Sentenza 2 luglio 2010
Massime • 1
È pubblico ufficiale il coadiutore dell'esattore concessionario del servizio di tesoreria di un ente territoriale, ancorchè non formalmente investito della pubblica funzione ed in quanto funzionario di fatto, e risponde pertanto del reato di peculato per l'indebita appropriazione delle somme ricevute nello svolgimento della sua attività.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2010, n. 28125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28125 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio Presidente del 02/07/2010
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. rel. Consigliere SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo Consigliere N. 1419
Dott. MATERA Lina Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria Consigliere N. 11045/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FO AR N. IL 13/10/1946;
avverso la sentenza n. 930/2006 CORTE APPELLO di SALERNO, del 23/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Saporito su delega Avv. De Vita che ha concluso come da richiesta scritta;
Udito il difensore Avv. Bellucci Francesco che ha concluso come da ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 24/11/2005 il Tribunale di Vallo della Lucania dichiarava FO IO colpevole dei reati di falso ideologico in atto pubblico contestati ai capi a), b), c), d), e), f), g) della rubrica e di peculato ai capi m) e n) e lo condannava alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni cagionati al Comune di Ceraso, costituito parte civile.
Si contestava all'imputato una serie di irregolarità contabili, poste in essere nel corso degli anni a partire dal 1984 e fino al 15/7/1991 dal tesoriere comunale FO AN - nelle more deceduto - con l'apporto del figlio appellante, che lo aveva coadiuvato nella gestione del servizio di tesoreria, irregolarità culminate nelle contestate condotte di falso e peculato. Il giudizio di colpevolezza si fondava in particolare sulle risultanze della consulenza disposta dal P.M., da cui era emerso che il tesoriere indicava nel conto consuntivo delle uscite, per pagamento dei debiti IRPEF, maggiori rispetto alle somme debitamente versate, e di contro non indicava parte degli accrediti erariali versati sul conto corrente postale del Comune intestato alla tesoreria. Si riscontrava, quanto alle uscite per i versamenti di ritenute IRPEF, che dopo che il Comune aveva emesso i relativi mandati di pagamento, il tesoriere effettuava solo parte dei versamenti dovuti, mentre nel proprio conto consuntivo, che presentava annualmente, indicava i versamenti tra le somme in uscita come interamente effettuati;
ed inoltre dal raffronto tra gli importi indicati sui mandati di pagamento e le schede dei versamenti del sostituto di imposta, si poteva verificare la mancata corrispondenza tra gli importi recati dal mandato e quelli effettivamente versati, senza dire che successivamente pervenivano al Comune cartelle esattoriali per le ritenute IRPEF non versate. Quanto agli accrediti di contributi erariali, si accertava che i corrispondenti importi accreditati sul conto corrente postale della tesoreria non venivano dal tesoriere registrati nei conti consuntivi come poste attive, ne' per essi il tesoriere faceva emettere dal comune le riversali di incasso.
A seguito di gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Salerno con la sentenza indicata in epigrafe, dopo avere rigettato le eccezioni di rito e confutato le censure difensive di merito, condividendo la ricostruzione della vicenda, come operata in prime cure e facendo propri gli argomenti espressi dal giudice di primo grado a conferma del giudizio di colpevolezza, dato atto che la sentenza impugnata risaliva ad epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 e che erano quindi applicabili i termini di cui agli artt. 157 e segg. previg., dichiarava prescritti i reati di falso, osservando che, trattandosi di reato continuato, la prescrizione decorreva dal 15/7/1991, data di commissione del falso indicato al capo g) ed era maturata alla data del 15/7/2006, così come dichiarava prescritti i reati di peculato, commessi fino alla medesima data, pur riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, confermando le statuizioni civili.
Contro tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore, che in una lunga e articolata memoria pone a sostegno della richiesta di annullamento otto motivi.
Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 620, comma 1, lett. h), in riferimento alla contraddittorietà della sentenza impugnata con la sentenza n. 637/2005 del Tribunale di Vallo della Lucania, divenuta irrevocabile, che nella medesima realtà fattuale e in una vicenda perfettamente sovrapponibile a quella oggetto del processo, aveva assolto l'imputato, escludendo che il ruolo del FO IO si estendesse al di là della mera prestazione subordinata, per cui costui potesse ritenersi partecipe delle scelte gestionali del padre. Con il secondo motivo lamenta l'inosservanza e erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 357 e 358 c.p., alle norme che disciplinano l'attività esterna di tesoreria negli enti territoriali in riferimento alla ritenuta qualifica di incaricato di pubblico servizio dell'imputato; la violazione della legge processuale in riferimento all'art. 194 c.p.p., comma 3 e art. 195 c.p.p., comma 4 ed in particolare alla inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste di p.g. Di Sessa, sulle quali si fondava l'affermazione della colpevolezza, l'inosservanza dell'art. 238/bis c.p.p. nonché il vizio di motivazione in riferimento ai medesimi aspetti della vicenda. Con il terzo motivo eccepisce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 476 e 479 e alle norme che disciplinano l'attività esterna di tesoreria negli enti territoriali e quindi alla natura di atto pubblico del conto consuntivo redatto dal tesoriere comunale, oggetto dei reati di falso.
Con il quarto motivo la violazione della legge penale in riferimento agli artt. 314 e 323 c.p., il travisamento della prova e l'omessa valutazione delle risultanze processuali ed in particolare dei documenti contenuti nei sottofascicoli di cui alle lett. a) e d). Con il quinto motivo denuncia il vizio di motivazione in riferimento alla prova dei delitti di peculato.
Con il sesto motivo lamenta la violazione della legge penale in riferimento agli artt. 476 e 479 c.p. e il vizio di motivazione in riferimento al capo g) dell'imputazione, dal quale l'imputato avrebbe dovuto essere assolto, essendosi la sua gestione protratta fino al 30/4/1990, quando la formazione dell'atto deliberativo di approvazione del conto consuntivo per l'anno 1990 non era ancora avvenuta.
Con il settimo motivo deduce la violazione della legge penale e processuale in riferimento all'art. 158 c.p. e all'art. 531 c.p.p. e sostiene che in forza della dimostrata estraneità dell'imputato all'episodio al capo g), il termine di decorrenza della prescrizione andava retrodatato all'epoca della consumazione dell'episodio contestato al capo f), che si individuava non al momento della delibera consiliare ma alla data della redazione del conto consuntivo, riferibile tutt'al più nei primi mesi dell'anno 1990, così come i reati di peculato si dovevano ritenere consumati alla data del 30/4/1990 (capo m), di guisa che il termine complessivo di quindici anni andava a cadere a tutto voler concedere al 30/4/2005, laddove la sentenza di primo grado era stata emessa in epoca successiva, onde alla maturata prescrizione conseguiva anche il travolgimento delle statuizioni civili.
Infine con l'ottavo motivo eccepisce l'illegittimità dell'ordinanza della corte di appello in data 5/9/2009 per violazione dell'art. 316 c.p.p. in riferimento al disposto sequestro conservativo dei beni del
FO fino alla concorrenza della somma di L. 500.000.000, ritenuta eccessiva e sproporzionata rispetto al danno cagionato dal reato nell'ipotesi in cui si fosse voluto ritenere provata la tesi accusatoria.
Con la memoria difensiva, depositata in Cancelleria nel termine di legge il Comune di Ceraso costituito parte civile replicava ai motivi del ricorso concludendo per il rigetto o la inammissibilità di esso. Il ricorso non ha fondamento e deve essere pertanto rigettato. Ed invero la censura di cui al primo motivo ed in parte anche al secondo motivo introduce un argomento, mai dedotto in sede di appello, che non solo difetta di specificità, ma è anche privo di consistenza giuridica, giacché l'annullamento senza rinvio di cui all'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. h) invocato dal ricorrente, è previsto quando il provvedimento impugnato costituisce un "bis in idem contra reum", come si evince chiaramente dall'art. 621, che disciplina gli effetti dell'articolo precedente, laddove nel caso in esame la doglianza non attiene a un "bis in idem", cioè a un nuovo giudizio sul medesimo fatto, con esito contraddittorio con quello precedente, ma invoca erroneamente una presunta contraddittorietà tra due sentenze a carico - tra gli altri - del medesimo ricorrente, imputato di reati commessi con modalità più o meno analoghe, ma in occasione diverse e a danno di soggetti diversi.
