grado della;
allo stesso CP_3 CP_3
modo, il sig. quale Rappresentante Generale per l'Italia, era titolare di tali CP_9
poteri “fino alla revoca”, senza altra specifica scadenza (pp. 5, doc. 31) Visura Camerale
Donau 18.10.2017 – fascicolo di primo grado della . CP_3
Pertanto, le eccezioni proposte (già correttamente rigettate dal tribunale) non meritano accoglimento.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante ha denunciato la violazione degli artt.
pag. 8/13 1227 e 2051 c.c.; ad avviso del il tribunale avrebbe erroneamente escluso il Pt_1
concorso di colpa del conducente della AN Y;
avrebbe inoltre errato ad invertire l'onere della prova, ponendo a carico dell'Ente pubblico l'onere di dimostrare l'inesistenza del nesso causale, in violazione dell'art. 2697 c.c.
L'appellante, inoltre, ha contestato la veridicità di una serie di elementi di cui il giudice di prime cure ha dato atto in sentenza;
in particolare, ha evidenziato che: - dalle fotografie in atti, la strada sarebbe apparsa ampia e priva di ostacoli significativi e la buca come una fessura stretta e superficiale, dunque inidonea a causare lo scoppio di uno pneumatico nonché a configurarsi quale insidia stradale;
- il conducente della AN Y avrebbe tenuto una condotta imprudente percorrendo la parte sinistra della corsia, in violazione degli artt.
141, 143 e 149 del Codice della Strada;
- tale condotta sarebbe stata sufficiente a interrompere il nesso causale tra il presunto dissesto stradale e il danno;
- sempre secondo l'appellante, lo scoppio dello pneumatico sarebbe stato causato non già dall'impatto con la buca, bensì dall'urto finale dell'auto contro il marciapiede posto sul margine destro della carreggiata.
Il ha, infine, contestato l'entità del danno, non provato e arbitrariamente Pt_1
determinato dall'Assicurazione.
Il motivo è infondato.
È principio consolidato della Suprema Corte quello per cui: “la responsabilità di cui all'art.
2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato
di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione
da parte dell'attore della derivazione (nesso causale) del danno dalla cosa, nonché del
rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come
responsabile” (Cass. civ., sez. III, ord., 08.07.2024, n. 18518; Cass. Sez. III, 7.09.2023, n,
pag. 9/13 26142). Pertanto, nel caso in esame, l'onere di provare il nesso causale tra l'evento dannoso
(scoppio dello pneumatico, perdita del controllo della vettura e conseguente urto con la bicicletta) e la presenza di una buca nel manto stradale nonché il rapporto di custodia è stato correttamente assolto dalla . Ciò trova riscontro nella relazione del 29.04.2012 CP_2
redatta nell'immediatezza dei fatti dalle forze dell'ordine intervenute sul luogo del sinistro,
completata dai rilievi fotografici del tratto stradale interessato, ove si legge: “il veicolo A
(AN Y) […] impattava con la ruota anteriore destra con una buca esistente sulla sede
stradale causando lo scoppio dello stesso. A seguito di ciò, il veicolo ha perso la stabilità e
impattava lateralmente il veicolo B, che lo precedeva […]”.
Pertanto, provati gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. dalla società assicurativa “Incombe, invece, sul custode la prova (liberatoria) della
sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che
esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso
dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza
causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (così
Cass. civ., sez. III, n. 26142 del 2023, cit.).
