Sentenza 6 giugno 2002
Massime • 3
L'assicurazione contro la responsabilità civile da circolazione di veicoli, costituendo applicazione dell'istituto dell'assicurazione della responsabilità civile di cui all'art. 1917 cod. civ. per danni arrecati a terzi, è diretta a garantire il patrimonio dei soggetti assicurati - tali essendo quelli di cui all'art. 2054 cod. civ. -, non l'autoveicolo; ne deriva, pertanto, che il terzo trasportato a qualunque titolo - i cui danni alla persona, eventualmente subiti, sono coperti dall'assicurazione obbligatoria a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 - beneficia della disciplina dell'assicurazione medesima quale danneggiato, non quale danneggiante, sicché nei di lui confronti è ammissibile l'azione di rivalsa da parte dell'assicuratore della responsabilità civile che abbia risarcito il danno provocato dal predetto trasportato ad altro soggetto. (Nella specie il terzo trasportato aveva improvvisamente ed incautamente aperto lo sportello destro dell'auto, sulla quale viaggiava, provocando in tal modo lesioni al conducente di un motociclo che sopraggiungeva in fase di sorpasso dell'auto, arrestata sul lato sinistro della carreggiata).
In caso di danno provocato ad un motociclista sopraggiungente dal terzo che, trasportato su di un'autovettura arrestata sulla pubblica via, abbia aperto lo sportello senza prestare la dovuta attenzione, sussiste la responsabilità del predetto, "ex" art. 2043 cod. civ., nonché quella del proprietario e del conducente dell'autovettura, per la presunzione stabilita dall'art. 2054 cod. civ., atteso che nell'ampio concetto di circolazione stradale deve ritenersi compresa anche la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada o area pubblica di pertinenza della stessa; tale responsabilità si configura come solidale, stante l'imputabilità dell'unico evento dannoso alla condotta causalmente efficiente dei predetti soggetti, a nulla rilevando la diversità di titolo delle singole responsabilità.
Tra il proprietario, il conducente del veicolo, il loro assicuratore della responsabilità civile ed il trasportato corresponsabile del danno nei confronti di altro soggetto, si realizza, nei confronti del danneggiato, un'ipotesi di solidarietà nel debito risarcitorio, disciplinata nei rapporti interni non regolati dal rapporto assicurativo dai principi propri delle obbligazioni soggettivamente complesse; ne consegue che l'azione di regresso proposta dall'assicuratore della responsabilità civile di uno dei corresponsabili del sinistro stradale nei confronti del corresponsabile trasportato, è disciplinata dall'art. 1299, primo comma, cod. civ., non dall'art. 2055 cod. civ., che opera soltanto indirettamente al fine di determinare la parte di debito risarcitorio facente carico a ciascuno dei soggetti a cui è imputabile l'illecito, su cui poi va commisurato il "quantum" del debito da indennizzo dell'assicuratore, e neppure dall'art. 1916 cod. civ., dettato per la diversa ipotesi della surroga dell'assicuratore al danneggiato - assicurato nei suoi diritti contro il danneggiante.
