Sentenza 7 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2001, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE01737/0 1 IN NOME DEL POPOLO ALIA SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.15037/98 Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere LAMORGESE Dott. Antonio Consigliere Cron. 3655 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Cons. Relatore Ud. 16/11/00 Dott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE API s.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di Richiesta copia studio amministrazione, ing. Francesco Magnaghi, elettivamente dal Sig. I SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo, n. 9, 27 FEB. 200T IL CANCELLIERE presso gli Arturoavv. Maresca e Patrizia Mittiga l'avv.Zandri, che la rappresentano e difendono con CANCELLERIA Cesare Bosio, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
AR AR, elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta n. 22, presso l'avv. Gerardo Vesci, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Antonio quy Pugliese giusta procura a margine del controricorso;
4732 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia studio avversO la sentenza del Tribunale di Genova n. 272/98 dal Sig. D. AMATL (in causa 5175/97 r.g.) pronunziata il 7.1.98 e per diritti il12 FEB. 2001 depositata il 28.1.98. IL CANCELLIERE Udita la relazione della causa svolta nella pubblica CANCELLERIA udienza del 16/11/2000 dal Relatore cons. Giovanni Mammone;
Udito l'avv. Opportuno per delega dell'avv. Vesci;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Svolgimento del processo Richiesta copia esecutiva VESCI Con ricorso al Pretore del lavoro di Genova dal Sig. per diritti L. GU RI chiedeva che venisse accertato che tra 16 FEB. 2001 IL CANCEL DERE di lui e la API s.p.a. tra 1'1 maggio 1988 e il 17 novembre 1994 era intercorso un unico rapporto di lavoro subordinato, nel corso del quale egli era stato inquadrato fino alla fine del 1992 quale dirigente e, successivamente, quale consulente esterno con contratto di collaborazione professionale, e che, nonostante la diversa definizione giuridica, le caratteristiche del rapporto lavorativo erano rimaste immutate quanto a della prestazione, ad inquadramento contenuto gerarchico e organizzativo. Inoltre, avendo la società collaborazione, il que ΑΡΙ receduto dal contratto di 2 GU, in ragione della natura subordinata del rapporto e della funzione dirigenziale ricoperta, chiedeva varie differenze retributive, la declaratoria di illegittimità del licenziamento ed il pagamento dell'indennità di mancato preavviso e di quella supplementare per il licenziamento immotivato. Costituitasi in giudizio, la convenuta affermava che controparte aveva voluto e spontaneamente accettato la stipula del contratto di collaborazione esterna a carattere libero professionale e che, per le modalità di svolgimento di questo rapporto, era da escludere ogni subordinazione. In via gradata, la convenuta contestava le pretese economiche del GU, in particolare assumendo che il trattamento di cessazione del rapporto richiesto avrebbe dovuto essere commisurato all'ultima retribuzione percepita come dirigente. Il Pretore con sentenza non definitiva, confermata in secondo grado, accoglieva la domanda in punto di an 'debeatur, e, successivamente, con la sentenza definitiva condannava la soc. convenuta a corrispondere all'attore, previa deduzione di somme già percepite in corso di causa, la somma di £ 242.908.245, oltre rivalutazione ed interessi. qui 3 La SOC. API proponeva appello anche contro la sentenza definitiva, ribadendo che a base del calcolo delle spettanze di fine rapporto dell'attore doveva essere preso non il compenso concordato con il contratto di collaborazione professionale, posto nel - nulla con la sentenza in punto di an debeatur, ma percepita dal GU comel'ultima retribuzione dirigente. Con sentenza depositata il 28.1.98 il Tribunale di Genova rigettava l'appello rilevando come il calcolo di dette spettanze dovesse essere effettuato sulla base del compenso effettivamente corrisposto, alla luce della qualificazione data dal giudice del rapporto, che doveva essere considerato non attribuzione priva di titolo, ma retribuzione delle prestazioni di lavoro subordinato, come tale, assogettato all'ordinaria disciplina della retribuzione. Escludeva, inoltre, il giudice dell'appello che le somme ricevute dall'attore all'originario titolo di compenso dell'attività di consulenza potessero essere compensate con gli importi dovuti a titolo di trattamento di fine rapporto, indennità di preavviso ed indennità supplementare. Avverso questa sentenza propone ricorso la SOC. API, cui risponde con controricorso il GU. La passata definitivamente in decisione dopo causa l'acquisizione di copia della sentenza 13.7.2000 n. 9292 di questa Corte, che rigetta il ricorso presentato dalla soc. API avverso la sentenza di secondo grado in punto di an debeatur. Motivi della decisione - Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1322 e 1362 c.c. nonché carenza di motivazione. Secondo l'impostazione accolta dal giudice di merito, l'accertamento dell'esistenza di un unico rapporto a carattere subordinato toglierebbe rilevanza solo sul piano giuridico alla manifestazione di volontà delle parti per lo scioglimento consensuale dell'originario rapporto di lavoro subordinato e per la pattuizione del rapporto autonomo, mentre ne lascerebbe intatti gli effetti sul piano economico. Non avrebbe considerato detto giudice che il trattamento economico attribuito con il contratto di collaborazione era strettamente collegato al perseguimento di particolari obiettivi, non compatibili con un rapporto a carattere subordinato, di modo che il trattamento fissato per quest'ultimo non poteva essere diverso da quello originariamente attribuito. Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1419 C.C., nonché, nuovamente, carenza di motivazione. A seguito dello 5 accertamento dell'unico rapporto di lavoro subordinato il contratto di lavoro autonomo è divenuto inefficace ed improduttivo di effetti, ivi compresa la parte che prevede l'ammontare del compenso. Rimarrebbe ferma, invece, la volontà pattizia espressa al momento della fissazione della retribuzione del lavoro subordinato. Il contratto di lavoro autonomo sarebbe, in altre parole, invalido per mancanza di una circostanza inerente alla fattispecie negoziale prevista dalla legge. Conseguenza di tale invalidità sarebbe l'inefficacia ,ܘ eventualmente, la nullità per contrarietà a norme imperative del negozio, a seguito delle quali, in ogni caso, tornerebbe in vita l'originario negozio inizialmente voluto dalle parti, con la conseguenza che tutte le spettanze di fine rapporto dovrebbero essere quantificate avendo a riferimento lo stipendio che il GU percepiva nell'originario regime di lavoro subordinato. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Il ricorrente con questo mezzo di impugnazione sostiene, nella sostanza, che il giudice di merito, nella articolata fattispecie in esame, pur essendo stata accertata l'unicità del rapporto a carattere subordinato, per procedere alla determinazione delle spettanze di fine rapporto dell'attore quy avrebbe dovuto prendere a riferimento il trattamento economico originariamente pattuito inter partes per la prestazione concordemente definita subordinata. E questo perchè le stesse parti avevano inteso collegare il compenso pattuito per il periodo successivo esclusivamente al rapporto di collaborazione. Il giudice di merito, pertanto, con riferimento a quest'ultimo accordo, con la sua pronunzia avrebbe violato il principio dell'autonomia contrattuale e il canone ermeneutico della ricostruzione della volontà delle parti stipulanti. Tale impostazione nasce dall'equivoco logico di continuare a ritenere che i rapporti giuridici tra le parti in causa possano essere regolati sulla base di due accordi, nonostante in sede giudiziale sia stata accertata l'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato, di modo che anche nella fase di quantificazione delle pretese economiche dell'attore si continuano a distinguere in due momenti l'attività negoziale originariamente posta in essere dalle parti. Il giudice, invece, con la sentenza non definitiva ha corretto la realtà dei rapporti negoziali intercorsi tra le parti, adottando, in applicazione del principio del que 7 favor laboratoris affermato dagli artt. 4, c. 1, e 35 della Costituzione, una equilibrata sistemazione degli interessi delle parti della vicenda giuridica dedotta in causa. In altre parole, il giudice ha qualificato il rapporto avendo a riferimento la sua effettiva natura e non il nomen iuris ad esso dato dalle parti. Nello svolgimento di questa operazione di qualificazione (e quindi nella fase del giudizio dedicata all'accertamento del diritto) il giudice del merito ha valutato gli atteggiamenti negoziali delle parti, giungendo alla conclusione più volte richiamata dell'unicità del rapporto e della sua qualificazione come rapporto subordinato. La fase giudiziale della liquidazione delle pretese economiche doveva tener necessariamente conto di questa realtà, e, soprattutto, del superamento della volontà negoziale delle parti per effetto dell'intervento correttore del giudice. Il giudice del quantum non è, pertanto, incorso nell'errore denunziato dal ricorrente, in quanto, per dare un significato razionale alla sua pronunzia, era tenuto a valutare non detta volontà negoziale, ormai assorbita dalla pronunzia in punto di an debeatur, ma il risultato giuridico della qualificazione del rapporto derivato dalla Qu 8 pronunzia stessa. In definitiva, non è riscontrabile la violazione dei canoni ermeneutici del negozio giuridico, in quanto il giudice non era tenuto a valutare nuovamente la volontà negoziale delle parti. Parallelamente non è riscontrabile alcuna carenza di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice ha ben chiarito tutti i passaggi logici, conformi a principi di diritto sopra Corte, seguiti per tenereenunziati da questa conto, ai fini dell quantificazione delle spettanze dell'attore, dell'effettivo compenso percepito dal dipendente neell'espletamento del rapporto. E' infondato anche il secondo motivo di ricorso. Esso non è altro che una riproposizione sotto diverso profilo di diritto dello stesso equivoco logico sopra evidenziato, che conduce a una non corretta rappresentazione della realtà giuridica successiva all'intervento correttivo del giudice. L'accordo delle parti in punto di rapporto di lavoro autonomo è stato oggetto di diversa qualificazione giuridica;
la pronunzia del giudice non ha comportato, pertanto, alcuna declaratoria di invalidità dell'accordo stesso, che rimane sul piano obbligatorio pienamente valido tra le parti. Ди esattamente opposta aLa conseguenza è, dunque, quella che parte ricorrente prospetta: il negozio non era affetto da nullità, ma, seppure con la diversa qualificazione giuridica datane, continuava a spiegare i suoi effetti e, correttamente, sulla sua base il giudice di merito ha proceduto al calcolo delle spettanze dell'attore. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in £ 39000 ed agli onorari in £ 5.000.000. Così deciso in Roma il 16 novembre 2000. Raguio be munis Il Presidente ойнамичиатск Il Consigliere estensore Chill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 3 3 Depositata in Cancelleria 5 0 1 . . 7 FEB. ZUUT A N T S R S I 3 A A D 7 oggi, ' - T L , 8 L O - A E L 1 S A IL COLLALABORATORE L D 1 E M I O P E B S S R E DI CANCELLERIA I I N G E N D G S G I A E O T T L A S A R O O D A O T P C E L T , M L I I O E R I R A D D T D S I O E G T E N R E S E 10