Nel caso di specie, il non ha dato prova del “caso fortuito” in quanto si è limitato a Pt_1
fornire una ricostruzione della dinamica del sinistro, contraria a quella verbalizzata dalla polizia locale, ma fondata su mere presunzioni prive di riscontri: ha dedotto che il sinistro si sarebbe verificato per colpa esclusiva del conducente della AN Y, autore di svariate violazioni del codice della strada (artt. 143, 141, 149); ha inoltre dedotto l'inesistenza della buca e l'inidoneità della fessura (rappresentata nella documentazione fotografica allegata ai rilievi della Polizia locale) a causare lo scoppio dello pneumatico;
ha ipotizzato che la gomma fosse scoppiata per l'urto finale della ruota contro il cordolo del marciapiede posto pag. 10/13 al margine destro della carreggiata (circostanza smentita dalle fotografie attestanti la posizione finale del veicolo dopo l'urto). Nessuno dei fatti dedotti in via presuntiva risulta riscontrato: non l'eccesso di velocità in mancanza di dati indicativi in tal senso;
non la violazione dell'obbligo di tenere strettamente la destra, in quanto la AN Y stava legittimamente superando la bicicletta che la precedeva;
non la violazione dell'obbligo di tenere una adeguata distanza di sicurezza in quanto non vi è stato un tamponamento della bicicletta ma un urto laterale, causato dalla perdita di controllo dell'auto a seguito dello scoppio della gomma in fase di sorpasso.
Alla luce di quanto chiarito, si può, pertanto, escludere l'ipotesi ricostruttiva proposta dall'appellante poiché inidonea a confutare il ragionamento decisorio seguito dal tribunale,
anche con riguardo alla censura relativa alla mancanza di prova del quantum debeatur, del tutto generica rispetto alle puntuali risultanze della consulenza tecnica di parte prodotta (in atti) dalla compagnia assicuratrice.
§ 3.3
Con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante ha dedotto che il tribunale avrebbe errato nel condannare il al risarcimento danni ex art. 96, comma 3 c.p.c. Pt_1
Il motivo è fondato.
Non sussistono presupposti tali da integrare un'ipotesi di “abuso del processo” da parte del quest'ultimo si è limitato ad esercitare il proprio diritto di difesa, Pt_1
costituendosi in prime cure, senza che ciò possa di per sé configurare comportamento di malafede o colpa grave.
La Suprema Corte ha chiarito che “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile
d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere
pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata
pag. 11/13 ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del
contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua
applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il
riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta
oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o
resistito pretestuosamente, e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile
ragione” (Cass. civ. sez. II, ord., 21.06.2025, n. 16620; prec. conf. Cass. civ., sez. II, del
21.11.2017, n. 27623; Cass. civ., S.U., n. 16601 del 05.07.2017).
La resistenza in giudizio del non pare connotata dalla Parte_1
pretestuosità richiesta dalla norma sanzionatrice, ma contiene una dettagliata contestazione, in rito e nel merito, delle pretese creditorie azionate dalla compagnia assicuratrice.
§ 3.4
Con il quarto motivo d'appello, il ha dedotto che il tribunale Parte_1
avrebbe errato nel condannare l'amministrazione al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria dalla “data del sinistro” in violazione degli artt. 1277 e 112 c.p.c.
Il motivo è fondato.
Occorre chiarire che il credito risarcitorio scaturente da un fatto illecito e avente ad oggetto il risarcimento del danno aquiliano costituisce una obbligazione di valore. Pertanto, stante l'accertata responsabilità extracontrattuale del nella causazione del sinistro per cui Pt_1
è causa, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la corte ritiene che la liquidazione del danno determinata in € 57.842,76, in sede transattiva tra la compagnia assicuratrice e i danneggiati dal sinistro debba intendersi calcolata all'attualità e, dunque, non debba essere ulteriormente rivalutata.
Quanto agli interessi, invece, previa devalutazione di tale somma alla data del sinistro - pag. 12/13 spettano alla Compagnia assicurativa gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, sino al momento del pagamento dell'indennizzo eseguito dalla compagnia assicurativa in via transattiva.
Dalla data della domanda proposta nei confronti del Comune di al saldo, Parte_1
spettano alla compagnia assicuratrice gli interessi in misura legale.
§ 4
Le spese processuali del doppio grado in ragione della reciproca soccombenza per effetto del rigetto della domanda ex art.96 cod.proc.civ., devono essere compensate per la quota di un quarto, mentre per il resto vanno poste a carico del comune.