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- 1. Il responsabile è litisconsorte nella procedura di risarcimento direttoLattarulo Carmine · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2017
Il fatto. Un danneggiato convenne in giudizio l'impresa assicuratrice in regime di indennizzo diretto per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti in sinistro stradale. La domanda venne respinta e, in sede di appello, il Tribunale dichiarò la nullità del giudizio di primo grado, disponendo il rinvio della causa al Giudice di pace ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile. Il danneggiato, anzicchè integrare (facilmente) il contraddittorio, decideva di presentare (difficile) ricorso per Cassazione. La decisione. La pronuncia ha il merito di porre la parola “fine” ad una corrente, fortunatamente …
Leggi di più… - 2. Indennizzo diretto, il responsabile è litisconsorte necessarioAccesso limitatoCarmine Lattarulo · https://www.altalex.com/ · 26 settembre 2017
- 3. Responsabilità civile, circolazione stradale, polizza, carico scarico, coperturaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 maggio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/06/2002, n. 8216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8216 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO MA, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato SPARTI ROBERTO con studio in 90139 PALERMO VIA PRINCIPE DI BELMONTE 94, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GENERALI ASSICURAZIONI SPA, con sede in Trieste, in persona dei suoi legali rappresentanti dr. Adriano Porri e rag. Domenico Benzoni, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANGELO BROFFERIO 3, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CARACCIOLO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato RENATO DE GIACOMO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 966/98 della Corte d'Appello di PALERMO, emessa il 25/09/98 e depositata il 14/12/98 (R.G. 879/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. ANo SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del 1^ e 2^ motivo e l'inammissibilità del 3^.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 15.2.1991 la s.p.a. Assicurazioni Generali conveniva davanti al Tribunale di Palermo IA GR e - premesso che il 15.5.1989 la convenuta, mentre viaggiava come passeggera a bordo di autovettura, condotta da LA RE ed assicurata per la r.c.a. con essa attrice, aveva incautamente ed improvvisamente aperto lo sportello destro dell'auto, provocando in tal modo lesioni a EP D'AN che, alla guida del suo motociclo, stava sorpassando l'auto esponeva di aver corrisposto al D'AN, in via stragiudiziale la somma di L. 21 milioni a titolo di risarcimento dei danni e chiedeva la condanna della GR, unica responsabile del sinistro, al pagamento di tale somma, con interessi e rivalutazione.
Resisteva la convenuta.
Il Tribunale, con sentenza depositata il 3.6.96, accoglieva integralmente la domanda.
Proponeva appello la GR.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza depositata il 14.10.1998, condannava la convenuta al pagamento della somma di L. 12.600.000 in favore dell'attrice.
Riteneva la corte di merito che l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per circolazione di veicoli, prevista dalla i. n. 990/1969, coprisse solo la responsabilità dei soggetti indicati dall'art. 2054 c.c. e non anche quella di terzi estranei al rapporto assicurativo;
che nella fattispecie sussisteva un'obbligazione solidale risarcitoria a carico dell'assicuratrice attrice e dei responsabili - del danno subito dal D'AN, per cui era legittimo ai sensi dell'art. 2055 c.c. l'esercizio dell'azione di regresso dell'assicuratrice; che nella fattispecie doveva ritenersi condivisibile che ad aprire lo sportello fosse stata la GR, poiché è regola di esperienza che lo sportello venga aperto dal passeggero che si trova in corrispondenza dello stesso e non dall'autista del veicolo;
che in ogni caso andava riconosciuta anche la responsabilità di quest'ultimo nella causazione dell'evento nella misura del 40%, poiché aveva arrestato la macchina sulla sinistra della carreggiata ed aveva consentito alla passeggera di scendere. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la GR.
Resiste con controricorso la s.p.a. Assicurazioni Generali. Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2055 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 C.P.C. Ritiene la ricorrente che il soggetto che può esercitare l'azione di regresso, a norma dell'art. 2055, c.2, c.c. non è qualunque soggetto che abbia pagato il danno, ma, leggendo detta norma in riferimento al 1^ c., solo uno dei soggetti a cui sia imputabile il danno. Inoltre secondo la ricorrente, la solidarietà che vincola L'assicuratore della r.c.a. ha natura diversa rispetto a quella di cui all'art. 2055 c.c., per cui detta norma non è invocabile nella fattispecie, come erroneamente ha fatto la sentenza impugnata. Inoltre, secondo la ricorrente, la l. n. 1969/990 ha espressamente previsto il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei soli casi indicati dagli artt. 1 e 29, per cui esso non può essere esercitato fuori. da queste ipotesi.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione della l. n. 990/1969. Secondo la ricorrente l'obbligo di assicurazione concerne il veicolo in sè considerato, in quanto posto in circolazione, per cui insieme al veicolo risultano assicurati tutti i soggetti, anche se non proprietari o conducenti, e quindi anche il terzo trasportato, ove questi, con la loro condotta e per mezzo del veicolo, abbiano causato un danno a terzi.
