Cass. civ., sez. III, sentenza 06/06/2002, n. 8216
CASS
Sentenza 6 giugno 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

L'assicurazione contro la responsabilità civile da circolazione di veicoli, costituendo applicazione dell'istituto dell'assicurazione della responsabilità civile di cui all'art. 1917 cod. civ. per danni arrecati a terzi, è diretta a garantire il patrimonio dei soggetti assicurati - tali essendo quelli di cui all'art. 2054 cod. civ. -, non l'autoveicolo; ne deriva, pertanto, che il terzo trasportato a qualunque titolo - i cui danni alla persona, eventualmente subiti, sono coperti dall'assicurazione obbligatoria a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 - beneficia della disciplina dell'assicurazione medesima quale danneggiato, non quale danneggiante, sicché nei di lui confronti è ammissibile l'azione di rivalsa da parte dell'assicuratore della responsabilità civile che abbia risarcito il danno provocato dal predetto trasportato ad altro soggetto. (Nella specie il terzo trasportato aveva improvvisamente ed incautamente aperto lo sportello destro dell'auto, sulla quale viaggiava, provocando in tal modo lesioni al conducente di un motociclo che sopraggiungeva in fase di sorpasso dell'auto, arrestata sul lato sinistro della carreggiata).

In caso di danno provocato ad un motociclista sopraggiungente dal terzo che, trasportato su di un'autovettura arrestata sulla pubblica via, abbia aperto lo sportello senza prestare la dovuta attenzione, sussiste la responsabilità del predetto, "ex" art. 2043 cod. civ., nonché quella del proprietario e del conducente dell'autovettura, per la presunzione stabilita dall'art. 2054 cod. civ., atteso che nell'ampio concetto di circolazione stradale deve ritenersi compresa anche la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada o area pubblica di pertinenza della stessa; tale responsabilità si configura come solidale, stante l'imputabilità dell'unico evento dannoso alla condotta causalmente efficiente dei predetti soggetti, a nulla rilevando la diversità di titolo delle singole responsabilità.

Tra il proprietario, il conducente del veicolo, il loro assicuratore della responsabilità civile ed il trasportato corresponsabile del danno nei confronti di altro soggetto, si realizza, nei confronti del danneggiato, un'ipotesi di solidarietà nel debito risarcitorio, disciplinata nei rapporti interni non regolati dal rapporto assicurativo dai principi propri delle obbligazioni soggettivamente complesse; ne consegue che l'azione di regresso proposta dall'assicuratore della responsabilità civile di uno dei corresponsabili del sinistro stradale nei confronti del corresponsabile trasportato, è disciplinata dall'art. 1299, primo comma, cod. civ., non dall'art. 2055 cod. civ., che opera soltanto indirettamente al fine di determinare la parte di debito risarcitorio facente carico a ciascuno dei soggetti a cui è imputabile l'illecito, su cui poi va commisurato il "quantum" del debito da indennizzo dell'assicuratore, e neppure dall'art. 1916 cod. civ., dettato per la diversa ipotesi della surroga dell'assicuratore al danneggiato - assicurato nei suoi diritti contro il danneggiante.

Commentari3

  • 1Il responsabile è litisconsorte nella procedura di risarcimento diretto
    Lattarulo Carmine · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2017

    Il fatto. Un danneggiato convenne in giudizio l'impresa assicuratrice in regime di indennizzo diretto per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti in sinistro stradale. La domanda venne respinta e, in sede di appello, il Tribunale dichiarò la nullità del giudizio di primo grado, disponendo il rinvio della causa al Giudice di pace ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile. Il danneggiato, anzicchè integrare (facilmente) il contraddittorio, decideva di presentare (difficile) ricorso per Cassazione. La decisione. La pronuncia ha il merito di porre la parola “fine” ad una corrente, fortunatamente …

     Leggi di più…

  • 2Indennizzo diretto, il responsabile è litisconsorte necessarioAccesso limitato
    Carmine Lattarulo · https://www.altalex.com/ · 26 settembre 2017

  • 3Responsabilità civile, circolazione stradale, polizza, carico scarico, coperturaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 maggio 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/06/2002, n. 8216
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8216
Data del deposito : 6 giugno 2002

Testo completo