P.Q.M.
la corte,
accoglie l'appello limitatamente al terzo motivo e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata - che conferma nel resto (con le modifiche indicate in motivazione in tema di rivalutazione e interessi) - revocando la condanna per lite temeraria prevista al punto 5) del dispositivo;
condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
di tre quarti delle spese Controparte_1
processuali del doppio grado, che liquida nell'intero – per il giudizio di primo grado - in €
5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% e per il giudizio d'appello in € 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara compensate tra le parti la restante quota di un quarto.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15 settembre 2025
il Consigliere estensore il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 705 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, promossa da:
, (C.F. P. IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Vitale, come da mandato in atti;
APPELLANTE
contro
(P.IVA. Controparte_1
), incorporante per fusione la , cessionaria di ramo P.IVA_3 Controparte_2
d'azienda di , in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., con sede in rappresentata e difesa dall'Avv. Lara Giuditta CP_3
Cattaneo, come da mandato in atti;
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 16.09.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo posta in data 21.07.2017,
[...]
(di seguito Controparte_4
conveniva in giudizio il per sentire accogliere le CP_3 Parte_1
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, così giudicare: nel merito: Accertata e dichiarata la responsabilità
in capo al per la causazione del sinistro avvenuto in data Parte_1
28.04.2012 in Ceglie Messapica (BR) come meglio descritto in premessa, condannare lo
stesso, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a titolo
di regresso a favore di Controparte_5
l'importo complessivo di € 57.842,76 liquidato da quest'ultima al sig.
[...]
(€ 50.000,00) e alla sig.ra (€ 1.100,00), per le lesioni e i Parte_2 Parte_3
danni dai medesimi patiti, nonché all' (€ 6.742,76) per le somme elargite al sig. Vitale, CP_6
oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo. In ogni
caso con vittoria di spese, diritti e onorari, spese generali, oltre c.p.a. e Iva, come per
legge”.
Asseriva l'attrice che in data 28.04.2012, alle ore 18,40 circa, il Sig. , alla Persona_1
guida dell'auto lancia Y tg. CZ529JC, di proprietà del proprio assicurato Sig. CP_7
, subiva sinistro percorrendo via Aldo Moro (in direzione di via Villa Castelli),
[...]
pag. 2/13 all'altezza del parcheggio nei pressi del , impattando con la ruota anteriore Parte_4
destra in una buca sul manto stradale, che provocava lo scoppio dello pneumatico della
predetta vettura.
L'urto e lo scoppio provocavano la perdita di stabilità del veicolo, che andava a urtare
lateralmente il Sig. che percorreva la via Villa Castelli in direzione Villa Parte_2
Castelli (BR) a bordo di una bicicletta e che nella rovinosa caduta riportava vari danni (un
"trauma cranico non commotivo regione parieto occipitale sinistra, contusione regione
lombare, contusione gamba con ferita L. C."), accertati presso il Presidio Ospedaliero di
Francavilla Fontana;
mentre, la bicicletta del Sig. Vitale impattava contro una vettura Alfa
Romeo 147 (tg. CA245MW) parcheggiata nei pressi, danneggiandola sulla parte anteriore
sinistra.
provvedeva (dopo le necessarie perizie e a fronte di articolate trattative) ad CP_3
accertare e risarcire tutti i danni subiti dal Sig. e dalla Sig.ra Parte_2 [...]
(proprietaria dell'Alfa Romeo 147 suddetta) per un totale importo di euro 51.100, Per_2
risarcendo anche l' per euro 6.742,76. CP_6
Dunque, riteneva la Compagnia attrice di dover esercitare il proprio diritto di rivalsa nei
confronti del . Parte_1
Si costituiva l'Amministrazione convenuta, impugnando e contestando integralmente gli
assunti attorei, chiedendo il rigetto della domanda, ritenuta inammissibile, improcedibile,
irricevibile e infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e competenze di lite;
nonché, eccependo il difetto di legittimazione e/o titolarità attiva della società attrice, il
difetto di legittimazione processuale, l'intervenuta prescrizione.