Secondo la ricorrente ciò emerge dal fatto che il conducente del veicolo può essere chiamato in rivalsa solo nei due casi indicati dagli artt. 1 e 29 c.p.c.. 2.1. Ritiene questa Corte che i primi due motivi di ricorso vadano trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi. Va, anzitutto, escluso che, per effetto della l. n. 990/69, ad essere, assicurato sia il veicolo e non ciascuno, dei soggetti di cui all'art. 2054 c.c.. Infatti la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 6.3.1996, n. 1785;
Cass. S.U. 29.7.1983,n. 5218), pur in presenza di un limitato dissenso dottrinale, ritiene che l'assicurazione contro la responsabilità civile da circolazione di veicoli è un'applicazione dell'istituto dell'assicurazione della responsabilità civile - di cui all'art. 1917 c.c. - per danni arrecati a terzi, onde è diretta a garantire il patrimonio dell'assicurato e non l'autoveicolo, che è solo il mezzo, con il quale si produce il danno.
Ne consegue che i soggetti assicurati, per espressa previsione dell'art. 1 della l. n. 990/1969 sono esclusivamente quelli di cui all'art. 2054 c.c. (e cioè il conducente, il proprietario, o in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e, per effetto dell'art. 91 c. 2 d.lgs. n. 285/1992 - cod. strada - il locatario in leasing).
2.2. Il terzo trasportato a qualunque titolo, i cui danni, eventualmente subiti, devono essere coperti dall'assicurazione a norma del secondo comma dell'art. 1 cit., quale modificato dall'art. 27 l. n. 142/1992, non è, invece, un soggetto assicurato per la responsabilità civile che faccia capo a lui, per quanto connessa alla circolazione del veicolo.
In altri, termini il terzo trasportato beneficia della disciplina di cui alla l. n. 990/1969 solo quale danneggiato, ma non quale danneggiante.
2.3. Anche la dottrina minoritaria, che ha ritenuto che il legislatore ha reso obbligatoria non tanto l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 c.c., quanto invece l'assicurazione per responsabilità generale per danni a terzi, comunque connessa a fatti rientranti nella circolazione del veicolo e che, quindi ha ritenuto di dover estendere il rischio assicurato anche a fattispecie non rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 2054, ma più propriamente nella più generale clausola di cui all'art. 2043 c.c., a parte l'opinabilità dell'assunto, non ha esteso il numero dei soggetti assicurati, che rimangono pur sempre solo quelli indicati dall'art. 2054 C.C.
3.1. Escluso che la responsabilità civile del terzo trasportato su un veicolo sia coperta dall'assicurazione obbligatoria di cui alla l. n. 990/1969, ne consegue anche che è priva di fondamento la censura secondo cui l'assicuratore della r.c.a., che ha risarcito il danno, non possa agire in via di rivalsa nei confronti di detto terzo danneggiato, in quanto dette rivalse sono limitate ai casi previsti dall'art. 1, c. 3, e dall'art. 29, c. 1, l. n.990/1969, per cui al di fuori di dette ipotesi eccezionali non ne sarebbero ipotizzabili altre.
Infatti nell'assicurazione della responsabilità civile di un soggetto non è concepibile un diritto di rivalsa dell'assicuratore, che abbia risarcito il danno, nei confronti del danneggiante assicurato.
Se il fine dell'assicurazione in questione è quello di proteggere il patrimonio dell'assicurato per sua responsabilità civile, con esclusione di quella dolosa (oltre al fine - nell'ipotesi della l. n. 990/69 - di rendere certo e concreto l'adempimento dell'insorta obbligazione risarcitoria - Cass S.U. n. 5218/1983), sarebbe in evidente contrasto con la funzione economico - sociale di tale contratto che l'assicuratore possa poi rivalersi nei confronti dell'assicurato danneggiante per quanto ha pagato a titolo di risarcimento.
