Sentenza 22 novembre 2006
Massime • 1
In materia di bancarotta fraudolenta per distrazione, è necessaria una motivazione, anche implicita, sulla idoneità dei comportamenti distrattivi a recare offesa agli interessi della massa dei creditori, in ragione della perdita di ricchezza che gli stessi hanno determinato e della mancanza di un riequilibrio economico "medio tempore". (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto priva di rilievo la distanza di tempo dalle condotte distrattive rispetto alla formale dichiarazione di fallimento, essendo emerso che la società si trovava in notevoli difficoltà finanziarie ed economiche sin dall'epoca della contestata distrazione).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 8 ottobre 2015, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 30 maggio 2012 con la quale il Tribunale di Trani aveva dichiarato Stella S. e Antonio F. responsabili - la prima quale amministratore, il secondo quale amministratore di fatto di Eurociocco s.r.l., dichiarata fallita il 21 dicembre 2006 - dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto alcuni beni della società (un software, due PC, un fax, due stampanti, un modem, un motocompressore, una bilancia elettronica e dei condizionatori), e di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto - in particolare, dopo il 31 agosto 2006 - le …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 18 settembre 2017
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 8 ottobre 2015, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 30 maggio 2012 con la quale il Tribunale di Trani aveva dichiarato Stella S. e Antonio F. responsabili - la prima quale amministratore, il secondo quale amministratore di fatto di Eurociocco s.r.l., dichiarata fallita il 21 dicembre 2006 - dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto alcuni beni della società (un software, due PC, un fax, due stampanti, un modem, un motocompressore, una bilancia elettronica e dei condizionatori), e di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto - in particolare, dopo il 31 agosto 2006 - le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2006, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 22/11/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2030
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1531/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT CI, nato il [...] e da OF VI, nato l'[...];
avverso la Sentenza del 7.11.2005 resa dalla Corte d'Appello di Lecce;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Aurelio Galasso, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
IN FATTO
La Corte d'Appello di Lecce ha confermato la condanna, con Sentenza del 7.11.2005, di VI OF e di CI IT, pronunciata dal Tribunale di Brindisi il 12.3.2003, quali responsabili - nella veste di amministratori di IMMOBILIARE ADRIATICA S.n.c. (fallimento dichiarato il 3.10.1997) - del delitto di bancarotta impropria fraudolenta patrimoniale. La decisione dei primi giudici riconobbe anche il vincolo della continuazione tra questo fatto e la condanna pure per bancarotta fraudolenta, già irrevocabile, conseguente al fallimento di CENTRO CERAMICHE MEDITERRANEO S.n.c., altra società facente capo ai predetti, la quale venne ad insolvenza poco tempo prima della società da cui è scaturito l'attuale processo. Avanzano ricorso, con distinti motivi, gli imputati, dolendosi:
IT:
- dell'omessa motivazione a fronte di espresso motivo di gravame relativo all'inattendibilità della prova assunta a carico degli imputati, costituita dalla sola CT. disposta dal P.M. sulla quale si modulò la relazione e la dichiarazione del Curatore;
- dell'omessa motivazione sulle singole censure dedotte dalla difesa in sede di appello (allegando i motivi di appello);
OF:
- dell'omessa considerazione della attenuante del danno lieve (art.62 c.p., n. 4) nel fissare il reato più grave unificato in sede di continuazione ed eccessivo aumento della continuazione, essendo stata dichiarata la fattispecie di bancarotta semplice prescritta;
- inosservanza della legge penale, avendo gli imputati dato conto della destinazione delle somme prelevate e destinate all'economia della collegata società CENTRO CERAMICHE MEDITERRANEE sicché non è dato ravvisare distrazione penalmente rilevante ed, in ogni caso, i prelievi non ebbero incidenza causale sul dissesto. IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Generico è il ricorso del IT che lamenta la mancata attenzione della Corte distrettuale sui punti dedotti nel gravame alla sentenza di primo grado, senza adeguatamente specificare quali passi risultino insufficienti ed a fronte di quali censure, anche se - indubbiamente - la decisione impugnata dedica all'esame dei motivi di appello pochissime righe. Tuttavia, ancorché fosse auspicabile una più attenta giustificazione del convincimento giudiziale, il sintetico contenuto del provvedimento impugnato non integra vizio di motivazione poiché da essa trapela la presa in esame e la valutazione dell'oggetto del gravame. Le ragioni addotte dal OF non hanno giuridico fondamento.
La sentenza impugnata respinge espressamente l'opinione per cui le conclusioni del Consulente Tecnico, nominato dal P.M., siano incapaci di fondare convincente prova d'accusa, con ciò rendendo risposta alla istanza del gravame degli imputati.
L'assunto giudiziale è del tutto legittimo: la relazione del detto CT., anche se frutto di attività di indagine di parte, diviene elemento di sostegno al convincimento giudiziale quando non sia validamente contraddetta nel merito da altre risultanze istruttorie o da argomentazioni difensive che ne palesino la parzialità e la inaffidabilità.
Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno affatto contestato la materialità del fatto (i prelievi), ne' il curatore ha smentito la circostanza, limitandosi ad avallare l'assunto del Consulente. Correttamente la decisione ha - al contempo - screditato di valore le difese degli imputati. Già le medesime dichiarazioni, riportate nei motivi (ed anche in quelli di appello allegati al ricorso del IT), attestano l'effettiva condotta di prelievo, nei termini censurati. Esse danno formale giustificazione dell'impiego del denaro, ma allegano ad essa una finalità che non può considerarsi lecita giustificazione del prelievo e che, invece, attesta la condotta di distrazione fraudolenta.