Quanto alle censure di cui al secondo motivo di ricorso, le motivazioni del Tribunale e della Corte distrettuale appaiono convincenti e in sintonia con la giurisprudenza di legittimità, che annovera il rapporto tra la p.a. e l'esattore comunale tra le concessioni amministrative, che presuppongono il conferimento di una pubblica funzione, che può essere esercitata anche da soggetti, che per conto dell'esattore, ne realizzano l'attività, come si era verificato nel caso in esame. Le argomentazioni svolte dal ricorrente non valgono in alcun modo ad inficiare tale ricostruzione, appaiono generiche e ripetitive di quelle poste a fondamento dell'appello, sulle quali è già stata data risposta nella sentenza impugnata, che ha ritenuto il FO IO colpevole a titolo di concorso nel reato proprio, commesso dal padre ex art. 110 c.p., non dubitando della qualifica di pubblico ufficiale del concessionario in forza della giurisprudenza di questa Sezione a mente della quale deve considerarsi tale anche il funzionario di fatto, che, senza essere investito formalmente delle funzioni di tesoriere comunale, le abbia in concreto esercitato con il beneplacito della p.a. (Cass. Sez. 6 7/4 - 19/6/03 n. 26697 Rv. 225965).
La censura di cui al terzo motivo, concernente la riferibilità all'imputato dei reati di falso, riservati alla categoria dei pubblici ufficiali non è mai stata compiutamente dedotta nei motivi di appello, ed è superata per i motivi già esposti in precedenza. Quanto all'oggetto materiale dei reati ha già risposto il giudice del gravame, quando ha ritenuto che l'oggetto materiale delle condotte falsificatorie non poteva individuarsi nei conti consuntivi, come sostenuto dalla difesa, bensì nelle delibere di approvazione dei predetti conti, ed ha correttamente rigettato la censura della "immutatio facti" sull'ovvia considerazione che non vi era stata alcuna modifica dei contenuti essenziali dell'addebito, in quanto la falsità delle delibere rifletteva quella dell'atto approvato, costituito dal conto consuntivo.
Le censure di cui al quarto e quinto motivo di ricorso esulano dal catalogo dei casi di ricorso, disciplinati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, profilandosi come doglianze non consentite ai sensi del comma 3 art. cit., volte, come esse appaiono, a introdurre come "thema decidendum" una rivisitazione del "meritum causae", preclusa come tale in sede di scrutinio di legittimità.
Le censure di cui al sesto e settimo motivo sotto l'apparenza della denuncia dell'erronea applicazione della legge penale (artt. 476 e 479 c.p. e artt. 157 e 158 c.p.) in riferimento al capo g) della rubrica, introducono sostanzialmente una questione di mero fatto, preclusa in questa sede, in ordine alla esatta collocazione del periodo in cui l'imputato si è occupato del servizio di tesoreria e al contributo alla formazione del conto consuntivo per l'anno 1990, per farne derivare l'assoluzione da tale ultimo capo di imputazione e la retrodatazione della prescrizione degli altri reati in continuazione, da collocarsi in epoca anteriore alla sentenza di condanna di primo grado.
Peraltro tale assunto risulta specificamente contestato nella memoria di replica della parte civile, che alla stregua della perizia acquisita agli atti ha osservato che il FO, cessato dalle funzioni il 30/4/1990, solo nel Luglio 1991, dopo varie sollecitazioni rese il conto consuntivo per il periodo 9/1/90- 30/4/90.
Limitatamente al menzionato reato al capo g) soccorre allora il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a mente del quale in presenza di una causa estintiva della prescrizione del reato, l'obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art.129 c.p.p., postula che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento (Cass. Sez. 6, 9/7- 25/11/98 n. 12320 Rv. 212320). Nella fattispecie concreta, stante il contrasto sul punto, e a prescindere dalla menzionata preclusione, il rinvio del processo al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato. Infine la censura di cui all'ottavo e ultimo motivo, concernente sostanzialmente l'entità del sequestro conservativo in riferimento alla reale portata del danno subito dalla parte civile, a prescindere dalla sua genericità, potrà essere fatto valere nella più idonea sede civile.
Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte civile, Comune di Ceraso, liquidate complessivamente in Euro 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2010