3.2. Le ipotesi, invece, previste dall'art. 1, c. 3, (rivalsa nei confronti del conducente in caso di circolazione prohibente domino) e dall'art. 29, c.1, con riferimento all'impresa designata, (sinistro provocato da veicolo non identificato o non assicurato) prevedono invece proprio delle ipotesi in cui i soggetti responsabili del danno sono rispettivamente il conducente prohibente domino (art. 1) ed il proprietario ed il conducente del veicolo non assicurato o non identificato (art. 29), nei cui confronti, tuttavia è ammessa da parte dell'assicuratore un'azione di rivalsa o un'azione di regresso. In altri termini, pur nelle peculiarità delle fattispecie, si tratta di soggetti che, essendo pur sempre conducente e/o proprietario del veicolo, non potrebbero essere soggetti ad azione di rivalsa, in quanto soggetti assicurati a norma dell'art. 2054 c.c. (tant'è che ciò ha indotto una parte della dottrina a ritenere che in questi casi il vero soggetto assicurato sarebbe lo stesso soggetto danneggiato e che, in questo caso si tratterebbe di assicurazione di quest'ultimo contro il danno: ma ciò urta contro la lettera dell'art.1 l. n. 990/1969, che si riferisce esclusivamente all'assicurazione della responsabilità civile).
3.3. Ne consegue che dette ipotesi di rivalsa sono previste come ipotesi eccezionali nel sistema dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per circolazione di veicoli (pur avendo una loro giustificazione, che non è rilevante trattare in questa sede), ma non regolano in alcun modo il rapporto tra assicuratore e terzo corresponsabile, che non sia anche assicurato.
Il silenzio su quest'ultimo punto della l. n. 990/1969 comporta che detto rapporto è regolato dalla normativa e dai principi generali, che in seguito si esamineranno.
4.1. Premesso ciò va osservato che, come è stato ritenuto da questa Corte, in sede penale, è responsabile del reato di lesioni personali colpose colui che, trasportato su una vettura, apra lo sportello senza prestare la dovuta attenzione ai veicoli sopraggiungenti, causando così la caduta di un motociclista che urti contro la portiera stessa (Cass. pen., 20 dicembre 1983, Ferrara). In sede civile, il predetto trasportato è responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c.. dei danni cagionati al motociclista. Infatti la sua condotta colposa procura a quest'ultimo un danno ingiusto.
4.2. Accanto alla responsabilità civile del trasportato, vi è anche quella del proprietario e del conducente dell'auto per la presunzione dell'art. 2054 c.c.. Infatti nell'ampio concetto di circolazione stradale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c., deve ritenersi compresa anche la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada od area pubblica di pertinenza della stessa, ancorché al posto di guida non vi sia una persona che abbia la effettiva disponibilità dei congegni meccanici atti a determinare il movimento, atteso che comunque il conducente deve, finché il mezzo si trova nella strada, porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni a terzi, anche quando si allontani lasciando il veicolo in sosta (art. 115 cod. strad.) (Cass. civ., 24 luglio 1987, n. 6445: nella specie, alla luce del suddetto principio, il supremo collegio ha cassato la pronuncia di merito che aveva escluso la responsabilità del conducente, momentaneamente allontanatosi dal veicolo fermo, per i danni prodotti dall'inopinata apertura dello sportello da parte di un terzo trasportato e seduto accanto al posto di guida).
5.1. Ne consegue che in tale fattispecie si verifica un'ipotesi di responsabilità solidale a norma dell'art. 2055 c.c. del terzo trasportato (ex art. 2043 c.c.) e del proprietario e del conducente dell'auto (ex art. 2054 c.c.). Infatti ai fini dell'applicazione dell'art. 2055 c.c., in tema di solidarietà tra più responsabili del danno, è sufficiente la consumazione di un unica fatto dannoso alla cui produzione abbiano concorso, con efficacia causale, più condotte lesive, essendo del tutto indifferente che queste si manifestino, tra loro, come autonome o meno, ovvero che siano o meno identici i titoli delle singole responsabilità (Cass. 28 aprile 2000, n. 5421; Cass. 28 luglio 2000, n. 9902; Cass. 19 febbraio 1999, n. 1415). La norma ha riguardo all'unicità del fatto dannoso e non alle condotte, che possono essere anche autonome e distinte, purché dotate di efficacia causale nella produzione dell'evento, a nulla rilevando che le azioni o le omissioni di ciascuna persona costituiscano distinti ed autonomi fatti o violazione di norme giuridiche diverse.