La convenuta chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili,
pag. 3/13 improponibili; nonché infondate.
Interveniva in giudizio con atto del 9.7.2019 la , quale cessionaria di Controparte_2
ramo d'azienda da parte di , in forza di atto Controparte_8
notarile del 30.4.2019 per Notar di Milano, rep. 67598, racc. 19157, con Persona_3
effetto dal 30.4.2019, facendo proprie tutte le difese ed istanze dell'originaria Parte
attrice.”
§ 1.1
Con sentenza n. 1110 del 14.07.2022, il tribunale di Brindisi ha accolto la domanda e ha condannato il convenuto: - al pagamento dell'importo di € 57.842,76, oltre Pt_1
interessi e rivalutazione dalla data del sinistro fino al soddisfo, “quale risarcimento del
danno patito da parte attrice a seguito del sinistro”; - alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice quantificate in € 8.000 per onorari e € 1.000,00 per spese vive oltre rimborso spese generali, ad IVA e CPA, come per legge;
- al pagamento in favore della parte attrice dell'importo di euro 4.000,00, somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria, ex art.96, comma 3, c.p.c.; - ha, altresì, posto le spese di CTU a carico del convenuto. Pt_1
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue.
Preliminarmente, ha rigettato:
- l'eccezione di difetto di legittimazione e/o titolarità attiva della società attrice, formulata dall'Amministrazione comunale, in quanto “generica, pretestuosa e temeraria”;
- l'eccezione di difetto di legittimazione processuale sollevata dal nei confronti dei Pt_1
pag. 4/13 Sig.ri e in quanto i poteri di rappresentanza e di Controparte_9 CP_10
legittimazione a stare in giudizio risultavano provati dalla visura camerale in atti della società CP_3
- l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto di rivalsa della società attrice, ritenendo che lo stesso fosse stato esercitato tempestivamente “con l'azione di regresso a far data
dall'avvenuto pagamento e non già dal dì del sinistro ai sensi degli artt. 1916, 2055 e 1299
c.c.”.
Nel merito:
- ha individuato la causa del sinistro e dei seguenti danni nel dissesto e nell'assenza di manutenzione del fondo stradale, da parte del - ha, quindi, Parte_1
accertato l'integrale responsabilità del sinistro in capo al ai Parte_1
sensi dell'art. 2051 c.c.;
- ha escluso il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. del conducente nella causazione del sinistro ritenendo: - che, in mancanza di prova contraria, la sua condotta di guida fosse stata prudente e accorta;
- che la buca costituiva insidia stradale;
- che l'impatto fosse inevitabile,
anche utilizzando l'ordinaria diligenza;
- ha ritenuto che il non avesse provato alcun fatto (del danneggiato, del terzo Pt_1
ovvero il caso fortuito) idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento e il suo comportamento omissivo, oltre a non aver dimostrato di aver effettuato un'adeguata attività
di vigilanza e controllo sul tratto di strada ove si era verificato l'evento;
- ha tratto elementi di giudizio in ordine alla responsabilità del anche dalla Pt_1
circostanza, segnalata dal CTU, secondo cui l'Ente avrebbe seppur “tardivamente posto
rimedio allo stato instabile e pericoloso del tratto di pubblica via dove si è verificato il
pag. 5/13 sinistro per cui è causa, tentando in tal modo di rendere difficoltoso l'accertamento della
compatibilità dello scoppio del pneumatico con l'asperità del manto stradale”;
- ha infine, affermato la temerarietà del comportamento processuale dell'amministrazione convenuta, addebitandole l'ulteriore responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 96, comma 3
c.p.c.
§ 2.
Avverso detta decisione, il ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
che, in totale riforma della sentenza impugnata, fossero rigettate tutte le domande proposte dalla compagnia assicuratrice nel giudizio di primo grado, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio Controparte_1
subentrata all'incorporata già Controparte_2 Controparte_3
e ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze.
[...]