Non è legittimo, invero, il sostegno fornito alla collegata società CENTRO CERAMICHE MEDITERRANEO poiché diretto ad un interesse esterno all'organismo fallito ed, anzi, certamente contrastante con questo. La possibilità, infatti, di un ristoro del prestito, asseritamene effettuato, non appariva - stando al senso della difesa del OF - nè immediato ne' sicuro atteso lo stato di incontestabile insolvenza della destinataria: secondo le parole del OF quel denaro era richiesto per cercare di indurre i creditori della mutuataria a desistere dalla loro istanza di fallimento. Dunque, nessuna ragionevole e fondata previsione di utilità per le sorti della società per oggi è giudizio, esposta ad un rischio di quasi certo inadempimento da parte dell'organismo collegato (e pur esso di poi fallito). Osservazione che si muove anche in relazione all'elemento soggettivo della fattispecie di cui al novellato art. 2634 c.c., comma 3, oggetto di specifico richiamo da parte dei ricorrenti.
Per quanto attiene al delitto di bancarotta, non riveste interesse la distanza di tempo delle condotte distrattive rispetto alla formale dichiarazione di fallimento.
È vero che la disciplina relativa alla bancarotta fraudolenta patrimoniale è in grado, nella sua concreta applicazione, di selezionare i comportamenti in ragione del tempo che li separa dalla pronuncia giudiziale, dovendo il giudice pur sempre dar conto dell'effettiva offesa alla massa dei creditori (oggetto della tutela penale), quale portato del comportamento illecito (anche mediato e consequenziale, derivato dalla perdita di ricchezza e non compensato "medio tempore" da alcun riequilibrio economico). Ma, nella situazione dedotta dall'impugnazione - come attestato dalle stesse parole dei ricorrenti - la società da tempo (ed al tempo della contestata distrazione) si trovava in difficoltà, con una esposizione bancaria elevata e protesa al sostegno anche dell'economia (già in difficoltà) della società ad essa collegata. Non vi è dubbio che, pur cronologicamente lontana dalla sentenza dichiarativa di fallimento, la sottrazione di ricchezza si ripercosse nel tempo direttamente sull'impoverimento dell'asse patrimoniale, con diretto danno per la massa creditoria.
Non assume pregio l'accenno difensivo alla pretesa assenza motiva circa l'asserita carenza dell'elemento psicologico;
il dolo, che sorregge la penale responsabilità secondo l'indicazione normativa, è quello meramente generico, polarizzato sull'azione compiuta e non sulla eventuale e futura dichiarazione di insolvenza. Richiamando quanto dianzi detto, vi è ampio riscontro nella condotta degli imputati di questa consapevolezza, che presiedette all'assegnazione di denaro verso un'economia terza e fortemente indebitata.
Inammissibile è il motivo afferente al computo dell'aumento sanzionatorio disposto in sede di continuazione. Non sussiste obbligo di autonoma e specifica motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per la continuazione, posto che i parametri al riguardo sono identici a quelli valevoli per la pena base.
Giuridicamente scevra di interesse (e, quindi, correttamente trascurato dai giudici dell'appello), la doglianza che invoca l'applicazione - sulla pena/base - dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 (ed il discorso si attaglierebbe anche al più specifico
L. Fall., art. 219, u.c.) attesa l'entità della distrazione rapportata all'epoca del fatto, manifestamente incomparabile con la "speciale tenuità", connotazione che - in ogni caso e rapportata agli esiti del comportamento illecito comparati alla complessiva risultanza concorsuale - può essere riscontrata in un pregiudizio singolarmente ridotto. Il diniego del riconoscimento dell'attenuante, a fronte di distrazione di L. un centinaio di milioni (importo desumibile dal capo d'accusa) non appare logicamente e giuridicamente lesivo del precetto normativo.
Errata è l'istanza difensiva che vorrebbe scindere, nel contesto del fatto, i singoli episodi di distrazione ed assegnare loro autonoma valenza nell'offesa patrimoniale recata.
Nella configurazione del delitto di bancarotta fraudolenta pre- fallimentare i comportamenti illeciti sono unificati, con riferimento alla data della formale dichiarazione di fallimento: in questo momento, infatti, assumono valenza integrativa del delitto tutte le pregresse condotte. La norma di cui alla L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1, (espressione del concetto unitario della bancarotta) non consente di leggere in maniera atomistica i fatti costitutivi del reato ed assegnare a taluno di essi autonomia. Osservazione che spiega il suo rilievo anche con riguardo alla rilevanza del complessivo danno patrimoniale dedotto dalla L. Fall., art. 219, comma 1. Non risulta, mancando ogni indicazione in tal senso, infine, che i giudici - nel dedicare espressamente un punto della sentenza al computo e rideterminazione della complessiva pena a seguito della ravvisata continuazione con la pregressa condanna - abbiano pretermesso di considerare l'estinzione del delitto di bancarotta semplice, in merito alla quale essi hanno esplicitamente accertato la prescrizione, dichiarandola, ancora, in sede di dispositivo. Nel merito della scelta sulla misura sanzionatoria e sull'applicazione, quindi, dell'art. 597 c.p.p., comma 3, il giudice di legittimità non ha alcun potere di rivalutazione, attesa la adeguatezza della motivazione complessivamente resa al riguardo.
Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2007