5.2. Il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, mentre la gravità delle rispettive colpe e la entità delle conseguenze che ne sono derivate assumono rilevanza, ai sensi dell'art. 2055, comma 2 c.c., soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili (cass. 8 aprile 1998, n. 3636). Da quanto sopra detto consegue che esiste una responsabilità solidale, ex art. 2055 c.c., certamente tra il proprietario, il conducente dell'auto ed il terzo trasportato danneggiante, nei termini sopra detti.
6. Comunemente si ritiene che, per effetto dell'introduzione dell'azione diretta da parte del danneggiato nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. (art. 18, l. n. 990/1969), rimanendo sempre la possibilità per il danneggiato di proporre l'azione ex art. 2054 c.c. contro i soggetti indicati da tale norma, anche cumulativamente, il debito da fatto illecito che fa capo ai danneggianti assicurati (proprietario, conducente ecc.) e quello di pagamento dell'indennizzo, che grava sull'assicuratore, sono legati da un vincolo di solidarietà (Cass. 4.10.1996, n. 8717; Cass. 12.2.1998, n. 1471). Si è ritenuto in passato che questa solidarietà fosse atipica in quanto mancava la eadem causa obligandi, che secondo l'orientamento tradizionale, costituiva elemento essenziale della solidarietà. Infatti il diritto del danneggiato scaturisce direttamente dalla legge, ha il suo fondamento nell'atto illecito del danneggiante (rapporto di responsabilità) e trova il suo momento di collegamento nell'esistenza del contratto di assicurazione (rapporto di garanzia). La fonte primaria rimane, pur sempre il contratto, in quanto il danneggiato ha azione nei confronti dell'assicuratore, poiché questi è l'assicuratore della responsabilità del debitore del risarcimento e detto contraente è al riguardo responsabile ed obbligato.
7.1. Sennonché questo orientamento tradizionale dell'obbligazione solidale, come fondato sull'unicità della fonte, si è andato evolvendo, per cui all'unicità della fonte dell'obbligazione, si è sostituita l'unicità della prestazione.
Infatti l'art. 1292 c.c. non identifica l'obbligazione solidale con un'obbligazione nascente da un unico atto o fatto giuridico, che dia luogo ad un unico obbligo di prestazione, bensì nell'esistenza di più soggetti obbligati alla medesima prestazione, in modo che l'adempimento dell'uno libera anche gli altri (Cass. 14.3.1996, n. 2120).
7.2. Ritiene questa Corte che detto piul. recente orientamento, fatto proprio anche dalla dottrina, vada condiviso.
Infatti la solidarietà passiva è uno strumento di aggregazione ed unificazione di posizioni debitorie anche diverse, ove però unico è il credito del creditore;
in tal modo lo strumento della solidarietà viene impiegato nella direzione dell'interesse del soggetto creditore.
Ne consegue che nei confronti del danneggiato sia gli assicurati (proprietario e conducente) che l'assicuratore della r.c.a. si pongono come debitori solidali, senza necessità di far ricorso ad atipicità.
Detta solidarietà tra danneggianti ed assicuratore della r.c.a. non discende dall'art. 2055 c.c.; infatti ovviamente non sussiste alcun a imputabilità dell'illecito o dell'e vento dannoso all'assicuratore. Essa discende dagli artt. 1292 e 1294 c.c. (che fissa la presunzione di solidarietà), una volta esclusa la necessità dell'identicità della causa obligandi, a parte il rilievo che, secondo autorevole dottrina, la norma dell'art. 2055, c.1, c.c., altro non è che la ripetizione, in tema di obbligazione da illecito, del principio generale della solidarietà dell'obbligazione, fissato dall'art. 1294 c.c., e che riproduce principio analogo a quello fissato sotto il vecchio codice dall'art. 1156, dove, però aveva una propria ragione, poiché, sotto la vecchia normativa non esisteva la presunzione di solidarietà dei debito, disposto attualmente dall'art. 1294 c.c., ma il principio contrario.