Con ordinanza del 3.2.2023, la corte ha sospeso l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della sentenza impugnata.
All'udienza del 23.10.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L'appello si fonda su quattro motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, il ha dedotto che il Parte_1
tribunale avrebbe erroneamente rigettato le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di pag. 6/13 legittimazione processuale della ora Ha Controparte_3 Controparte_1
riproposto tali eccezioni, sostenendo, in particolare, che: - al momento del CP_10
conferimento della procura alle liti, sarebbe stato privo dei necessari poteri, per scadenza della sua procura speciale alla data del 15 ottobre 2016; - il conferimento della procura ad
litem nell'anno 2017 sarebbe avvenuto, quindi, senza alcuna legittimazione, con la conseguente nullità dell'atto processuale;
- la non avrebbe provato il Controparte_3
rapporto assicurativo con (conducente della AN Y); da qui il difetto di Persona_1
legittimazione attiva della società attrice.
Il motivo è infondato.
In relazione alla legittimazione attiva della società appellata, la corte rileva che, una volta risarciti i danni alle vittime del sinistro ( , per le lesioni subite, e Parte_2 Parte_3
per i danni materiali alla sua autovettura in sosta) sulla base della copertura
[...]
assicurativa prevista per il veicolo AN Y, la , ora , è legittimata ad CP_3 CP_2
agire nei confronti del reale responsabile del sinistro, ai sensi degli artt. 1916 e 2051 c.c.,
per il recupero delle somme già pagate ai danneggiati a titolo di risarcimento danni.
Pertanto, dal momento che il contratto di polizza assicurativa (doc. 27 copia polizza Donau
RCA – fascicolo di primo grado della , risulta validamente stipulato CP_7 CP_3
dal sig. in data 28.02.2012 a copertura dei sinistri legati all'autovettura AN CP_7
Y di sua proprietà, a nulla rileva, ai fini dell'accertamento della legittimazione ad agire della
Assicurazione, l'asserita assenza di un rapporto assicurativo con il conducente dell'autovettura.
In merito all'eccepita assenza di legittimazione processuale della , è orientamento CP_3
consolidato della Suprema Corte che, in tema di rappresentanza processuale, “il potere
rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di
pag. 7/13 procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere
rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la
conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della
legitimatio ad processum del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di
presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere
compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo
limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi
del potere rappresentativo" (Cass. civ., sez. III, ord., 14.05.2025, n. 12941; Cass. civ., sez.
III, ord., 20.11.2024, n. 29872; Cass. civ., sez. lav., ord., 29.08.2024, n. 23318; Cass. civ.,
sez. I, ord., 22.12.2023, n. 35927; Cass. civ., sez. III, ord., 1.12.2023, n. 33552; principio enunciato da Cass. civ., SS.UU., 16.11.2009, n. 24179). Nel caso de quo, risulta documentalmente provata la legittimazione processuale dei sig.ri e CP_10 [...]
alla data del deposito dell'atto di citazione di primo grado del 26.07.2017. In CP_9
particolare, dalla Visura Camerale del 18.10.2017, si evince che il sig. quale CP_10
Procuratore speciale, aveva pieni poteri di rappresentanza e conferimento di mandato alle liti “fino alla scadenza del contratto prevista per la data del 15.10.2018” (pp. 6 e7, doc. 31)
Visura Camerale 18.10.2017 – fascicolo di primo grado della;
allo stesso CP_3 CP_3
modo, il sig. quale Rappresentante Generale per l'Italia, era titolare di tali CP_9
poteri “fino alla revoca”, senza altra specifica scadenza (pp. 5, doc. 31) Visura Camerale
Donau 18.10.2017 – fascicolo di primo grado della . CP_3
Pertanto, le eccezioni proposte (già correttamente rigettate dal tribunale) non meritano accoglimento.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante ha denunciato la violazione degli artt.
pag. 8/13 1227 e 2051 c.c.; ad avviso del il tribunale avrebbe erroneamente escluso il Pt_1
concorso di colpa del conducente della AN Y;
avrebbe inoltre errato ad invertire l'onere della prova, ponendo a carico dell'Ente pubblico l'onere di dimostrare l'inesistenza del nesso causale, in violazione dell'art. 2697 c.c.
L'appellante, inoltre, ha contestato la veridicità di una serie di elementi di cui il giudice di prime cure ha dato atto in sentenza;
in particolare, ha evidenziato che: - dalle fotografie in atti, la strada sarebbe apparsa ampia e priva di ostacoli significativi e la buca come una fessura stretta e superficiale, dunque inidonea a causare lo scoppio di uno pneumatico nonché a configurarsi quale insidia stradale;
- il conducente della AN Y avrebbe tenuto una condotta imprudente percorrendo la parte sinistra della corsia, in violazione degli artt.
141, 143 e 149 del Codice della Strada;
- tale condotta sarebbe stata sufficiente a interrompere il nesso causale tra il presunto dissesto stradale e il danno;
- sempre secondo l'appellante, lo scoppio dello pneumatico sarebbe stato causato non già dall'impatto con la buca, bensì dall'urto finale dell'auto contro il marciapiede posto sul margine destro della carreggiata.
Il ha, infine, contestato l'entità del danno, non provato e arbitrariamente Pt_1
determinato dall'Assicurazione.
Il motivo è infondato.
È principio consolidato della Suprema Corte quello per cui: “la responsabilità di cui all'art.
2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato
di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione
da parte dell'attore della derivazione (nesso causale) del danno dalla cosa, nonché del
rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come
responsabile” (Cass. civ., sez. III, ord., 08.07.2024, n. 18518; Cass. Sez. III, 7.09.2023, n,
pag. 9/13 26142). Pertanto, nel caso in esame, l'onere di provare il nesso causale tra l'evento dannoso
(scoppio dello pneumatico, perdita del controllo della vettura e conseguente urto con la bicicletta) e la presenza di una buca nel manto stradale nonché il rapporto di custodia è stato correttamente assolto dalla . Ciò trova riscontro nella relazione del 29.04.2012 CP_2
redatta nell'immediatezza dei fatti dalle forze dell'ordine intervenute sul luogo del sinistro,
completata dai rilievi fotografici del tratto stradale interessato, ove si legge: “il veicolo A
(AN Y) […] impattava con la ruota anteriore destra con una buca esistente sulla sede
stradale causando lo scoppio dello stesso. A seguito di ciò, il veicolo ha perso la stabilità e
impattava lateralmente il veicolo B, che lo precedeva […]”.
Pertanto, provati gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. dalla società assicurativa “Incombe, invece, sul custode la prova (liberatoria) della
sussistenza del «caso fortuito», quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che
esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso
dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza
causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (così
Cass. civ., sez. III, n. 26142 del 2023, cit.).
Nel caso di specie, il non ha dato prova del “caso fortuito” in quanto si è limitato a Pt_1
fornire una ricostruzione della dinamica del sinistro, contraria a quella verbalizzata dalla polizia locale, ma fondata su mere presunzioni prive di riscontri: ha dedotto che il sinistro si sarebbe verificato per colpa esclusiva del conducente della AN Y, autore di svariate violazioni del codice della strada (artt. 143, 141, 149); ha inoltre dedotto l'inesistenza della buca e l'inidoneità della fessura (rappresentata nella documentazione fotografica allegata ai rilievi della Polizia locale) a causare lo scoppio dello pneumatico;
ha ipotizzato che la gomma fosse scoppiata per l'urto finale della ruota contro il cordolo del marciapiede posto pag. 10/13 al margine destro della carreggiata (circostanza smentita dalle fotografie attestanti la posizione finale del veicolo dopo l'urto). Nessuno dei fatti dedotti in via presuntiva risulta riscontrato: non l'eccesso di velocità in mancanza di dati indicativi in tal senso;
non la violazione dell'obbligo di tenere strettamente la destra, in quanto la AN Y stava legittimamente superando la bicicletta che la precedeva;
non la violazione dell'obbligo di tenere una adeguata distanza di sicurezza in quanto non vi è stato un tamponamento della bicicletta ma un urto laterale, causato dalla perdita di controllo dell'auto a seguito dello scoppio della gomma in fase di sorpasso.