7.3. Sennonché una volta ritenuta (pacificamente) la solidarietà tra danneggianti-assicurati ed assicuratore della r.c.a. per il debito nei confronti del danneggiato e la solidarietà tra danneggiante non assicurato (nella specie il terzo trasportato) e danneggianti assicurati (nella specie proprietario e conducente), eguale solidarietà deve ritenersi sussistere anche tra il danneggiante non assicurato e l'assicuratore della r.c.a. degli altri danneggianti, poiché unico è il danno del creditore danneggiato. Infatti il danneggiato ben potrebbe proporre cumulativamente l'azione diretta nei confronti di detto assicuratore e l'azione ex art. 2043 c.c. nei confronti del trasportato danneggiante, chiedendone la condanna in solido, ed inoltre il pagamento effettuato da uno dei debitori solidali (nella specie dall'assicuratore) estingue l'intero debito nei confronti di tutti i debitori (che è l'effetto più evidente della solidarietà).
Se si opinasse diversamente (e neppure la ricorrente sostiene tanto) il pagamento effettuato dall'assicuratore non estinguerebbe il debito risarcitorio del trasportato danneggiante.
8.1. Ne consegue che tra il proprietario, il conducente del veicolo, il loro assicuratore della r.c.a. ed trasportato corresponsabile del danno nei confronti di un altro soggetto, si realizza un'ipotesi di solidarietà nel debito risarcitorio nei confronti del danneggiato. I rapporti interni tra gli stessi sono regolati dai principi propri delle obbligazioni solidali (ad eccezione dei rapporti tra assicuratore della r.c.a. e propri assicurati, regolati dal rapporto assicurativo).
Pertanto, se l'assicuratore della r.c.a. di alcuni dei danneggianti, debitori solidali, paga l'intero debito, egli ha nei confronti degli altri condebitori, non da lui assicurati, l'azione di regresso ex artt. 1299 c.c.. 8.2. È ultroneo, ai fini di questa causa, entrare nel merito della questione, dibattuta in dottrina, se al debitore solidale, che paghi l'intero, competa, oltre all'azione di regresso, anche quella di surrogazione, ai sensi dell'art. 1203, n. 3 c.c., ovvero se il condebitore adempiente possa esperire solo l'azione di regresso (si tratta di due azioni diverse, per quanto a volte in fattispecie giurisprudenziali analoghe esse siano state assimilate;
Cass. 13 febbraio 1993, n. 1827; Cass. 13 ottobre 1997, n. 9956; Cass. civ., 9 agosto 1991, n. 8661). Infatti nella fattispecie come emerge dalla sentenza impugnata, dal ricorso e dal controricorso, sia il giudice di primo grado che quello di appello, hanno sempre qualificato l'azione proposta come azione di regresso ed in questi termini hanno impostato l'indagine di merito e definito il giudizio, senza che il punto sia stato impugnato (cfr. Cass. 7.2.1996, n. 7260; Cass. 7.12.1993, n. 12499, che ritengono che in simili fattispecie si formi il giudicato sulla qualificazione giuridica).
Lo stesso quesito sottoposto a questa Corte dalle parti è se all'assicuratore della r.c.a. competesse o meno un'azione di regresso nei confronti del trasportato, corresponsabile del danno ad un terzo ed a quale titolo.
8.3. Risulta, pertanto, inconferente l'assunto della controricorrente, che, dopo aver sostenuto che essa aveva pieno titolo ad esperire l'azione di regresso, così confermando che questa era l'azione da lei proposta, osserva, sia pure in via residuale, che nella quietanza il danneggiato l'aveva surrogata nei suoi diritti verso la danneggiante.
L'irrilevanza dell'assunto deriva anzitutto dal fatto che l'azione proposta, secondo la stessa controricorrente, è un'azione di regresso (posta a tutela di un proprio autonomo diritto) e non di surrogazione nel diritto del danneggiato.
Inoltre, ed in ogni caso, la contestazione che la ricorrente muove alla sentenza impugnata non si fonda sulla mancanza di una base negoziale (o di altra natura) alla pretesa dell'attrice, ma si pone molto piu, a monte, sostenendo, per effetto delle norme assunte violate, sia che l'assicuratrice aveva pagato un debito proprio per intero, giusto il sistema della r.c.a., sia che anche il sistema della responsabilità aquiliana non conferiva all'assicuratrice alcuna azione nei suoi confronti.