Alla luce di quanto chiarito, si può, pertanto, escludere l'ipotesi ricostruttiva proposta dall'appellante poiché inidonea a confutare il ragionamento decisorio seguito dal tribunale,
anche con riguardo alla censura relativa alla mancanza di prova del quantum debeatur, del tutto generica rispetto alle puntuali risultanze della consulenza tecnica di parte prodotta (in atti) dalla compagnia assicuratrice.
§ 3.3
Con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante ha dedotto che il tribunale avrebbe errato nel condannare il al risarcimento danni ex art. 96, comma 3 c.p.c. Pt_1
Il motivo è fondato.
Non sussistono presupposti tali da integrare un'ipotesi di “abuso del processo” da parte del quest'ultimo si è limitato ad esercitare il proprio diritto di difesa, Pt_1
costituendosi in prime cure, senza che ciò possa di per sé configurare comportamento di malafede o colpa grave.
La Suprema Corte ha chiarito che “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile
d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere
pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata
pag. 11/13 ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del
contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua
applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il
riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta
oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o
resistito pretestuosamente, e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile
ragione” (Cass. civ. sez. II, ord., 21.06.2025, n. 16620; prec. conf. Cass. civ., sez. II, del
21.11.2017, n. 27623; Cass. civ., S.U., n. 16601 del 05.07.2017).
La resistenza in giudizio del non pare connotata dalla Parte_1
pretestuosità richiesta dalla norma sanzionatrice, ma contiene una dettagliata contestazione, in rito e nel merito, delle pretese creditorie azionate dalla compagnia assicuratrice.
§ 3.4
Con il quarto motivo d'appello, il ha dedotto che il tribunale Parte_1
avrebbe errato nel condannare l'amministrazione al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria dalla “data del sinistro” in violazione degli artt. 1277 e 112 c.p.c.
Il motivo è fondato.
Occorre chiarire che il credito risarcitorio scaturente da un fatto illecito e avente ad oggetto il risarcimento del danno aquiliano costituisce una obbligazione di valore. Pertanto, stante l'accertata responsabilità extracontrattuale del nella causazione del sinistro per cui Pt_1
è causa, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la corte ritiene che la liquidazione del danno determinata in € 57.842,76, in sede transattiva tra la compagnia assicuratrice e i danneggiati dal sinistro debba intendersi calcolata all'attualità e, dunque, non debba essere ulteriormente rivalutata.
Quanto agli interessi, invece, previa devalutazione di tale somma alla data del sinistro - pag. 12/13 spettano alla Compagnia assicurativa gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, sino al momento del pagamento dell'indennizzo eseguito dalla compagnia assicurativa in via transattiva.
Dalla data della domanda proposta nei confronti del Comune di al saldo, Parte_1
spettano alla compagnia assicuratrice gli interessi in misura legale.
§ 4
Le spese processuali del doppio grado in ragione della reciproca soccombenza per effetto del rigetto della domanda ex art.96 cod.proc.civ., devono essere compensate per la quota di un quarto, mentre per il resto vanno poste a carico del comune.
P.Q.M.
la corte,
accoglie l'appello limitatamente al terzo motivo e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata - che conferma nel resto (con le modifiche indicate in motivazione in tema di rivalutazione e interessi) - revocando la condanna per lite temeraria prevista al punto 5) del dispositivo;
condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
di tre quarti delle spese Controparte_1
processuali del doppio grado, che liquida nell'intero – per il giudizio di primo grado - in €
5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% e per il giudizio d'appello in € 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara compensate tra le parti la restante quota di un quarto.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15 settembre 2025
il Consigliere estensore il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
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