In altri termini, rispetto alle censure della ricorrente, che sostengono in buona sostanza - che la legge escludeva in radice il diritto azionato dall'assicuratrice attrice, è inconferente l'assunto della resistente, secondo cui detto diritto le derivava dalla volontà surrogatoria del creditore danneggiato, espressa nella quietanza.
8.4. Nè può essere invece condiviso l'orientamento secondo cui detta surrogazione discenderebbe dall'art. 1916 c.c. in favore dell'assicuratore che ha pagato l'intero danno (Cass. 14 giugno 1999, n. 5883). Infatti nell'ipotesi dell'art. 1916 c.c.(in tema di assicurazione contro i danni) l'assicuratore si surroga al danneggiato-assicurato nei suoi diritti contro il danneggiante;
nella fattispecie, invece, l'assicuratore della r.c.a., che ha pagato l'intero, si surroga all'assicurato danneggiante nei confronti di altri condebitori solidali.
8.5. Nella fattispecie, quindi, il diritto fatto valere dalle Assicurazioni Generali nei confronti della GR non è quello dei danneggiati, ma quello che, nei confronti degli altri condebitori solidali, spetta al debitore che ha pagato l'intero, per il principio generale dell'art. 1299, c. 1, c.c., e non per quello specifico della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2055, c. 2, C.C.. Infatti, se l'obbligazione dell'assicuratore della r.c.a. è solidale con quella del suo assicurato, ai sensi dell'art. 1294 c.c., e non ai sensi dell'art. 2055, c.1, c.c., non essendo imputabile l'illecito all'assicuratore, non si vede come la solidarietà tra quest'ultimo e il corresponsabile (non assicurato) possa essere, invece, regolata dall'art. 2055 c.c.. 9.1. Diverso è il problema che, per stabilire quale sia la parte di debito gravante sul corresponsabile non assicurato, occorra poi fare riferimento all'art. 2055, c.2, c.c., ma ciò non in via diretta nell'ambito dei rapporti tra assicuratore di uno dei corresponsabili ed altro corresponsabile non assicurato, ma nell'ambito dei rapporti tra i vari corresponsabili.
Infatti il debito di pagamento di indennizzo gravante sull'assicuratore della r.c.a. è commisurato nel quantum al debito risarcitorio del suo assicurato nei confronti del danneggiato. Se detto debito risarcitorio grava in solido su più responsabili dell'illecito, a norma dell'art. 2055, c.1, al fine di stabilire nei successivi rapporti interni tra l'assicuratore della r.c.a. di un corresponsabile ed altro corresponsabile (o eventualmente l'assicuratore di quest'ultimo), la parte del debito per cui può essere esercitato il regresso a norma dell'art. 1299, c.1, C.C., occorre, anzitutto stabilire quale sia la parte del debito risarcitorio gravante su ciascuno dei responsabili dell'illecito, poiché in relazione alla parte del debito dell'assicurato va calcolato il debito da indennizzo definitivamente a carico dell'assicuratore.
La ripartizione del debito nei rapporti interni tra gli autori dell'illecito va determinata secondo i principi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2055 c.c.. 9.2. Questa norma, quindi, non opera in modo diretto, in favore dell'assicuratore, che agisce in regresso solo per la quota di debito del corresponsabile (ed eventualmente del diverso assicuratore di quest'ultimo), a norma dell'art. 1299, c.1, c.c., ma in modo indiretto, cioè per stabilire quale sia l'entità di questa quota nell'ambito dei rapporti tra i responsabili dell'illecito. Il secondo comma dell'art. 2055 c.c. stabilisce che la ripartizione della responsabilità tra vari soggetti, cui il fatto dannoso è imputabile, avvenga nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. In caso di dubbio, le colpe si presumano eguali (art.2055, c. 3, C.C.). Individuata la misura del danno gravante sul corresponsabile assicurato e quella gravante sugli altri non assicurati (o quanto meno non assicurati con l'assicuratore che agisce in regresso), risulta individuato anche il debito da indennizzo definitivamente proprio dell'assicuratore della r.c.a., per cui egli, ove abbia pagato l'intero, potrà agire in regresso nei confronti degli altri condebitori per la parte di ciascuno di essi.
10. Ne consegue che i due motivi di ricorso vanno rigettati e la motivazione in diritto dell'impugnata sentenza (essendo esatto in diritto il dispositivo) va corretta a norma dell'art. 384 c. 2, c.p.c., nel senso che l'azione di regresso proposta dall'assicuratore della r.c.a. di uno dei corresponsabili di un sinistro stradale nei confronti del corresponsabile trasportato, è disciplinata dall'art. 1299, c.1., c.c., e non dall'art. 2055 c.c., che opera solo indirettamente al fine di determinare la parte di debito risarcitorio di ciascuno dei soggetti a cui è imputabile l'illecito, su cui poi va commisurato il quantum del debito da indennizzo dell'assicuratore. 11. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, la violazione dell'art. 2967 c.c., dell'art. 115 e 116 c.p.c. e norme correlate, nonché la violazione dell'art. 2055, c.c., sotto altro profilo.
Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che ad aprire lo sportello dell'auto fosse stata essa trasportata e non il conducente, sulla base del sola regola della comune esperienza, mentre essa aveva sempre sostenuto il contrario;
che, in ogni caso, la prova di quanto sostenuto in sentenza doveva essere fornita dall'attrice, che invece non l'aveva fornita, e non da essa convenuta;
che non esiste una regola costante d'esperienza per cui il trasportato apre il proprio sportello e che, in ogni caso essa non è idonea a fondare da sola un accertamento di un fatto storico. Lamenta, poi, la ricorrente la violazione dell'art. 2055, poiché, in caso di dubbio, le colpe dovevano presumersi eguali. 12. Il motivo è infondato e va rigettato.
Anzitutto non ha consistenza la lamentata violazione e falsa applicazione della norma di diritto costituita dall'art. 116 C.P.C.. L'art. 116, 1^ c. c.p.c. consacra il principio generale del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. La norma in questione sancisce la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova. conservando solo specifiche ipotesi di fattispecie di prova legale, e la formula del "prudente apprezzamento" allude alla ragionevole discrezionalità del giudice nella valutazione della prova che va compiuta tramite l'impiego di massime di esperienze. Nella fattispecie la ricorrente non lamenta ne' che il giudice abbia attribuito valore predeterminato legalmente ad alcune prove, invece di liberalmente apprezzarle, ne' il contrario e cioè che abbia apprezzato liberamente fattispecie che invece integravano gli estremi di prova legale.
Ne consegue che non sussiste la lamentata violazione dell'art. 116. La doglianza, invece, che il giudice abbia fatto un cattivo uso del suo "prudente apprezzamento" nella valutazione della prova presuntiva si risolve in una doglianza sulla motivazione della sentenza, che può trovare ingresso in sede di legittimità solo nei limiti in cui è ammissibile il sindacato da parte della cassazione sulla motivazione della sentenza.
A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri.
In ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui. quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 6 settembre 1995, n. 9384). 13. Nella fattispecie il giudice del merito ha ritenuto nella ricostruzione dell'incidente stradale, ricostruzione rientrante nei suoi compiti esclusivi, che, partendo dal fatto certo e pacifico che lo sportello aperto fosse quello corrispondente al posto occupato dalla trasportata Grazianò, di poter desumere sulla base di regola d'esperienza che fosse stata la stessa trasportata ad aprire il suo sportello.
Nella prova per presunzioni, ai sensi degli art. 2727 e 2729 C.C., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità. Infatti, è sufficiente che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza (Cass. S.U. 13 novembre 1996, n. 9961). Ne consegue che non sussiste l'assunto vizio motivazionale lamentato dalla ricorrente ne' l'assunta violazione delle norme indicate. 14. Egualmente è infondata la censura di violazione dell'art. 2055 c.c., in quanto la presunzione di pari gravità delle colpe dei corresponsabili dell'illecito, fissata dal c. 3 dell'art. 2055 c. c. non opera allorché, come nella fattispecie, il giudice di merito ha accertato in concreto dette colpe.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2002